Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gare – Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento in concessione dei servizi spiaggia e del servizio bar/ristorazione e annessi: legittimità della richiesta di iscrizione dell’operatore economico nelle c.d. c.d. “White List”

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gare – Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento in concessione dei servizi spiaggia e del servizio bar/ristorazione e annessi: legittimità della richiesta di iscrizione dell’operatore economico nelle c.d. c.d. “White List”

1.Con ricorso notificato alle controparti il 12 giugno 2025 e depositato in giudizio il 19 giungo 2025, la Società ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.

2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.

2.1. Espone di aver partecipato e di essersi posizionata in seconda posizione (la Michelangelo S.r.l. prima graduata) alla procedura di gara indetta con Decisione di Contrarre prot. n. M_D ARM086 0013116 del 4 febbraio 2025, negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 187 del D.lgs. n. 36/2023, attraverso l’utilizzo della Richiesta di Offerta Aperta (RdO), a tutti gli operatori economici iscritti al bando merceologico di riferimento, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA), avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi spiaggia e del servizio bar/ristorazione/pizzeria presso il Distaccamento Straordinario A.M. dei “Laghi Alimini” –Otranto (LE), per il periodo dal 2025 al 2028 e per un importo massimo pari ad €1.855.572,12 oltre I.V.A, con termine di presentazione delle offerte previsto per le ore 12:00 del13.03.2025. Pertanto con verbale n. 7 del 30 aprile 2025, veniva approvata la graduatoria finale con conseguente proposta di aggiudicazione in favore della Michelangelo s.r.l. e con il provvedimento impugnato l’Aeronautica Militare, previa approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione, disponeva, ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.lgs 36/2023, l’aggiudicazione in favore della Michelangelo s.r.l.

In data 14 maggio2025, la ricorrente ha chiesto di accedere agli atti di gara e l’Amministrazione resistente, in data 16 maggio 2025 e, poi, in data 22 maggio 2025, ha consentito l’ostensione degli atti.

3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 2, d. lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 52 e 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190; violazione del punto 6 del disciplinare; violazione e falsa applicazione dell’art. 104 d. lgs. n. 36/2023; violazione del principio della par condicio dei partecipanti alla gara; travisamento dei fatti; contraddittorietà.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023; Violazione degli artt. 3, 14 e 17 del disciplinare di gara; Violazione del principio della par condicio dei partecipanti alla gara; Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione del principio di buon andamento; carenza istruttoria e motivazionale; irragionevolezza; travisamento dei fatti.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.104 D. lgs. n. 36/2023;violazione e/o falsa applicazione del punto 7 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97cost.; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; perplessità.

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs 36/2023; violazione dell’art. 83, comma 2, e dell’art. 130 del D. Lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, commi 1126 e 1127, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; violazione del D.M. Ministero dell’Ambiente del 10 aprile 2013 e del D.M.Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 6 novembre 2023; violazione del D.M. Ministero dell’Ambiente del 10 marzo 2020; erronea presupposizione; difetto istruttorio.

V) In subordine: Violazione dell’art.57 del D.Lgs36/2023; violazione dell’art. 83, comma 2, e dell’art. 130 del D. Lgs. n. 36/2023; commi 1126 e 1127 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; violazione del D.M. Ministero dell’Ambiente del 10 aprile 2013 e del D.M. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del6 novembre 2023; violazione del D.M. Ministero dell’Ambiente del 10 marzo 2020; Violazione dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

4. In data 20 giugno 2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa e l’Aeronautica Militare, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il 25 giugno 2025 si è costituita in giudizio la controinteressata Michelangelo S.r.l. eccependo l’infondatezza del ricorso principale.

6. Il 30 giugno 2025 Michelangelo S.r.l. ha depositato in giudizio memoria difensiva eccependo l’inammissibilità del quinto motivo di ricorso per tardività (in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti di gara nel termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del bando di gara) e, comunque, insistendo per il rigetto del ricorso.

