*Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto, verifica della non conformità e rigetto della domanda di condono edilizio

*Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto, verifica della non conformità e rigetto della domanda di condono edilizio

1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento del Comune di Casandrino del 7.06.2018 – prot. 427/18, con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio dallo stesso presentata in data 10.12.2004, ai sensi della l. n. 326/2003, e ha contestualmente ordinato la demolizione delle opere abusive.

Nello specifico, l’istanza è stata presentata in relazione ad un corpo di fabbrica realizzato in ampliamento del fabbricato principale, sviluppato su due livelli di piano, un seminterrato ad uso deposito e uno rialzato ad uso residenziale, comportante un aumento complessivo della volumetria di 220,00 mc, il tutto realizzato in assenza del titolo abilitativo.

1.1. Il ricorso è articolato nei motivi di gravame, così sintetizzati nella sentenza impugnata:

1) Contraddittorietà manifesta. Evidente dissonanza argomentativa tra le motivazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato e gli atti prodromici di natura istruttoria (non conclusa) da cui esso origina. Art. 3, commi 1 e 2, L. n. 241/1990.

Il Comune avrebbe adottato il provvedimento definitivo senza concludere l’istruttoria. In particolare, in seguito alla presentazione dell’istanza di condono, il proprietario del fondo latistante (il signor Donato Silvestre, odierno appellato) ha presentato una nota, allegando una foto del 6 novembre 2003, assumendo che il fabbricato non fosse condonabile perché realizzato all’inizio del 2004. Il Comune ha chiesto l’integrazione della documentazione con atti certi e inconfutabili l’11 maggio 2017.

Il ricorrente ha dato riscontro alla richiesta, depositando a supporto dell’istanza varie fatture delle ditte che avrebbero eseguito i lavori e dichiarazioni stragiudiziali rese da chi aveva eseguito i lavori. A fronte alla permanente discordanza, la Commissione deputata all’esame delle istanze di condono edilizio, ritenendo che si palesassero responsabilità per eventuali falsità, ha ritenuto necessario avvalersi di un parere legale per poi procedere alla segnalazione del caso all’Autorità competente. Infine, in data 9 novembre 2017 la Commissione, ritenendo di non poter stabilire con certezza l’esatta epoca di realizzazione dell’abuso, ha trasmesso gli atti in Procura e, senza concludere l’istruttoria, ha adottato il provvedimento impugnato.

2) Violazione e falsa applicazione di legge. Assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 40 L. n. 47/1985 cit. Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà. Error in procedendo.

Il Comune avrebbe errato a qualificare la domanda in sanatoria come dolosa, alla luce della sola mancata corrispondenza tra gli elaborati grafici depositati in sede di istanza di condono e lo stato dei luoghi. Nello specifico, dagli elaborati grafici emerge che il volume edilizio per cui è stata richiesta la sanatoria ha una copertura unica piana posta a quota +4,35, in contrasto con quanto risultante dalla fotografia aerea relativa a un volo effettuato in data 6.11.2003, da cui si rileva che il manufatto mostra differenti quote di piano. Stando a quanto sostenuto dal ricorrente, mancherebbero gli estremi per la dolosa infedeltà della domanda, la quale non conterrebbe una rappresentazione dei fatti completamente divergente dalla realtà e non sarebbe comunque finalizzata ad indurre in errore l’Amministrazione al fine di ottenere una sanatoria non dovuta.

La divergenza riguarderebbe la sola quota dell’estradosso del balcone dell’abitazione per un differenziale ininfluente, che in ogni caso sarebbe inidoneo a determinare una volumetria addizionale tale da eccedere il limite volumetrico di 750 mc imposto dalla legge.

2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. L’appello dell’originario ricorrente, rimasto soccombente, è affidato ai seguenti motivi.

