Successioni – Coerede creditore e transazione parziale sul credito ereditario

Successioni – Coerede creditore e transazione parziale sul credito ereditario

1.Con il primo motivo si deduce “violazione degli artt. 111 e 112 cod. proc. civ., nonché 727, 752, 754, 757 e 1314, cod. civ.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla germana Gi., avrebbe omesso di esaminare la propria eccezione di indivisibilità del credito ereditario. Viziato, per la medesima ragione, sarebbe altresì il capo relativo alle spese poste a carico del solo Ga.V..

1.1.Il motivo – quanto alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. – è infondato a tacer d’altro, dal momento che la Corte territoriale non s’è affatto sottratta al proprio dovere decisionale, e per vero neppure a quello motivazionale, in relazione all’eccezione sopra esposta.

Invero si legge nella sentenza che “Né contrariamente a quanto eccepito da V. Ga., la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra il Comune di (OMISSIS) e V. Gi. sarebbe preclusa dalla sua mancata adesione alla transazione intercorsa tra l’ente locale e la germana, giacché nessuna disposizione normativa vietava all’appellante di comporre la lite con uno soltanto degli appellati e di contestare la pretesa creditoria ancora vantata dall’altro, trattandosi di due autonome posizioni soggettive, ancorché scaturenti da un unico rapporto giuridico di natura obbligatoria”.

Né la sentenza appare viziata nella parte in cui ha deliberato in ordine alle spese, visto che con riferimento alle stesse quelle relative alla controversia tra il comune e Gi. V. non sono state poste a carico di Ga., ma compensate fra le suddette parti; mentre quelle di consulenza hanno seguito la completa soccombenza di Ga.V. che ha proseguito nella lite.

1.2. Il ricorrente inoltre censura la pronuncia impugnata là dove essa ha ritenuto che, a seguito della transazione con la propria germana, si poteva procedere ad una decisione di cessazione della materia del contendere e di rigetto della domanda solo nei confronti di esso ricorrente.

1.3. La tesi prospettata da questa parte del motivo è frutto di una errata lettura di una decisione delle Sezioni Unite, cioè di Cass. Sez. Un. n. 24567 del 2007.

Tale decisione ha statuito infatti quanto segue: “I crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 stesso codice il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, sempre dello stesso codice, il quale, prevedendo che il coerede cui siano stati assegnati tutti o l’unico credito, succede nello stesso al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, sempre del cod. civ., che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314, cod. civ., concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il “de cuius” ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.

La ricordata decisione delle Sezioni Unite ha dunque affermato che la situazione giuridica che si determina a seguito del decesso del de cuius rispetto ai suoi crediti, è costituita dalla contitolarità in capo alla comunione degli eredi, i quali assumono quindi la veste di concreditori e, come statuito dalla pronuncia stessa, possono ciascuno agire per l’intero o per la loro quota.

Tale principio – che si contrappone a quello romanistico per cui nomina ipso iure dividuntur – in base al quale dunque i crediti si acquisiscono alla comunione ereditaria, nella quale essi rientrano insieme ai beni mobili ed immobili per essere tutti oggetto dell’apporzionamento, comporta che essi possono essere fatti valere dai singoli coeredi per l’intero e ulteriormente che essi possono esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza (cfr. Cass. n. 10478/98) rivestendo gli stessi la qualità di concreditori.

Nel caso che si giudica i germani coeredi avevano agito entrambi, ma l’avere agito entrambi non mutava la loro situazione di concreditori e, dunque, la soggezione del rapporto alla regola dell’art. 1304 c.c.

La corte di merito da un lato ha correttamente dato rilievo alla transazione dichiarando la cessazione della materia del contendere riguardo al rapporto fra la germana ed il Comune, dall’altro, poiché la domanda del qui ricorrente aveva ad oggetto non la sua quota ma l’intero e poiché, del resto, egli non aveva dichiarato di profittare della transazione, ha correttamente pronunciato sulla domanda riguardo all’intero credito.

Erroneamente dunque, assumendo che, per effetto della costituzione in giudizio, si sarebbe costituita fra i germani una situazione di litisconsorzio necessario, parte ricorrente sostiene che alla transazione non si sarebbe potuto dare rilievo.

A tanto la parte giunge non citando il dictum delle S.U. sopra riportate, ma due precedenti (Cass. 21 gennaio 2000 n.640 e 5 settembre 2006n.19062) che sul punto Esse smentirono, espressamente escludendo il litisconsorzio necessario.

