1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato il 9.10.2025, -OMISSIS- S.r.l. ha dedotto:
– che, a seguito dell’adozione della determina comunale n. -OMISSIS- del 19.12.2024, in data 22.1.2025 la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Nord Salento (“C.U.C. Salento”) indiceva, per conto del Comune di Campi Salentina, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria relativamente al triennio 2025-2028, per l’importo complessivo di € 424.353,60 oltre I.V.A., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;
– che all’esito della procedura, con determina comunale n. -OMISSIS- del 5.6.2025, la gara veniva aggiudicata in favore dell’odierna ricorrente, classificatasi prima in graduatoria;
– che tuttavia, in data 28.7.2025, la Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli comunicava al Comune di Campi Salentina l’avvio di indagini nei confronti de -OMISSIS- S.r.l. nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-;
– che la Giunta comunale, preso atto della citata nota, con delibera n. -OMISSIS- del 4.8.2025 forniva indicazione al Responsabile del Settore Innovazione Sociale e Servizi alla Comunità del medesimo Ente al fine di adottare in provvedimento di annullamento o revoca dell’aggiudicazione disposta con la determinazione n. -OMISSIS- del 5.6.2025;
– che, con determina n. -OMISSIS-del 17.9.2025, l’Amministrazione comunale avviava dunque un procedimento di annullamento dell’aggiudicazione disposta nei confronti de -OMISSIS- S.r.l., con contestuale esclusione della stessa dalla gara;
– che, presentate dalla Società le proprie controdeduzioni in proposito, con determinazione n. -OMISSIS- del 25.9.2025, l’Amministrazione comunale procedeva ad annullare l’aggiudicazione de qua, escludendo -OMISSIS- S.r.l. dalla gara e aggiudicando la stessa in favore del secondo operatore classificato -OMISSIS- (d’ora in avanti anche solo “-OMISSIS-”).
Con il presente giudizio, la ricorrente impugna dunque tale ultima determinazione comunale, lamentandone l’illegittimità sulla base di plurime censure così compendiate:
I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l.n. 241/’90; Violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023; Violazione e falsa applicazione dell’art. 335 bis del cod. proc. pen. E dell’art. 110 quater delle disp. di att. al cod. proc. pen.; Eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento dei fatti; sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione; difetto istruttorio; motivazione carente; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023”;
II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Violazione del principio di proporzionalità. Omessa valutazione delle misure di self-cleaning; vizio di motivazione”;
III. “Violazione dell’art. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere; disparità di trattamento; sviamento; contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione; difetto istruttorio; motivazione carente”;
IV. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l.n. 241/’90; Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione; difetto istruttorio; Incompetenza; motivazione carente; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023”.
V. “Motivo subordinato. Violazione art. 6 del disciplinare di gara”.
Alla luce di tali doglianze, -OMISSIS- S.r.l. formulava al Tribunale le seguenti richieste: a) annullare i provvedimenti impugnati, come in epigrafe meglio indicati; b) dichiarare l’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con la -OMISSIS-; c) risarcire il danno subìto dalla ricorrente mediante subentro nell’aggiudicazione e nel contratto (previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia dello stesso ove nelle more stipulato), ovvero, in subordine, per equivalente; d) in via gradata, annullare tutti gli atti della procedura di gara.
2. Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Campi Salentina in data 9.10.2025, depositando una breve memoria difensiva in pari data.
3. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 9.10.2025, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata rigettata “tenuto conto dell’avvio del servizio di refezione scolastica sin da mercoledì 8 ottobre, bilanciati gli opposti interessi e considerato che già il prossimo 20 ottobre il Tribunale potrà valutare l’istanza cautelare in composizione collegiale, con eventuali decisioni aventi effetti operanti anche ex tunc”.
4. In data 17.10.2025 si è, altresì, costituita in giudizio l’odierna controinteressata -OMISSIS-
5. All’udienza camerale del 20.10.2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare formulata.
6. Depositati dalle parti ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 12.1.2026 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
8. Appare anzitutto utile richiamare le ragioni indicate dal Comune di Campi Salentina a preteso fondamento della propria decisione, in questa sede impugnata, di annullare l’aggiudicazione disposta in favore de -OMISSIS- S.r.l., escludendo quest’ultima dalla procedura di gara.
