1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 165/2001, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2907 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non avrebbe, erroneamente, considerato la circostanza che nel bando di concorso nulla era stato disposto in ordine alla tipologia di documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del requisito del possesso della qualifica dirigenziale. Una volta accertata la mancanza del suddetto requisito in capo al dipendente, l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre il ricorrente a procedimento disciplinare.
1.1 Il motivo è in parte inammissibile e, comunque, infondato.
1.2 Va, preliminarmente, osservato che l’attività di verifica della documentazione richiesta dal bando, idonea a dimostrare l’esistenza della pregressa qualifica dirigenziale, non è rivedibile in questa sede di legittimità, posto che l’accertamento di merito compiuto afferente alla falsità delle dichiarazioni e della carenza del requisito richiesto dal bando per l’accesso al concorso e per l’assunzione non è sindacabile da questa Corte.
D’altra parte, il bando fa riferimento al requisito che deve essere sussistente e non alla specifica documentazione da allegarsi ai fini della partecipazione; come detto, il giudice di merito ha accertato in modo compiuto ed esaustivo la carenza del requisito dello svolgimento della pregressa funzione dirigenziale tramite numerose emergenze probatorie acquisite sia in sede di procedimento ex art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000, sempre nel rispetto del contraddittorio e poi sottoposte dal Comune alle valutazioni del giudice del merito a supporto delle proprie difese e della domanda riconvenzionale, sia in sede di giudizio penale, in cui si è accertata la falsità pur ritenendo prescritti i relativi reati, quale ulteriore elemento idoneo a persuadere – senza nessun automatismo – il giudice del merito circa la carenza del requisito di ammissione al concorso. Pertanto, la questione della carenza dei requisiti è stata ampiamente dibattuta nel contraddittorio tra le parti, in sede civile e penale, non sussistendo pertanto alcuna violazione dei diritti di difesa del ricorrente.
1.3 Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente seguito l’orientamento giurisprudenziale di legittimità di recente ribadito (Cass. n. 23090/2025), a cui si ritiene di dover dar seguito, secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d, d.P.R. n. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.» (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA; Cass. n. 22673/2020).
1.4 Con le richiamate pronunce si è evidenziato che l’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.
1.5 Si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la “decadenza dai benefici” si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell’art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l’individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).
1.6 Quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell’illegittimità dell’assunzione si è evidenziato che l’atto con il quale l’amministrazione revochi l’incarico a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale o dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, la decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell’amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass. 13150/2006).
Conseguentemente, la Corte di merito ha correttamente ritenuto la sussistenza di un vizio genetico del rapporto dichiarando la nullità del contratto intercorso fra l’odierno ricorrente e l’amministrazione.
1.6 In ordine al rilievo consistente nella mancata attivazione del procedimento disciplinare va ribadito il principio affermato da questa Corte e richiamato dalla Corte distrettuale secondo cui (Cass. n. 18699 del 11/07/2019) in occasione dell’accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A; solo nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
1.7 Orbene, nel caso di specie, l’amministrazione ha accertato la produzione di un falso documentale quale causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, stante la carenza di un requisito di ammissione al concorso, ostativa all’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. sicché, in presenza di un vizio genetico, è stata correttamente esclusa la necessità, ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, di un procedimento disciplinare.
2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 63, comma 2 del d.lgs. 165/2001. Violazione dell’art. 654 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1 Il ricorrente ritiene che il giudice di appello avrebbe errato, laddove sostiene che la nullità della delibera di approvazione della graduatoria e della conseguente assunzione derivava anche dalla mancata impugnazione della determina dirigenziale che annullava la delibera di approvazione della graduatoria dinanzi al TAR. Assunto non condivisibile visto che la determina dirigenziale di risoluzione del rapporto di lavoro del 27.1.2010 non ha mai formato oggetto di giudizio amministrativo su cui si sia formato giudicato, ma è un atto gestionale il cui sindacato è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. Si precisa inoltre che lo stesso ricorrente, in sede penale, è stato assolto per prescrizione dal reato di falso ideologico.