I. Della ritenuta non provata “data di costruzione dell’opera oggetto di sanatoria”. Error in procedendo et iudicando.

Quanto al rilievo aereofotogrammetrico, cui si opera riferimento in sentenza, trattasi di quello depositato al protocollo comunale, in data 13.11.2008, dal signor Donato Silvestre, proprietario di un fabbricato latistante quello dell’odierno appellante con l’annotazione che l’ampliamento detto non era “condonabile perché realizzato soltanto all’inizio del 2004” (doc. n. 3 allegato al ricorso).

Secondo la Commissione deputata allo scrutinio delle istanze di condono edilizio, non vi sarebbe stata “documentazione certa e probante d’ufficio, ma [solo] documentazione esibita dal richiedente e dal confinante” (all. n. 4 al ricorso).

Pertanto “ai fini di una corretta determinazione dell’epoca dell’abuso” la Commissione decideva di richiedere al Comando di P.M. la sussistenza di eventuali verbali di accertamento eseguiti sull’immobile e nel contempo di interpellare la società Avio Riprese, al fine di avere chiarimenti in ordine ai fotogrammi rilasciati.

Successivamente, la Polizia municipale comunicava di non avere rinvenuto agli atti alcuna documentazione comprovante l’epoca certa del predetto abuso mentre la società dal canto suo rappresentava “la propria impossibilità ad elaborare una cartografia con una volumetria dei manufatti, con la sola possibilità di poter fornire la scansione del fotogramma e l’elaborazione planimetrica dei manufatti”.

L’Amministrazione rilevava quindi una “evidente situazione di discordanza in ordine alla data certa di realizzazione dell’abuso, elemento indispensabile e necessario per l’ammissibilità della richiesta di sanatoria” ed invitava l’appellante ad integrare la documentazione con “atti certi ed inconfutabili” idonei ad attestare lo stato dell’opera oggetto di sanatoria e l’esatta epoca dell’abuso.

L’odierno appellante provvedeva a depositare dichiarazioni testimoniali extragiudiziali e fatture delle ditte esecutrici dei lavori e di altri fornitori dalle quali emergeva chiaramente, a suo dire, che l’ampliamento era stato ultimato entro il dicembre 2001 per la parte strutturale e rifinito, con conseguente abitabilità, nel febbraio 2003.

Tuttavia la Commissione, a fronte di dichiarazioni “palesemente opposte” riteneva necessario di avvalersi di parere legale “per, poi, procedere, nei modi e termini di legge, con la segnalazione del caso all’Autorità competente”.

Di entrambi i detti incombenti nulla veniva mai comunicato all’odierno appellante.

La Commissione, nella successiva seduta del 9.11.2017 – ribadito il contrasto in merito all’epoca di realizzazione dell’abuso – riteneva di non poter concludere l’istruttoria e si determinava a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento di “eventuali false attestazioni e/o dichiarazioni”. Accertamento che, per quanto è dato conoscere, non è intervenuto.

Il rigetto della domanda di condono, sarebbe quindi affetto da un palese difetto di istruttoria, non rilevato dal T.a.r.

Il primo giudice, inoltre, non avrebbe considerato che il rilievo aerofotogrammetrico era stato ritenuto dalla Commissione abbisognevole di ulteriori approfondimenti (non svolti).

II. Del ritenere che l’istanza di condono [conterrebbe] informazioni mendaci. Error in procedendo et in iudicando.

Anche il carattere doloso della domanda avrebbe dovuto essere escluso, in quanto non risulta accertata la divergenza tra i fatti rappresentati e la realtà.

Inoltre, anche a voler ritenere sussistente una diversa quota dell’estradosso del balcone dell’abitazione, siffatto ininfluente differenziale non avrebbe comunque potuto impedire l’accesso alla sanatoria.

L’appellante evidenzia che la volumetria dedotta in condono era pari a mc 264,07, nettamente inferiore al limite massimo (mc 750) previsto dall’art. 32 del d.l. n. 326/2003.