7. Il 30 giugno 2025 l’Avvocatura erariale ha depositato memoria per conto del Ministero della Difesa e dell’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare, insistendo per il rigetto del ricorso.

8. Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2025 i difensori delle parti ricorrenti, su invito del Presidente in tal senso, in considerazione della stagione estiva già avviata, hanno dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare proposta nell’intesa di una rapida fissazione nel merito. Il Presidente della Sezione, preso atto di quanto innanzi, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e ha fissato l’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 per la trattazione nel merito del ricorso.

9. Con ricorso incidentale notificato il 14 luglio 2025 e depositato il 21 luglio 2025, la Michelangelo S.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, proponendo le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 14, dell’art. 70, dell’art. 108, comma 9 e dell’art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art.17 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e diritto

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 14,dell’art. 108, comma 9 e dell’art. 110, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e diritto

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, dell’art. 83, comma 2, dell’art. 130 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1126 e 127 della L. n. 296/2006. Violazione del D.M. Ministero dell’Ambiente del 10/4/2013 e del D.M. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6/11/2023. Violazione del D.M. Ministero dell’Ambiente del 10/3/2020. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e diritto.

10. Con memoria depositata il 23 dicembre 2025 Michelangelo S.r.l. ha insistito per l’accoglimento del ricorso incidentale e per il rigetto del ricorso principale.

11. Con memoria depositata il 26 dicembre 2025 la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale e ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale.

12. Con memoria depositata il 31 dicembre 2025 Michelangelo S.r.l. ha insistito per l’accoglimento del ricorso incidentale e per il rigetto del ricorso principale.

14. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026 la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

14. Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

14.1.Il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria il ricorso principale, posto che, in applicazione della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, il Giudice può decidere di esaminare in via prioritaria il ricorso principale e, qualora lo ritenga infondato, non esaminare, conseguentemente, il ricorso incidentale (anche) paralizzante (o escludente), dal momento che, respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (cfr., Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 luglio 2020, n. 4431; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 28 settembre 2021, n. 10021).

Tanto premesso, nel merito il ricorso principale è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame, può prescindersi, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti – stante il rigetto nel merito del ricorso.

Il Tribunale osserva che i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente (seconda graduata con punteggio totale 39,81 a fronte della prima graduata con punteggio totale 87,96 Michelangelo S.r.l.) appaiono infondati.

In particolare è infondato il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente principale lamenta che l’aggiudicataria, Michelangelo S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché non iscritta nella c.d. white list della Prefettura territorialmente competente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, avendo soltanto avviato il relativo procedimento con la presentazione della domanda d’iscrizione. Osserva infatti il Collegio che il Disciplinare di Gara (para. 5, pag.12) stabilisce che “Tenuto conto che alcune attività/servizi richiesti dal bando ricadono tra le casistiche riportate all’art. 1, comma 53 della l. 190/2012, gli operatori economici esecutori, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco oppure essere iscritti all’Anagrafe antimafia degli esecutori istituito presso il Ministero dell’Interno.”.

Invero, l’art. 1 della legge n. 190/2012 (commi 52 ss.) prevede l’iscrizione nella white list per le attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (co. 53) che, nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria “ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti” (comma 52-bis).

Pertanto, non può essere escluso l’operatore economico che abbia tempestivamente richiesto l’iscrizione all’elenco, essendo sufficiente la relativa domanda .

