Giurisdizione e competenza – Impugnazione in s.g. delle deliberazioni con le quali gli enti pubblici soci sono intervenuti sullo statuto e giurisdizione del GA

Giurisdizione e competenza – Impugnazione in s.g. delle deliberazioni con le quali gli enti pubblici soci sono intervenuti sullo statuto e giurisdizione del GA

1. Il dott. Fauci è il Direttore generale della Funierice Service S.r.l., concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune, dei parcheggi e degli altri impianti, strutture e dotazioni patrimoniali destinate al funzionamento del sistema di mobilità integrata da e per Erice Capoluogo, partecipata per il 50% dal Comune di Erice e per l’altro 50% dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (di seguito anche solo “L.C.C.T.”), subentrato all’originaria azionista Mega Service S.p.a. (già interamente partecipata dalla Provincia regionale di Trapani).

A regolamentare i compiti del Direttore generale erano gli artt. 17-bis, 18-bis, 18-ter e 18-quater dello statuto, introdotti su proposta del Presidente del C.d.a. – a seguito del mutamento del quadro normativo operato dapprima dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, e poi dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – con la deliberazione del Consiglio comunale di Erice n. 18 del 23 marzo 2017 «in attuazione delle procedure di esercizio del controllo sulle società partecipate non quotate finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari per il bilancio dell’Ente»: gli artt. 17-bis e 18-bis prevedevano che il Direttore generale affiancasse, rispettivamente, il C.d.a. e il Presidente del C.d.a. nell’esercizio di tutti i poteri di amministrazione attiva e rappresentanza a questi devoluti, esprimendo «pareri di conformità» o, comunque, venendo “sentito” prima dell’operazione; l’art. 18-ter, invece, attribuiva al Direttore generale la funzione di dare impulso ed esecuzione alle decisioni degli altri organi amministrativi; l’art. 18-quater, infine, assegnava al Direttore generale il potere di rilasciare il parere di congruità amministrativa sulle proposte di acquisto formulate dal Direttore di esercizio.

1.1. Muovendo dalla necessità di conformarsi alle indicazioni rinvenibili nella deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 29/SEZAUT/2019/FRG e di «garantire un controllo effettivo e strutturale da parte dei due enti pubblici soci, più pregnante di quello previsto dal vigente Statuto, avuto riferimento alla situazione in cui le Amministrazioni esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della società controllata» e dall’«obiettivo di migliorare e semplificare il processo aziendale di perseguimento degli obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, oltre a quello, altrettanto cruciale, di garantire la stretta inerenza della società alle finalità istituzionali degli enti partecipanti, che deve essere sempre riconducibile alle funzioni esercitate dai Soci» (cfr. la proposta di deliberazione del Commissario straordinario predisposta dal dirigente del Settore “Servizi finanziari e risorse umane” del L.C.C.T. in data 9 febbraio 2021), con delibere n. 1 dell’11 febbraio 2021 del Commissario straordinario del L.C.C.T. e n. 41 del 15 marzo 2021 del Consiglio comunale di Erice gli enti soci hanno, tuttavia, optato per un aggiornamento della governance societaria, intervenendo sul testo dell’art. 18-ter al fine di rendere facoltativa e non più obbligatoria la nomina del Direttore generale, tra l’altro ammettendola solo nel caso di costituzione di un C.d.a. (e non anche di un organo amministrativo monocratico).

2. Il dott. Fauci è, quindi, insorto dinanzi a questo T.a.r., chiedendo l’annullamento dei provvedimenti che hanno approvato le contestate modifiche statutarie sulla base di due motivi in diritto.

2.1. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 175/2016».

Il Commissario straordinario del L.C.C.T. si sarebbe limitato a recepire acriticamente le modifiche proposte dal dirigente del Settore “Servizi finanziari e risorse umane”, senza spiegare le ragioni sottese alla scelta di revisione organizzativa della società. Parimenti, anche nella deliberazione n. 41/2021 del Comune di Erice si ritroverebbero solo apodittici riferimenti agli artt. 2 e 16 del d.lgs. 175/2016, che non renderebbero intellegibile il percorso logico-giuridico che ha portato ad individuare nel ridimensionamento dei compiti del Direttore generale la soluzione necessaria per realizzare i propositi di riforma esplicitati, in violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.2. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, nonché contraddittorietà intrinseca, irragionevolezza, illogicità manifesta».