In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento in autotutela di cui alla determina n. -OMISSIS-del 17.9.2025 (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), l’Amministrazione pone in evidenza le seguenti circostanze:
– -OMISSIS- S.r.l., pur avendo contezza sin dal momento della partecipazione alla gara degli esiti delle investigazioni svolte nei propri confronti – con le quali veniva contestata alla stessa “una serie di reati penali e la conseguente violazione del contratto di appalto (rep.n.-OMISSIS-) stipulato con questo Ente per il servizio di Refezione Scolastica reso dall’1.1.2022 al 31.12.2024, per l’utilizzo di olio d’oliva non conforme alla classificazione di olio extravergine di oliva” – non ha mai comunicato alla Stazione appaltante tale fatto, neanche successivamente alla disposta aggiudicazione;
– la suddetta omissione dichiarativa, integrante “una falsa o fuorviante rappresentazione della posizione del concorrente che rileva certamente quale illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett b del codice dei contratti pubblici”, “denota l’inaffidabilità dell’impresa”, minando “il principio di fiducia (art. 2) e buona fede (art. 5) alla base del nuovo Codice, incidendo di per sé sull’affidabilità del concorrente, indipendentemente dall’esito di eventuali contenziosi o dalla data dei fatti, e conseguentemente giustificando (tale omissione) l’esclusione dalla gara, essendo stato violato il dovere di lealtà e trasparenza reciproca”;
– inoltre, “da quanto emerso dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, indipendentemente dalla sussistenza delle ipotesi di reato contestato, risultano gravemente violati gli obblighi contrattuali assunti dal medesimo operatore economico con riferimento al precedente ed analogo/identico appalto che, se tempestivamente conosciuti, avrebbero certamente indotto la Stazione appaltante a risolvere (in danno) il relativo contratto”;
– “tale comportamento, pertanto, assume autonomo rilievo anche come fattore sintomatico dell’inaffidabilità dell’operatore economico e, come tale, è di per sé sufficiente a giustificarne l’esclusione”.
Con la determina di annullamento ed esclusione del 25.9.2025, i medesimi motivi vengono sostanzialmente ribaditi dall’Amministrazione, pur con la specificazione che, “in disparte quanto rilevato dalla Guardia di Finanza, il procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (…) è stato fondato su motivazioni autonome che (nuovamente) devono qui intendersi confermate e che prescindono dalle indagini penali basandosi su autonome valutazioni (quali ad esempio la condotta omissiva dell’operatore economico che, in sede di presentazione dell’offerta non ha comunicato informazioni rilevanti alla stazione appaltante)” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
9. In definitiva, alla luce del contenuto degli atti appena richiamati, due appaiono le condotte valorizzate dal Comune a presunto fondamento del provvedimento caducatorio adottato: in primo luogo, l’omessa dichiarazione, da parte della partecipante, circa la sussistenza di indagini a proprio carico per reati reputati rilevanti in punto di affidabilità dell’operatore al fine di consentire l’affidamento in suo favore del servizio oggetto di gara; in secondo luogo, la grave violazione degli obblighi contrattuali assunti da -OMISSIS- S.r.l. in relazione all’appalto precedentemente eseguito, di tal che, qualora tali violazioni fossero state per tempo conosciute dall’Amministrazione, avrebbero comportato la sicura risoluzione del contratto intercorso con l’operatore economico.
La determina n. -OMISSIS- del 25.9.2025 presenta, dunque, i caratteri tipici di un atto plurimotivato, essendo fondato su due distinti argomenti, con le relative conseguenze in punto di disciplina, da ciò derivando, più puntualmente, che solo l’accertata illegittimità di tutte le ragioni giustificatrici indicate all’interno del provvedimento – tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie – potrebbe determinare l’annullamento dell’atto in gravame, mentre, qualora risultassero infondate le censure indirizzate verso anche solo uno soltanto dei motivi assunti a base dell’atto controverso, il ricorso sarebbe da respingere sulla sola base di tale esclusivo rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (in tal senso si vedano tra le tante, in tempi recenti, Cons. Stato, V, nn. 7093 e 8174/2025).
Ciò chiarito, è possibile passare ad esaminare i singoli motivi di doglianza prospettati da parte attrice.