Un differenziale di 0,45 cm sarebbe inidoneo a determinare una volumetria addizionale tale da eccedere il limite volumetrico assentibile in sanatoria.

3.1. L’appellante ha poi rinnovato la richiesta, già disattesa in primo grado, di consulenza tecnica d’ufficio ovvero di verificazione.

4. Si cono costituiti, per resistere, il Comune di Casandrino e il signor Silvestre.

5. Essi hanno depositato memorie conclusionali in vista dell’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 alla quale l’appello è passato in decisione.

6. In via preliminare deve darsi atto del fatto che, all’udienza del 3 dicembre 2025, l’avvocato Tammaro Chiacchio ha eccepito che l’avvocato Giuseppe Marrazzo, difensore del Comune appellato, non risulta iscritto nell’Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni superiori, il cui ministero è obbligatorio nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

L’avvocato Mario Reffo, comparso per il Comune, non ha contestato tale circostanza ma ha precisato che l’incarico difensivo è stato conferito congiuntamente e disgiuntamente ad entrambi i difensori.

Il Collegio rileva che, in effetti, tale circostanza risulta confermata dalla documentazione in atti.

Rileva altresì che la procura conferita dal Commissario straordinario del Comune di Casandrino risulta autenticata dal solo avvocato Mario Reffo e che anche la memoria di costituzione è stata sottoscritta digitalmente solo da quest’ultimo.

L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’avvocato Chiacchio deve quindi essere respinta.

7. Ciò posto, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

8. Giova anzitutto richiamare il contenuto del provvedimento impugnato, il quale, dopo un analitico raffronto tra le tavole allegate alla domanda di condono e la documentazione fotografica in atti (in particolare, l’aerofotogrammetrica del 6.11.2003), ha concluso che “la documentazione agli atti dell’Ufficio […] conferma la difformità dello stato dei luoghi alla data del 31.3.2003 rispetto alla tavola unica allegata alla domanda di condono; nessuna prova viene peraltro fornita ai fini della comprova della conformità di quanto descritto nella tavola unica allegata alla domanda di condono rispetto allo stato dei luoghi esistente alla data del 31.3.2003, con particolare riferimento alle altezze dei manufatti all’epoca esistenti”.

8.1. Alla luce di tale analitica disamina, va anzitutto respinto il primo motivo.

In disparte il fatto che l’Amministrazione ha condotto plurime verifiche, anche presso gli Organi di Polizia Municipale, il Collegio ricorda che è su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio che incombe l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2025, n. 7873).

La prova in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, non avendo alcuna rilevanza eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI 7 dicembre 2022, n. 10719).

8.2. Nel caso in esame a fronte del dato che, alla data del 6.11.2003, vi era un manufatto avente consistenza diversa rispetto a quello per il quale è stata presentata istanza di condono (in data 10.12.2004), il ricorrente ha fornito solo fatture e dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la realizzazione dell’abuso entro la data fatale del 31 marzo 2003, ovvero una documentazione che, da sola, non è utile ai fini di cui trattasi.

Alcun difetto di istruttoria può quindi imputarsi all’Amministrazione che ha solo tratto le dovute conseguenze dalla mancanza di prova certa in ordine alla data di ultimazione dell’abuso.

9. Per quanto riguarda il secondo motivo, il Collegio osserva che lo stesso ricorrente ha richiamato la giurisprudenza secondo cui deve ritenersi dolosamente infedele una domanda che sia finalizzata ad indurre in errore l’Amministrazione comunale al fine di ottenere una sanatoria non dovuta.

È tuttavia questo il caso in esame in cui – come testé evidenziato –la domanda è risultata inattendibile in ordine al presupposto essenziale per l’accoglimento della domanda di condono rappresentato dalla realizzazione dell’abuso entro la data del 31.3.2003 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 5825 del 9 agosto 2021).

10. Per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.

Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano peraltro i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 23.01.2026 n. 599

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