Le delibere impugnate avrebbero “stravolto” gli assetti organizzativi definiti dagli enti soci solo pochi anni prima, in particolare con la deliberazione commissariale n. 6/C del 22 agosto 2013 e n. 35 del 10 giugno 2014 del Comune di Erice, che avevano portato all’inserimento nello statuto dell’art. 17-bis, e con la deliberazione n. 18 del 23 marzo 2017, con la quale il Consiglio comunale di Erice aveva recepito la proposta di modifica concernente gli artt. 17-bis, 18-bis, 18-ter e 18-quater contenuta nella nota del 5 febbraio 2016 del Presidente del C.d.a. di Funierice e confluita nel testo antecedente alle modifiche contestate.

L’irragionevolezza di queste ultime trasparirebbe, altresì, dall’analisi degli eccellenti risultati di bilancio e gestionali conseguiti da Funierice nel periodo 2013 – 2019 (quindi, in vigenza del modello ordinamentale riformato), nel quale, come si legge nella relazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, si sono registrati «utili di esercizio pari a Euro 1.268.496,00 e un fatturato complessivo pari a circa 11,3 milioni di euro, garantendo il transito di circa 3 milioni di passeggeri», nonché notevoli incrementi nel flusso dei passeggeri, «passati da 436.161 nel 2018 a 455.461 nel 2019 (i passeggeri erano 371.708 nel 2012)», dei ricavi, «passati da Euro 1.275.668,00 nel 2013 a Euro 1.585.021,00 nel 2019», e del patrimonio netto legato all’accantonamento degli utili a riserva, «passato da € 14.882,00 nel 2013 (con un capitale sociale di € 10.000) a € 1.138.835 (con capitale sociale di € 150.000,00)».

3. Il L.C.C.T. si è costituito con memoria di stile in data 20 maggio 2021.

4. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti il 24 luglio 2023 (notificati il 20 luglio 2023) per impugnare la deliberazione n. 10/C del 22 maggio 2023 del Commissario straordinario del L.C.C.T., con la quale è stato definitivamente soppresso l’art. 18-ter dello statuto, cancellando così qualsiasi residua possibilità di nomina del Direttore generale da parte del C.d.a.

A quest’ultimo provvedimento, oltre ad essere estese le censure articolate avverso gli atti già impugnati con il ricorso originario, vengono imputati gli ulteriori vizi di seguito indicati.

4.1. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 114 Cost. in virtù di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 136/2023. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere».

La delibera da ultimo impugnata è stata, infatti, adottata dal Commissario straordinario del L.C.C.T. i cui poteri sono stati prorogati dall’art. 13, c. 43, della legge regione Sicilia del 10 agosto 2022, n. 16, dichiarato, tuttavia, illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 6 luglio 2023, n. 136, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione, operando l’ennesimo e ingiustificato rinvio all’anno successivo delle elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.

La delibera sarebbe stata, pertanto, adottata da un organo illegittimo.

4.2. «Vizio di incompetenza».

Il provvedimento sarebbe stato, altresì, emanato da un soggetto non qualificato per l’incarico di Commissario, i.e. da un magistrato in quiescenza, figura non contemplata dagli artt. 55 e 145 della legge regione Sicilia del 15 marzo 1963, n. 16, e già ritenuta non assimilabile a quella di un dirigente pubblico dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Sicilia con il parere 234 /83.11.22 del 5 gennaio 2023.

5. Il Comune di Erice si è costituito e ha depositato memoria in data 7 ottobre 2024.

5.1. Dopo aver ripercorso l’origine e l’evoluzione di Funierice ed evidenziato che le modifiche statutarie contestate dal dott. Fauci sono state approvate anche dall’assemblea dei soci con la delibera adottata nella seduta straordinaria del 6 aprile 2021, non impugnata, l’amministrazione resistente ha, innanzitutto, segnalato le vicissitudini relative al rapporto di lavoro del ricorrente, sub iudice dinanzi al Tribunale di Trapani in funzione di giudice del lavoro con rg n. 15/2023, assunto da Funierice come impiegato amministrativo (livello IV) in data 5 luglio 2006, inquadrato come “quadro” dal 25 settembre 2013 (a seguito di transazione in sede sindacale in pari data a causa dello svolgimento di mansioni superiori), assunto come dirigente in data 28 dicembre 2017 con contratto a tempo indeterminato per volontà del precedente C.d.a. (quest’ultimo destituito dall’assemblea dei soci con verbale del 26 maggio 2021 proprio per le irregolarità rilevate sul piano gestionale, tra le quali l’assunzione come dirigente del ricorrente in assenza di procedura comparativa) e, infine, ricollocato come “quadro” dal 1° agosto 2022 per la nullità del contratto di lavoro dirigenziale ex art. 1418, c. 1, c.c.