Come precisato da condivisibile giurisprudenza “La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che la circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, nelle more della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ha previsto che nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato da ogni Prefettura sulla propria pagina istituzionale sia previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo.”(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/12/2024, n. 3625). Nel caso de quo, dagli atti risulta che dalla “whitelist_elenco-richieste-iscrizione_30-04-2025.pdf”, la Michelangelo S.r.l. ha effettuato la richiesta di iscrizione alla White List il 09/01/2025, pertanto entro la scadenza fissata dal Disciplinare (13/03/2025). Inoltre il 10/04/2025 la Stazione Appaltante ha attivato la richiesta di informazioni antimafia tramite la B.D.N.A., come da documento “RICHIESTA ANTIMAFIA SOC. MICHELANGELO s.r.l.”, in ottemperanza alle tempistiche di legge e ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e della Circolare Ministeriale n. 25954 del 23/03/2016, che precisano che trascorsi 30 giorni dalla richiesta e in assenza di esiti ostativi, si ritiene soddisfatto il requisito antimafia per il perfezionamento dell’aggiudicazione e la stipula del contratto. Risulta dunque dalle disposizioni richiamate che la conclusione del contratto trascorsi 30 giorni dalla consultazione della B.D.N.A., è legittima, anche in assenza di esito espresso, purché non sia intervenuto un provvedimento ostativo.

14.2. Parimenti infondate, inoltre, si rivelano le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe dovuto escludere la Michelangelo S.r.l. per violazione dell’art. 108, comma 9 del Codice, avendo omesso di indicare i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8/2020 “La soluzione del quesito interpretativo è stata poi data, in altra vicenda, dalla sentenza della Nona Sezione, 2 maggio 2019, causa C-309/18, ritenuta esaustiva da questa Adunanza, con cui si è affermato: “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”. Nel caso di specie, è emersa la materiale impossibilità per tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di indicare correttamente i costi della sicurezza per un errore di configurazione della piattaforma MEPA da parte della Stazione Appaltante; ed infatti, durante la seduta riservata per le attività di valutazione delle offerte economiche presentate dagli OO.EE, la Commissione ha rilevato come i due concorrenti, unici partecipanti alla gara, avevano inserito dati, nel campo della “stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro”, che risultavano “presumibilmente non validi” poiché uno espresso con un valore negativo (Società Levante), l’altro con un valore uguale a zero (Società Michelangelo). A seguito di accertamenti tecnici l’Aeronautica ha confermato la sussistenza di un errore di configurazione della piattaforma telematica MePA, imputabile alla Stazione Appaltante, che ha consentito solo l’inserimento di valori negativi inferiori a 0, rendendo impossibile l’indicazione corretta dei costi della sicurezza per tutti i partecipanti alla gara.

14.3. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente principale sostiene la nullità del contratto di avvalimento presentato dalla Michelangelo S.r.l. e stipulato con Pianelli S.r.l., in quanto asseritamente generico, in asserita violazione dell’art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Osserva, infatti, il Collegio che dalla documentazione di gara emerge che l’avvalimento è stato richiesto e concesso in relazione sia ai requisiti economico-finanziari (fatturato), sia con riferimento ai requisiti tecnico-professionali (esperienza e struttura tecnica operativa), pertanto il relativo contratto riguarda sia l’avvalimento di garanzia(relativo a requisiti finanziari generali, come il fatturato globale), sia l’avvalimento operativo (che implica l’effettiva traslazione di esperienze e risorse tecnico-organizzative).

Con riguardo alla specificità del contratto, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, Sent. n. 8711/2024) “Secondo un orientamento consolidato in materia, condiviso da questa Sezione (cfr. Cons. Stato n. 68 del 2021; Cons. Stato n. 1120 del 2020; Cons. Stato n. 6551 del 2018), nel caso di avvalimento tecnico – operativo, avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico – finanziaria, sussiste sempre l’esigenza di una concreta messa a disposizione di risorse specifiche, le quali devono essere puntualmente indicate in contratto, solo così potendo dirsi rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui commina la nullità all’omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dalla impresa ausiliaria”;“È altrettanto noto il principio (ex multis, cfr. Cons. Stato n. 5464 del 2021; Cons. Stato n. 68 del 2021; Adunanza Plenaria, sentenza del 14 novembre 2016, n. 23) secondo cui l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle regole generali dell’ermeneutica contrattuale e, in particolare, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede della clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.)”. Dunque nel caso di avvalimento operativo occorre indicare in modo specifico le risorse che l’ausiliaria mette a disposizione dell’impresa principale.

