*Procedimento – Atto sfavorevole, istanza di riesame del privato, silenzio della PA, natura officiosa e ampiamente discrezionale dell’autotutela decisoria e denegato obbligo di provvedere

*Procedimento – Atto sfavorevole, istanza di riesame del privato, silenzio della PA, natura officiosa e ampiamente discrezionale dell’autotutela decisoria e denegato obbligo di provvedere

1. Il Comune di Carmagnola, con ordinanze n. 28 e 29 dell’8.9.2008 e con ordinanza n. 1 del 9.1.2009, ha ingiunto la demolizione di fabbricati abusivi di proprietà dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (al quale è poi subentrato -OMISSIS-).

Tali provvedimenti sono divenuti definitivi a seguito di sentenze del Consiglio di Stato, passate in giudicato, che hanno confermato le pronunce con cui il TAR aveva respinto i ricorsi proposti avverso tali ordinanze.

Con istanza del 9.11.2018, i ricorrenti hanno chiesto al Comune di riesaminare e annullare in autotutela le suddette ordinanze.

L’Ente, con nota del 12.11.2018, ha fatto presente di ritenere insussistente l’obbligo di provvedere sull’istanza, stante la definitività delle sentenze del Consiglio di Stato.

Avverso tale nota i ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi al TAR Piemonte, deducendo la violazione di plurime disposizioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.

Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Carmagnola ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 229/23 il TAR Piemonte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Avverso tale statuizione giudiziale i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 3 l. n. 241/90; Illegittimità della nota Comune di Carmagnola 12 novembre 2018, prot. n. 41945 eccesso di potere; incompetenza.

Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Carmagnola ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.

2. L’appello è infondato.

3. Per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “Non è configurabile un obbligo della Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale – soprattutto nell’an – del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente; la proposizione dell’esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare, un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l’attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell’ articolo 21-nonies, l. n. 241 del 1990 che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera ‘possibilità’, ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati” (C.d.S, III, 12.6.2025, n. 5088).

4. Orbene, nella specie, a fronte del giudicato formatosi sulle pregresse ordinanze di demolizione, non vi era alcun obbligo, da parte del civico ente, di riesaminare il proprio precedente operato, non essendo peraltro neanche predicabile, in caso di inerzia, l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’ articolo 117 c.p.a.

Per tali ragioni, l’atto impugnato – e di poi, la pronuncia del giudice di prime cure – devono ritenersi immune dalle lamentate censure, avendo fatto corretta applicazione del surrichiamato principio giurisprudenziale.

5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, II – sentenza 02.02.2026 n. 832

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live