8. L’appello è infondato.
L’appello incidentale è improcedibile.
9. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza per avere il Tar ampliato il thema decidendum, consentendo al verificatore di accertare profili a vantaggio del controinteressato in mancanza di ricorso incidentale, violando così, in tesi, il principio della domanda, dopo avere richiamato il divieto di ampliare l’oggetto del giudizio dopo il decorso del termine di decadenza.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Il ricorrente ha, con la domanda proposta al Tar, chiesto l’annullamento degli atti “nei limiti dell’interesse” e la “correzione del risultato elettorale”.
La domanda si articola pertanto in una domanda caducatoria degli atti elettorali e nella conseguente domanda di correzione dei risultati elettorali, che attiva i poteri propri della giurisdizione di merito riconosciuta al giudice amministrativo dall’art. 134 lett. b) c.p.a.
Il Tar ha respinto il ricorso prendendo in considerazione, in sede di riconteggio dei voti (tramite verificazione), anche i voti a favore del controinteressato e a sfavore del ricorrente.
Pertanto la ragione della reiezione si fonda sull’esito dell’esercizio dei poteri compresi nella giurisdizione di merito, nell’ambito della quale il giudice amministrativo si sostituisce all’Amministrazione.
La correzione del risultato elettorale, bene della vita anelato dal ricorrente, qui appellante, richiede il riconteggio (richiesto infatti dallo stesso ricorrente): “le contestazioni degli esiti elettorali trovano la loro fisiologica forma di tutela nel riconteggio delle schede”, così Cons. St., sez. II, 3 aprile 2023 n. 3436).
In sede di giurisdizione esclusiva il Tar, per mezzo della verificazione, ha effettuato il riconteggio delle preferenze.
Il verificatore ha riconosciuto al ricorrente cinquanta voti di preferenza in aggiunta a quelli già ottenuti, dopo avere considerato 52 nuove preferenze (prima non attribuite) e averne decurtate 2, invece prima attribuite.
Al controinteressato sono stati sottratti quattro voti di preferenza, dopo avere ritenuto non attribuibili allo stesso 6 voti di preferenza e avere invece attribuito 2 nuove preferenze (prima non attribuite).
Nel riconteggio sono quindi emerse e sono state considerate anche preferenze di segno contrario a quello auspicato dal ricorrente.
Infatti il Tar ha diminuito di 2 le preferenze attribuite al ricorrente dagli atti impugnati e aumentato di due le preferenze attribuite al controinteressato dagli atti impugnati nell’ambito rispettivamente di un complessivo aumento e di una complessiva diminuzione delle preferenze agli stessi riconosciute dal verificatore.
Il tema che si pone è se il Tar avrebbe dovuto non considerare quanto emerso nel riconteggio, se a svantaggio del ricorrente, in mancanza di ricorso incidentale.
9.3. Il Consiglio di Stato ha in più occasioni affermato che “in materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, decisione 28 settembre 2005, n. 5201)” (Cons. St., sez. II, 3 aprile 2023 n. 3436).
9.4. Si precisa al riguardo che il ricorso in appello reca specifico riferimento ad alcune Sezione, rispetto alle quali è stata gravata la pronuncia del Tar per violazione del principio della domanda.
Si legge infatti nel ricorso in appello, dopo la disamina dei principi che regolamentano il processo amministrativo elettorale, che “Nello specifico la sentenza impugnata, accogliendo acriticamente le risultanze della relazione prefettizia, ha finito per: A) giustificare indebitamente e illegittimamente la sottrazione a Sergio Tedeschi di due voti, uno nella sezione n. 2 di Pescina e uno nella sezione n. 1 di Collelongo, nonostante alcuna richiesta in tal senso fosse stata formulata tempestivamente dal controinteressato; B) giustificare indebitamente e illegittimamente l’attribuzione a Mascigrande di due voti ulteriori, uno nella sezione n. 11 di Celano e uno nella sezione n. 2 di Civitella Roveto, pur in assenza di formali e tempestive contestazioni e/o richieste da parte del medesimo”. Successivamente l’appellante ha approfondito il gravame e la situazione delle suddette Sezioni.
