1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 01/10/2019, l’avv. MG chiese la condanna della società LC s.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 12.538,78, oltre iva e c.p.a., oltre interessi legali, moratori e anatocistici, nonchè rivalutazione, a titolo di compenso per la prestazione professionale giudiziale svolta nell’interesse della stessa, esponendo di averla assistita nel procedimento ex art. 2473 c.c., promosso da ER per la nomina di un esperto ai fini della liquidazione della sua quota in seguito al recesso dalla società e iscritto davanti al Tribunale di Brescia al n. R.G. 9060/2018, di essersi costituito con comparsa del 19/12/2018 nell’interesse della società, la quale, in data 11/02/2019, gli aveva comunicato la revoca del mandato, e di aver inviato alla predetta la nota spesa e competenze in base a quanto esposto nella nota informativa del 07/12/2018, consegnata e accettata dalla cliente in occasione del conferimento dell’incarico, senza che nulla gli venisse pagato. Costituitasi in giudizio, la società LC s.r.l. dedusse che l’avv. G (aveva) assistita dal mese di Aprile 2018, nella vertenza insorta con la socia RE receduta dalla società; che, in data 30/05/2018, aveva corrisposto al legale un primo fondo spese di euro 2.939,20; che l’attività di quest’ultimo era proseguita nella fase delle trattative con la ex socia volte alla definizione stragiudiziale della vertenza e non andate a buon fine; che, per tale attività, aveva ulteriormente corrisposto plurimi pagamenti per complessivi euro 9.791,44; che il legale si era costituito nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 2473, terzo comma, c.c. dalla ex socia davanti al Tribunale di Brescia; che questo, con mail del 20/02/2019, le aveva chiesto il pagamento dei propri onorari per complessivi euro 13.394,92 afferenti al solo procedimento di volontaria giurisdizione; che, non trovando tale richiesta alcun fondamento, il compenso andava quantificato sulla base delle tariffe e che il legale si era rifiutato di aderire al tentativo di mediazione chiesto davanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, sicché il compenso del predetto poteva al più essere liquidato nella misura di euro 4.320,00, mentre era infondata e illegittima la richiesta di pagamento degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
Con ordinanza n. 5204/20 del 29/9/2020, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, condannò la società resistente al pagamento, in favore dell’avv. MG, della somma di euro 6.543,40, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a suo carico le spese di lite.
2. Contro la predetta ordinanza, l’avvocato G propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società LC s.r.l. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Considerato che:
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, nonostante l’esplicita domanda sul punto, i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi in merito al riconoscimento degli interessi moratori nella misura prevista dall’art. 17 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla legge n. 162 del 2014, di quelli anatocistici ai sensi dell’art. 1283 c.c. e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria (ampiamente documentato attraverso la produzione degli estratti del conto corrente dello studio attestanti la percentuale di interessi debitori applicati nel periodo di mora, alla stregua delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19499/2008).
1.2 Il motivo è infondato. L’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.4, cod. proc. civ. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444). Come più volte affermato da questa Corte, a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata sia coerente con la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., Sez. 1, 13/5/2025, n. 12799; Cass. 4/10/2011, n. 20311; Cass. 20/9/2013, n. 21612; Cass. 11/9/2015, n. 17956), nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 2, 13/8/2018, n. 20718; Cass., Sez. 5, 6/12/2017, n. 29191). Quest’ultima situazione è quella verificatasi nella specie, atteso che i giudici di merito, nel riconoscere gli interessi legali dalla domanda al saldo, hanno implicitamente disconosciuto il diritto del legale a ottenere il pagamento degli interessi moratori e anatocistici, richiesta incompatibile con la decisione prescelta. Quanto, poi, alla rivalutazione monetaria, su cui effettivamente il giudice non si è espresso, trova applicazione la regola secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (tra le varie, v. Sez. 3 – , Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015).
Pertanto, non essendo richiesti accertamenti di fatto per la soluzione della questione, la Corte decide direttamente nel merito.
In proposito, si osserva che il credito dell’avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell’inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all’inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l’avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., il quale, può, tra l’altro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass., Sez. 2, 30/07/2019, n. 20547; Cass., Sez. U, 16/07/2008, n. 19499).
