Giurisdizione e competenza – Professioni – Dipendenti pubblici – Controversie in materia di sanzioni disciplinari, impugnazione del provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per il  funzionario della polizia locale e giurisdizione del GO

Giurisdizione e competenza – Professioni – Dipendenti pubblici – Controversie in materia di sanzioni disciplinari, impugnazione del provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per il  funzionario della polizia locale e giurisdizione del GO

1. – La ricorrente, funzionario di Polizia Locale di Roma Capitale, ha impugnato avanti a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, in forza del quale le è stata comminata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre mesi.

A sostegno dell’impugnazione proposta, la ricorrente ha articolato due motivi di censura:

a) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge / inapplicabilità ratione temporis del CCNL degli anni 2006/2009 – erronea applicazione del disposto dell’art. 72 comma 1 lettere a), b), c), d) e del comma 8 lettera e) CCNL 2019/2021 e degli artt.3,12 e 20 Codice Comportamento;

b) illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della irragionevolezza nel tipo di sanzione e nella sua quantificazione.

2. – Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso nel merito.

3. – Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. ed ha trattenuto la causa per la decisione di merito, dandone avviso nel verbale di udienza.

4. – L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Roma Capitale è fondata.

5. – Parte ricorrente chiede l’annullamento di un provvedimento disciplinare adottato dall’amministrazione intimata nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’esercizio della potestà disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato si estrinseca attraverso atti del privato datore di lavoro, che non hanno natura di provvedimento amministrativo e non sono funzionalizzati al raggiungimento di un fine pubblicistico, riguardando esclusivamente la gestione del rapporto contrattuale di lavoro col dipendente.

Di conseguenza, la materia disciplinare relativamente al pubblico impiego contrattualizzato è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” (cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 9785).

Deve, pertanto, riconoscersi che per la presente controversia la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

6. – La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

TAR LAZIO – ROMA, I – sentenza 31.01.2026 n. 1887

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