Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di lavori e impugnazione in s.g. per violazione dell’art. 170, d.lgs. n. 36/2023 per la presentazione di un’offerta che prevede la fornitura di prodotti provenienti da Paesi terzi ed extra UE superiore al 50% del valore dei prodotti inclusi nell’offerta

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di lavori e impugnazione in s.g. per violazione dell’art. 170, d.lgs. n. 36/2023 per la presentazione di un’offerta che prevede la fornitura di prodotti provenienti da Paesi terzi ed extra UE superiore al 50% del valore dei prodotti inclusi nell’offerta

1. Il Consorzio di Bonifica della Gallura, con determinazione del Direttore tecnico n. 22 del 21.2.2025, ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento dei “Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord. Opere di completamento – Lotto 2”, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023, per un importo complessivo pari ad euro 3.096.581,03.

Alla gara hanno partecipato la società Semplice S.r.l. (odierna ricorrente) e la società Luppu S.r.l. (odierna controinteressata), la quale, all’esito delle operazioni di gara, è risultata prima graduata (seguita dalla società Semplice S.r.l., seconda classificata) e aggiudicataria con determina n. 70 dell’11.7.2025.

2. Con l’odierno ricorso, quindi, la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto alla società Luppu S.r.l. anziché escluderla dalla gara.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 170 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 85 della Direttiva 2014/25/UE e del Regolamento UE 952/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 del D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione delle condizioni minime di tutela della par condicio tra le imprese che partecipano alle gare sul mercato degli appalti comunitari. Violazione dei principi di par condicio, concorrenza, ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta”.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver “presentato un’offerta che prevede la fornitura da parte della Jindal Saw Italia S.p.A. di prodotti provenienti da Paesi terzi ed extra UE (i.e. India/Emirati Arabi) superiore al 50% del valore dei prodotti che compongono l’offerta e non avendo la S.A. motivato alcunché sulla scelta di ammettere comunque una simile offerta né trasmesso alcuna documentata relazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come invece dispone l’art. 170 del Codice dei contratti”.

La Luppu S.r.l., all’interno del computo metrico estimativo della propria offerta economica, ha proposto la fornitura e posa in opera del seguente materiale:

– opera migliorativa consistente in 2.829,00 m. di “Tubo in ghisa sferoidale DN 600”;

– opera migliorativa consistente in 138 m. di “Tubo in ghisa sferoidale DN 600”.

Il tutto per un valore totale della fornitura e posa in opera delle tubazioni pari ad euro 1.255.938,00, la cui sola fornitura, al netto dell’incidenza della manodopera (come ricavata attraverso il Prezzario Regione Sardegna), è pari ad euro 1.205.198,10 e supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta della controinteressata, pari ad euro 2.285.169,42.

Per tale fornitura la Luppu S.r.l. ha scelto di valersi della Jindal Saw Italia S.p.A., società che dal 2019 ha trasferito integralmente la propria produzione in India e negli Emirati Arabi.

Ciò si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 170 del d.lgs. n. 36/2023 (che recepisce le previsioni di cui all’articolo 85 della Direttiva 2014/25/UE), ai sensi del quale “Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. In caso di mancato respingimento dell’offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l’ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all’Autorità una relazione corredata della relativa documentazione. La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione”.

II) “Violazione e falsa applicazione del paragrafo 19 del disciplinare in relazione all’offerta temporale, del paragrafo 24 del disciplinare inerente alla apertura e valutazione dell’offerta tempo e del paragrafo 25 del disciplinare in relazione alla verifica di anomalia delle offerte. Violazione dell’art. 108 e dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023. Illegittimità dell’offerta e dell’aggiudicazione per irrealisticità, aleatorietà e indeterminatezza dell’offerta temporale. Violazione dei principi di par condicio, concorrenza, ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta.