Non si rinvengono invece riferimenti alla Sezione 11 di Sulmona e alla Sezione 2 di Cerchio nell’articolazione del motivo d’appello in esame, invece richiamate nella memoria del controinteressato depositata il 2 gennaio 2026.
Né può ritenersi che la censura di violazione del principio della domanda possa comprendere tutti i casi in cui detta violazione può rinvenirsi, anche se non specificamente richiamati: osta a tale conclusione la modalità di redazione della censura, improntata sulla specifica disamina dei casi nei quali detta violazione si sarebbe concretizzata, e la regola di specificità dei motivi di appello di cui all’art. 101 c.p.a.
Pertanto il thema decidendum oggetto del presente grado di giudizio non comprende quanto dedotto con semplice memoria in relazione alla Sezione 11 di Sulmona e alla Sezione 2 di Cerchio.
9.5. Precisato ciò, nel caso di specie il riconteggio ha avuto riguardo alle suddette Sezioni, tutte oggetto dei motivi di cui al ricorso introduttivo.
In particolare, l’asserita attribuzione delle preferenze in senso contrario all’interesse del ricorrente, qui appellante, ha avuto riguardo, per come riferito nel ricorso in appello, alla Sezione n. 2 di Pescina e alla Sezione n. 1 di Collelongo e alla Sezione 11 di Celano e alla Sezione 2 di Civitella Roveto, tutte interessate dai motivi contenuti nel ricorso introduttivo.
9.6. Appurato ciò, in termini generali, come sopra illustrato, la correzione dei risultati elettorali presuppone il riconteggio dei voti (di preferenza, nel caso di specie).
In termini più specifici, con riferimento alle predette Sezioni i mezzi dedotti richiedono il riconteggio delle schede di quella Sezione nei termini di seguito esposti.
In relazione alla Sezione n. 2 di Pescina (rispetto alla quale è stata decurtata dal verificatore una preferenza attribuita al ricorrente, nell’ambito di un complessivo riconteggio in aumento) la censura dedotta in primo grado ha avuto ad oggetto la “mancata attribuzione dei voti riportati nelle tabelle di scrutinio della sezione n. 2 di Pescina” allo stesso ricorrente: dall’esame dei verbali emergerebbe una contraddizione nei voti attribuiti al ricorrente, derivante, in tesi, dalla “maldestra” cancellazione di una preferenza a favore dello stesso. Al riguardo il ricorrente ha richiesto “la riapertura delle buste e riconteggio dei voti della sezione in questione, con attribuzione al candidato Sergio Tedeschi di n. 1 ulteriore voto di preferenza”: l’attribuzione di detto ultimo voto, non meglio specificato, richiede quindi, anche secondo l’appellante, il riconteggio delle schede al fine di determinare i voti effettivamente attributi al ricorrente (terzo motivo).
In merito alla Sezione n. 1 di Collelongo (rispetto alla quale è stata decurtata dal verificatore una preferenza attribuita al ricorrente, nell’ambito di un complessivo riconteggio in aumento) la censura dedotta in primo grado ha avuto ad oggetto la “contraddittorietà dei risultati verbalizzati nelle sezioni elettorali di Collelongo sezione 1” (oltre che in altre sezioni), che “rendono impossibile l’accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale, con specifico riferimento ai voti di preferenza attributi al candidato Alfredo Mascigrande, controinteressato nella presente procedura” (quinto motivo). Nell’articolare la censura il ricorrente ha dedotto, con specifico riferimento alla Sezione 1, che “i voti di preferenza attribuiti ai candidati di sesso maschile Alfredo Mascigrande e Sergio Tedeschi sono in numero superiore (36) a quelli espressi per la lista “Noi Moderati” (34)”, richiedendo poi il “riconteggio delle schede votate nelle sezioni indicate”, così evidenziando profili di contraddittorietà nella verbalizzazione che richiedono di indagare la “reale volontà espressa dal corpo elettorale”, senza che assuma rilevanza pregnante il riferimento alla posizione del controinteressato. Infatti la censura è formulata avuto riguardo essenzialmente alla contraddittorietà del verbale, come evidente anche dalla richiesta di riconteggiare le schede votate nella Sezione, non solo le schede con preferenza attribuita al controinteressato.
