La società Markas s.r.l., odierna ricorrente espone:
– con determinazione n. G17709 del 19 dicembre 2017 la Regione Lazio indiceva una procedura di gara per l’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
– con successiva determinazione n. G00207 del 14 gennaio 2022, la Regione Lazio aggiudicava, per scorrimento, alla Markas s.r.l. il lotto 2 (corrispondente alla ASL 2) della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio.”;
– in data 21 febbraio 2022 veniva sottoscritta la relativa convenzione, mentre l’ordinativo di fornitura veniva emesso in data 13 luglio 2022 (con scadenza al 13 luglio 2027) e la ratifica della ASL interveniva con deliberazione n. 1502 del 3 ottobre 2022;
– l’art. 12.7 della Convenzione prevedeva che “A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l’adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”.
Tanto premesso la ricorrente, che riferisce di applicare agli addetti al servizio di pulizia e sanificazione, impiegati presso l’ASL Roma 2, il CCNL per il personale dipendente di imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, rappresenta come, dopo la stipula della convenzione, con il contratto collettivo del 6 giugno 2022, venivano pubblicate le nuove tabelle ministeriali, che, aggiornando le precedenti tabelle 2013, prevedeva aumenti progressivi da spalmare su tre anni (e dunque dal 1° luglio 2023, poi 2024, poi 2025).
Da ultimo la ricorrente rappresenta come, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, essa, in data 8 marzo 2024, presentava, sia alla ASL Roma 2 sia alla Regione Lazio, e ai sensi dell’art. 12.7 della Convenzione, una istanza di revisione prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,
Nella sua richiesta Markas specificava che, alla luce degli aumenti attestati dalle relative tabelle ministeriali, l’aumento del costo della manodopera incideva sui prezzi offerti per l’8,84%, percentuale che essa chiedeva venisse riconosciuta e applicata ai prezzi unitari a quel momento in essere.
Non avendo ricevuto risposta la ricorrente, in data 20 settembre 2024, richiedeva nuovamente l’adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 12.7 della Convenzione, atteso che dal 21 febbraio 2023 era già in corso di esecuzione il secondo anno contrattuale, rappresentando che il quantum avrebbe dovuto “essere commisurato agli aumenti salariali previsti dal summenzionato rinnovo del CCNL Multiservizi di cui andiamo a fornirvi compiuta specificazione”, pari all’8,84% per una prima fase, e all’1,29 a partire dal 1° luglio 2024.
Con Determinazione n. G00932 del 24/01/2025 (“Provvedimento di revisione prezzi Lotto 2 ASL Roma 2. Fornitore: MARKAS SRL), la Regione Lazio prendeva atto degli aumenti e affermava che la revisione del prezzo risultava applicabile nella misura del 8,84% e determinava di approvare la revisione dei canoni oggetto del servizio per la Convenzione di cui al Lotto 2 afferente al Servizio di pulizia e sanificazione per la ASL ROMA 2 nella misura del 8,84%, ai sensi dell’art. 12, comma 7 della Convenzione medesima con decorrenza dall’8 marzo 2024.
La ricorrente censura il provvedimento impugnato sia con rifermento al fatto che calcola la revisione a partire dalla data della sua domanda di adeguamento, sia perché prende posizione sull’ulteriore periodo relativo alle prestazioni successive al luglio 2024.
Premessa una argomentazione introduttiva in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, atteso che sarebbero in dubbio sia l’an (in relazione al tempo precedente l’istanza e quindi il termine iniziale da cui dovrebbe decorrere l’aumento) sia il quantum (che deve essere determinato con riferimento alla corretta decorrenza), la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione. Violazione delle norme della Convenzione eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
L’amministrazione, che pure ha correttamente accertato l’an della spettanza della revisione, in ragione del mutamento del costo orario medio del personale dipendente, avrebbe poi errato nel determinare la data di decorrenza, ancorandola al giorno della richiesta anziché, come sarebbe stato corretto, dal primo giorno del secondo anno di contratto.
Ad essa ricorrente spetterebbe il conguaglio maturato fin dal secondo anno di esecuzione, non essendo la presentazione dell’istanza di revisione soggetta a termini di decadenza.
Il termine del primo anno varrebbe solo a scandire il momento a partire dal quale si calcolano gli aumenti.