Nella specie, il ricorrente non ha neppure dedotto a che titolo, nel grado di merito, avesse chiesto il riconoscimento del maggior danno, con la conseguenza che la censura, oltreché infondata alla stregua del principio sopra richiamato, difetta anche di specificità.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247, 1, disposizioni generali, d.m. n. 55/2014, 2233 e 1326 c.c., e l’apparente e perplessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto insussistente la prova della pattuizione scritta del compenso, che avrebbe inibito l’applicazione delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014, senza però avvedersi che l’accordo si era concluso, nella specie, con le modalità di cui all’art. 1326 c.c., posto che il cliente, indipendentemente dalla sua mancata sottoscrizione, aveva accettato il costo della prestazione indicato nella nota informativa/preventivo trasmessagli sia all’atto del conferimento dell’incarico, sia via mail, tenendo un comportamento concludente dato dall’assenza di contestazioni e dall’esecuzione del contratto, e che egli aveva conosciuto detta accettazione. Il provvedimento conteneva, secondo il ricorrente, una motivazione meramente apparente.
3. Con il terzo motivo, si lamenta, infine, la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare che la controparte non aveva dimostrato quanto dedotto, ossia che PFR, dopo avere ricevuto il preventivo, avesse manifestato la propria indisponibilità ad accettare gli importi preventivati, benché contestata dal ricorrente, con la conseguente insussistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parimenti infondati.
Rileva la Corte che, a norma dell’art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, l’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, in assenza della quale l’accordo è nullo (Cass., Sez. 2, 12/01/2023, n. 717; Cass., Sez. 2, 16/5/2022, n. 15563; Cass., Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213; Cass., Sez. 2, 4/6/2015, n. 11597). Come chiarito da Cass., Sez. 2, 12/01/2023, n. 717, il ridetto art. 2233 c.c. non può ritenersi abrogato con l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui ha stabilito che «il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale», poiché quest’ultima disposizione, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ultimo comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale (in questi termini anche Cass., Sez. 2, 4/6/2015, n. 11597, cit.; Cass., Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213, cit.; Cass., Sez. 2, 16/5/2022, n. 15563, cit.). Ne consegue che la formazione di tale accordo (sul punto Cass., Sez. 2, 12/01/2023, n. 717, cit.) non richiede tanto che la volontà delle parti sia espressa in un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe, ma che, per realizzarsi, proposta e accettazione, ancorché non contestuali, siano redatte in forma solenne (Cass., Sez. 2, 16/5/2022, n. 15563, cit.), senza che rilevi un’ipotetica non contestazione dell’accordo (Cass., Sez. 2, 14/04/2025, n. 9733), trovando applicazione le norme che disciplinano, in generale, la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass., Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213, cit., in 7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale motiv.), in virtù delle quali a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. , Sez. 1, 18/1/2019, n. 1452), come una dichiarazione di quietanza (Cass., Sez. L, 15/12/1997, n. 12673; Cass., Sez. 2, 30/3/2012, n. 5158; Cass., Sez. 2, 18/4/2019, n. 10846) ovvero una fattura (Cass., Sez. 1, 22/1/2009, n. 1614; Cass., Sez. 1, 17/3/2015, n. 5263); b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza (Cass., Sez. 3, 9/6/2006, n. 13459; Cass., Sez. 1, 7/7/2016, n. 13857), soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Cass., Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213).
A questi principi si sono attenuti i giudici di merito, allorché hanno affermato che l’esame dei documenti non consentiva di ritenere assolto l’onere di forma scritta e di sottoscrizione (sia del cliente, sia del legale) richiesto dal terzo comma dell’art. 2233 c.c., non soltanto perché l’informativa del 7/12/2018 era incerta e non predeterminata (essendo stata indicata soltanto una “prevedibile” misura del compenso in euro 10.000), ma anche perché la stessa era priva della sottoscrizione del legale della società, sicché rimaneva nell’alveo dei documenti di provenienza unilaterale. Le altre considerazioni correlate al conferimento della procura a margine della comparsa di costituzione e alla sua anteriorità o meno rispetto alla comunicazione dell’informativa sono, del resto, ultronee rispetto all’inziale argomentazione di cui si è detto, in quanto accompagnate dalla corretta considerazione secondo cui l’accettazione della proposta di compenso non poteva essere tacita, siccome inidonea a integrare il requisito della manifestazione scritta. Consegue da quanto detto l’infondatezza delle due censure che attingono, a ben vedere, le valutazioni del giudice di merito adeguatamente motivate e quindi certamente nel rispetto del cd. “minimo costituzionale”. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese de giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
CORTE DI CASSAZIONE, II CIVILE – sentenza 14.01.2026 n. 803