Nel caso de quo il contratto stipulato tra Michelangelo S.r.l. e Pianelli S.r.l. indica espressamente: – i requisiti oggetto dell’avvalimento (tecnici e finanziari); – la specificazione delle risorse messe a disposizione, tra cui l’organizzazione aziendale e il personale qualificato; – l’esperienza pregressa nel settore della gestione stagionale di stabilimenti balneari; – la messa a disposizione del responsabile della gestione dello stabilimento balneare, elemento essenziale per l’esecuzione del servizio.

Alla luce delle predette coordinate, il contratto di avvalimento prodotto da Michelangelo S.r.l. è legittimo poiché indica espressamente sia i requisiti di capacità economico-finanziaria sia quelli di capacità tecnica e professionale e le risorse trasferite, precisando tra l’altro, la messa a disposizione effettiva di personale qualificato e, in particolare, di una figura gestionale chiave, identificando nel dettaglio il contributo funzionale e operativo dell’Impresa ausiliaria ed indicando: -la responsabilità operativa affidata alla risorsa fornita (gestione dello Stabilimento);-l’impegno alla disponibilità delle risorse per tutta la durata della concessione;-la responsabilità solidale tra ausiliaria e ausiliata, ex art. 104, comma 6, del Codice. Pertanto il contratto in esame soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

14.4. Sono infondate inoltre, la quarta e la quinta censura (a parte i dubbi in merito all’ammissibilità di quest’ultima) del ricorso principale con cui la ricorrente principale sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver “omesso ogni indicazione con riferimento al rispetto dei CAM” e per non aver dimostrato di rispettare i criteri ambientali minimi con riferimento al settore della ristorazione, né con riferimento ai nuovi arredi proposti e domanda l’annullamento dell’intera procedura di gara per violazione degli artt. 57, 83 e 130 del D. Lgs. n. 36/2023, a causa della mancata previsione dei CAM negli atti di gara.

Rileva il Collegio che non risulta che il disciplinare di gara o il capitolato speciale d’appalto richiedessero ai concorrenti di produrre specifica documentazione per dimostrare la conformità delle offerte ai Criteri Minimi Ambientali.

Come precisato da condivisibile giurisprudenza “la tematica della sostenibilità ambientale degli appalti è oramai entrata a far parte di una specifica professionalità dell’operatore economico interessato, il quale appronta risorse umane e strumentali per corrispondere ai dettami di legge volti alla preservazione dell’ambiente naturale nell’affidamento di contratti pubblici” e ancora “In questo contesto, il principio della fiducia – che permea anche la fase di partecipazione alla gara – rende l’azione amministrativa più “fluida”, superando gli steccati tra parte pubblica e privata e facendo sì che si instauri un’interrelazione tra i soggetti della procedura che, reciprocamente, ripongono per l’appunto la propria “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” (art. 2, cit.).” “Preso atto di ciò, non è apprezzabile la doglianza in ordine alla pretesa migliore specificazione dei criteri minimi ambientali, risolventesi nella denuncia di un vizio della procedura da ritenersi invero non sussistente, siccome non ritenuto tale dal partecipante alla gara e rinvenuto solo al termine della procedura espletata.” “Correlativamente, il principio – per espressa menzione contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 – pone una presunzione di legittimità dell’azione amministrativa (sentenza della sez. V di questo TAR del 6/5/2024 n. 2959, cit.), superabile con fondati elementi di segno opposto, da cui trarre in maniera adeguata il convincimento dell’opacità dell’operato della P.A., tale da aver precluso al privato di poter compiutamente svolgere la propria attività” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 427 del 15 gennaio 2025).