2.2 La censura è inammissibile in quanto non aggredisce il decisum della Corte territoriale laddove la stessa ha accertato, come detto nell’esame del precedente motivo, la falsità commessa dal M.M. ai fini della partecipazione al concorso pubblico. Tale accertamento è sufficiente a sorreggere la decisione impugnata che conseguentemente ha dichiarato la nullità dal punto di vista genetico del contratto di lavoro.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e degli artt. 55 e 63, comma 2 del d.lgs. 165/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3.1 Il ricorrente ritiene che la delibera della giunta comunale del 29.5.2006 e la successiva assunzione di fatto del ricorrente non integrano violazione di norme imperative di legge poiché, allo stato, non si è accertato, in maniera vincolante che il ricorrente non possedesse il requisito richiesto dal bando. L’art. 21 nonies della L. 241/90 consente alla P.A. di recedere da un rapporto contrattuale già instaurato, solo in presenza di un accertamento della falsa dichiarazione del contraente, con sentenza passata in giudicato.
3.2 Anche tale motivo è inammissibile.
3.3 Va al riguardo rammentato che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 25348/2018; Cass. 7921/2011).
3.4 Orbene, la censura è finalizzata a richiedere surrettiziamente un nuovo e diverso giudizio a questa Corte in ordine alla rilevanza della dichiarazione mendace ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, rilevando erroneamente che il ricorrente possedesse in concreto il requisito richiesto dal bando.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 111 del d.lgs. 267/2000 e 55 quater del d.lgs. 165/2001 (art. 360, n. 3 c.p.c.).
4.1 Il ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia mancato di considerare che, dalla lettura del regolamento per l’accesso alla dirigenza della polizia municipale, la precedente esperienza lavorativa è valutata non come requisito indispensabile, ma solo ai fini del riconoscimento di specifici e separati punteggi.
4.2 Anche tale censura è inammissibile nella misura in cui richiede una lettura del bando di concorso difforme dalla lettura chiara della norma concorsuale come correttamente interpretata dalla Corte di merito che ha testualmente stabilito: “Requisiti di ammissione:…..titolo professionale: possono partecipare …i soggetti che con qualifica di dirigente o equiparato in aziende speciali, consortili, miste o private abbiano svolto per almeno quattro anni le funzioni dirigenziali, in possesso del diploma di laurea”. La lettura ed interpretazione di tale disposizione non è stata mai contestata dal ricorrente che, peraltro, muove tale eccezione per la prima volta in cassazione, non rinvenendosi alcun elemento argomentativo nella sentenza impugnata da cui possa emergere che la questione fosse stata evidenziata dal M.M. nei pregressi giudizi di merito.
In ordine alla asserita difformità della lex specialis rispetto a quanto stabilito nei regolamenti comunali, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che l’eventuale contrasto avrebbe dovuto farsi valere in altra sede e nel rispetto dei termini di impugnazione.
5. Con il quinto ed ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 654 c.p. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
5.1 Il ricorrente ritiene che non si comprende come la Corte abbia potuto ignorare del tutto le censure del ricorrente in merito alla mancanza del requisito della gravità, della precisione e della concordanza relativamente a tutti gli elementi indiziari da cui il Comune ha tratto le sue convinzioni, tra cui la mancata veridicità della autocertificazione della pregressa esperienza lavorativa come dirigente in una azienda straniera, che poi hanno portato alla risoluzione del rapporto lavorativo del ricorrente.
5.2 Il motivo è inammissibile, contrapponendo una difforme valutazione delle emergenze probatorie rispetto a quella compiuta dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé pienamente coerente. La autocertificazione della pregressa esperienza lavorativa è stata ritenuta mendace sia in primo che in secondo grado con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
6. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
7. Si da altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come stabilito con sentenza di questa Corte (Cass. n. 5955/2014) secondo cui in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Cass. civ., lav., 30.01.2026, n. 2055