Urbanistica e edilizia – Individuazione della natura giuridica del permesso di costruire e delle sue conseguenze

Urbanistica e edilizia – Individuazione della natura giuridica del permesso di costruire e delle sue conseguenze

1.Con ricorso notificato il 29.11.2025 Paolino Perna ha impugnato il provvedimento del SUAP del Comune di Marigliano del 10.11.2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile la istanza di p.d.c. presentata il 23.10.2025 per la realizzazione di un opificio industriale in Marigliano alla Via Ponte delle Tavole (fl. 15 p.lla 611 sub 1).

Espone di essere proprietario della suddetta area che ricade in Zona Industriale di Marigliano (art. 53 NTA del PUC) via Ponte delle Tavole limitrofa al PIP del Comune di San Vitaliano e di aver presentato, in data 23.10.2025, istanza di p.d.c. per un lieve ampliamento industriale, ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 380/2001, per la realizzazione di un capannone di “servizi” di 590,62 mq (per una

superficie coperta totale di 1.379,33 mq).

In data 10.11.2025 il Comune ha rigettato la richiesta di p.d.c. nonostante l’integrazione documentale, deducendo un generico contrasto con l’art. 53 del PUC di Marigliano.

2. Il ricorrente ha dedotto i) violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, ii) difetto di motivazione in relazione all’art. 53 NTA del PUC, e iii) nel merito ha prospettato la legittimità della prospettata richiesta di p.d.c. alla luce dell’art. 53 del PUC.

3. Il Comune non si è costituito.

4. Alla c.c. del 28.1.2026 è stato fatto avviso di possibile definizione con sentenza semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.

5. I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, risultano fondati.

Il provvedimento impugnato è, nella sostanza, sprovvisto di motivazione intelligibile.

Infatti, dopo aver chiesto alla parte, con nota del 4.11.2025 (doc. 3), una integrazione documentale peraltro modesta, concedendo 30 giorni di tempo, dopo appena sei giorni, con nota del 10.11.2025 (doc. 4), lo SUAP ha denegato definitivamente il p.d.c. deducendo che “l’intervento richiesto, a seguito di nuova verifica, risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 53 delle NTA del PUC di

Marigliano…”, per cui “stante l’assoluta carenza documentale” la pratica è stata dichiarata irricevibile e inefficace.

È pertanto evidente la contraddizione nella quale è incorso il Comune, in quanto non si comprende se il diniego abbia a fondamento una carenza documentale (che ben poteva essere sanata dalla parte, alla quale non è stato dato tempo di farlo) oppure una motivazione di merito per contrasto con le previsioni di piano, in questo caso però senza alcuna spiegazione delle ragioni concrete, anche in considerazione dei contenuti dell’art. 53 che nel provvedimento non sono neppure accennati.

5.1. Il permesso di costruire non è un atto discrezionale del Comune, in quanto è collegato al rispetto delle previsioni di piano: se esse sono rispettate deve essere concesso, se non lo sono deve essere denegato.

Questo non significa che possa essere immotivato o motivato solo in apparenza, in quanto l’iter logico che ha condotto l’Amministrazione comunale al rigetto deve essere intelligibile dal richiedente, anche al fine della difesa in giudizio.

Il Comune deve, infatti, giustificare la decisione in relazione alle specifiche norme urbanistiche violate, intendendo per tali il loro contenuto, a maggior ragione laddove – come nel caso oggetto del giudizio – fornisca una motivazione contraddittoria perché basata su una presunta carenza documentale che solo pochi giorni prima aveva dato avvio a un contraddittorio procedimentale che è stato interrotto senza alcuna spiegazione e senza rispetto dei tempi ai quali il Comune stesso si era autovincolato.

Orbene, l’art. 53 delle NTA del PUC è una disposizione di ben otto commi, che disciplina integralmente il regime delle opere nelle aree sedi attività produttive e turistico ricettive esistenti.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato, non è possibile ricavare la ragione del diniego, in quanto il Comune fa riferimento a un contrasto con l’art. 53 senza specificare quale parte.

Non si comprende se il diniego riguardi la tipologia di manufatto, oppure la volumetria, oppure lo stato legittimo dell’immobile preesistente.

Vi è quindi una palese violazione dell’art. 3 l. 241/90, posto che il diniego del permesso di costruire è legittimo se fondato su motivate ragioni legate alle prescrizioni previste dal p.r.g (Cons. St., IV, 24/04/2025, n. 3540), laddove, per contro, è illegittimo quando tale collegamento sia del tutto assente.

5.2. Per questo va accolto anche il motivo relativo alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto l’assenza del preavviso non è sanzionabile tutte le volte in cui il diniego di p.d.c. sia intrinsecamente collegato all’applicazione vincolata delle previsioni di Piano (sicchè, anche per effetto dell’art. 21 octies l. 241/90, l’Amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente) ma determina l’illegittimità del provvedimento laddove – come nel caso di specie – l’Amministrazione abbia intrapreso un contraddittorio procedimentale con la parte, con ciò dimostrando l’assenza dei presupposti per l’emissione di un provvedimento totalmente vincolato.

Peraltro, esplicitando previamente le ragioni del contrasto con una norma complessa e articolata con l’art. 53 delle NTA, non è escluso – anche in virtù dei documenti versati in giudizio dal ricorrente e della diversa valutazione della tipologia di intervento richiesto – che la decisione avrebbe potuto essere diversa.

6. Il ricorso va quindi accolto, con spese a carico del Comune.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, II – sentenza 02.02.2026 n. 699

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