In subordine. Nullità/illegittimità dei paragrafi 19, 20, 20.1, 20.2, 20.3 del disciplinare di gara, nelle sole parti in cui ammettono – ai fini dell’attribuzione del punteggio sull’offerta temporale – l’indiscriminata riduzione del tempo d’esecuzione dei lavori senza porre alcun vincolo e/o limite rispetto al termine di esecuzione delle prestazioni fissato dal progetto esecutivo della durata di 335 giorni naturali e consecutivi”.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa “a causa dell’incredibile ed irrealistica contrazione dei tempi d’esecuzione proposta in sede d’offerta temporale e, di tal guisa, dell’illegittimità e lacunosità del procedimento di verifica d’anomalia dell’offerta condotto dalla S.A. su tale offerta, avendo Luppu proposto di realizzare le prestazioni oggetto di contratto – che da progetto esecutivo avrebbero richiesto 335 giorni – in appena 84 giorni con un ribasso temporale pari al 74,925%, termine assolutamente irrisorio e inidoneo a consentire l’integrale e tempestiva ultimazione delle complesse lavorazioni di cui si compone l’intervento, rendendo l’offerta in questione del tutto aleatoria, inattendibile e quindi irrealizzabile, come pure confermato: II.a) dal raffronto dell’offerta temporale con le prestazioni previste nel capitolato speciale d’appalto e con il cronoprogramma del progetto esecutivo; II.b.) dalle incongruenze di siffatta proposta rispetto ai tempi stimati dai medesimi principali fornitori per la consegna di apparecchiature e materiali occorrenti per le lavorazioni; II.c.) dai ritardi già accumulati dalla Luppu in precedenti appalti aggiudicati sempre alla Luppu dal Consorzio di Bonifica della Gallura in ragione di identico sistema di aggiudicazione e di una analoga forte riduzione dei tempi di esecuzione, offerta da controparte e poi nei fatti non rispettata”.

L’offerta della Luppu S.r.l. è stata sottoposta a una duplice verifica di congruità in relazione all’offerta temporale e a quella economica, “presentando la stessa caratteristiche di potenziale non congruità”, ed a seguito di tale verifica il RUP ha ritenuto che “in relazione alla organizzazione e pianificazione della attività di cantiere e alle tempistiche di esecuzione dei lavori offerte, non appaiono elementi che inficino l’affidabilità, la serietà e la reale capacità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte”. Tuttavia, secondo la ricorrente, il procedimento di verifica di congruità condotto dalla stazione appaltante sarebbe apparente, contraddittorio e lacunoso, poiché la contrazione temporale proposta dall’aggiudicataria sarebbe talmente elevata da rendere l’offerta irrealizzabile e insostenibile e, come tale, da escludere per indeterminatezza e anomalia.

In subordine la ricorrente lamenta la nullità e illegittimità della lex specialis nelle parti in cui non fissa una soglia massima e prudenziale rispetto al ribasso praticabile sull’offerta temporale, legittimando così potenzialmente un’illimitata e indiscriminata contrazione dell’offerta temporale.

III) “Violazione del par. 18 del disciplinare e del par. 4.3.2 del capitolato informativo. Violazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 66 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato II.12 Parte V. Violazione dei principi di par condicio, concorrenza, ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta”.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa “a causa del difetto delle figure minime prescritte per il “BIM Execution Plan” dal paragrafo 18 del disciplinare e dal paragrafo 4.3.2 dell’ivi richiamato capitolato informativo che pure forma parte integrante e sostanziale del disciplinare”.

La Stazione appaltante ha previsto che l’appalto in questione sarà gestito ricorrendo all’utilizzo della tecnologia e metodologia BIM e, pertanto, il disciplinare di gara, al par. 18, ha richiesto a pena di esclusione la produzione all’interno della busta amministrativa di una “Offerta per la Gestione Informativa – OGI” – conosciuta anche come pre-contract BIM Execution Plan – in cui “L’operatore economico, rispondendo ad ogni specifica sezione del Capitolato Informativo CI, posto a base di gara, descrive come intende garantire il soddisfacimento dei requisiti minimi in esso contenuti”.

Nel predetto Capitolato Informativo, parte integrante e sostanziale della lex specialis, il paragrafo 4.3.2, rubricato “Definizione della struttura informativa I dell’affidatario, della sua filiera e identificazione dei soggetti professionali”, richiede una struttura minima che dovrà avere “almeno le seguenti figure professionali, come individuate nella norma UNI 11337-7-2018:

• un BIM Manager;

• un CDE Manager;

• almeno un BIM Coordinator per ogni disciplina individuata;

• BIM Specialist, in numero sufficiente alla gestione dei carichi di lavoro previsti per la

commessa in oggetto”.

La controinteressata, all’interno del documento modello G “dichiarazione struttura BIM” e del documento “Offerta per la Gestione Informativa – OGI” inseriti rispettivamente all’interno della busta amministrativa e della busta tecnica, ha attestato che lo stesso soggetto (l’ing. Antonio Piccinini) ricoprirà ben tre figure professionali delle sette richieste, ossia quella di BIM manager, di BIM coordinator e di CDE manager, ma ciò significherebbe che la Luppu S.r.l. è sprovvista di una o due delle figure minime richieste, non potendo ricoprire la stessa figura più mansioni professionali.