Quanto alla Sezione n. 2 di Civitella Roveto (rispetto alla quale è stata conteggiata una nuova preferenza a favore del controinteressato, nell’’ambito di un complessivo riconteggio in diminuzione) la censura dedotta in primo grado ha avuto ad oggetto la “mancata attribuzione di voti di preferenza a Tedeschi nelle sezioni 1, 2 e 4 di Civitella Roveto e erronea attribuzione di voti al candidato Alfredo Mascigrande nelle medesime sezioni”, così richiedendo una verifica delle preferenze attribuite ai due candidati. Con riferimento alla Sezione 2 il ricorrente ha richiamato la dichiarazione sostitutiva, a comprova dell’erroneità dell’attribuzione (la censura formulata sopra “trova conforto”), dalla quale emergerebbe che avrebbero dovuto essere attribuiti “5 (cinque) voti a Sergio Tedeschi in luogo dei 4 assegnategli al termine dello scrutinio, e 41 a Mascigrande, in favore del quale è stato attribuito che doveva essere dichiarato nullo” (nono motivo del ricorso introduttivo).
La censura ha riguardo alla mancata attribuzione di voti al ricorrente e all’erronea attribuzione di voti al controinteressato (e non soltanto a quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva), con conseguente necessità di verifica incrociata degli stessi, come evidente:
– dal fatto che la dichiarazione sostitutiva “conforta” la fondatezza della censura, dedotta in termini di generale difetto di attribuzione di preferenze al ricorrente e di eccesso di preferenze assegnate al controinteressato;
– dal fatto che la dichiarazione sostitutiva è generica e comunque non reca riferimenti a specifiche schede se non attraverso espressioni che non consentono di individuare la scheda prima di averle analizzate (segno X appostato di fianco a una lista diversa, senza specifico riferimento a un documento preciso), peraltro non riferite a tutti i profili, sicché la censura non presenta la necessaria specificità se non intesa quale richiesta di generale riattribuzione delle preferenze ai due candidati;
– dalla richiesta formulata dallo stesso ricorrente “di ricostruire la volontà degli elettori mediante verificazione del plico relativo alle schede valide per la lista “Noi Moderati”, e non riguardante soltanto la scheda nulla in base alla dichiarazione sostitutiva.
Pertanto, con riferimento alla Sezione n. 2 di Pescina, alla Sezione n. 1 di Collelongo e alla Sezione 2 di Civitella Roveto, è lo stesso ricorrente a formulare la domanda nella consapevolezza che l’attribuzione di un maggior numero di preferenze allo stesso o di un minor numero di preferenze al controinteressato richiede il riconteggio di tutte le schede della Sezione (terzo e quinto motivo, nei termini sopra richiamati) o il riconteggio delle schede riguardanti le Sezioni interessate e la lista “Noi moderati” di quelle Sezioni, alla quale appartengono il ricorrente e il controinteressato (sesto motivo).
In relazione alla Sezione 11 di Celano (rispetto alla quale è stata conteggiata una nuova preferenza a favore del controinteressato, nell’’ambito di un complessivo riconteggio in diminuzione) la censura dedotta in primo grado ha avuto ad oggetto la “irregolare attribuzione di voti di preferenza al controinteressato Alfredo Mascigrande” (sesto motivo del ricorso introduttivo).
Il ricorrente ha quindi chiesto che “al candidato Alfredo Mascigrande devono essere sottratte n. 20 preferenze” (così da addivenire a un numero di preferenze pari a 2541 e non a 2561, che in sede di verificazioen si è appurato essere 2563).
In particolare il ricorrente ha innanzitutto contestato il potere dell’Ufficio centrale circoscrizionale di attribuire un numero diverso di voti rispetto a quelli risultanti dai verbali di Sezione, con modalità non rispettose dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2013.
Il ricorrente ha poi dedotto che il verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale risulta “sbarrato e corretto” al fine di tenere conto di un ricorso del controinteressato con modalità “irrituale e illegittima”.