Nel caso di specie emerge che, trattandosi di una concessione per la gestione stagionale di uno Stabilimento balneare, l’Amministrazione ha valutato non opportuno richiedere una “relazione CAM” in senso stretto, ma la lex specialis è strutturata in modo da assicurare, nel suo complesso, la sostenibilità ambientale attraverso:-prescrizioni tecniche mirate alla riduzione dell’impatto antropico;-soluzioni di gestione compatibili con l’ecosistema costiero;-indicazioni operative di tutela ambientale contenute nel capitolato. Dagli atti risulta, inoltre, che l’aggiudicataria ha dichiarato nell’istanza di partecipazione, il proprio impegno a rispettare i CAM, come si evince dal seguente passaggio: “Dichiara di .. porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi – DM 19 ottobre 2022 n. 459, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022.”, adeguando la propria offerta all’osservanza dei criteri minimi ambientali (includendo all’interno della propria offerta tecnica misure concrete eco-compatibili, soluzioni plastic-freee sistemi di raccolta differenziata), così da non poter discorrere di incompletezza della legge di gara, atteso che si è fatto applicazione del principio della fiducia tra parte pubblica e parte privata che ha reso corrispondenti il tenore degli atti di gara e la formulazione dell’offerta. A riprova di ciò si evidenzia che in sede di valutazione dell’offerta tecnica, (come da Verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 03/04/2025), è emerso che anche la ricorrente ha manifestato un indirizzo di rispetto dei principi/criteri afferenti alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità ambientale, seppur con approccio differente rispetto all’aggiudicataria. La mancata allegazione di una specifica dichiarazione CAM da parte dell’aggiudicataria Michelangelo S.r.l., non può comportarne l’esclusione, non costituendo una causa di esclusione, automatica o discrezionale. Pertanto l’offerta dell’aggiudicataria ha rispettato sostanzialmente e formalmente gli obiettivi ambientali dichiarati nella lex specialis, come correttamente valutato dalla Commissione giudicatrice.

Con riferimento ai rilievi sollevati dalla società ricorrente Levante S.r.l.s. in merito ad asserite omissioni o incongruenze nella documentazione presentata dall’aggiudicataria in tema di parità di genere, occorre precisare che ai sensi dell’art. 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici: “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”. Pertanto il legislatore, con una disposizione premiale, richiede un’espressa previsione nella lex specialis, che nel caso di specie non è stata introdotta dalla Stazione Appaltante.

Alla luce di ciò il possesso della certificazione di parità di genere (ex art. 46-bis D. Lgs. 198/2006) non è un requisito valutativo, né premiale nella presente procedura, atteso che nessun onere dichiarativo era imposto dalla lex specialis della gara e il caso di specie non rientra tra quelli previsti dall’art. 94, comma 5, lett. c), che dispone: “Costituisce causa di esclusione automatica il mancato adempimento, da parte dell’Operatore economico, all’obbligo di redazione e pubblicazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna […] ma solo nelle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 […] e dal regolamento (UE) n. 241/2021.” Infatti, la clausola escludente automatica è circoscritta a:-operatori economici tenuti per legge alla redazione del rapporto biennale di cui all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 (ossia imprese con più di 50 dipendenti);-procedure afferenti a investimenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)o Piano Nazionale Complementare(PNC), che la gara in oggetto non concerne. Nonostante ciò la parità di genere è stata considerata dalla Stazione Appaltante che al par. 3 del Disciplinare di gara ha precisato che “L’operatore economico si impegna a rispettare i CCNL di categoria applicabili e tutte le altre norme applicabili per la tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro e della parità di genere”.

15. Infine, alla luce del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Michelangelo S.r.l. il 14 luglio 2025 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Al riguardo si evidenzia che, “se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4 luglio 2013, Fastweb (causa c-100/12), 5 aprile 2016 Puligienica (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 Lombardi (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero, tuttavia, che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 aprile 2021, n. 3094).

16. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso principale deve essere respinto, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale presentato dalla Michelangelo S.r.l. il 14 luglio 2025.

17. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.

TAR PUGLIA – LECCE, III – sentenza 20.01.2026 n. 102

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