che con ricorso del 29.4.25 l’impresa individuale Farmacia (omissis) con sede legale in (omissis) (Ta), domandava, a mezzo del suo difensore avv. Stefania De Vincentis del Foro di Taranto, la concessione di un termine ex ai sensi dell’art. 44 co. 1, lett. a), ccii, prospettando la «possibilità di proporre un concordato preventivo in continuità aziendale diretta o indiretta» e domandando, nel contempo, la concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 co.2, primo e secondo periodo, ccii;
che con decreto del 21.5.25 il Tribunale ha concesso il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nella misura di giorni 60, a scadere quindi il 20.7.25;
che con decreto del 22.5.25 emesso ai sensi dell’art. 55 co.3, ccii, venivano dal giudice relatore designato confermate le misure protettive nel contenuto prescritto dall’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, ccii, fissandone il termine nella misura di giorno 120 decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;
che con istanza del 15.7.25 l’impresa debitrice, ai sensi dell’art. 44, co. 1, ccii, ha richiesto al Tribunale la proroga del termine (in scadenza il 20.7.25) per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione per ulteriori 60 giorni
«per i giustificati motivi sopra esposti», a tal fine assumendo che:
– “L’impresa è attivamente impegnata, con l’ausilio dei propri consulenti, nella
predisposizione della proposta e del piano concordatario;
– Tuttavia, per la complessità della situazione aziendale, l’estensione delle attività di analisi e ristrutturazione, nonché per la necessità di acquisire dati aggiornati ed elaborare una proposta efficace e sostenibile, risulta necessario disporre di un termine più ampio;
– In particolare è attualmente in corso la stima del patrimonio immobiliare del dott. Lembo, come da incarico conferito all’architetto (omissis) che si allega alla presente nonché la valutazione della farmacia come da incarico conferito al dott. (omissis) che pure si allega”;
osservato
che ai sensi dell’art. 44 co. 1 ccii, il termine è prorogabile su istanza del debitore “in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza”;
che pertanto la proroga si rende giustificabile solo in presenza di uno stadio avanzato della predisposizione del programma di ristrutturazione della crisi, e che tale giustificazione deve emergere da un “progetto di regolazione”, ovvero da una strutturata discovery delle intenzioni di risanamento, identicamente al livello di ostensione che esige l’art. 44 co.1-quater ccii allorquando il debitore che abbia avanzato domanda prenotativa voglia giovarsi del regime dello strumento di regolazione di cui intende avvalersi, anche a tal fine essendo tenuto a “deposita(re) un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto”.
che tale esigenza ostensiva, evidentemente funzionale al contenimento della fase prenotativa e del relativo regime protettivo, va letta e si spiega anche alla luce del dovere di speditezza cui il debitore è chiamato già in sede di trattative con i creditori e quindi ben prima di entrare in procedura, atteso che l’art. 4 ccii, nel regolare (si badi, tra i “principi generali” del codice) i doveri cui le parti sono chiamate nell’ambito dei procedimenti di regolazione della crisi, espressamente impone al debitore di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto” (co. 1, lett. a), nonché, in particolare per quel che qui rileva, di assumere “tempestivamente” le iniziative idonee alla “rapida” definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, “anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori” (co. 1, lett. b),
considerato
a tale riguardo, che alcun “progetto” di regolazione della crisi risulta allo stato depositato o predisposto, né in verità affatto dedotto in occasione della domanda di proroga, al fine di “comprovare” la sussistenza dei necessari giustificati motivi che consentono la proroga, come invece prescritto dalla citata norma;
che, al contrario, la rappresentata esigenza di conferire incarico ai menzionati professionisti al fine di acquisire le valutazioni del compendio aziendale ed immobiliare, unitamente alla altrettanto dedotta complessità delle valutazioni da svolgere anche alla luce di tali necessarie informazioni, comproverebbero piuttosto, specie a fronte di un largo tempo già trascorso dal deposito della domanda prenotativa, l’indisponibilità di dati così fondamentali e decisivi in vista dell’allestimento di un progetto di risoluzione della crisi; e ciò, tanto più, ove si tenga conto, in particolare, che tali incarichi risultano conferiti soltanto in data 26.6.25 l’uno e addirittura l’8.7.25 l’altro, ovvero (non preliminarmente ed anticipatamente alla ma) assai dopo la presentazione della domanda con riserva (29.4.25) ed allo stesso decreto (21.5.25) con il quale il Tribunale ha concesso il termine ex art. 44 co. 1 ccii, il quale peraltro andrebbe inteso come potenzialmente esaustivo ed in astratto sufficiente in vista del deposito della domanda cd. piena;
che, tanto più in difetto di valutazioni ancora da acquisire, neppure può dirsi utile, al fine di scorgere in atti l’esistenza di un progetto, la mera idea di ristrutturazione tratteggiata a grandi linee nel primo rapporto informativo depositato in data 20.6.25, posto che in tale occasione l’impresa debitrice si limita ad anticipare l’intenzione di presentare un concordato con piano di continuità diretta e con l’intervento di un finanziatore esterno, ma nel contempo facendo rilevare la necessità di «approfondimenti tecnico-contabili per definire il piano attestato di continuità aziendale»;
che, peraltro, proprio le evidenziate «complessità della situazione aziendale, l’estensione delle attività di analisi e ristrutturazione, nonché (per) la necessità di acquisire dati aggiornati ed elaborare una proposta efficace e sostenibile», costituiscono argomenti per ritenere integrata la condotta di intempestiva doverosa assunzione delle iniziative idonee alla “rapida” definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, “anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori” (art. 4 co. 1, lett. b);
Trib. Taranto, decr., 16.10.2025