*Pubblica amministrazione – Autorità indipendenti – Contributi dovuti dall’ autorità garanzie nelle comunicazioni per l’attività dagli operatori del settore del video on demand: remissione di una questione alla Corte di Giustizia UE

*Pubblica amministrazione – Autorità indipendenti – Contributi dovuti dall’ autorità garanzie nelle comunicazioni per l’attività dagli operatori del settore del video on demand: remissione di una questione alla Corte di Giustizia UE

1. Esposizione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti.

1.1 Con il primo appello in esame la società Netflix International Bv impugnava la sentenza n. 20440 del 2024 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte avverso la Delibera n. 375/2022/CONS recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione”, adottata dall’Agcom in data 20 ottobre 2022 e pubblicata sul sito dell’Autorità dal 14 dicembre 2022.

1.2 In data 6 dicembre 2022, AGCom ha recapitato, tramite PEC, a Netflix Italia – in qualità di società operante nel settore del video on demand – la comunicazione prot. 0356864, attuativa della predetta delibera ed anch’essa impugnata in prime cure, recante “Contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione (delibera n. 375/22/CONS) – Avviso termini di dichiarazione e pagamento”, con la quale ha informato la società che “gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, e i prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand, – come individuati dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 – sono tenuti, entro il 23 dicembre p.v. (cfr. delibera n. 431/22/CONS), a trasmettere all’Autorità la dichiarazione “Contributo DDA – VSP – anno 2022” e a versare l’importo dovuto a titolo di contributo per l’anno 2022”.

1.3 All’esito del giudizio di primo grado il Tar ha respinto il ricorso sotto tutti i motivi dedotti.

1.4 Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante riproponeva le censure formulando i seguenti motivi di appello:

– omessa pronuncia in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado, recante “VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione dell’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Violazione dell’articolo 4, comma 1, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO”, travisamento del primo motivo di ricorso e omessa pronuncia in relazione al primo motivo di ricorso;

– error in iudicando con riferimento al secondo motivo di ricorso, recante “ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI PROPORZIONALITA’”;

– error in iudicando con riferimento al terzo motivo di ricorso, recante “VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione dell’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Violazione dell’articolo 4, comma 1, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177. DIFETTO DI MOTIVAZIONE”;

– error in iudicando con riferimento al quarto motivo di ricorso, recante “VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione dell’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Violazione dell’articolo 4, comma 1, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177. ANCORA SUL DIFETTO DI PROPORZIONALITA’.”;

– error in iudicando con riferimento al quarto motivo di ricorso, recante “VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790”;

– error in iudicando con riferimento al quarto motivo di ricorso, recante “VIOLAZIONE DELL’ART. 76 COST. (ECCESSO DI DELEGA)”.

1.5 L’autorità si costituiva in giudizio e, replicando su tutte le censure dedotte, chiedeva il rigetto dell’appello.

1.6 Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa passava in decisione.

1.7 Con il secondo appello in esame, la società Netflix Services Italia impugnava la sentenza n. 20571 del 2024 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte avverso gli stessi atti.

Anche in tal caso, ricostruita la vicenda in fatto e in diritto, la parte appellante deduceva, avverso la analoga sentenza di rigetto, analoghi motivi.

1.8 Anche in tale giudizio l’autorità si costituiva in giudizio e, replicando su tutte le censure dedotte, chiedeva il rigetto dell’appello.

1.9 Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa passava in decisione

2. Riunione degli appelli.

2.1 Preliminarmente, stante la evidente connessione soggettiva (identità formale dell’autorità appellata e coincidenza di interesse delle società appellanti, appartenenti allo stesso gruppo economico) ed oggettiva (identità degli atti impugnati e delle censure dedotte), va disposta la riunione dei gravami ai sensi dell’art. 70 cod.proc.amm.

3. I presupposti del rinvio pregiudiziale.

3.1 In via preliminare, a fronte della pacifica qualificazione del Consiglio di Stato quale giudice di ultima istanza, va richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. ad es. Grande sezione 6 ottobre 2021) a mente della quale l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione.

3.2 Nel caso di specie, in primo luogo la questione risulta prima facie rilevante, atteso che la deduzione investe direttamente la sussistenza, in base alla normativa europea invocata, del potere esercitato con la delibera di determinazione del contributo in contestazione richiesto alle società che, con il giudizio in corso, contestano gli atti di calcolo e di richiesta del contributo stesso. Con tale deduzione si contesta in radice l’an della spettanza del contributo. Con le ulteriori in prevalenza il quantum e i relativi criteri.

In secondo luogo, le disposizioni richiamate dalla parte appellante non risultano essere già state oggetto di interpretazione specifica da parte della Corte di giustizia, in relazione alla sussistenza anche nel caso della direttiva copyright di un onere di contribuzione a carico degli operatori per il funzionamento dell’autorità regolatoria di settore

In terzo luogo, non risulta esservi la necessaria totale evidenza in un senso o nell’altro, in quanto si scontrano le diverse possibili prospettazioni concernenti, da un lato, la generalità della previsione di un contributo alle imprese soggette alla regolazione e, dall’altro lato, le peculiarità del settore di riferimento.

4. La disciplina nazionale.

4.1 Sul versante della disciplina applicata nella specie dall’autorità, viene in rilievo l’espresso disposto di cui all’art. 4 d.lgs. 177 del 2021, attuativo della c.d. direttiva copyright, secondo cui: “1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80,84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand.

Per i soggetti di cui al primo periodo, l’Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l’entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione”.

