Danno – Riconoscimento del danno da perdita parentale per il figlio abbandonato con riduzione dell’importo

Danno – Riconoscimento del danno da perdita parentale per il figlio abbandonato con riduzione dell’importo

1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2043,2059,1223 e 1226 e 2729 c.c.”; nello specifico, assume che la liquidazione del danno operata dalla Corte sarebbe “insufficiente” se paragonata alla cifra ottenuta dai fratelli presso la Corte d’appello di Assise di Milano (pari ad € 150.000,00 per ciascuno di essi).

Il ricorrente contesta inoltre la ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello che ha differenziato la sua posizione rispetto a quella dei fratelli in termini di “frequentazione del padre” durante l’arco della propria vita fino al decesso ed anche in termini di “rabbia e rancore” che albergherebbero nel figlio a distanza di molti anni dall’abbandono; in particolare, la circostanza della “non frequentazione con il padre” non sarebbe circostanza di per sé sufficiente ad elidere la sofferenza provata dallo stesso, tenuto conto che all’età di tre anni, bambino, l’odierno ricorrente aveva perduto il contatto con il padre per scelta del genitore di vivere in un’altra città, senza fissa dimora, e che il decesso di questi era intervenuto quando T.A. aveva diciannove anni.

Sostiene che la propria sofferenza debba ritenersi grave quanto quella dei propri fratelli e che ciò avrebbe dovuto comportare la corresponsione del medesimo importo loro riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale o, comunque, di un importo quantomeno prossimo alla somma ottenuta dai germani. Lamenta, infine, che la sentenza impugnata lo ha “financo” tacciato di non avere ricostruito i rapporti con il proprio padre, a differenza dei fratelli T.V. e T.O. (rispettivamente nati nel 1977 e nel 1971), omettendo altresì di considerare che, al momento del decesso del padre, questi ultimi si trovavano in età matura, a differenza del ricorrente, appena diciannovenne (nato nel 1989) che, ancora, viveva stati interiori ansiogeni che gli impedivano di ricercare un rapporto con la figura paterna.

1.1. L’unico motivo di ricorso non è fondato.

1.1.1. Giova riportare quanto ritenuto dalla Corte emiliana, la quale, dapprima, ha dato atto di circostanze non contestate, già rilevate dal Tribunale e segnatamente: – che l’odierno ricorrente aveva dichiarato di aver «saputo della morte del padre “oltre due anni dopo l’accaduto e solo perché la sorella -di cui ignorava l’esistenza- lo aveva contattato tramite social network”; – del fatto che, divenuto maggiorenne, “l’attore non ha cercato di rintracciare il padre per riallacciare quel rapporto spezzatosi anni prima” e che abbia confessato “in atto di citazione che all’epoca dei fatti provava ancora rabbia e rancore per l’abbandono subito”; – che «per stessa ammissione dell’appellante il “Turrisi a 65 anni non aveva abbandonato Milano, manteneva un rapporto- seppur sporadico- con i propri figli T.V. e T.O.”» (foglio 2 non numerato della sentenza impugnata).

La stessa Corte d’appello ha, poi, ritenuto «evidente» che la richiesta di risarcimento del danno, pari a quella accordata ai fratelli, non fosse accoglibile in quanto essi avevano subito una sofferenza di gran lunga superiore per la perdita del padre con cui, seppur sporadicamente, avevano contatti; difatti, «avevano inteso mantenere rapporti con il padre senza la rabbia e il rancore, che pur si può concepire, presente nell’appellante anche al raggiungimento della maggiore età ed anche oltre (delitto del 6.9.2008 con venuta a conoscenza dell’evento oltre due anni dopo e quindi quando l’appellante aveva già compiuto 21 anni)» (foglio 2 non numerato della sentenza impugnata).

La Corte bolognese ha richiamato, infine, un arresto di questa Corte in tema di danno da perdita del legame parentale (Cass. Sez. 3, n. 9196/2018) e ha evidenziato che, nella specie, trattasi non «della impossibilità di godere della presenza e del rapporto che è venuto meno poiché tra l’appellante il di lui padre non vi era alcuna tipologia di contatto»; tantomeno vi è stata la distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra padre e figlio»; ha concluso che correttamente quindi il Tribunale, in misura più che equa, ha ritenuto di riconoscere all’appellante la somma di euro 53.000,00, pari all’incirca ad un terzo di quella accordata ai fratelli (foglio 2 non numerato della sentenza impugnata).

1.1.2. Quanto affermato dalla Corte d’appello in tema di “sofferenza interiore” è conforme ai principi espressi da questa Corte in materia di ragionamento presuntivo nel caso di perdita del rapporto parentale e ribadito, ancora di recente, con riferimento alla perdita derivata da reato, che fa presumere, da sola, ai sensi dell’art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 16/03/2012, n. 4253Cass. 15/02/2018, n. 3767Cass. 28/02/2020, n. 5452Cass. 15/07/2022, n. 22397Cass. 30/08/2022, n. 25541Cass. 4/03/2024, n. 5769Cass. 16/02/2025, n. 3904Cass. Sez. 3, 24/10/2025 n. 28255).

Si è, pure, di recente, ribadito il principio relativo alla coesistenza di una duplice componente delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili per la lesione di interessi costituzionalmente protetti (v., Cass. 17 gennaio 2018, n. 901), osservando che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza del danneggiato – da qualsiasi allegazione comunque provata), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (Cass. Sez. 3, 4/03/2024 n. 5769).

1.1.3. Nella specie, correttamente la Corte d’appello ha tenuto conto delle circostanze comunque emerse dall’istruttoria compiuta (Cass. 28/08/2024, n. 23286), peraltro, alcune di esse rappresentate dallo stesso ricorrente, ai fini dell’accertamento della “consistenza” della sofferenza interiore derivata dalla perdita del legame e della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili, alla luce del particolare atteggiarsi della relazione affettiva padre-figlio nello specifico caso concreto all’esame, e ha fornito al riguardo adeguata motivazione.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine in considerazione della peculiarità delle circostanze anche in fatto del caso all’esame (Cass. n. 13294 del 19/05/2025).

Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge, se dovuto (Cass. Sez. U, 20/02/2020 n. 4315).

Cass. civ., III, ord., 02.02.2026, n. 2183

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live