5.2. In secondo luogo, l’ente locale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. 175/2016 e 7, c. 1, del c.p.a., in quanto le scelte organizzative delle società a partecipazione pubblica, nonostante l’«ibridazione delle forme» da cui è interessata la loro attività, resterebbero assoggettate al diritto privato (ancorché “speciale”), risiedendo le ragioni della loro costituzione proprio nelle garanzie di maggiore duttilità offerte dallo schema societario; per le medesime ragioni ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse a impugnare atti privi di natura provvedimentale e nati «per esplicare un potere di organizzazione interno alla realtà societaria e ai suoi moduli gestionali, conformemente alla natura essenzialmente negoziale dello statuto societario (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/05/2023, n. 11375)», nonché l’improcedibilità per la mancata impugnazione della conseguente delibera dell’assemblea dei soci del 6 aprile 2021.

5.3. Nel merito, sarebbe infondato il primo motivo di ricorso, in quanto le delibere impugnate espliciterebbero in misura adeguata le ragioni della riforma ordinamentale individuandole nelle esigenze di potenziamento del controllo analogo congiunto nei termini indicati dal giudice contabile nella delibera n.29/SEZAUT/2019/FRG; quanto al secondo motivo di ricorso, in disparte l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti soci nel modellare i profili organizzativi delle società partecipate, il ricorrente non avrebbe spiegato – ed, anzi, i dati dei bilanci 2022 e 2023 non suffragherebbero le sue tesi – «in che modo le scelte amministrative da ultimo intraprese precludano alla Funierice di raggiungere migliori performance gestionali e di bilancio» rispetto a quelle pur positive precedentemente conseguite (comunque imputabili ai contributi della Regione Sicilia).

All’accoglimento del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti osterebbe, poi, la constatazione dell’insensibilità dei rapporti giuridici esauriti agli effetti delle declaratorie di incostituzionalità del giudice delle leggi, ai sensi degli artt. 136 della Costituzione e 30, c. 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87; a favore del rigetto del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti militerebbero, infine, il carattere non tassativo dell’elenco dei soggetti ai quali può essere conferito l’incarico commissariale contenuto negli artt. 55 e 145 della l.r. 16/1963 e la natura non vincolante del parere 234 /83.11.22 del 5 gennaio 2023, infatti disatteso da tutti i Presidenti della Regione Sicilia che, nel periodo 2017-2023, hanno continuato ad affidarlo al medesimo magistrato in quiescenza, nonché la mancata tempestiva impugnazione dell’atto di nomina.

6. In data 11 novembre 2024 il L.C.C.T. ha depositato, tramite il medesimo difensore individuato dal Comune di Erice, al quale ha medio tempore conferito il mandato, una memoria con contenuto analogo a quella depositata dall’ente comunale.

7. All’udienza pubblica straordinaria del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.

8. Deve essere, innanzitutto, affrontata la questione di giurisdizione sugli atti modificativi dello statuto di una società partecipata, che, secondo la difesa comunale, spetterebbe al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. 175/2016 e 7, c. 1, c.p.a.

La tesi non può essere condivisa.

8.1. Il giudice della giurisdizione ha già fugato qualsiasi dubbio in proposito, affermando che «le deliberazioni con le quali il Comune decide di ridurre la propria partecipazione azionaria in un’azienda municipale […] trasformata in società per azioni, operandone la privatizzazione ai sensi della L. n. 474 del 1994, e di adottare modifiche allo statuto della società stessa, costituiscono provvedimenti di natura autoritativa (preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie), espressione della funzione di indirizzo e di governo che la normativa (D.Lgs. n. 267 del 2000) assegna al Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente» (Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 3 novembre 2009, n. 23200. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 26 febbraio 2021, n. 5424, secondo cui «spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l’attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società (provvedendo anche alla scelta del socio) o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa»).

