Famiglia – Obbligazioni e contratti – Diritti di un convivente nei confronti dell’altro e prescrizione sospesa

Famiglia – Obbligazioni e contratti – Diritti di un convivente nei confronti dell’altro e prescrizione sospesa

8.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 117 del 2025), il Tribunale di Firenze, sezione terza civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. e «(occorrendo)» dell’art. 1, comma 18, della legge n. 76 del 2016, «nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare», per violazione degli artt. 2,3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 CDFUE.

9.– Il giudice a quo ravvisa un’irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto relativamente alla sospensione della prescrizione, posto che le medesime ragioni sostanziali che inducono a ritenere inesigibile il compimento di atti interruttivi del termine fra coniugi si rinvengono, tal quali, fra conviventi stabili.

In via subordinata, il rimettente ritiene lesi anche gli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, posto che la mancata sospensione della prescrizione fra conviventi di fatto farebbe gravare sul partner creditore l’onere di compiere atti interruttivi della prescrizione idonei a compromettere la stabilità, la serenità e l’unità del nucleo familiare.

Infine, il giudice a quo reputa violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 CDFUE.

10.– In rito, va dichiarata inammissibile quest’ultima censura per contraddittorietà e per carenza di motivazione.

Con riguardo all’art. 8 CEDU, lo stesso rimettente riconosce che la norma non può essere evocata quale autentico parametro interposto, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., in ragione del margine di apprezzamento che la giurisprudenza della Corte EDU riconosce agli Stati membri nella disciplina delle formazioni familiari. Cionondimeno, il giudice a quo non si limita a menzionare tale previsione quale supporto ermeneutico per sostenere il riconoscimento giuridico acquisito dalla famiglia di fatto, bensì la richiama quale autonoma norma interposta rispetto al parametro costituzionale di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

Quanto poi agli artt. 9 e 33 CDFUE, il riferimento risulta del tutto fugace e privo di motivazione, difettando la dimostrazione che le disposizioni censurate ricadano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione – quest’ultima – alla quale è subordinata, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale» (sentenze n. 137 del 2025 e n. 85 del 2024; nello stesso senso, sentenze n. 69, n. 31 e n. 7 del 2025).

11.– Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza intrinseca, sono fondate.

12.– In via preliminare, occorre rammentare che il censurato art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione al rapporto «tra i coniugi», senza considerare anche il rapporto fra conviventi stabili, è stato oggetto già in passato di censure analoghe a quelle fatte valere nell’odierno giudizio; censure che la sentenza n. 2 del 1998 ha dichiarato non fondate, avvalendosi di due argomentazioni.

Da un lato, questa Corte ha ritenuto la disciplina applicabile al coniuge non idonea a svolgere la funzione di tertium comparationis rispetto al convivente di fatto, in ragione sia della stabilità e certezza che deriverebbero dal solo matrimonio, sia della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che discenderebbero unicamente dal vincolo coniugale.

Da un altro lato, la convivenza di fatto è stata ritenuta incompatibile con i presupposti richiesti dalla sospensione della prescrizione, identificati in «precisi elementi formali e temporali». Secondo la sentenza n. 2 del 1998, «la stessa natura della prescrizione – istituto finalizzato a conferire stabilità a rapporti patrimoniali – impone per il decorso dei termini l’adozione di parametri di riferimento certi ed incontestabili», suscettibili di essere ravvisati soltanto nell’esistenza e nel venir meno «di un vincolo giuridico quale il matrimonio».

13.– A distanza di oltre un quarto di secolo da quella pronuncia, l’evoluzione dapprima giurisprudenziale e poi normativa consente di ravvisare i presupposti che rendono possibile – secondo la giurisprudenza di questa Corte – la rimeditazione del proprio precedente orientamento (in proposito, sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).

In particolare, si è progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nel contesto della quale l’affectio e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione (infra, punto 14). Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, nel tempo, il senso e i limiti entro cui la disciplina applicabile al coniuge può essere assunta quale tertium comparationis rispetto al convivente di fatto (infra, punti 15, 16 e 16.1.). Infine, anche alla luce di sviluppi normativi e giurisprudenziali, si è palesata la compatibilità tra la sospensione del termine di prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto (infra, punto 16.2.).