Dal verbale si evince che “In data 13 marzo 2024 è pervenuto un ricorso del sig. Mascigrande Alfredo, candidato della lista n.6 Noi Moderati, che si allega al presente verbale il quale lamenta irregolarità nei verbali delle sezioni Avezzano n. 34 nella sez. Celano 11 e in Trasacco n. 2. L’ufficio, una volta provveduto alla verifica del caso, ha rilevato che il ricorso è fondato e quindi ha provveduto alla conseguente attribuzione delle preferenze mancanti al candidato” (pag. 18).
Lo stesso ha altresì evidenziato che “l’attribuzione delle preferenze aggiuntive al candidato Mascigrande risulta, irrimediabilmente affetta da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà degli atti, disparità di trattamento e difetto di motivazione”.
A tale ultimo riguardo è lo stesso ricorrente a precisare che “da quanto riportato a pag. 18 non è possibile né determinare direttamente né desumere indirettamente la motivazione dell’adozione di tale correzione, dato che il verbale fa riferimento a generici “irregolarità nei verbali delle sezioni Avezzano n.34, sez. Celano 11 e Trasacco n. 2” senza specificarne il tipo, per cui non è dato comprendere se la correzione sia stata effettuata per mera verifica di errore materiale, per vizi nella redazione dei verbali, per discordanza degli atti della Sezione, e/o per errori nell’interpretazione e/o attribuzione delle preferenze, etc.”
In tal modo è stata prospettata l’illegittimità del verbale per imperscrutabilità di quanto nello stesso riportato.
La censura si appunta quindi su una pluralità di vizi, alcuni solo accennati, fra i quali sono approfonditi il vizio di incompetenza dell’Ufficio centrale circoscrizionale (sulla base di plurimi argomenti) e il vizio di motivazione, senza peraltro articolare assunti che evidenzino l’eventuale compromissione della volontà del corpo elettorale.
Il Tar ha dapprima motivato l’infondatezza degli assunti riguardanti il potere di assegnazione delle preferenze aggiuntive da parte dell’Ufficio circoscrizionale centrale. In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto non violato l’art. 17 della l.r. n. 9 del 2013, che disciplina i poteri dell’Ufficio centrale circoscrizionale, non attribuendo specifica rilevanza all’inserimento dei “voti contestati e provvisoriamente non assegnati” nelle Tabelle di scrutinio e non escludendo dal novero dei soggetti legittimati a proporre reclamo i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale.
Il Tar ha quindi disposto verificazione al fine di riconteggiare i voti attribuiti al controinteressato nelle Sezioni interessate dalla censura.
Pertanto il giudice di primo grado ha scrutinato la fondatezza della censura con riferimento al vizio di motivazione dedotto dal ricorrente, che impone di valutare le ragioni dell’attribuzione di quei voti al controinteressato, senza che il giudice potesse procedere a decurtare per vizio di motivazione tutte quelle venti preferenze senza approfondimento. E ciò anche nella prospettiva del principio di strumentalità delle forme (su cui infra Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2026 n. 282), che rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale.
Infatti, “la deduzione dell’omessa od inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale (Cons. Stato, II, 2 novembre 2023, n. 9407)” (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2026 n. 282).
Né il Tar avrebbe potuto disporre verificazione sui soli venti voti di cui il ricorrente ha chiesto la cancellazione, in quanto la censura non reca cenni, neppure in termini di mera allegazione, all’individuazione di quelle venti schede, né dette schede sono richiamate specificamente (neppure in sede di ricorso in appello) in quanto la censura fa riferimento alla verbalizzazione.
Pertanto lo scrutinio della censura di contraddittorietà del verbale oin punto di preferenze attribuite al controinteressato ha comportato il riconteggio delle schede delle predette Sezioni, fra le quali la Sezione n. 11 di Celano, non solo di venti schede. E ciò al fine di conteggiare i voti da attribuire al controinteressato, per verificare se il vizio di motivazione costituisce il portato di un vizio sostanziale nelle preferenze attribuite allo stesso. E ciò anche in ragione del fatto che la discrepanza tra i verbali delle sezioni elettorali e il verbale dell’ufficio elettorale, con conseguenti errori nell’attribuzione di voti, richiede un’analisi approfondita delle specifiche circostanze, non essendo sufficienti le mere affermazioni di divergenza senza prove concrete e specifiche (Cons. St., sez. V, primo ottobre 2025 n. 7648).