Nello stesso senso si è, del resto, espresso anche il giudice amministrativo (Cons. Stato, V, 5 ottobre 2011, n. 5461, e 22 giugno 2020, n. 3969).

8.2. Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato le deliberazioni con le quali gli enti pubblici soci (Comune di Erice e L.C.C.T.) sono intervenuti sullo statuto della partecipata Funierice al fine di modificarne l’assetto organizzativo e, in particolare, le modalità di gestione, ridefinendo e ridistribuendo diversamente tra gli organi interni le competenze nell’esercizio dei poteri di amministrazione attiva.

Ad avviso di questo giudice, tali atti costituiscono espressione della potestà pubblicistica con la quale le amministrazioni pubbliche conformano autoritativamente lo strumento societario destinato all’erogazione del servizio pubblico, collocandosi, quindi, “a monte” dell’attività gestionale disciplinata dal diritto privato, quest’ultima appartenente alla cognizione del giudice ordinario.

Il richiamo all’art. 19 del d.lgs. 175/2016 a sostegno della tesi opposta non sembra pertinente, occupandosi questa disposizione della «gestione del personale»i.e. degli atti che incidono direttamente sullo svolgimento dei rapporti di lavoro ovvero, per fare un parallelismo con quanto accade nelle pubbliche amministrazioni, della c.d. “micro-organizzazione”, mentre le delibere impugnate – applicando i noti criteri di distinzione degli atti organizzativi della pubblica amministrazione – rientrano nella funzione di “macro-organizzazione”, i.e. in quella di conferimento all’ente pubblico di una specifica struttura ordinativa.

9. Le superiori considerazioni consentono di respingere anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso che le resistenti hanno sollevato sul presupposto che siano stati impugnati atti non aventi natura provvedimentale.

9.1. Avendo assimilato le delibere di modifica dello statuto sulla governance societaria ad atti di macro-organizzazione può applicarsi, infatti, il principio che vale per questi ultimi secondo cui «Deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere tutte le volte in cui l’atto di macro-organizzazione sia suscettibile di incidere in maniera significativa sulla collocazione del dipendente all’interno dell’organizzazione medesima ovvero anche quando l’utilità derivante dall’accoglimento del ricorso sia strumentale, ossia riferita ad una potenziale e futura rideterminazione dello status o delle funzioni» (T.a.r. Catania, II, 15 febbraio 2016, n. 475. Cfr. anche Cons. Stato, IV, 21 ottobre 2013, n. 5104, secondo cui sussiste l’interesse a ricorrere immediatamente avverso un atto di macro-organizzazione solo quando ne derivi una «una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio dal dipendente»).

9.2. Le delibere impugnate sono dotate senz’altro di effetti lesivi nei confronti del ricorrente, avendo prima ridimensionato e poi soppresso la figura di “Direttore generale” dallo stesso ricoperta all’interno di Funierice e, quindi, colpito direttamente il suo interesse alla conservazione delle prerogative fino a quel momento esercitate all’interno della concessionaria, abilitandolo così a insorgere dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di atti per lui chiaramente pregiudizievoli.

10. Sempre in rito, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della delibera assembleare del 6 aprile 2021, con la quale l’assemblea dei soci ha “approvato” le deliberazioni n. 1 dell’11 febbraio 2021 del Commissario straordinario del L.C.C.T. e n. 41 del 15 marzo 2021 del Consiglio comunale di Erice, che, secondo le amministrazioni resistenti, costituirebbe un atto successivo che il ricorrente aveva l’onere di impugnare.

La tesi non può essere condivisa.

La delibera assembleare del 6 aprile 2021 risulta, infatti, priva di spessore provvedimentale o, comunque, di autonomi effetti lesivi, sia in quanto atto ‒ questo sì ‒ adottato nelle forme previste dal codice civile sia perché alla stessa è allegata una dichiarazione del notaio rogante circa l’esistenza di alcune criticità nelle previsioni del nuovo statuto che lo hanno indotto a non procedere con l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2436, c. 3, c.c. (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione del Comune di Erice).