Ne discenderebbe l’inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria per difetto di un requisito di idoneità professionale e speciale di partecipazione esplicitamente previsto dalla lex specialis, avuto riguardo alle figure “minime” che avrebbero dovuto comporre la struttura BIM in fase di presentazione dell’offerta, senza possibilità di concedere al riguardo il soccorso istruttorio, con conseguente necessità di escludere la controinteressata dalla gara.

2.1. I predetti vizi, secondo la tesi attorea, avrebbero dunque imposto l’esclusione della Luppu s.r.l. e la contestuale aggiudicazione dell’appalto all’impresa Semplice s.r.l., utilmente posizionatasi al secondo posto in graduatoria.

La ricorrente mira dunque principaliter ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.

In subordine l’esponente, laddove ciò non risultasse più possibile in corso di causa per fatto ad essa non imputabile, chiede la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti, sub specie di danno da mancata aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto.

3. Si sono costituiti il Consorzio di Bonifica della Gallura e la società Luppu S.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal merito la fase cautelare.

5. La controinteressata ha poi spiegato ricorso incidentale, volto a paralizzare il ricorso principale in ragione del fatto che Semplice S.r.l. non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara.

Queste in sintesi le censure dedotte con il ricorso incidentale.

1) “VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 100 e 104 D.LGS. 36/2023, ART. 26 ALL. II.12 D.LGS. 36/2023, ARTT. 1325, 1346 e 1418 C.C.), VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, ECCESSO DI POTERE: PER L’ILLEGITTIMA AMMISSIONE ALLA GARA DELLA SEMPLICE S.R.L., ATTESA LA CONTRADDITORIETA’ DELLA SUA DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DELLA ATTESTAZIONE SOA OG6 – CLASSIFICA IV, LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO CON LA AUSILIARIA ACRI S.R.L., E COMUNQUE LA SOPRAVVENUTA MANCANZA IN CAPO ALLA MEDESIMA CONCORRENTE DEL REQUISITO SPECIALE DELLA ATTESTAZIONE SOA OG6 – CLASSIFICA IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL POSSESSO DEI REQUISITI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FIDUCIA”.

L’attestazione SOA e il contratto di avvalimento di Semplice S.r.l. conterrebbero dichiarazioni contraddittorie e non veritiere, in quanto la ricorrente, nel Modello A, ha barrato contemporaneamente sia la casella ove si dichiara di possedere integralmente l’attestazione SOA OG6 – classifica I, sia quella ove si dichiara di possedere solo parzialmente il requisito e di ricorrere all’avvalimento.

Inoltre, il contratto di avvalimento sarebbe nullo, avendo ad oggetto l’attestazione SOA OG6 – classifica IV bis, diversa da quella richiesta dalla lex specialis (classifica IV). Peraltro, Semplice S.r.l. possedeva già in proprio l’attestazione OG6-IV, quindi il contratto sarebbe anche privo di causa concreta e inutiliter datum. Ancora, il contratto in questione sarebbe generico e meramente cartolare, perché non individua le risorse messe a disposizione in modo “determinato e specifico” – come imposto dagli artt. 104 e 26 All. II.12 del d.lgs. n. 36/2023 -, ma contiene clausole che si limitano a indicare un elenco standard di risorse (escavatori, personale, know-how), senza alcuna indicazione concreta, con conseguente violazione del principio di effettiva messa a disposizione delle risorse.

Da ultimo, Semplice S.r.l., nel corso della gara, sarebbe anche rimasta priva del requisito SOA in precedenza posseduto, per avere, dopo la presentazione dell’offerta, rinnovato la SOA per la categoria OG6 – classifica III-bis, ossia per una classifica inferiore alla IV richiesta dalla lex specialis, con conseguente violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti (che deve persistere fino alla stipula ed esecuzione del contratto).

2) “VIOLAZIONE – ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 108 D.LGS. 36/2023), VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA RISPETTO ALL’OFFERTA TEMPO, ECCESSO DI POTERE: PER LA MANCATA ESCLUSIONE DALLA GARA DELLA SEMPLICE S.R.L. CHE HA INSERITO ALL’INTERNO DELL’OFFERTA TECNICA IL MEDESIMO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO ALL’OFFERTA TEMPO”.

La relazione tecnica di Semplice S.r.l. conterrebbe un cronoprogramma identico a quello allegato all’offerta tempo, con le stesse tabelle (fasizzazione delle lavorazioni su 28 settimane).

Ciò avrebbe reso immediatamente conoscibile il tempo offerto dalla ricorrente principale (196 giorni) già in sede di valutazione dell’offerta tecnica, in violazione del divieto contenuto nel paragrafo 18 del disciplinare, secondo cui “A pena di esclusione, la relazione tecnica non deve contenere elementi che possano consentire valutazioni di carattere economico o sui tempi di esecuzione”.