14.– Quanto al primo profilo, giova anzitutto esaminare l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

14.1.– Ancor prima della pronuncia n. 2 del 1998, questa Corte, con la sentenza n. 237 del 1986, aveva già affermato che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare […] costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più [in] presenza di prole».

Simile orientamento si è nel tempo consolidato e affinato.

La sentenza n. 404 del 1988 – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge 27 luglio del 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio – ha ribadito che anche l’unione di fatto, in quanto formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost., merita protezione quando è caratterizzata da stabilità e da vincoli di solidarietà. Di seguito, la sentenza n. 8 del 1996, ripresa testualmente dalla pronuncia n. 140 del 2009, ha sottolineato che la convivenza di fatto non si deve «configurare […] come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata», dovendosi, viceversa, riconoscere a «entrambe la loro propria specifica dignità».

Da lì in poi, questa Corte ha iniziato ad avvalersi del lemma “famiglia” con riferimento alla stabile convivenza di fatto (sentenza n. 140 del 2009), evidenziando come essa generi «una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare” nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.» (sentenza n. 213 del 2016). Su tale presupposto, la pronuncia appena richiamata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza della persona disabile.

Nel medesimo solco si è collocata la sentenza n. 10 del 2024, che, a tutela dell’affettività in carcere, ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva che la persona detenuta potesse essere ammessa a svolgere colloqui, senza il controllo a vista del personale di custodia, non solo con il coniuge o con la parte dell’unione civile, ma anche con la persona stabilmente convivente.

Ancora, questa Corte, dopo aver constatato che le convivenze di fatto oramai «sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio», ha rilevato, con la sentenza n. 148 del 2024, l’affermarsi di «una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all’impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia)», ribadendo la «piena dignità» della «famiglia composta da conviventi di fatto».

Su tali presupposti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 230-bis, terzo comma, e 230-ter cod. civ., nella parte in cui tali disposizioni non ricomprendevano tra i familiari anche il «convivente di fatto» e non qualificavano come impresa familiare quella a cui collabora quest’ultimo.

Infine, con la sentenza n. 197 del 2025, la Corte ha esteso al convivente di fatto il congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio».

14.2.– Parallelamente all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, anche quella di legittimità ha dato il più ampio riconoscimento alla famiglia di fatto, ribadendo il suo inquadramento costituzionale nell’alveo dell’art. 2 Cost.

A tutela del convivente è stata ammessa la legittimazione iure proprio per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni gravissime o al decesso del partner (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 aprile 2018, n. 9178; sentenze 21 marzo 2013, n. 7128 e 28 marzo 1994, n. 2988) o del figlio unilaterale del convivente, che viva nel contesto della famiglia di fatto (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037). Al convivente stabile è stata, inoltre, riconosciuta una detenzione qualificata rispetto alla casa adibita a comune abitazione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 27 aprile 2017, n. 10377; sezione prima civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971; sezione seconda civile, sentenze 2 gennaio 2014, n. 7 e 21 marzo 2013, n. 7214).

In caso poi di scioglimento del legame, i giudici comuni hanno elaborato strumenti di tutela del convivente di fatto, facendo ricorso a rimedi generali del diritto delle obbligazioni che vanno dalla irripetibilità di prestazioni esecutive di obbligazioni naturali ex art. 2034 cod. civ. (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 2 gennaio 2025, n. 28 e sentenza 13 giugno 2023, n. 16864) al sorgere di crediti da arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ. (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732 e sentenza 15 maggio 2009, n. 11330).

Inoltre, dopo l’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, le Sezioni unite civili hanno affermato che l’«instaurazione di una nuova convivenza stabile [… dà] diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, […] contribuzioni economiche che non rilevano più per l’ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono […] anche l’adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale […], benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198).

Si collega ai richiamati orientamenti anche la tendenza – in caso di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile – a computare l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale o antecedente all’unione civile, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio o di quello posto a favore della parte di una unione civile (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 27 dicembre 2023, n. 35969 e 18 dicembre 2023, n. 35385).

