Considerato che, in esito all’esame proprio della fase, non risultano sussistenti i necessari profili di fumus boni juris per l’accoglimento dell’istanza cautelare atteso che:
A) con riguardo al RICORSO INTRODUTTIVO:
1) il vizio di invalidità derivata appare infondato in quanto basato su vizi relativi ad un provvedimento impugnato con ricorso -OMISSIS- che è stato respinto con sentenza di questo-OMISSIS- che non è stata riformata in appello;
2) parimenti infondata appare l’invalidità propria in quanto:
2.1) l’invocata proroga generalizzata dell’efficacia delle concessioni demaniali in essere fino al 30.9.2027 prevista dal DL 131/2024 deve essere disapplicata per contrasto con il diritto UE, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, dal Consiglio di Stato (AP n.ri 17 e 18/2021 e costante giurisprudenza successiva) e da questo Tribunale (ex pluribus: TAR Liguria, Sez. I, n. 199/2025; ID. n. 183/2025; ID. n. 869/2024);
2.2) la proroga “tecnica” prevista dall’art. 3, comma 3, della L. n. 118/22 (modificata dal DL n. 131/24), peraltro già concessa per due volte alla ricorrente con estensione d’efficacia fino al 31.12.2025, costituisce una facoltà del Comune che è esercitabile solo nel caso in cui non si riesca a concludere la selezione pubblica entro il termine di efficacia della concessione, mentre nel caso in esame la gara è stata ormai terminata con assegnazione della concessione alla controinteressata con provvedimento -OMISSIS-, adottato entro il termine di efficacia della seconda proroga tecnica concessa alla ricorrente fino al 31.12.2025;
B) con riguardo ai PRIMI MOTIVI AGGIUNTI (notificati il 23.12.2025) ed ai SECONDI MOTIVI aggiunti (notificati il 19.1.2026), entrambi discussi alla camera di consiglio del 23.1.2026:
3) la prima censura dei primi motivi aggiunti (integrata dal secondo motivo dei secondi motivi aggiunti), per cui dopo la conclusione della fase valutativa il progetto sarebbe stato sostanzialmente modificato, appare infondata in quanto l’Ufficio circondariale marittimo si è potuto pronunciare sulla sicurezza marittima del porto di -OMISSIS-solo dopo che sono stati presentati tutti i plurimi progetti relativi alle concessione di ormeggio portuali e, quindi, ha potuto rilevare solo ex post le interferenze derivanti dalle previsioni dei nuovi progetti presentati da valutare globalmente ed unitariamente sotto il profilo della sicurezza marittima; in tale prospettiva l’Autorità marittima ha legittimamente chiesto ai vari operatori – tra anche cui la controinteressata – di attuare alcune prescrizioni atte a salvaguardare la sicurezza delle manovre dei natanti all’interno del porto; pertanto il progetto della controinteressata è stato adattato alle prescrizioni imposte dall’Autorità marittima non già per correggere errori, ma per adeguarlo alle nuove dinamiche portuali che sono emerse solo dopo l’esame contestuale dell’impatto di tutti i nuovi progetti presentati; in tale ottica il progetto della controinteressata è stato ritenuto idoneo anche in ragione delle puntuali misure di “mitigazione” da essa presentate ed accolte dall’Autorità marittima; in esito a tale disamina tecnica il progetto della controinteressata non solo è stato ritenuto assentibile ma è stato ritenuto idoneo a gestire un numero di posti barca leggermente superiore a quello proposto (28 contro i 26 proposti), a fronte del rafforzamento del presidio del personale addetto;
4) anche la seconda censura dei primi motivi aggiunti (integrata dal terzo motivo dei secondi motivi aggiunti), relativa alla ritenuta illegittimità del parere favorevole dell’Ufficio marittimo in data 11.10.25, appare infondata perché detto parere risulta adeguatamente motivato: i) per relationem con quanto accertato dalla conferenza dei servizi in data 24.7.2025 e con il presupposto parere del 18.7.2025, del quale il successivo parere dell’11.10.25 costituisce la dichiarata “prosecuzione”; ii) per avere debitamente vagliato il documento di analisi dei rischi, delle interferenze e delle conseguenti proposte di mitigazione formulate dalla controinteressata in data 1.9.2025, avendone condiviso la portata imponendone l’attuazione come “specifiche prescrizioni vincolanti” – unitamente al Piano ormeggi – da richiamare nell’atto concessorio;
5) appare infondata anche la terza censura dei primi motivi aggiunti (unitamente alla prima dei secondi motivi aggiunti) che lamenta il mancato coinvolgimento nella conferenza dei servizi del Ministero dell’Ambiente ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto della controinteressata, atteso che lo stesso – oltre a prevedere strutture analoghe a quelle attuali – ha previsto in aggiunta una “passerella di accesso al pontile galleggiante per l’accesso delle persone disabili” (come precisato nella nota della Regione 6.8.25, ultimo cpv.), intervento che è stato debitamente valutato in sede di conferenza dei servizi e ritenuto non assoggettabile a VIA, decisione che appare legittima stante la palese estraneità di tale “passerella” rispetto alle ipotesi di assoggettabilità a VIA previste dal Testo Unico dell’Ambiente;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
TAR LIGURIA, I – ordinanza 26.01.2026 n. 23