Tale commistione tra offerte (offerta tecnica e offerta tempo) avrebbe dunque compromesso la segretezza e l’imparzialità della valutazione, che deve invece avvenire “a buste chiuse” e in sequenza (prima l’offerta tecnica, poi il tempo e infine il prezzo).

3) “VIOLAZIONE DEL PAR. 18 DEL DISCIPLINARE E DEL PAR. 4.3.2 DEL CAPITOLATO INFORMATIVO. VIOLAZIONE DELL’ART. 100 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO II.12 PARTE V. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, CONCORRENZA, RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, LEALE COOPERAZIONE, BUONA FEDE E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA”.

In via subordinata la ricorrente incidentale formula lo stesso (terzo) motivo formulato dalla ricorrente principale, deducendo che quest’ultima, nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione, ha indicato un’unica persona (ing. Fraghi) chiamata a ricoprire tre ruoli diversi sui sette previsti per la struttura BIM (BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager).

6. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.

7. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

8. Il ricorso principale è infondato e il ricorso incidentale è improcedibile.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

8.1. Principiando dal ricorso principale, è infondato il primo motivo, con il quale la ricorrente contesta all’aggiudicataria la violazione dell’art. 170 del d.lgs. n. 36/2023 per aver presentato un’offerta che prevede la fornitura di prodotti provenienti da Paesi terzi ed extra UE superiore al 50% del valore dei prodotti inclusi nell’offerta.

La norma evocata dalla ricorrente, infatti, non è applicabile nella fattispecie per cui è causa.

L’art. 170 del d.lgs. n. 36/2023 (rubricato “Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi”) si colloca all’interno del Libro III del Codice dei contratti pubblici, che disciplina gli appalti nei settori speciali, e stabilisce che “Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta […]”.

Si tratta di una norma che recepisce a sua volta le disposizioni di cui all’articolo 85 della Direttiva 2014/25/UE (sui c.d. “settori speciali”), che al paragrafo 2 prevede che “Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta”.

Orbene, le norme in parola, come efficacemente dedotto dal Consorzio resistente e dalla controinteressata, non si applicano alla gara per cui è causa, sia perché quest’ultima ha ad oggetto un appalto nei settori ordinari (disciplinati nel Libro II del Codice) e non già nei settori speciali (disciplinati, come visto, nel Libro III), sia perché nella fattispecie non viene in rilievo un appalto di forniture o misto, ma un appalto di lavori di categoria OG6 (nello specifico i “Lavori per la realizzazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia e interconnessione con il distretto irriguo di Olbia nord. Opere di completamento – Lotto 2”).

La censura, dunque, non merita accoglimento.

8.2. È infondato il secondo motivo, con cui la ricorrente contesta all’aggiudicataria di avere presentato un’offerta contenente una contrazione temporale eccessiva (un’offerta tempo di 84 giorni, con una riduzione del 74,925% rispetto al termine di 335 giorni previsto in progetto), tale da rendere l’offerta stessa irrealizzabile e insostenibile.

8.2.1. Il RUP, nella Relazione trasmessa alla commissione di gara all’esito della procedura di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria (doc. 8 della ricorrente), ha rappresentato che, alla luce della documentazione trasmessa dalla Luppu S.r.l. e dei chiarimenti da essa resi “in relazione alla organizzazione e pianificazione della attività di cantiere e alle tempistiche di esecuzione dei lavori offerte, non appaiono, a parere del sottoscritto, elementi che inficino l’affidabilità, la serietà e la reale capacità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte”.

Nello specifico l’aggiudicataria, dopo una prima richiesta del RUP del 26.5.2025, ha trasmesso in data 31.5.2025 una “dichiarazione sulle tempistiche offerte in gara per l’esecuzione dei lavori”, con allegata la dichiarazione delle imprese:

– “Jindal Saw Italia S.p.A. fornitrice della condotta in ghisa, la quale attesta che i materiali sono disponibili presso il loro magazzino e sono riservati all’impresa sino al buon esito della aggiudicazione”;

– “VAG, fornitrice delle apparecchiature idrauliche, la quale attesta la disponibilità del materiale nella propria gamma”.

