2.− Il Consiglio di Stato, terza sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 108 del 2025), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, «nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, precludendo all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e comunque la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della stessa».
La disposizione censurata, infatti, preclude l’ammissione alle procedure di emersione di rapporti di lavoro, previste dal medesimo art. 103, commi 1 e 2, ai cittadini stranieri «che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato». In tal modo, essa violerebbe l’art. 3 Cost., tanto sotto il profilo della ragionevolezza quanto sotto quello dell’eguaglianza, nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché in contrasto con l’art. 25 Conv. Schengen e con gli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento n. 2018/1861/UE.
3.− Preliminarmente, va rilevato che la circostanza che il giudice a quo lamenti il contrasto della disposizione censurata anche con il regolamento n. 2018/1861/UE non inficia l’ammissibilità delle questioni.
La lamentata violazione dei princìpi di ragionevolezza ed eguaglianza, infatti, rende indubbia la sussistenza del loro “tono costituzionale”, che questa Corte oramai costantemente richiede per poter scrutinare disposizioni legislative che appaiano in contrasto tanto con la Costituzione, quanto con il diritto dell’Unione europea che potrebbe consentirne la non applicazione da parte dei giudici comuni (sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31 e n. 7 del 2025, n. 181 del 2024; ordinanza n. 21 del 2025).
Del resto, come è stato già sottolineato, l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non soltanto «offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea» (sentenza n. 15 del 2024), perché rimuove dall’ordinamento italiano le norme che con quel diritto si assumono in contrasto, ma inoltre, «proprio perché trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale (sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto), di cui i singoli giudici e questa Corte sono egualmente garanti» (sentenza n. 181 del 2024).
4.− Le censure che prospettano la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’eguaglianza, sono fondate.
4.1.− La ratio ispiratrice dell’intero art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, è quella di consentire, nell’ambito di procedure volte all’emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori di attività, la regolarizzazione anche della posizione del cittadino straniero che è sì già presente sul territorio nazionale, ma senza avere titolo legale al soggiorno.
In questo contesto, coglie nel segno il Consiglio di Stato nel rilevare, innanzitutto, l’irragionevolezza dell’art. 103, comma 10, lettera b). Tale disposizione – nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno – frustra, infatti, l’obiettivo della disciplina introdotta dal legislatore, che, come detto, è precisamente quello di regolarizzare la posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno. In altri termini, la norma censurata preclude a cittadini stranieri segnalati nel SIS per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno di partecipare a procedure che intendono consentire, a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: è dunque palese la contraddittorietà tra la ratio della complessiva disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b).
La medesima norma, come del pari rileva il giudice rimettente, si pone altresì in contrasto con il principio d’eguaglianza, in quanto determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche. Se, infatti, essa preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati o soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell’area Schengen e per tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente invece l’accesso alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.
5.− Non consente di arrivare a conclusioni diverse la normativa sovranazionale che disciplina la cosiddetta segnalazione Schengen, la quale, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza amministrativa, vincolerebbe sempre e comunque gli Stati non segnalanti, impedendo loro di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno. Tale interpretazione della normativa di riferimento non può, infatti, essere condivisa.
5.1.− L’Accordo di Schengen del 1985 – cui l’Italia ha aderito in occasione della Convenzione che nel 1990 ha applicato tale Accordo, successivamente ratificata con la legge n. 388 del 1993 – ha quale obiettivo l’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione di cittadini degli Stati membri delle (allora) Comunità europee.
Tra le misure previste dalla Convenzione per la realizzazione di tale scopo, vi è il Sistema d’informazione Schengen, che, attraverso le informazioni per il suo tramite trasmesse, mira a «preservare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l’applicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione» (art. 93).
Il successivo art. 96 disciplina nello specifico i casi in cui uno straniero può essere segnalato ai fini della non ammissione nell’area Schengen, stabilendo che tale decisione può fondarsi «sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale» (paragrafo 2) o – ed è quanto più rileva in questa sede – «sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri» (paragrafo 3).
La segnalazione Schengen, proprio in ragione della funzione per la quale è stata istituita, è, secondo la medesima Convenzione, ostativa all’ingresso nel territorio degli Stati di area Schengen (art. 5, paragrafo 1, lettera d) e «[i]n linea di principio» (art. 15) ostativa al rilascio dei visti.
5.2.− Era già la medesima Convenzione a prevedere, tuttavia, un meccanismo funzionale a verificare che la segnalazione fosse, in concreto, in linea con gli scopi per cui l’art. 93 l’ha prevista, escludendo pertanto la sua vincolatività.
L’art. 25, paragrafo 1, della Convenzione, infatti, consentiva, previa consultazione tra gli Stati firmatari, di accordare, «per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali», un titolo di soggiorno a uno straniero segnalato ai fini della non ammissione; contestualmente, al successivo paragrafo 2, prevedeva che, in caso di rilascio del titolo di soggiorno, lo Stato che aveva effettuato la segnalazione procedesse al suo ritiro, salva la possibilità di iscrivere il cittadino straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
In questo quadro, la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva affermato, pertanto, che, «benché il principio di leale cooperazione che è alla base dell’acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione», gli Stati contraenti sono tenuti a verificare, prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività (CGUE, sentenza Commissione delle Comunità europee, causa C-503/03).
5.3.− La recente evoluzione della disciplina sovranazionale va ancor più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno.
Il regolamento n. 2018/1861/UE, che ha significativamente inciso sulla disciplina del SIS, ha infatti previsto, innanzitutto, che «Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS» (art. 21, paragrafo 1).
Dopo avere affermato che un cittadino straniero, «alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali […] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno» (art. 24, paragrafo 1, lettera a), può essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica anche quando «ha eluso o tentato di eludere la normativa dell’Unione o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri» (art. 24, paragrafo 2, lettera c), il regolamento ridisciplina profondamente il meccanismo della consultazione preventiva, contestualmente sopprimendo il richiamato art. 25 Conv. Schengen (art. 64).
L’art. 27, che è quello che maggiormente viene in rilievo in questa sede, prevede infatti che:
«Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
a) lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
b) lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;
c) l’assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;
d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
f) se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio».
Ne risulta che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
6.− Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
Restano assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
Corte Cost., sent., 22.01.2026, n. 6