Quanto all’individuazione del momento di decorrenza degli aumenti la ricorrente, in via principale, lo individua nella data del 21 febbraio 2023 (un anno dopo la stipula della convenzione); in via subordinata nella data del 13 luglio 2023, ossia un anno dopo l’ordinativo di fornitura della ASL Roma 2, e in via ulteriormente subordinata un anno dopo l’inizio dell’esecuzione. ossia dal 1° agosto 2023.
Non potrebbe ritenersi, come fa la Regione Lazio, che la richiesta della ricorrente producesse effetto dal momento della sua presentazione, l’8 marzo 2024, invece che dal momento in cui erano maturate le condizioni di legge, decorso di un anno dal contratto, atteso che il diritto di chiedere la revisione prezzi non è soggetto a termini decadenziali, ma solo al termine di prescrizione quinquennale, non maturato nella fattispecie.
Correttamente, di conseguenza, con l’istanza dell’8 marzo 2024 essa ricorrente aveva richiesto l’intero conguaglio fino a quel momento maturato, peraltro in un momento prossimo alla scadenza del biennio, così da consentire all’ente debitore di effettuare il calcolo con riferimento a tutte le fatture interessate.
Il provvedimento impugnato sarebbe poi illegittimo nella parte in cui non tiene conto di una successiva istanza di Markas, depositata in data 20 settembre 2024, con la quale la ricorrente aveva chiesto un ulteriore aumento del costo della manodopera per il a decorrere dal 1° luglio 2024
La Regione Lazio si è costituta in resistenza, rappresentando la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme dovute dopo il luglio 2024.
Quanto alla decorrenza della prima revisione, la Regione afferma che l’art. 12, comma 7, della Convenzione, nel prevedere che: “A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l’adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”, avrebbe rimesso la scelta in ordine alla richiesta o meno della revisione al fornitore, così che gli aumenti dovevano essere riconosciuti solo a partire dal momento della richiesta, escludendosi un obbligo automatico delle stazione appaltante di liquidarli in assenza di domanda di parte.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
A giudizio del Collegio difetta, nella fattispecie, la giurisdizione del giudice amministrativo, difetto di giurisdizione autoeccepito dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e ampiamente argomentato in sede di discussione orale, ciò che esonerava il Collegio da un apposito avviso.
Come emerge dalla descrizione in fatto, nella fattispecie non è in discussione l’an della revisione, il diritto alla quale è inequivocabilmente attribuito dalla Convenzione alla parte ricorrente, sia pure subordinatamente alla presentazione di un’apposita richiesta; neppure è controverso il quantum, inteso quale percentuale di calcolo, atteso che la clausola convenzionale contiene i criteri per la determinazione degli importi, identificandoli nei “maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”.
Nella fattispecie, pertanto, non vi era un margine discrezionale in capo alla stazione appaltante in ordine alla corresponsione, né vi era necessità di una istruttoria in senso proprio in ordine alle voci di costo, essendo rimessa alla stazione appaltante una operazione matematica di comparazione delle tabelle ministeriali relative alle diverse annualità.
Il diritto della ricorrente a ottenere la revisione, del resto, è riconosciuto dal provvedimento impugnato, nel quale la Regione Lazio, non pone in dubbio la spettanza in sé della revisione (e neppure la percentuale individuata dalla ricorrente nel confronto tra le tabelle 2013 e le tabelle 2022), restando in sostanza controverso il solo momento a partire dal quale doveva essere applicato l’aumento.
Si tratta, all’evidenza, di una attività di mero calcolo, previa interpretazione della clausola della convezione, che non importa attività discrezionale.
Non ricorre dunque, nella fattispecie, quella inestricabile connessione di diritti soggettivi e interessi legittimi che giustifica l’attribuzione della materia al giudice amministrativo, risultando controverso esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo, così che la domanda della ricorrente integra una mera pretesa di un adempimento contrattuale del quale va solo stabilità la decorrenza, ciò che conferma che si è in presenza di un di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
Trova dunque applicazione l’orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito dalla Corte di cassazione secondo cui “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora si discuta non della debenza del compenso revisionale (già riconosciuta dalla P.A., [….]), ma della sua misura o del termine iniziale di decorrenza, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la P.A. ha già consumato il proprio potere discrezionale, riconoscendo l’incremento dei costi dell’appalto” (Cassazione civile sez. I, 14/08/2025, n. 23255).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della decisione in rito del ricorso.
TAR LAZIO – ROMA, III QUATER – sentenza 03.02.2026 n. 2086