Come noto, tale disciplina nazionale del 2021 è recata in Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

4.2 Inoltre, autorità e sentenza impugnata evocano altresì la previsione nazionale generale, dettata dall’art. 1 commi 65 e 66 della legge 266/2005 (vigenti ratione temporis, in quanto ora mutati dall’art. dall’art. 1, comma 273, lett. b, L. 30 dicembre 2025, n. 199, che peraltro prevede sempre analoga contribuzione seppure in termini più ampi e dettagliati), che impone ai soggetti che operano nei “mercati di competenza dell’Autorità” di contribuire finanziariamente al suo funzionamento.

La nuova formulazione prevede ora, per quanto di rilievo in questa sede, che “A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività: …c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”.

5. La disciplina europea.

5.1 Sul versante europeo viene in rilievo primario, quale oggetto di deduzione delle parti appellanti, la normativa di cui alla Direttiva 17 aprile 2019 n. 2019/790/UE, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

5.2 L’ampio oggetto di tale disciplina viene evocato quale ampio parametro di riferimento anche per la regolazione del settore: “La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il diritto dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi, l’agevolazione nell’ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali”.

5.3 Se in dettaglio la disciplina prevede una serie di oneri ed attività per gli Stati membri (cfr. ad es. ex art. 15), non risulta una norma specifica di contribuzione al finanziamento delle relative attività che lo Stato membro in genere affida ad un’autorità regolatoria di settore.

5.4 Nella prospettazione appellante si evidenzia proprio la peculiarità della disciplina di cui alla richiamata direttiva copyright rispetto a quella di cui alle altre materie – appunto diverse dal diritto d’autore – soggette alla potestà regolatoria dell’AGCOM, in cui l’imposizione contributiva – poi regolata, di anno in anno, da apposite delibere dell’Autorità – trova specifico fondamento nelle norme europee di riferimento.

In dettaglio si richiamano: la direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevede uno specifico onere di contribuzione in capo “alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso” (art. 16); la direttiva (UE) 2008/6/CE sui servizi postali comunitari dispone che per “ i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione”, e che la “ concessione di autorizzazioni può … se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione” (art. 9, comma 2); la direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi media audio-visivi che prevede, limitatamente al “caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee …, possono anche chiedere … di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori” (art. 13, comma 2).

6. La questione interpretativa.

6.1 Si pone quindi la questione di fondo, rilevante e decisiva ai fini della presente controversia incentrata sulla legittimità degli atti determinativi del contributo posto a carico delle società appellanti, se sia conforme alla disciplina europea la previsione nazionale di un onere di contributo al finanziamento dell’autorità regolatoria di settore a carico delle imprese operanti nel settore del video on demand, da intendersi quali “soggetti che forniscono un servizio online per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell’utente”.

6.2 A titolo esemplificativo, la giurisprudenza si è espressa nel senso che il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione (nonché, nella specie del settore postale esaminato) l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, “devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi” (cfr. in termini Corte giustizia UE sez. V, 7/09/2023, n. 226).

6.3 Peraltro, la specifica formulazione della direttiva c.d. copyright, evidenziata dalle parti appellanti, potrebbe in astratto trovare qualche fondamento nella peculiarità della disciplina garantita al diritto d’autore ed alla relativa diffusione.

6.4 In tale ottica la normativa – come emerge anche dai considerando nn. 2 e 3 della direttiva – garantisce un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilita l’ottenimento delle autorizzazioni concernenti i diritti d’autore, e crea un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altri materiali protetti; tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l’innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno, nonché “al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti”.

In dettaglio, al considerando n. 41 la direttiva prevede che “l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri e miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione”.

Inoltre, al considerando n. 52 in tema di concessioni di licenze, si statuisce che “Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell’assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l’efficienza del meccanismo negoziale”.

6.5 A diverse conclusioni potrebbe spingere quanto già peraltro evidenziato con riferimento all’onere di finanziamento delle autorità di regolazione dei mercati di riferimento, nel senso che – in generale – l’adeguatezza di un tale obbligo di contribuzione al fine di garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, in modo coerente e sistematico, di garantire all’autorità di settore interessata il finanziamento più ampio possibile, che possa consentirle di adempiere i suoi compiti in piena indipendenza (cfr. ad es. CGE sentenze sentenza 31 maggio 2018 n. 259 e 7 settembre 2023, n. 226).

7. Quesito.

7.1 Per il complesso delle ragioni che precedono la Sezione ritiene, dunque, che le questioni prospettate siano tali da meritare il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la formulazione del seguente quesito:

a) se la normativa europea contenuta nella direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che impone anche il potere di imporre un contributo di finanziamento per le attività delle autorità di regolazione di settore a carico delle imprese operanti nel settore del video on demand, da intendersi quali soggetti che forniscono un servizio online per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell’utente, anche senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi”.

8. Ai sensi delle “raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale”, pubblicate in GUUE, vanno trasmessi in copia alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione europea, mediante plico raccomandato:

– gli atti ed i provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo grado;

– il ricorso di primo grado;

– la sentenza del T.a.r. Lazio, appellata;

– l’appello proposto dalla parte ricorrente;

– tutte le memorie difensive depositate dalle parti nel giudizio di appello;

– la presente ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

8.1 In applicazione dell’art. 79 cod. proc. amm. e delle predette Raccomandazioni, il presente giudizio rimane sospeso in parte qua nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva.

CONSIGLIO DI STATO, VI – ordinanza 28.01.2026 n. 714

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