11. É, invece, effettivamente tardiva, come adombrato dalle amministrazioni resistenti, e, quindi, irricevibile la censura sulla presunta “incompetenza” del dott. Cerami a svolgere l’incarico di Commissario straordinario del L.C.C.T. in qualità di magistrato in quiescenza (figura non prevista dagli artt. 55 e 145 della l.r. 16/1963), articolata con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

In disparte il fatto che non è stato impugnato, neanche con i motivi aggiunti, l’atto di nomina e che il vizio di incompetenza (relativa) non può essere surrettiziamente invocato per contestare carenze dei requisiti nell’organo designato non portate all’esame del giudice entro i termini decadenziali decorrenti dalla sua conoscenza, va osservato altresì che il dott. Cerami ha anche sottoscritto la delibera n. 1 dell’11 febbraio 2021 del L.C.C.T., impugnata con il ricorso originario, senza, tuttavia, che in quella sede sia stato sollevato il problema della sua legittimazione, sicché da ciò sembra potersi desumere un’acquiescenza del ricorrente rispetto alla nomina del dott. Cerami, ostativa alla successiva proposizione della doglianza nei motivi aggiunti avverso la delibera n. 10/C del 22 maggio 2023 adottata dal medesimo Commissario, trattandosi di un vizio già noto al ricorrente al momento del primo ricorso e non tempestivamente prospettato (cfr. T.a.r Napoli, II, 7 gennaio 2021, n. 102, sulla tardività delle contestazioni postume dei requisiti dei componenti della commissione di concorso).

12. Nel merito, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato.

13. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in sintesi, il difetto di motivazione delle delibere impugnate, che non spiegherebbero le ragioni alla base delle modifiche statutarie disposte.

Il motivo è infondato.

13.1. Occorre, ancora una volta, fare riferimento, per analogia, al regime della motivazione degli atti di macro-organizzazione, a proposito dei quali la giurisprudenza ha affermato che, pur essendo necessario che «gli atti amministrativi attraverso i quali vengono organizzati gli uffici si ispirino (rendendoli conoscibili) a principi di non manifesta illogicità o incongruità dell’assetto in concreto prescelto», «[i]n relazione a tali principi va commisurato il quantum di motivazione esigibile, che deve ritenersi imposto all’amministrazione in funzione dell’esigenza di esplicitare congruità e non irragionevolezza delle scelte operate e dei modelli organizzatori adottati (C.G.A., 23 maggio 2012, n. 467). Sotto questo profilo, pertanto, se coglie nel segno la tesi secondo la quale gli atti in questione non si sottraggono, per loro natura, all’obbligo di recare un apparato motivazionale, va, però, ribadito che lo stesso, è sufficiente che sia di una latitudine tale da far comprendere come logico e congruente il nuovo assetto organizzativo introdotto, senza inutili appesantimenti, dunque sintetico e apprezzabile dal giudice ab externo» (Cons. Stato, V, 14 maggio 2013, n. 2607).

13.2. Nelle delibere impugnate non si apprezzano quelle macroscopiche e gravi carenze motivazionali in presenza delle quali è possibile annullare gli atti organizzativi di riordino degli apparati amministrativi.

La deliberazione n. 1 dell’11 febbraio 2021 del Commissario straordinario del L.C.C.T. fa propria, infatti, la proposta formulata dal responsabile del procedimento del Servizio risorse umane e società partecipate n. 1253017 del 9 febbraio 2021, che a sua volta richiama la deliberazione commissariale n. 21 del 30 dicembre 2020 sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal L.C.C.T., la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 29/SEZAUT/2019/FRG e la nota n. 1588 del 21 gennaio 2021 del Comune di Erice, individuando la finalità delle modifiche statutarie nell’esigenza di «garantire un controllo effettivo e strutturale da parte dei due enti pubblici soci, più pregnante di quello previsto dal vigente Statuto». Le medesime considerazioni sono poi recepite dal Comune di Erice nella delibera n. 41 del 15 marzo 2021.

L’argomento principale invocato a supporto delle modifiche statutarie è costituito, quindi, dalla sopravvenienza della delibera del giudice contabile, che ha raccolto in una corposa relazione diretta al Parlamento gli esiti dell’attività di controllo sulle partecipazioni pubbliche. In particolare, gli enti soci hanno dichiarato nelle richiamate delibere di volersi uniformare alle indicazioni della Corte dei Conti sui requisiti per assicurare il controllo analogo congiunto sulla società partecipata.