Il RUP, poi, in data 5.6.2025 ha richiesto all’aggiudicataria quanto segue:

– ad integrazione e completamento, le dichiarazioni dei fornitori e gli impegni e/o contratti formali stipulati con gli stessi che dimostrino la fattibilità dei lavori secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara e la relativa tempistica offerta;

– che venga integrata la dichiarazione della Ditta VAG-Armaturen-GmbH la quale non dichiara la disponibilità del materiale nel suo magazzino ma indica la sola “disponibilità nella propria gamma”, pertanto non fornisce, in caso di aggiudicazione, la garanzia di una fornitura delle apparecchiature compatibile con la tempistica offerta da Codesta Ditta”.

La Luppu S.r.l. ha quindi trasmesso:

– in data 11.6.2025 una nota esplicativa inoltrando ulteriore documentazione (dichiarazione della Ditta SGP Solution; dichiarazione della Ditta Logal S.r.l.; dichiarazione della Ditta SA.I.MET S.r.l.; dichiarazione della Ditta Geosorda S.n.c.; dichiarazione della Ditta VAG-Armaturen-GmbH;

– in data 13.6.2025 una ulteriore dichiarazione della Ditta SGP Solutions in sostituzione della dichiarazione precedente.

Alla luce di tale documentazione il RUP ha ritenuto che “le forniture propedeutiche all’attuazione dell’intervento sono disponibili presso i magazzini dei fornitori e sono riservati all’impresa sino al buon esito della aggiudicazione e tale condizione consentirebbe una celere posa e installazione delle stesse”.

Per giurisprudenza granitica, la valutazione di congruità o insostenibilità dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile salvo travisamenti, illogicità o errori macroscopici, che nella fattispecie non è dato rinvenire.

L’aggiudicataria, infatti, ha offerto una contrazione dei tempi di esecuzione dell’appalto che, seppure considerevole, tuttavia non può dirsi sicuramente irrealizzabile tenuto conto delle giustificazioni da essa fornite e avallate dalla documentazione proveniente dalle imprese suindicate, che hanno corroborato le motivazioni tecnico – organizzative poste a base della riduzione del tempo offerto dalla

Luppu S.r.l. e riportate, all’interno della busta C “offerta tempo”, negli specifici elaborati “relazione cronogramma”, “cronoprogramma offerta-dettaglio” e “cronoprogramma generale – confronto” (docc. 14, 15 e 16 del Consorzio resistente).

I dubbi prospettati da parte ricorrente si riducono dunque a mere allegazioni ipotetiche indimostrate.

8.2.2. Del resto, l’offerta dell’aggiudicataria si pone in linea con il Disciplinare di gara, che al Paragrafo 19 (pagg. 31-32) non pone alcun limite massimo alla riduzione dei tempi previsti in progetto (335 giorni).

E d’altra parte, la ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare in parte qua la lex specialis per illogicità, dato che, come detto sopra, nella fattispecie non è dimostrato che l’offerta tempo proposta dall’aggiudicataria sia irrealizzabile.

Peraltro, lo stesso Paragrafo 19 del Disciplinare si occupa espressamente anche delle conseguenze di eventuali ritardi nell’esecuzione dell’appalto, stabilendo che, “scaduti i termini sopra indicati, saranno applicate le penali previste nell’allegato del progetto Esecutivo “Capitolato Speciale d’Appalto (art. 2.15)” e aggiungendo che “Si applica l’articolo 126 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, pertanto le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera pari allo 1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale”.

Da un lato, dunque – per quanto detto sopra -, non vi è prova che l’aggiudicataria abbia proposto un’offerta chiaramente irrealizzabile e, dall’altro, la lex specialis prevede espressamente la comminatoria di penali in sede esecutiva, con la evidente funzione di sanzionare il mancato assolvimento dell’obbligo negoziale.

Le censure, pertanto, non meritano accoglimento.

8.3. Quanto al terzo e ultimo motivo, è sufficiente osservare che la disciplina di gara non pone alcun divieto di sovrapposizione di figure nella struttura BIM, dimodoché la Luppu S.r.l. non può essere esclusa sic et simpliciter per avere individuato nel medesimo soggetto (l’ing. Antonio Piccinini) le tre figure di BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager.

La censura è dunque infondata.

8.4. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso principale va respinto.

8.5. Dall’infondatezza del ricorso principale discende l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima venga respinto, dal momento che, in tal caso, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (id est: l’aggiudicazione).

Del resto, se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 4 luglio 2013, Fastweb (causa c-100/12), 5 aprile 2016 Puligienica (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 Lombardi (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente e a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero, tuttavia, che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato (C.d.S., Sez. IV, n. 3094/2021).

8.6. In definitiva, il ricorso principale va respinto (inclusa la domanda risarcitoria) e il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.

8.7. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità e della complessità delle questioni.

TAR SARDEGNA I – sentenza 03.02.2026 n. 204

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