In tale contesto, di verificazione disposta al fine di scrutinare la rilevanza sostanziale del vizio di motivazione, desunto in termini che non hanno consentito, come visto, di circoscrivere la verificazione alle sole venti schede contestate, il riconteggio è stato svolto nei militi della censura e al fine di valutarne la fondatezza (nella prospettiva sopra delineata).
A seguito della verificazione disposta sui voti attribuiti al controinteressato, il Tar, con riferimento alla Sezione 11 di Celano, ha riconteggiato in 25 i voti risultanti dal riconteggio a fronte dei 24 voti risultanti dai verbali e dalla tabella di scrutinio, così aggiungendo una preferenza nell’’ambito di un complessivo riconteggio in diminuzione.
Con riferimento alla Sezione 34 di Avezzano il Tar ha decurtato tre preferenze al controinteressato, così attribuendo 33 voti a fronte di 36 voti risultanti dai verbali e dalla tabella di scrutinio.
Il verificatore non ha rinvenuto anomalie nei voti attribuiti al controinteressato nella Sezione 2 di Trasacco.
Il Tar ha quindi accolto in parte la richiesta di decurtare venti preferenze al controinteressato, oggetto della censura in esame.
Né l’appellante ha specificamente contestato la sentenza per il fatto che il Tar ha ritenuto non violato l’art. 17 della l.r. n. 9 del 2013 (nei termini sopra richiamati).
Piuttosto l’appellante si è concentrato sulla violazione del principio della domanda nell’ambito dello scrutinio del vizio di motivazione, rilevando che “L’attribuzione di un voto aggiuntivo al controinteressato in assenza di ricorso incidentale è, pertanto, palesemente un vizio di ultra petizione non rientrando, pacificamente, nell’oggetto della controversia in esame”.
9.7. Quanto sopra illustrato consente tuttavia di ritenere non violato il principio della domanda in relazione al riconteggio svolto rispetto alle Sezioni richiamate sopra.
In generale, lo scrutinio delle censure di asserita contraddittorietà o oscurità dei “risultati verbalizzati” o dei verbali (dedotto, nei termini sopra richiamati, non solo con riferimento alla Sezione 11 di Celano) impone la rivalutazione di ciò che è stato verbalizzato e che in tesi è contraddittorio o non chiaro.
Infatti, l’accertamento dell’illegittimità di un atto per contraddittorietà o comunque difetto di motivazione determina l’obbligo dell’Amministrazione di procedere a una nuova verbalizzazione senza vincoli sul risultato della nuova verbalizzazione, se non quello conformativo di non contraddittorietà.
La peculiarità della giurisdizione di merito sta nel fatto che il giudice amministrativo non si limita ad annullare il provvedimento ma provvede direttamente sul bene della vita anelato, con poteri corrispondenti a quelli dell’Amministrazione.
Pertanto, a fronte di un vizio procedurale di contradditorietà del verbale, il giudice svolge uno scrutinio volto a superare l’irregolarità del verbale senza vincolo di risultato. E ciò a maggior ragione se si considera che nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, espressivo del rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione di significato alla consultazione elettorale, con la conseguenza che i vizi rilevanti sono rappresentati da irregolarità sostanziali, che compromettano l’accertamento della volontà del corpo elettorale (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2026 n. 282).
La correzione dei risultati elettorali può avvenire, nel rispetto del principio della domanda, allorquando il riconteggio, svolto nei limiti delle censure (aventi il contenuto sopra delineato), evidenzia la compromissione della volontà del corpo elettorale.
Laddove invece il riconteggio, svolto nei limiti delle censure, conduca a ritenere che il verbale, per quanto contraddittorio, non tradisca la volontà del corpo elettorale, non può darsi luogo alla correzione del risultato.
Nella medesima prospettiva sostanzialista si inquadrano le sopra richiamate censure che richiedono di attribuire un maggior numero di voti di preferenza al ricorrente o di diminuire le preferenze assegnate al controinteressato, nei termini sopra richiamati.
