1. – Giovanna Pasquino è proprietaria di un fabbricato sito in Guardavalle, alla via Nazionale, su terreno individuato in catasto al foglio 60, particella 1139, sub. 1, 2, 3, 4, 5, la cui edificazione è stata oggetto di concessione in sanatoria del 16 gennaio 2016, n. 417, il quale è stato ampliato senza titolo abilitativo.
L’ampliamento consiste nella realizzazione di due stanze per ognuno degli appartamenti in cui il fabbricato si ripartisce, per uno sviluppo di mq. 35 al piano terreno e di mq. 50 circa ai piani primo e secondo.
Con ordinanza del 28 novembre 2019, n. 7906, il Comune di Guardavalle ha ingiunto la demolizione dell’opera abusiva, con ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento ha resistito all’impugnativa della ricorrente, respinta da questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza del 3 marzo 2020, n. 397, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 28 marzo 2023, n. 3136.
2. – Il 31 marzo 2021, con richiesta n. 2350 prot., Giovanna Pasquino ha chiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Con il provvedimento del 4 luglio 2022, n. 4638 prot., l’amministrazione locale ha negato la richiesta sanatoria, individuando, quali ragioni:
a) la mancanza della c.d. doppia conformità urbanistica, posto che al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità lo strumento urbanistico vigente aveva dichiarato satura la zona in cui insiste il fabbricato, fatto che determinerebbe il conseguente vincolo di inedificabilità;
b) l’area su cui sorge il fabbricato non ha potenzialità edificatorie sufficienti a giustificare il costruito; infatti, il tecnico progettista ha dichiarato di volersi avvalere della volumetria di un altro terreno di proprietà della richiedente; nondimeno, l’istituto non è previsto dal vigente piano regolatore generale e, comunque, tra i terreni non vi sarebbe la necessaria contiguità.
3. – Giovanna Pasquino, con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto l’annullamento del diniego, evidenziando:
a) che non è stato notificato il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, che le avrebbe consentito di far valere in fase endoprocedimentale le proprie ragioni;
b) che sussisterebbe la conformità del fabbricato allo strumento urbanistico attualmente in vigore, atteso che la volumetria che esprime la porzione di fabbricato in parola sarebbe già stata recepita ai fini del calcolo del fabbisogno abitativo nel piano regolatore generale comunale approvato con d.P.G.R. del 5 novembre 1990, n. 1753;
c) che il trasferimento delle potenzialità edificatorie è ammesso in via generale dall’ordinamento, e non occorre che le aree siano contigue, ma solo urbanisticamente omogenee;
d) che, in ogni caso, l’area oggetto del contestato intervento di ampliamento esprime comunque una sua propria volumetria, già prevista nel calcolo del fabbisogno abitativo del vigente strumento urbanistico del Comune di Guardavalle; il contestato provvedimento sarebbe, quindi, contrario al principio di proporzionalità, comportando un sacrificio per gli interessi della ricorrente non ragguagliato all’interesse pubblico da difendere; invero, sarebbe addirittura preclusa la possibilità di poter utilizzare la residua volumetria che esprime il terreno su cui è ubicato l’ampliamento edilizio;
e) che nemmeno si comprenderebbe l’interesse pubblico che muoverebbe l’amministrazione, posto che la demolizione del manufatto di cui si tratta comporterebbe un degradamento urbanistico della zona.
4. – Non costituitosi il Comune di Guardavalle, pur regolarmente citato, in vista della trattazione nel merito, la parte ricorrente ha dedotto che sarebbero comunque applicabili gli istituti di cui agli artt. 34-ter e 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001.
5. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
6. – Il Tribunale ricorda che l’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 possiede una portata generale e si applica anche alle istanze di accertamento di conformità e di condono. La sua omissione costituisce, pertanto, un vizio di procedura del provvedimento di diniego, che può essere annullato laddove il privato, oltre a denunciare la lesione delle sue garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale (CGA 3 novembre 2025, n. 846).
Nel caso di specie, dedotto con il primo motivo il vizio procedurale, con gli ulteriori motivi sono stati introdotti argomenti che, se vi fosse stato il contraddittorio endoprocedimentale, il Comune di Guardavalle avrebbe potuto considerare.
Quindi, la denunciata mancanza del preavviso di rigetto incide sull’iter procedimentale e, una volta dedotta in giudizio, determina l’annullamento, salvo riesame da parte dell’amministrazione comunale, del provvedimento impugnato.
7. – La peculiarità della vicenda giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 30.01.2026 n. 189