10. Ritiene questo Collegio che i primi quattro motivi formulati dalla ricorrente possano essere trattati congiuntamente, attesa la loro intrinseca connessione.
10.1. In particolare, con il primo ordine di censure, -OMISSIS- S.r.l. lamenta:
– che la ricorrente non poteva rendere alcuna dichiarazione alla Stazione appaltante circa la sussistenza di indagini penali a suo carico, avendo avuto conoscenza della pendenza di dette indagini soltanto a seguito della ricezione dell’avviso di conclusione di tali indagini, avvenuta in data 28.7.2025, quindi a distanza di mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara di cui si discute, nonché in un momento in cui era già stata disposta l’aggiudicazione in suo favore;
– che in ogni caso, secondo la giurisprudenza, non sussiste alcun obbligo in capo all’operatore economico che partecipi ad una procedura di appalto pubblico di comunicare la presenza di eventuali indagini penali che lo interessino (in ricorso si richiamano, in particolare, T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 832/2014, ma anche Cons. Stato, III, nn. 10718/2023 e 6997/2022; T.A.R. Puglia, Bari, III, n. 503/2024 e Id., II, n. 22/2024);
– che comunque, ancorché non tenuta a tale adempimento, in data 28.7.2025 -OMISSIS- S.r.l. ha inviato al Comune di Campi Salentina una nota di chiarimenti sui fatti in questione;
– che, ancora, un’omissione informativa non può determinare ex se l’esclusione della concorrente dalla procedura, necessitando di un’autonoma valutazione dei fatti da parte della Stazione appaltante, valutazione che nel caso di specie è del tutto stata omessa dal Comune di Campi Salentina, non essendo stato verificato se i fatti contestati all’operatore fossero in grado di incidere in senso negativo sulla integrità o affidabilità di quest’ultima, presumendosi tale profilo in ragione della mera omissione dichiarativa dalla stessa posta in essere;
– che, infine, l’Amministrazione avrebbe violato il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dal D. Lgs. n. 36/2023, andando a compromettere la par condicio tra i concorrenti nella procedura in affidamento in questione.
10.2. Con il secondo motivo di ricorso, la Società obietta poi che l’Amministrazione non avrebbe in alcun modo considerato e valutato le misure correttive di self-cleaning tempestivamente poste in essere da -OMISSIS- S.r.l., consistenti nell’aver subito interrotto ogni rapporto commerciale con il fornitore coinvolto nelle indagini, eliminando così qualsiasi potenziale rischio per la qualità del servizio.
10.3. Ancora, con la terza doglianza parte attrice allega che i fatti oggetto di indagine non sarebbero idonei ad incidere sull’affidabilità professionale della ricorrente, poiché non riferibili direttamente alla Società, quanto piuttosto a uno dei suoi fornitori, e che la decisione della Stazione appaltante sarebbe dipesa unicamente dal clamore mediatico suscitato dalla vicenda.
10.4. In sede di quarto motivo, viene poi prospettato che il Comune non avrebbe minimamente indicato, all’interno del provvedimento n. -OMISSIS-, quali fossero le ragioni di interesse pubblico sottese alla caducazione dell’aggiudicazione, omettendo altresì di considerare in termini comparativi l’interesse del privato aggiudicatario.
La Società lamenta, inoltre, che la determina n. -OMISSIS- del 25.9.2025 sarebbe stata di fatto “imposta” dalla delibera di Giunta comunale n. -OMISSIS- del 4.8.2025, richiamata anche all’interno del medesimo provvedimento e palesante, dunque, un evidente sviamento del potere esercitato.
11. Tutte le predette censure non meritano condivisione.
11.1. Va prioritariamente rammentato che, secondo condivisibile giurisprudenza, “La fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale” e che, in relazione a tale illecito, “il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante” (così Cons. Stato, V, n. 6275/2025).
Alla luce di tali coordinate, questo Tribunale è dunque chiamato verificare nel caso di specie – pur sempre nei limiti cognitori appena esposti – in primo luogo se, alla luce delle disposizioni normative poste dal D. Lgs. n. 36/2023, la dichiarazione omessa dalla ricorrente possa effettivamente qualificarsi come grave illecito professionale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del citato decreto, e, successivamente, verificare altresì se una simile omissione sia idonea ad incidere in concreto sull’affidabilità della partecipante, con conseguente legittimità dell’esclusione dalla procedura ad opera dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 95 e 96 del medesimo decreto.
