1. Il sig. -OMISSIS- – militare in servizio presso il 5° Reggimento Fanteria “-OMISSIS-”, con sede a -OMISSIS- – ha domandato l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con cui, all’esito della partecipazione al concorso interno straordinario per sergenti dell’esercito 2022, lo Stato maggiore dell’esercito ha disposto il suo trasferimento, a far data dal 18.12.2024, al 33° Reggimento Supporto Tattico e Logistico “-OMISSIS-” con sede a -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità per: eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
3. All’udienza del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Con il ricorso è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione sulle ragioni del trasferimento: l’amministrazione non avrebbe considerato la particolare situazione familiare del ricorrente, padre separato di due figli, di cui il maggiore, figlio di una precedente relazione e orfano di madre, convivente con il padre e il minore, undicenne, affetto da autismo patologia per cui sono stati riconosciuti i benefici previsti alla l. n. 104/1992.
5. Il motivo è infondato.
5.1 La circolare istitutiva del I e II Corso Sergenti arruolati con concorso straordinario ai sensi dell’art. 2197 sexies, d.lgs. 15 marzo 2010, n.66, stabilisce all’art. 4 le modalità di assegnazione delle posizioni organiche e ai reparti di impiego.
In particolare dispone “il personale sarà assegnato ai reparti d’impiego su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle sedi di provenienza, sulla base della specifica pianificazione redatta dal citato Dipartimento che terrà conto, tra i parametri di riferimento per l’assegnazione, della graduatoria di merito di fine Corso; il Dipartimento Impiego del Personale somministrerà, tramite Portale Multimediale di Forza Armata, un briefing informativo sui criteri di assegnazione alle Specializzazioni/incarichi principali/posizioni organiche ed Enti/sedi d’impiego” (doc. 4 del Ministero).
In attuazione di questa disposizione i criteri elaborati dal dipartimento impiego del personale hanno previsto che l’assegnazione dai neo sergenti della sede di impiego sarebbe avvenuta sulla base dell’ordine di graduatoria e delle scelte espresse dagli interessati, per un massimo di cinque sedi (doc. 5 del Ministero).
All’art. 5, lettera d, dei criteri viene inoltre precisato che “Attesa la novazione del rapporto di lavoro a seguito della partecipazione al Corso in argomento, con conseguente sottoposizione alle dinamiche e regole proprie della nuova categoria di appartenenza, comprese quelle che riguardano la 1a assegnazione (art. 976 del COM), l’eventuale fruizione dei benefici previsti da normative speciali (art. 33 L.104 / 92, L. 267 / 2001 e art. 42 bis) nella categoria precedente, non pregiudicheranno la valutazione in merito ad un possibile reimpiego su tutto il territorio nazionale del neo Sergente in ragione delle esigenze di F.A. La disposizione aggiunge che tali benefici saranno revocati al personale che ne fruisce a decorrere dalla data di attuazione del provvedimento di impiego dei corsi.
5.2 L’assegnazione del sig. -OMISSIS- alla sede di -OMISSIS- risulta essere avvenuta in applicazione delle regole e dei criteri che l’amministrazione si era assegnata, ossia sulla base della posizione in graduatoria, tenuto conto che lo stesso non aveva espresso alcuna preferenza in ordine alla sede di impiego (doc. 8 del Ministero).
Il rinvio ai criteri sopra richiamati è sufficiente a giustificare la decisione assunta – un trasferimento di autorità, pertanto qualificabile come ordine – e non può ritenersi necessaria alcuna ulteriore, specifica motivazione.
Trova invero applicazione il principio giurisprudenziale in ragione del quale i trasferimenti d’autorità dei militari non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (Cons. Stato, Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796).
5.3 Non può neppure ravvisarsi una illogicità del trasferimento.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, a fronte dell’ampia discrezionalità delle esigenze dell’amministrazione, “la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, è senz’altro recessiva, sì che la censurabilità delle scelte operate dall’Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva irrazionalità delle stesse” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 623); rispetto agli ordini di trasferimento, che “sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale”, “l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto” (cfr. Cons. Stato sez. IV, 17 gennaio 2018).
Nel caso di specie il trasferimento è stato disposto in attuazione delle regole e dei criteri – tra cui la possibilità di reimpiego dei militari sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di provenienza – che l’amministrazione si era data.
Tali regole non sono oggetto di contestazione, erano conosciute dal ricorrente e sono state dallo stesso consapevolmente accettate allorché – pur prestando servizio presso la sede -OMISSIS- – ha liberamente scelto di partecipare alla procedura interna (cfr. analogamente, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 287/2025; Tar Toscana, sent. n. 136/2024).
Il provvedimento impugnato non è, pertanto, affetto dai vizi dedotti.
6. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
7. Per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 29.01.2026 n. 437