Vanno invece richiamati i suesposti principi per cui, anche ove i coeredi abbiano agito, come nella specie, entrambi in giudizio per far valere il credito della comunione, essi – essendo contitolari del credito e dunque concreditori – non sono certo sottratti alla regola di cui all’art. 1304 cod. civ., dettata in tema di solidarietà attiva, in virtù della quale è ben possibile ai singoli concreditori (e dunque anche ai coeredi) stipulare con la controparte una transazione avente ad oggetto la propria quota di credito, cui l’altro concreditore è libero di dichiarare di volerne profittare.

Sulla base sempre della contitolarità del credito ereditario e dell’applicazione ai coeredi dei principi in tema di solidarietà attiva, questa Corte ha ad esempio deciso che “ Il processo instaurato da un erede per far valere l’intero credito comune non può essere sospeso, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa dell’esito della causa promossa dal coerede avente il medesimo oggetto, perché, trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, ai sensi dell’art. 1306 c.c. il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore solo a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti” (Cass. n. 21077/24).

Rispetto dunque alla transazione intervenuta nella specie era possibile per l’altro coerede, odierno ricorrente, aderire alla stessa come ammesso dalla disposizione in esame, mentre in difetto (come avvenuto) correttamente la Corte territoriale ha provveduto a dichiarare cessata la materia del contendere rispetto al coerede che tale transazione aveva raggiunto e poi la stessa ha deciso la controversia con riferimento all’intero credito riguardo all’altro coerede, visto che egli, come era sua facoltà, faceva valere l’intero credito.

Peraltro deve osservarsi che anche nell’ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale ex art. 102 c.p.c. non sussiste alcun ostacolo alla stipula di una transazione riguardo al rapporto litisconsortile fra uno dei litisconsorti e la controparte. La transazione infatti è possibile anche in tal caso e regolerà solo le reciproche pretese originanti dal rapporto litisconsortile fra gli stipulanti.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“Poiché i crediti facenti parte del patrimonio ereditario cadono nella relativa comunione, tutti i coeredi, quali concreditori, possono ciascuno agire in giudizio per l’intero credito o per la loro quota. Essi quindi non sono sottratti alla regola di cui all’art. 1304 cod. civ, per cui i concreditori (e dunque anche ai coeredi) possono singolarmente stipulare con la controparte una transazione, cui l’altro concreditore è libero di profittarne. Né fra i coeredi sussiste nel relativo giudizio litisconsorzio necessario (peraltro non ostativo alla transazione con uno solo dei litisconsorti), posto che il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza”

2. Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 2051,1227 e 2043, cod. civ. Con esso il ricorrente asserisce che avrebbe errato la pronuncia d’appello nell’indicare la necessità per la vittima di adottare un percorso alternativo, senza individuare nel comportamento della stessa un elemento di imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità, sicché la sentenza avrebbe solo affermato il caso fortuito, senza che la parte resistente abbia assolto al relativo onere probatorio

2.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, dopo aver svolto un’ampia disamina circa i principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità del custode, ed in particolare dopo aver affermato che il comportamento colposo del danneggiato nel servirsi di un bene demaniale (nella specie una via pubblica), preclude la responsabilità dell’ente proprietario, se tale condotta sia idonea a recidere la derivazione eziologica tra la causa del danno ed il danno stesso, ha accertato in fatto – mediante soprattutto l’esame delle testimonianze raccolte in sede istruttoria di primo grado – che il comportamento della Giordano era stato appunto connotato da negligenza.

Orbene “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso; Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25).

Il motivo risulta preliminarmente inammissibile, in quanto non critica effettivamente la motivazione, ma in modo assertorio dissente da essa. Tanto emerge da quanto si enuncia nella penultima pagina del ricorso, dove si cita giurisprudenza di questa Corte senza spiegarne il rilievo nella specie e, poi, si svolgono considerazioni che pretendono di dare rilievo all’omissione di attività manutentiva da parte del Comune, che, naturalmente, non può assumere carattere decisivo.

D’altro canto, quanto a tale aspetto, il motivo tende anche inammissibilmente a proporre una rivisitazione degli accertamenti in fatto in ordine all’attività di manutenzione del bene demaniale da parte dell’ente locale, svolti dal giudice del merito, non consentita in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente ed in favore del difensore del controricorrente che se ne dichiara antistatario.

In proposito va precisato che la circostanza per cui la richiesta di distrazione, presente nel controricorso, non sia stata ribadita in sede di memorie ex art. 378 cod. proc. civ., non è di ostacolo all’accoglimento della richiesta, in quanto le stesse non hanno la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, ma solo quella di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative (Cass. n. 14098/20).

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cass. civ., III, ord., 22.01.2026, n. 1486

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