A queste e ad altre forme di riconoscimento della rilevanza giuridica della convivenza di fatto, in campo civilistico, si affiancano poi diversi interventi della giurisprudenza penale. Fra le varie pronunce, è doveroso segnalare, in particolare, l’applicazione analogica della causa di non punibilità di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., riferita a chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore un prossimo congiunto (Cass., sez. un. pen., sentenza n. 10381 del 2021). Benché quest’ultima nozione fosse riferita dal legislatore solo a «gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti» (art. 307, quarto comma, cod. pen.), i giudici di legittimità l’hanno applicata anche al convivente di fatto. Nello specifico, hanno ritenuto che, essendo la scusante finalizzata a evitare l’alternativa «tra l’adempimento di un dovere sanzionato penalmente e la protezione dei propri affetti, risulta del tutto “incoerente” negare che non ricorra la medesima condizione soggettiva, sia che si tratti di persone coniugate, sia che si tratti di persone conviventi. In entrambi i casi il conflitto interiore è identico. In entrambi i casi l’art. 384 cit. considera inesigibile la condotta oggetto della norma penale violata, per mancanza della “colpevolezza” dell’agente».

14.3.– Infine, come già constatato da questa Corte (sentenza n. 148 del 2024), non può tacersi il rilievo ermeneutico – in raccordo con l’art. 2 Cost. – sia dell’art. 8 CEDU, al quale la Corte EDU ha ricondotto anche le relazioni «che costituiscono “famiglia” in senso sociale, alla condizione che sussista l’effettività di stretti e comprovati legami affettivi» (sempre la citata sentenza n. 148 del 2024), sia dell’art. 9 CDFUE, che contempla il «diritto di costituire una famiglia» a latere «del diritto di sposarsi».

14.4.– Passando dall’evoluzione giurisprudenziale a quella normativa, deve prendersi atto che la fonte legislativa – dopo aver abbandonato il richiamo alla nozione di concubinato, risalente al codice penale del 1930 (art. 560, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 147 del 1969) – ha, nel tempo, riconosciuto quale formazione familiare la convivenza di fatto.

In particolare, il legislatore è intervenuto dapprima con discipline settoriali, ispirate all’esigenza di: i) attribuire diritti a favore dei conviventi di fatto (art. 3, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»; art. 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; l’art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 105 del 2022); ii) dare riconoscimento e rilievo alla stabile convivenza affettiva (art. 199 del codice di procedura penale; art. 6, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore a una famiglia», come modificato dall’art. 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»; art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»; art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»); iii) proteggere il minore nel contesto delle convivenze di fatto (artt. 330 e 333 cod. civ., come integrati dall’art. 37, commi 1 e 2, della legge n. 149 del 2001).

Di seguito, con la legge n. 76 del 2016, il legislatore ha introdotto una disciplina che ambisce a un approccio di tipo sistematico (art. 1, commi da 36 a 65), nel contesto di un intervento che, in generale, si è fatto interprete di una «concezione pluralistica della famiglia» (sentenza n. 148 del 2024), evocando, all’art. 1, comma 1, le formazioni sociali «ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione».

Collocandosi nel solco tracciato dall’evoluzione giurisprudenziale, oltre che dottrinale, il legislatore ha identificato la nozione di conviventi di fatto, riferendola a «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», oltre che «non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016).

Inoltre, a fini meramente probatori, ha stabilito che l’accertamento della stabile convivenza possa fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Infine, il legislatore ha approntato un complesso di tutele a favore dei componenti della famiglia di fatto, spesso recependole dagli stessi sviluppi giurisprudenziali, e ha valorizzato, in conformità alla natura propria di tale istituto, il possibile ricorso all’autonomia privata, regolando i contratti di convivenza.

15.– Evocati i principali tasselli dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, che hanno attribuito piena dignità alla formazione familiare in esame e hanno reso ulteriormente chiari e definiti i suoi tratti identificativi, occorre precisare l’impostazione accolta da questa Corte nell’estendere al convivente di fatto norme previste a favore del coniuge.

La giurisprudenza costituzionale, da un lato, ha escluso una generale equivalenza fra la disciplina concernente il vincolo matrimoniale e quella relativa alla convivenza di fatto, ove solo si consideri che quest’ultimo legame tende a sottrarsi al complesso degli effetti che scaturiscono dal matrimonio (sentenze n. 148 e n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

Da un altro lato, tuttavia, nel raffronto tra convivenza di fatto e rapporto coniugale, ha ammesso la «“comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione” (sentenza n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004)» (sentenza n. 140 del 2009).

In sostanza, con riferimento a specifiche norme – tanto più se estranee alla peculiare disciplina giusfamiliare – è ben possibile «“riscontrare [tra i due istituti] caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.” (sentenza n. 140 del 2009)» (sentenza n. 148 del 2024).