Dette censure impongono di stabilire le preferenze effettivamente ricevute dai candidati interessati dalle censure, così richiedendo al verificatore di rivalutare le schede della specifica Sezione interessata o, quanto meno, le schede delle Sezioni interessate riguardanti la lista “Noi moderati”, alla quale appartengono il ricorrente e il controinteressato, al fine di conteggiare le preferenze effettivamente ricevute.
Infatti, la rilevanza, sopra illustrata, che acquisisce il profilo sostanziale del rispetto della volontà del corpo elettorale impone di ritenere viziati gli atti della procedura, così come censurati, nel caso in cui tradiscano la volontà del corpo elettorale.
Pertanto, se il ricorrente ha dedotto che le preferenze allo stesso attribuite sono inferiori a quelle effettive o che le preferenze attribuite al controinteressato sono superiori a quelle effettive, senza fare riferimento a specifiche schede e comunque articolando una censura che richiede, per come formulata, di verificare le preferenze complessivamente attribuite ai candidati, il Giudice è tenuto a valutare le effettive preferenze accordate a entrambi, riconteggiando le schede riguardanti la lista “Noi moderati”, alla quale appartengono il ricorrente e il controinteressato, nelle specifiche Sezioni coinvolte (così come richiesto anche dal ricorrente, nei termini sopra riferiti), al fine di verificare la volontà del corpo elettorale.
In sede di riconteggio effettuato per verificare la fondatezza della tesi finalizzata ad attribuire un maggior numero di preferenze al ricorrente e un minor numero di preferenze al controinteressato possono emergere elementi a sfavore del ricorrente, qui appellante, nel senso che il verificatore può riscontrare che debba essere decurtata una preferenza prima attribuita allo stesso e debbano essere aumentate le preferenze attribuite al controinteressato.
In tal caso il Giudice è tenuto a considerare dette circostanze al fine di verificare la fondatezza delle censure, nei termini in cui esse, come sopra illustrato, richiedono tale scrutinio, e quindi nel rispetto del principio della domanda, tesa appunto ad aumentare o diminuire i voti da attribuire ai candidati.
Nella stessa prospettiva si pone la pronuncia del 2018 richiamata dall’appellante, in base alla quale, la circostanza che, in sede di verificazione, siano stati “attribuiti in favore del sig. Palmese n. 177 voti di preferenza, mentre al controinteressato Longobardi Giorgio sono risultato attribuiti n. 180 voti, sebbene quest’ultimo sia stato proclamato eletto con 175 voti” non viola il “criterio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto è stato proprio l’appellante, nel ricorso in primo grado, a chiedere una verifica incrociata dei voti di preferenza propri e del controinteressato, ritenendo che un corretto espletamento delle operazioni di conteggio delle preferenze avrebbe determinato l’assegnazione di 176 voti in favore del ricorrente e di 174 voti al Sig. Longobardi, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe scalzato quest’ultimo nell’elezione a consigliere”. Pertanto “l’accertamento dei 180 voti in favore del proprio controinteressato […] risponde proprio ad una espressa domanda formulata dall’appellante al giudice di primo grado che, correttamente, ne ha tenuto il debito conto ai fini della propria decisione” (Cons. St., sez. III, 12 luglio 2018 n. 4280).
Detta sentenza esprime il principio del riconteggio dei voti attribuiti al candidato rispetto al quale è formulata la generale censura di riconteggio a favore o a sfavore dello stesso, che, nel caso di verifica incrociata, ha riguardo a entrambi i candidati, mentre, nel caso in cui la domanda attorea riguarda l’attribuzione delle preferenze a un candidato, riguarda i voti effettivamente attribuiti a quel candidato (senza quindi che assuma una particolare rilevanza la qualificazione della verifica come “incrociata”).
Il principio della domanda limita infatti il potere cognitorio del Giudice, e quindi il riconteggio.
Tuttavia, rispettato tale limite (peraltro conosciuto e richiamato dallo stesso ricorrente, nei termini sopra visti), il giudice è tenuto a verificare la fondatezza della tesi attorea, decidendo la censura nel rispetto della rilevanza attribuita ai vizi sostanziali.
La compromissione della volontà dell’elettore che giustifica l’accoglimento del ricorso si verifica, infatti, solo se le preferenze attribuite ai suddetti candidati (oggetto di censura, nei termini visti) non corrispondono alle preferenze espresse a favore degli stessi.
