Autorizzazioni e concessioni – Licenza di porto d’armi, porto di fucile per uso tiro a volo e diniego motivato dal Questore facendo riferimento ad un contesto familiare critico

Autorizzazioni e concessioni – Licenza di porto d’armi, porto di fucile per uso tiro a volo e diniego motivato dal Questore facendo riferimento ad un contesto familiare critico

A) Il ricorrente, titolare da anni di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, ha presentato istanza di rinnovo del titolo alla Questura di Agrigento.

Con comunicazione del 29 ottobre 2023, adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Questura di Agrigento ha rappresentato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, evidenziando che il ricorrente aveva contratto nel 2016 matrimonio con persona interessata da un provvedimento di confisca di beni immobili cointestati, disposto dal Tribunale di Agrigento nell’ambito di un procedimento di prevenzione, e ritenendo tale circostanza non compatibile con il requisito dell’affidabilità richiesto dalla normativa in materia di armi.

Nel termine procedimentale, con nota del 16 novembre 2023, il ricorrente ha presentato osservazioni, allegando documentazione relativa alle vicende giudiziarie riguardanti il nucleo familiare della coniuge e richiamando i precedenti rinnovi della licenza, intervenuti anche successivamente al matrimonio e all’adozione dei provvedimenti di prevenzione.

Con decreto del 14 febbraio 2024, notificato il 23 febbraio 2024, la Questura di Agrigento ha respinto l’istanza di rinnovo, affermando che dall’attività istruttoria era emerso il rapporto di coniugio con persona coinvolta in misure di prevenzione patrimoniali e che non erano risultate sussistenti le garanzie di affidabilità richieste ai fini del rilascio del titolo.

Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, notificato l’11 marzo 2024 e depositato il 20 marzo 2024, deducendo, in via principale, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria e di motivazione, per avere l’Amministrazione omesso di esaminare e valutare le osservazioni e la documentazione prodotte in sede procedimentale, pur ritualmente trasmesse a seguito del preavviso ex art. 10-bis. Ha sostenuto che il diniego è stato adottato facendo riferimento all’assenza di osservazioni utili, senza dar conto delle ragioni per le quali gli elementi rappresentati non sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Il ricorrente ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., sostenendo che il giudizio di non affidabilità sarebbe fondato esclusivamente sul rapporto di coniugio con persona appartenente a un nucleo familiare interessato da misure di prevenzione patrimoniali, senza una valutazione individualizzata della propria posizione e in assenza di elementi personali, concreti e attuali idonei a fondare una prognosi negativa sull’uso delle armi. Ha evidenziato che il matrimonio risale al 2016 e che, nonostante ciò, la licenza è stata più volte rinnovata negli anni successivi, anche dopo l’adozione dei provvedimenti di prevenzione riguardanti il nucleo familiare della coniuge, senza che siano mai emerse criticità in ordine alla propria affidabilità. Ha infine rappresentato che le vicende relative alla confisca dei beni hanno riguardato esclusivamente il nucleo familiare di origine della coniuge e non hanno comportato responsabilità o collegamenti riferibili alla sua persona.

Si è costituita in giudizio la Questura di Agrigento, che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che, in materia di armi, il giudizio di affidabilità rientra nell’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e può legittimamente tenere conto anche del contesto familiare del richiedente, ove ritenuto rilevante ai fini della prevenzione dei rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.

B) Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato risulta viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione, in quanto la Questura di Agrigento ha fondato il giudizio di non affidabilità esclusivamente sul rapporto di coniugio del ricorrente con persona appartenente a un nucleo familiare interessato da misure di prevenzione patrimoniali, senza individuare elementi personali, attuali e concreti riferibili all’interessato idonei a sorreggere una prognosi negativa ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.

È vero, come affermato dalla giurisprudenza, che in materia di titoli di polizia il giudizio di affidabilità rientra nell’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e che il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo pieno, ma una deroga al generale divieto di detenzione di armi (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2025, n. 2063); tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di una valutazione individualizzata e adeguatamente motivata della posizione del richiedente.

Nel caso di specie, dal quadro fattuale emerge che il ricorrente è privo di precedenti penali o di polizia e che la licenza è stata più volte rinnovata negli anni, anche successivamente al matrimonio e all’adozione dei provvedimenti di prevenzione riguardanti il nucleo familiare della coniuge, senza che siano stati evidenziati comportamenti o circostanze nuove idonee a incidere sul requisito dell’affidabilità.

L’Amministrazione non ha indicato condotte, frequentazioni o situazioni attuali riconducibili al ricorrente che possano giustificare un mutamento di valutazione rispetto ai precedenti rinnovi.

Assume rilievo, inoltre, il fatto che, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il ricorrente ha presentato tramite PEC del 16.11.2023 osservazioni e documentazione, che non sono state prese in considerazione dall’amministrazione procedente, come emerge chiaramente dall’affermazione leggibile nel provvedimento impugnato relativa alla supposta “…assenza di osservazioni in proposito”.

L’accertata omessa lettura delle osservazioni procedimentali incide sulla completezza dell’istruttoria e sulla congruità della motivazione, in un ambito nel quale l’esercizio della discrezionalità amministrativa richiede un particolarmente accurato apprezzamento degli elementi rilevanti.

Alla luce di tali considerazioni, la motivazione del provvedimento impugnato non appare idonea a sorreggere il giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente, risultando fondata su presupposti non individualizzati e privi di adeguato riscontro istruttorio.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.

C) Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere, previa rinnovata e completa istruttoria, adottando un nuovo provvedimento sorretto da adeguata motivazione e fondato su una valutazione individualizzata della posizione dell’interessato.

D) Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 03.02.2026 n. 339

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