16.– Tanto premesso, occorre rilevare che la norma censurata, da un lato, attiene alla disciplina generale della «[t]utela dei diritti» e concerne l’istituto della prescrizione, che la stessa giurisprudenza di questa Corte associa alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. (sentenza n. 86 del 2025). Da un altro lato, e soprattutto, essa evidenzia una ratio suscettibile di operare nei medesimi termini con riferimento ai coniugi e ai conviventi di fatto.

16.1.– Nel disporre che «[l]a prescrizione rimane sospesa […] tra i coniugi», l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. intende preservare l’affectio e l’unità familiare.

Tramite l’istituto della sospensione, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.

Simile finalità si incentra, dunque, sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia che esso origini da un atto, qual è il matrimonio, come previsto dall’art. 29 Cost., sia che scaturisca dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare, che rinviene il proprio fondamento nell’art. 2 Cost.

Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell’altro, l’onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo.

Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Senza atti interruttivi della prescrizione, infatti, il diritto tanto più è destinato al sacrificio quanto più lungo e duraturo si rivela il vincolo affettivo.

Una tale alternativa, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, è destinata a incidere negativamente su interessi riconducibili all’art. 2 Cost.

16.2.– A ciò si aggiunga che non può condividersi l’idea che i caratteri propri dell’istituto della sospensione della prescrizione sarebbero tali da giustificare il diverso trattamento del coniuge rispetto al convivente di fatto.

Si deve, infatti, rimeditare la tesi secondo cui la sospensione della prescrizione debba radicarsi su presupposti costituiti da «precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza» (sentenza n. 2 del 1998).

16.2.1.– Anzitutto, occorre segnalare che, proprio nell’interpretazione dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato una lettura della causa di sospensione formalisticamente riferita allo status di coniuge, privilegiando, viceversa, una lettura incentrata sulla tutela della dimensione sostanziale del rapporto. A partire da una sentenza del 2014 (Cass. n. 7981 del 2014), si è affermato, infatti, l’orientamento secondo cui, con la separazione legale tra i coniugi, cessa l’applicabilità della sospensione della prescrizione, pur non essendo ancora sciolto il vincolo matrimoniale. Tale principio è stato confermato anche da un recente intervento (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3979), che ha ribadito come la sospensione operi solo fintantoché persista l’affectio, che è la sola ratio idonea a giustificare l’applicazione della norma censurata.

Si conferma, dunque, che il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione.

16.2.2.– L’approccio non formale adottato dalla giurisprudenza nell’identificare i presupposti cui soggiace la sospensione della prescrizione trova, del resto, conferma in varie previsioni legali, nelle quali il periodo della sospensione o il momento dell’interruzione sono correlati a eventi il cui accertamento si effettua di necessità a posteriori. Basti, al riguardo, evocare: i) l’art. 2941, primo comma, numero 8), cod. civ., che sospende la prescrizione fintantoché non viene scoperto il dolo del debitore nell’occultare l’esistenza del debito, situazione la cui sussistenza e durata possono essere accertate solo ex post in sede giudiziale, richiedendo la prova di un elemento soggettivo; ii) l’art. 2942, primo comma, numero 1), cod. civ., che sospende la prescrizione contro i minori non emancipati e gli interdetti non solo nei casi in cui non abbiano un rappresentante legale, ma anche qualora questi si trovi in conflitto di interessi con il minore o l’interdetto, circostanza la cui esistenza e durata devono essere provate necessariamente a posteriori (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 dicembre 2024, n. 31310; sezione seconda civile, sentenza 19 luglio 2012, n. 12490; sezione prima civile, sentenza 1° febbraio, 2007, n. 2211); iii) infine, l’art. 2944 cod. civ., che indica come causa di interruzione della prescrizione il riconoscimento del diritto «da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere», senza prevedere che a tal fine si debbano rispettare specifiche forme.

Del resto, l’istituto della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto tra le parti di un rapporto e non nei confronti dei terzi, tant’è che essa non è rilevabile d’ufficio (art. 2938 cod. civ.), deve essere eccepita e può essere oggetto di rinuncia una volta maturata (art. 2939 cod. civ.).

