Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Anomalia dell’offerta, giudizio di discrezionalità tecnica e sindacato del G.A.

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Anomalia dell’offerta, giudizio di discrezionalità tecnica e sindacato del G.A.

Con i motivi di ricorso viene censurato l’eccesso di potere, nella figura sintomatica della carenza di istruttoria, in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nel formulare il giudizio di anomalia dell’offerta, determinante ai fini dell’esclusione delle odierne ricorrenti.

In particolare le censure sono partitamente rivolte a contestare ogni singolo elemento da cui l’Amministrazione ha dedotto la complessiva inaffidabilità e incongruità dell’offerta economica, così da addivenire a conclusioni alternative ovvero antitetiche rispetto a quelle rassegnate dalla stazione appaltante.

Le doglianze, così come prospettate, sono immeritevoli di positivo apprezzamento.

Il giudizio di anomalia dell’offerta è, invero, secondo granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa tanto di merito che di legittimità, connotato da un elevato indice di discrezionalità tecnica sindacabile da questo giudice nei ristretti limiti della macroscopica irragionevolezza e del travisamento dei fatti, non riscontrabili nel caso di specie per le ragioni dirimenti di seguito riportate.

Valga in primo luogo evidenziare che la valutazione di anomalia dell’offerta, con riferimento ai costi di manodopera, risulta plurimotivata, avendo la Regione ravvisato una nutrita rosa di incongruità previsionali.

Ebbene, come fondatamente eccepito dalla difesa regionale, l’offerta economica delle ricorrenti ha anzitutto sottostimato il costo dei lavoratori da riassorbire in forza della clausola sociale che ammontano a n. 45 in luogo dei 40 inseriti nelle previsioni di spesa.

V’è poi da considerare che, a fronte della previsione contenuta nell’offerta economica dell’impiego di n. 15 lavoratori “svantaggiati”, parte ricorrente non ha dato prova di poter impiegare concretamente gli stessi nello svolgimento della commessa e una richiesta in tal senso da parte della S.A. è stata senz’altro giustificata e precipuamente motivata dall’esecuzione del rapporto convenzionale in corso con la medesima ATI, modificata in riduzione in fase esecutiva, proprio a cagione dell’impossibilità della Socialwork Cooperativa Sociale di impiegare lavoratori svantaggiati.

A corroborare la valutazione di incongruità dell’offerta v’è ulteriormente da considerare sempre con riferimento ai lavoratori “svantaggiati”, come fondatamente eccepito dalla difesa regionale, che, a fronte dell’utilizzo di tale tipologia di personale, non sono stati previsti né una diminuzione della produttività, né costi per il supporto da fornire a questi ultimi nell’espletamento delle mansioni loro affidate, mentre è stato previsto lo svolgimento di ore di lavoro supplementari.

Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, ritenendo il Collegio di compensarle nei confronti della società controinteressata in ragione del limitato coinvolgimento nella vicenda contenziosa per cui è causa.

TAR LAZIO – ROMA, V – sentenza 26.01.2026 n. 1560

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