11.2. Ora, a dispetto di quanto sostenuto da parte attrice in punto di violazione del principio di tassatività, deve ritenersi anzitutto che l’omissione dichiarativa rientri senza dubbio tra le condotte idonee a costituire un illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 (si veda, in proposito, T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1324/2024, poi confermato da Cons. Stato, V, n. 7282/2025), potendo più precisamente essere ricondotta nell’ambito della fattispecie “elastica” delineata dall’art. 98, comma 3, lett. b), integrando una “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”.
Si osserva infatti che lo stesso Consiglio di Stato, nel dare conto del sostanziale intervenuto superamento della struttura rigorosamente tipica dell’illecito disciplinare in grado di determinare l’esclusione di un operatore da una gara, ha in tempi recenti sottolineato che “L’intero sistema dei contratti pubblici si ispira al principio della ‘buona fede’, espressamente codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023; una disposizione che, mediante il ricorso alle categorie dell’affidamento e della buona fede precontrattuale, si preoccupa di distribuire i rischi dell’invalidità degli atti del procedimento di evidenza pubblica, collegandoli ad oneri informativi”, tanto che “Nelle trattive precontrattuali il comportamento contrario a buona fede, cioè sleale o scorretto, dà luogo a responsabilità (art. 1337 c.c.), e può pregiudicare la validità del consenso prestato dall’Amministrazione alla stipula di un negozio, con la conseguenza che il principio di buona fede consente di riconoscere, a carico delle parti, doveri di comportamento ulteriori rispetto a quelli tipizzati, anche se molti obblighi derivanti dall’applicazione di questo principio sono stati tipizzati dal legislatore” (cfr. Cons. Stato, n. 7282/2025 cit.).
Ne discende che “l’omissione di informazioni che non possano consentire all’Amministrazione di valutare adeguatamente la scelta di contrarre o meno con un operatore economico, sono comportamenti contrari al principio di buona fede codificato dal codice dei contratti”, che impone al privato di “fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità (Adunanza Plenaria, sentenza n. 16 del 2020)”, dovendosene pertanto concludere che “Gli obblighi informativi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. hanno per oggetto elementi rilevanti in funzione degli illeciti professionali di cui la stazione appaltante dovrà poi valutare la gravità e la rilevanza rispetto al giudizio di integrità e affidabilità” (ibidem).
11.3. Esclusa quindi radicalmente qualsivoglia possibile elusione del principio di tassatività ex art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, questo Tribunale ritiene che, in relazione alla specifica vicenda in esame, l’omissione dichiarativa di cui si discute possa essere sussunta nell’ambito della fattispecie descritta dall’art. 98, comma 3, lett. b), del predetto Decreto, tale omissione de -OMISSIS- S.r.l. ponendosi in evidente violazione del principio di buona fede di cui all’art. 5 citato, non avendo l’operatore notiziato la Stazione appaltante di fatti e condotte sicuramente idonee ad incidere sulla permanenza della volontà del Comune di Campi Salentina di contrarre con la prima aggiudicataria individuata.
Una simile conclusione è corroborata già solo sulla base di due fattori, entrambi ricavabili dall’avviso di conclusione di indagini preliminari in atti (sub doc. 5, fascicolo di parte ricorrente):
i. sul versante soggettivo, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, i fatti oggetto di indagine riguardando, non soltanto un fornitore della Società e soggetto esterno alla stessa (-OMISSIS-), come si sostiene nel terzo motivo di ricorso, ma anche, in concorso con questi, l’allora legale rappresentante dell’operatore economico (-OMISSIS-), nonché il preposto alla gestione acquisti per conto dell’ente (-OMISSIS-);
ii. sul piano oggettivo, alla luce della specifica tipologia delle condotte e dei reati contestati, vale a dire “frode nelle pubbliche forniture” ex art. 356 c.p. e “ricettazione” ex art. 648 c.p., in relazione alla possibile grave condotta realizzata dai predetti -OMISSIS- e -OMISSIS- di aver acquistato “enormi quantitativi di olio di oliva contraffatto utilizzandolo nella preparazione dei pasti di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché per i pasti di persone anziane in adempimento degli appalti di cui la -OMISSIS- S.R.L. risultava affidataria” (tra cui anche quello riguardante il medesimo Comune di Campi Salentina; si veda sempre il doc. 5).
