*Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto in assenza di un permesso di costruire su un’area soggetta a vincolo paesaggistico, decorso del tempo e proposizione dell’istanza di sanatoria

*Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto in assenza di un permesso di costruire su un’area soggetta a vincolo paesaggistico, decorso del tempo e proposizione dell’istanza di sanatoria

1. – Con il ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Lombardia la Chiesa Copta Ortodossa impugnava l’ordinanza dirigenziale n. 289/2020 del 5 ottobre 2020, notificata in data 7 ottobre 2020, con cui la Città di Vigevano – Settore Servizi Tecnici e del Territorio – Servizio Edilizia Privata – Sportello Unico Edilizia – SUE Sportello Unico Attività Produttive – SUAP ordinava ad Antonio Ava Shenuti, nella sua qualità di legale rappresentante e Vescovo della Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di Milano, di demolire e rimuovere entro 90 giorni ed a proprie cure e spese le opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire così come descritte nella citata ordinanza dirigenziale (varie strutture prefabbricate; modifiche a edifici con funzione residenziale; manufatti in lamiera prefabbricato; costruzioni in muratura; container prefabbricati; edifici residenziali).

Deduceva censure così riassumibili:

«1. Eccesso di potere per carenza di motivazione: il c.d. obbligo di motivazione rafforzata.

2. Eccesso di potere per carenza di motivazione: compiuta definizione dell’abuso.

3. Violazione di legge: i quattro containers.

4. Da ultimo: le richieste di sanatoria».

2. – L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto, nella resistenza della intimata Amministrazione comunale, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure dedotte.

3. – Con rituale atto di appello il sig. Antonio Ava Shenuti, nella sua qualità di legale rappresentante e Vescovo della Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di Milano, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado invocando l’applicazione del disposto di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e contestando la carenza di una motivazione rafforzata nel provvedimento impugnato.

4. – Resisteva al gravame il Comune di Vigevano, chiedendone il rigetto.

5. – All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa passava in decisione.

6. – L’appello è infondato.

6.1. – Preliminarmente va respinta l’istanza di rinvio presentata dal difensore della Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di Milano così motivata: “… in attesa dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Vigevano che, come indicato nella relazione tecnica geom. Massimo Mazzini, rende edificabili le zone oggetto di contestazione nonché in attesa dell’attuazione della delega del Governo per l’adozione del Nuovo Codice dell’Edilizia. …”

Invero, non ricorre alcuna situazione “eccezionale” ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che sola può giustificare il rinvio della trattazione della causa.

Rileva sul punto Cons. Stato, Sez. II, 10 dicembre 2025, n. 9760:

«… Come più volte chiarito da questo Consiglio (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079), «nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell’udienza». La valutazione di tali ragioni, tuttavia, resta riservata al giudice, cui compete il bilanciamento tra le esigenze difensive del singolo e l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2023, n. 9964). … 12.3. L’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. non può essere desunta dalla mera eventualità che, all’esito di quel procedimento, venga meno l’interesse della parte appellante a coltivare l’impugnazione, trattandosi di circostanza futura e incerta, che non pregiudica l’attuale esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento che dovesse essere adottato all’esito della nuova istanza si configurerebbe, del resto, quale atto sopravvenuto (e autonomamente impugnabile), privo di incidenza sulla legittimità dei provvedimenti repressivi già adottati. …».

6.2. – Nel merito si osserva quanto segue.

6.2.1. – Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza di primo grado, affermando che il T.a.r. avrebbe erroneamente applicato l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (adottando il contestato provvedimento di demolizione nei confronti della parte appellante in quanto “proprietario dell’abuso”), laddove, invece, secondo la prospettazione della difesa della ricorrente, la fattispecie per cui è causa ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 35 del medesimo D.P.R. (che consente di indirizzare l’ordine ripristinatorio unicamente nei confronti del “responsabile dell’abuso”), giacché, a suo dire, “… l’area su cui insistono i manufatti asseritamente abusivi è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale in quanto compresa nel Parco Regionale della Valle del Ticino …” (cfr. pag. 3 ricorso in appello), “… L’art. 35 del citato DPR regola invece gli abusi edilizi realizzati sul demanio e sui beni appartenenti al patrimonio dello Stato o degli Enti Pubblici ovvero sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale. In tali ipotesi la sanzione demolitoria deve essere irrogata esclusivamente nei confronti del soggetto responsabile dell’abuso …” (cfr. pag. 4 ricorso in appello). In altri termini, il menzionato art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 riguarderebbe anche gli abusi edilizi realizzati in “aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale” e, conseguentemente, sarebbe applicabile anche per i manufatti di cui all’ordine di riduzione in pristino del 5 ottobre 2020, con le conseguenze che ne deriverebbero sul piano della repressione dell’illecito edilizio.