Non vi è, pertanto, alcuna esigenza sistematica che imponga la sussistenza di presupposti formali, certi a priori, onde delimitare il periodo di sospensione della prescrizione, il che conferma che non basta invocare la mancanza di simili requisiti, nel rapporto di convivenza di fatto, per giustificare la sua diversità di trattamento rispetto alla relazione fra coniugi.

16.2.3.– Ai fini dell’applicabilità della sospensione della prescrizione basta, infatti, poter verificare con certezza, anche solo a posteriori, il periodo durante il quale l’istituto opera.

Ebbene, sia il legislatore sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità danno per presupposta la possibilità di provare la sussistenza della convivenza di fatto relativamente a un arco temporale di riferimento. E questo si desume anche da previsioni e da ricostruzioni ermeneutiche antecedenti alla stessa legge n. 76 del 2016, che ha offerto uno strumento agevolato di prova della convivenza di fatto tramite la registrazione anagrafica.

La legge n. 149 del 2001, che ha riformato la disciplina dell’adozione, prevede la possibilità di sommare al periodo di convivenza post-coniugale il periodo di convivenza pre-coniugale, onde consentire di accedere all’istituto dell’adoptio plena (supra, punto 14.3.). Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in caso di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, si debba sommare il periodo della convivenza di fatto antecedente al matrimonio o all’unione civile a quello successivo a tali atti, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio o dell’assegno che spetta al partner dell’unione civile (supra, punto 14.2.). Infine, questa stessa Corte ha stabilito che, per tutto il periodo della convivenza, spettano i permessi mensili di assistenza, nonché il congedo straordinario al convivente di fatto di una persona con grave disabilità (sentenze n. 213 del 2016 e n. 197 del 2025); analogamente, sempre con riferimento al periodo della convivenza, ha ritenuto riferibili al partner di una unione di fatto le stesse tutele di cui gode il coniuge nell’ambito dell’impresa familiare (sentenza n. 148 del 2024 e supra, punto 14.1.).

Proprio in quest’ultima sentenza si è evidenziata la funzione probatoria della registrazione anagrafica della convivenza di fatto e, pertanto, si è escluso che tale registrazione possa costituire una condicio sine qua non ai fini dell’applicazione della relativa disciplina (nello stesso senso sentenza n. 197 del 2025). Non diversamente, nel contesto in esame, deve riaffermarsi che l’introduzione, con l’art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016, della possibilità di registrare la convivenza di fatto offre uno strumento probatorio agevolato, ma non impedisce di attestare in altro modo – con ogni mezzo di prova – la sua esistenza e la sua durata.

17.– Posto, dunque, che non trova conferma l’idea di una presunta incompatibilità fra l’istituto della sospensione della prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto, deve ribadirsi l’irragionevole disparità di trattamento che l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. determina fra il coniuge e il convivente di fatto, unitamente alla lesione di interessi tutelati dall’art. 2 Cost.

Come già evidenziato (punto 16.1.), sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile, non è esigibile una condotta interruttiva della prescrizione capace di inficiare quello stesso legame sul quale si radica l’unità familiare. In ambo i casi non è dato imporre un onere che si traduce nell’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro lato; un bivio che, nell’una e nell’altra direzione, conduce a un contrasto con l’art. 2 Cost.

Simile alternativa palesa, dunque, non solo una irragionevole disparità di trattamento fra coniuge e convivente di fatto e una lesione dell’art. 2 Cost., ma anche una irragionevolezza intrinseca.

Quest’ultima, in particolare, è tanto più evidente, ove si consideri che, mentre in fase di scioglimento del legame di convivenza, la giurisprudenza fa sorgere crediti da ingiustificato arricchimento a favore del convivente che abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune (supra, punto 14.2.), all’opposto, la norma censurata tende a far perdere la titolarità di crediti, che possono derivare dal contributo finanziario prestato all’altro convivente per sostenere beni o attività di cui quest’ultimo sia esclusivo titolare.

18.– Alla luce delle considerazioni svolte, l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

L’utilizzo di quest’ultimo sintagma è tale da ricomprendere – alla luce della definizione di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 – tanto il convivente di una coppia eterosessuale, quanto quello di una coppia dello stesso sesso. Questo esclude la necessità di intervenire – come ipoteticamente prospettato dal rimettente – sull’art. 1, comma 18, della citata legge n. 76 del 2016.

Corte Cost., sent., 23.01.2026, n. 7

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