Nel fare ciò il Giudice accerta e decide nei limiti della domanda, senza dare luogo a un controllo generalizzato delle operazioni elettorali, non consentito nell’ambito di una giurisdizione soggettiva come quella elettorale (come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, primo febbraio 2023 n. 1144, nella quale, in termini analoghi alla censura di cui al secondo motivo di appello, il gravame ha interessato delle specifiche schede).
Né depone in senso contrario la giurisprudenza richiamata dall’appellante.
Il principio dispositivo del giudizio elettorale è stato declinato nel senso che “oggetto del giudizio era ed è solo la mancata attribuzione dei voti in più alla lista n. 18 del Partito Democratico e non ad altre liste dell’opposizione, tra le quali quella dell’odierno appellante, che – come ha rilevato il T.A.R. per il Lazio a ragione – non ha proposto ricorso incidentale per estendere la cognizione del giudice e, quindi, l’accertamento della verificazione anche ad altri dati che, per quanto emersi dalla verificazione, non possono pertanto essere tenuti in alcun conto ai fini del decidere, se non oggetto di specifica censura da parte di altri soggetti controinteressati” (Cons. St., sez. II, 6 luglio 2023 n. 6620). In tal caso il ricorrente in primo grado ha chiesto l’annullamento dei voti attribuiti a una lista: la circostanza che ad altro partito fossero stati attribuiti erroneamente dei voti, emersa in sede di verificazione, è stata ritenuta estranea alla censura dedotta con il ricorso introduttivo e non oggetto di ricorso incidentale e quindi inammissibile.
Né rileva la sentenza Cons. St., sez. II, 4 novembre 2024 n. 8758, nella quale la giurisdizione elettorale di natura soggettiva (“nel processo amministrativo il principio della domanda traccia il perimetro del thema decidendum e del thema probandum[…] e, in questi termini, vincola la decisione del giudice”) è stata richiamata al fine di evitare che l’originario ricorrente, in sede di appello, ampliasse il thema decidendum.
Nella stessa prospettiva di qualificare la giurisdizione in materia elettorale come giurisdizione soggettiva si muove la sentenza, richiamata dall’appellante (Cons. St., sez. II, 3 aprile 2023 n. 3436), in base alla quale “in materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude”.
9.8. Pertanto la statuizione del giudice di primo grado merita conferma sul punto.
10. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto un voto attribuito al controinteressato nella Sezione 11 di Celano, che l’appellante ritiene invece nullo.
Secondo l’appellante la scheda reca “una preferenza apparentemente espressa in favore del Mascigrande, apposta accanto al simbolo della lista “Noi Moderati” e caratterizzata da evidenti abrasioni sul nominativo del candidato stesso”.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. L’appellante appunta la propria censura sulla circostanza che la scheda così compilata, con cancellazione parziale, costituisce (in tesi) una modalità dell’elettore per “far riconoscere il proprio voto“, cioè un segno di riconoscimento.
Il verificatore ha ritenuto di poterlo attribuire e non lo ha considerato nullo.
La giurisprudenza ha di recente statuito che “Alla luce del principio del favor voti (di cui la nullità del voto costituisce un limite legale estremamente circoscritto) ‘eventuali anomalie contenute nella scheda possono trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto’ (Cons. St., sez. II, 10 agosto 2021, n. 5841; sez. V, n. 3368/2015 cit.), cosicché ‘le ipotesi di nullità del voto (…) devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni” (Cons. St., sez. II, 18 giugno 2025 n. 5330).
Considerato il principio del favor voti e della conseguente interpretazione circoscritta dei casi di nullità del voto, nel caso di specie si ritiene che, in mancanza di ulteriori elementi, la sola cancellatura parziale possa trovare giustificazione nella lunghezza del cognome.
11. In conclusione l’appello va respinto.
Ciò esime il Collegio dallo scrutinio dell’appello incidentale, proposto “subordinatamente all’accoglimento, anche parziale, dell’appello avversario”.
12. La particolarità e la novità delle questioni giuridiche sottese alla controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 04.02.2026 n. 920