La deliberazione n. 10/C del 22 maggio 2023 del Commissario straordinario del L.C.C.T., impugnata con i motivi aggiunti, conclude, invece, un ulteriore processo di riforma segnato da diverse “tappe” (deliberazioni del Commissario Straordinario n. 2/C del 6 febbraio 2023 e n. 6/C del 15 marzo 2023, richiamate nel preambolo del provvedimento e non autonomamente impugnate).

La scelta di modificare l’art. 18-ter dello statuto prevedendo la facoltatività della nomina del Direttore generale e specificando che, in ogni caso, i poteri di quest’ultimo «devono essere di natura esecutiva delle deliberazioni degli organi societari, diversi rispetto a quelli svolti da parte degli amministratori, questi ultimi titolari invece di funzioni di natura gestionale» e, poi, di eliminare la disposizione ‒ e, quindi, la stessa possibilità di nomina di un Direttore generale ‒ va evidentemente nella direzione di potenziare le attribuzioni dell’organo amministrativo nominato dai soci, cioè di assicurare una più immediata e penetrante ingerenza di questi ultimi nelle scelte gestionali della società. Il che collima, intuitivamente, con il dichiarato fine di potenziare gli strumenti per attuare il “controllo analogo congiunto” sulla società partecipata.

Ad avviso di questo Collegio, il ragionamento seguito dal Comune di Erice e dal L.C.C.T. nell’elaborazione delle modifiche statutarie in questione riesce, pertanto, ad affiorare, il che rende la motivazione adeguata alla categoria di atti di cui si discute.

14. Con il secondo motivo di ricorso, invece, il ricorrente contesta la presunta contraddittorietà nella quale sarebbero incorse le amministrazioni resistenti stravolgendo il modello organizzativo che era stato creato solo tre anni prima e che aveva portato notevoli incrementi nei livelli quantitativi e qualitativi del servizio erogato.

Neanche questa censura persuade.

14.1. La giurisprudenza amministrativa consolidata propende per l’ampia discrezionalità degli atti organizzativi, affermando che «Sebbene non sia revocabile in dubbio che siffatti “atti organizzativi” rientrino pienamente nel novero del provvedimenti amministrativi e siano, in quanto tali, soggetti al relativo statuto (che ne impone la complessiva verifica di legittimità, la soggezione alle norme sulla competenza, il rispetto dei canoni di ragionevolezza, la garanzia di imparzialità e ne legittima il corrispondente sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, anche in punto di adeguatezza delle premesse istruttorie e di idoneità giustificativa sul piano motivazionale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3728), è vero, tuttavia, che gli ampi margini della scolpita logica di auto organizzazione postulano ed impongono, per tradizionale e consolidato intendimento, il riconoscimento di una lata discrezionalità programmatica. La conclusione discende, del resto, dal rilievo che – pur essendo anche l’attività amministrativa organizzativa assoggettata al principio di legalità (art. 97 Cost., nella parte in cui postula una base legale ad ogni attribuzione competenziale) – i relativi procedimenti (di matrice caratteristicamente infrastrutturale o interna o programmatoria) non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei consociati, in quanto destinatari dell’azione amministrativa: a livello macroorganizzativo, l’amministrazione non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti. Ne risulta corrispondentemente attutito (se pur non eliso, non trattandosi propriamente di autonomia) il profilo garantistico del momento giustificativo, che legittima – come tale – un sindacato limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere. Si dovrà cioè osservare che sussiste, nella adozione dei provvedimenti in questione, una discrezionalità che, per un verso – non strutturandosi in termini di confronto comparativo di posizioni e di interessi pubblici e privati, nella logica della determinazione conclusiva dei procedimenti ad efficacia esterna – ridimensiona, pur senza elidere, l’intensità dell’onere motivazionale e, per altro e consequenziale verso, limita il sindacato giudiziale alle ipotesi di conclamata ed evidente abnormità» (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5143).

14.2. La riforma organizzativa attuata dal Comune di Erice e dal L.C.C.T. mediante le contestate modifiche statutarie non presenta gli indici di manifesta abnormità al cospetto dei quali l’esercizio della discrezionalità amministrativa diventa arbitrario.