Tuttavia, detta affermazione non può essere condivisa in quanto smentita da quanto testualmente prevede l’invocato art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 (rubricato “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”):

«1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.».

La citata disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente agli abusi edilizi realizzati “su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici”, e non – diversamente da quanto sostenuto dall’appellante – ad abusi realizzati “sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale. In tali ipotesi la sanzione demolitoria deve essere irrogata esclusivamente nei confronti del soggetto responsabile dell’abuso.” (cfr. pag. 4 ricorso in appello).

È evidente, pertanto, che, contrariamente alla prospettazione della appellante, l’Amministrazione prima e il T.a.r. dopo hanno correttamente inquadrato la fattispecie (i.e. entro l’alveo applicativo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001).

Invero, essendo gli abusi edilizi de quibus tutti realizzati su sedimi di proprietà privata (pur se soggetti a vincolo paesaggistico), come confermato nell’atto di appello ove si legge (cfr. pag. 3) che «… la Diocesi Copta ha acquistato le aree oggi in discussione nel periodo 2007-2011 … e buona parte degli abusi asseritamente contestati era già presente nell’anno 2011 …», soggiacciono – come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata – «… al più rigoroso regime stabilito dall’art. 31, comma 2, del T.U. in materia di edilizia, in base al quale “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione […].” …».

In merito alla individuazione della figura di “responsabile dell’abuso” su area demaniale Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2020, n. 2122 ha osservato che:

«… Nello specifico di quanto è qui di interesse, quanto alla individuazione della figura di “responsabile dell’abuso” su area demaniale concessa dall’autorità ad un terzo è stabile in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3391, 4 settembre 2015 n. 3587 e 30 marzo 2015 n. 1650) il principio in virtù del quale il destinatario della sanzione prevista per gli abusi edilizi è solo il relativo responsabile e non anche il proprietario (se non ha commesso l’illecito e se non sia nella disponibilità e nel possesso del bene), fermo, però, restando che tale responsabilità si verifica, tra l’altro, quando, avendo questi la disponibilità o il possesso dei beni o avendoli acquisiti in un momento successivo, non ne abbia provveduto alla demolizione. …».

È, tuttavia, evidente che nel caso in esame non viene in rilievo un’area demaniale.

6.2.2. – Con il secondo motivo l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui, il T.a.r., aderendo a “… quanto ribadito dall’Adunanza Plenaria (17.10.2017, n. 9) …”, ha chiarito “… che il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (Cons. Stato, VI, 27.3.2017, n. 1386; 6.3.2017, n. 1060). Il carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione (che deve essere adottato a seguito della sola verifica dell’abusività dell’intervento) fa sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l’interesse pubblico sotteso a tale determinazione; infatti il provvedimento di demolizione non deve motivare in ordine a un ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opus (Cons. Stato, VI, 21.3.2017, n.1267). Nemmeno occorre motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia ordinata la demolizione di un immobile abusivo quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione: infatti l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (in tal senso Cons. Stato, IV, 28.2.2017, n. 908; VI, 13.12.2016, n. 5256). L’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile, ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare (Cons. Stato, 28.2.2017, n. 908; IV, 12.10.2016, n. 4205; 31.8.2016, n. 3750). …”.

Tale conclusione, che non si può che condividere, è pienamente in linea con i principi affermati dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria.

6.2.3. – Infine, da pag. 8 a pag. 9 l’appellante elenca le pratiche presentate al Comune di Vigevano per regolarizzare le opere abusive oggetto dell’impugnata ordinanza di rimozione/demolizione n. 289/2020 del 5 ottobre 2020, opere tutte ancora esistenti poiché non demolite.

Premesso che tali questioni esulano dall’ambito del presente giudizio (avente ad oggetto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia n. 2784/2024), va tuttavia evidenziato che sia le istanze di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sia l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 42/2004 sono state rigettate in quanto, essendo spirato il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di rimozione/demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi n. 289/2020, la Diocesi Cristiana Copta Ortodossa non era più legittimata alla loro presentazione.

Peraltro, dalla lettura dei nuovi provvedimenti di diniego di sanatoria (peraltro non impugnati), emerge che le istanze di sanatoria risultano essere state presentate soltanto nel 2025, mentre – come visto – il censurato provvedimento di demolizione risale al 5 ottobre 2020.

7. – Per le ragioni anzidette l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

8. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, II – sentenza 26.01.2026 n. 654

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