11.4. Ancora, non è parimenti discutibile la gravità dell’omissione dichiarativa de qua alla luce dei parametri stabiliti dall’art. 98, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, così come la concreta potenzialità dell’illecito de quo di incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore ai sensi del comma 2, lett. b), della medesima disposizione, risultando essere stati taciuti dalla ricorrente elementi conoscitivi evidentemente tali da incidere sulla permanente opportunità di affidare il servizio di ristorazione oggetto della procedura in favore dell’allora aggiudicataria -OMISSIS- S.r.l., essendo i fatti contestati da riferire, anche sul piano cronologico, a possibili condotte illecite poste in essere dalla Società nel corso di identico servizio già effettuato nei confronti del medesimo Ente locale in virtù del pregresso contratto di appalto stipulato tra le parti in data 3.11.2022 (come è possibile ricavare, ancora, dal doc. 5).
Vale peraltro la pena rammentare che, secondo condivisibile orientamento pretorio, il sindacato giurisdizionale operabile dal giudicante in merito a tale profilo è assali limitato, posto che “è la stazione appaltante a fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente perché è ad essa che è rimesso il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale” (così Cons. Stato, V, n. 1804/2024), ciò escludendo pertanto che questo Tribunale possa sindacare la scelta dell’Amministrazione ad eccezione, come già precisato, di un’assoluta irragionevolezza della valutazione di gravità operata dal Comune, sicuramente non ravvisabile, però, nel caso in esame.
11.5. Né può assumere rilevanza, al fine di concludere per l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo violato, il fatto che -OMISSIS- S.r.l. abbia appreso dello svolgimento di indagini a suo carico solo in momento successivo all’intervenuta aggiudicazione della gara in suo favore, atteso che, in disparte comunque il generico dovere di clare loqui gravante sulla Società anche in una fase precontrattuale, l’art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone chiaramente che le stazioni appaltanti escludono l’operatore qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 95, “in qualunque momento della procedura d’appalto,”, quindi nella fase precede la stipula negoziale.
11.6. D’altro canto, a differenza di quanto si assume in ricorso, non sussiste alcun positivo riscontro circa il fatto che -OMISSIS- S.r.l. si sia adeguatamente attivata per comunicare subito all’Amministrazione la pendenza di indagini a suo carico.
Da un lato, infatti, la mail inviata dalla Società a tale supposto scopo notiziante non risulta essere mai stata ricevuta dall’Ente comunale (come si evince dallo stesso doc. 6 depositato da parte ricorrente, ove compare la dicitura relativa all’avviso di “mancata consegna” della PEC per “indirizzo non valido” del destinatario).
Dall’altro lato, la medesima missiva non avrebbe comunque avuto una reale portata informativa in favore dell’Amministrazione con riguardo alle circostanze di cui si discute, non facendosi alcuna menzione, all’interno di essa, della sussistenza di indagini preliminari a carico della Società o di altri soggetti facenti parti della stessa.
11.7. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che la decisione del Comune disposta con determina n. -OMISSIS- del 5.6.2025 di escludere l’odierna ricorrente dalla procedura di gara, caducando l’aggiudicazione in suo favor, sia del tutto legittima, non ravvisandosi alcun travisamento della realtà, né macroscopico vizio motivazionale, con conseguente ragionevolezza dell’opzione espulsiva adottata ai danni de -OMISSIS- S.r.l. alla luce della gravità dell’omissione dichiarativa di cui si discute, evidentemente in grado di incidere in termini negativi sull’affidabilità ed integrità del medesimo operatore.
11.8. Né, quanto a tale ultimo specifico profilo, a diverse conclusioni si può giungere valorizzando la presunta misura di self-cleaning prospettata dalla ricorrente all’interno del terzo motivo di doglianza, risultando la stessa del tutto insufficiente al fine di ripristinare la recisa affidabilità de -OMISSIS- S.r.l., tenuto conto che tale misura si risolve, in definitiva, in una mera interruzione dei rapporti economici-negoziali della Società con uno dei soggetti indagati esterno alla stessa, senza andare in alcun modo a intaccare la struttura e l’assetto della compagine societaria nell’ambito della cui configurazione si sono, invece, verificati i fatti penalmente rilevanti oggetto di indagine.