I propositi dichiaratamente perseguiti dagli enti soci, di ridefinire le competenze degli organi societari per potenziare i loro poteri di controllo sulla gestione della partecipata, che costituiscono il filo conduttore dei vari interventi effettuati sullo statuto, conferiscono alla scelta un solido fondamento giustificativo, non illegittimo solo perché opinabile.

Il fatto, poi, che l’assetto societario precedente, caratterizzato da un ruolo importante del Direttore generale, abbia conseguito ottimi risultati in termini di prestazioni erogate non è sufficiente a dimostrare l’irragionevolezza delle misure contestate, perché non è possibile escludere che la nuova configurazione della governance societaria possa ottenere risultati migliori o equivalenti. Infatti, a meno di vistosi errori già evidenti ex ante, che, tuttavia, il ricorrente non mette in luce, l’efficacia delle modifiche statutarie non potrà che essere apprezzata a posteriori, all’esito di un controllo – anche politico – sulla gestione complessiva della municipalizzata.

Il che non significa, però, che gli enti soci possano continuare a modificare ad nutum lo statuto societario. Pur essendo, infatti, il potere organizzativo della pubblica amministrazione per sua natura inesauribile, in quanto destinato a promuovere il costante adattamento delle strutture amministrative ai mutevoli contesti socio-economici in cui si trovano ad operare e a sperimentare soluzioni sempre nuove nella ricerca di quella che garantisca i più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, è tuttavia necessario che, a seguito di ogni modifica ordinativa, segua un congruo periodo di osservazione per verificarne gli effetti e l’impatto, in modo che la modifica successiva sia la ponderata risposta alle criticità emerse o la coerente esplorazione dei margini di miglioramento scoperti nella fase precedente.

15. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti il dott. Fauci si duole dell’illegittimità del provvedimento derivante dall’illegittimità della proroga dell’incarico di Commissario straordinario del L.C.C.T. a favore del dott. Cerami conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, c. 43, della l.r. 16/2022 (che aveva ulteriormente prorogato al 2023 le gestioni commissariali degli enti di area vasta) pronunciata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 136/2023.

La censura, diversamente da quella contenuta nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è ricevibile, perché riguarda esclusivamente la delibera n. 10/C del 22 maggio 2023, adottata dal Commissario straordinario durante la proroga dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, e non anche la delibera n. 1 dell’11 febbraio 2021, adottata in vigenza di altre disposizioni di legge regionale non toccate dalla dichiarazione di incostituzionalità.

La censura è, tuttavia, infondata.

15.1. Il giudice amministrativo, richiamando anche la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. 16 aprile 2021, n. 68; ordinanza 8 ottobre 2021, n. 191), ha ricordato come «L’efficacia retroattiva della sentenza (ossia l’annullamento ex tunc della norma censurata oggetto della declaratoria di incostituzionalità) che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale» (Cons. Stato, I, parere 28 dicembre 2021, n. 1984).

15.2. Da quanto si legge nel preambolo del provvedimento impugnato con motivi aggiunti la proroga del dott. Cerami è stata formalizzata con D.P. n. 533/Gab del 30 marzo 2023, che non risulta né mai annullato dal giudice amministrativo né impugnato dallo stesso ricorrente. Le azioni amministrative compiute dal dott. Cerami trovano, quindi, fondamento in una nomina divenuta inoppugnabile, che si iscrive, cioè, a pieno titolo nel novero dei “rapporti esauriti” non toccati dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma di riferimento.

Non sembra superfluo rilevare, tra l’altro, che lo stesso giudice delle leggi sembra aver limitato, con la sentenza n. 136/2023, gli effetti della propria pronuncia, dando un monito per il futuro ‒ «A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale» ‒ piuttosto che travolgendo le gestioni commissariali in atto.

16. Per le ulteriori censure formulate con il ricorso per motivi aggiunti (III, IV e V), che attribuiscono alla delibera n. 10/C del 22 maggio 2023 i medesimi vizi rilevati a carico dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, valgono le medesime ragioni di rigetto già richiamate ai par. 13 e 14.

17. In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va respinto.

18. Avuto riguardo alla novità e alle peculiarità delle questioni trattate le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 21.01.2026 n. 210 

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