11.9. Il Collegio reputa parimenti infondate le censure sollevate dalla parte con il quarto motivo di ricorso.
Più precisamente, quanto alla prospettata violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, è sufficiente rilevare che il provvedimento di annullamento di cui alla determina n. -OMISSIS- del 25.9.2025 non può essere ricondotto nell’alveo dell’invocata fattispecie normativa, considerato che la caducazione de qua non si correla a un’ipotesi delineata da tale norma – id est, riscontrata illegittimità dell’atto in ragione di una possibile violazione di legge, incompetenza o vizio di eccesso di potere – ma costituisce l’automatica conseguenza della scelta dell’Amministrazione di escludere la partecipante dalla gara a seguito del grave illecito professionale riscontrato, ciò implicando l’impossibilità di mantenere fermo il provvedimento di aggiudicazione precedentemente adottato.
Al contempo, nessun sviamento di potere è ipotizzabile nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto all’interno del provvedimento alla delibera comunale n. -OMISSIS- del 4.8.2025, detta circostanza non dimostrando che il Comune di Campi Salentina abbia adottato tale determinazione per una finalità diversa rispetto a quella ricavabile dalle previsioni di cui agli artt. 95, 96 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, n. 4030/2025, n. 7665/2023; Id., IV, n. -OMISSIS-9/2023).
Conclusione, questa, che risulta peraltro ex se chiaramente smentita dalle considerazioni sopra svolte in punto di ragionevolezza delle valutazioni operate dalla Stazione appaltante con riguardo alla sussistenza di tutti i presupposti indicati dall’art. 98, comma 2, del citato Decreto.
12. Residua, dunque, da esaminare unicamente l’ultimo motivo di doglianza posto in via gradata da -OMISSIS- S.r.l., teso a sostenere la doverosa esclusione della -OMISSIS- dalla procedura de qua per mancanza di una delle certificazioni di qualità indicate dall’art. 6 del Disciplinare di gara, disposizione che prevedeva, tra l’altro, il necessario possesso di ogni partecipante della “Certificazione del sistema di qualità aziendale in corso di validità, ai sensi della serie UNI EN ISO 9001:2015 o successivi aggiornamenti, relativa ai servizi oggetto della presente procedura, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e successivi in almeno una della categorie EA/IAF 30, 35, 36 e 39”.
12.1. Anche tale motivo risulta infondato, atteso che dalla documentazione depositata in atti dall’odierna controinteressata si evince che quest’ultima era in possesso della suddetta certificazione richiesta, in corso di validità sin dalla proposizione della propria domanda di partecipazione alla gara e per tutto il successivo svolgimento della procedura (cfr., in particolare, fascicolo di tale parte, docc. 4 e 5, deposito del 3.12.2025).
Vale peraltro la pena sottolineare che, a fronte del deposito di tale documentazione, nessuna contestazione è stata avanzata dalla ricorrente nei successivi scritti difensivi in merito alla regolarità di tale certificazione, a ulteriore conferma della bontà di quest’ultima.
13. Gli argomenti che precedono comportano il rigetto di tutti di motivi di censura articolati in ricorso dalla parte con riferimento al contestato illecito dichiarativo, potendosi pertanto assorbire, alla luce della giurisprudenza più sopra richiamata (cfr. supra, punto 9 della motivazione) ogni vaglio relativo all’ulteriore ragione giustificativa posta a fondamento del provvedimento in gravame.
14. L’infondatezza delle medesime censure implica, pertanto, l’accertamento della legittimità della determina n. -OMISSIS- del 25.9.2025 adottata dal Comune di Campi Salentina, nonché, per l’effetto, il rigetto di tutte le pretese formulate da -OMISSIS- S.r.l., postulanti in ogni caso l’acclarata illegittimità dell’atto impugnato.
15. Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali interpretativi di segno difforme su talune questioni sottese alla vicenda per cui è causa, si ravvisano eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutti i contendenti.
TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 27.01.2026 n. 109