*Autorizzazioni e concessioni – Revoca de porto d’armi con decreto del Questore e  della sicurezza pubblica

*Autorizzazioni e concessioni – Revoca de porto d’armi con decreto del Questore e  della sicurezza pubblica

1. Con provvedimento del 2 febbraio 2015 il Questore di Cosenza ha revocato la licenza ad uso caccia di cui l’odierno appellato -OMISSIS- era titolare, adducendo la motivazione che a suo carico era emersa – quale fatto controindicante – una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 544 e 110 c.p. (uccisione di un cane randagio con colpi di arma da fuoco).

Il provvedimento – divenuto definitivo, non essendo stato azionato avverso di esso alcun rimedio di reazione in sede gerarchica o giurisdizionale – ha fatto seguito ad un precedente divieto di detenzione armi n. -OMISSIS- del 25 settembre 2014 (allegato n. 9 al ricorso di primo grado) adottato dal Prefetto di Cosenza sulla base dei medesimi fatti controindicanti.

2. Successivamente a tali fatti il -OMISSIS- ha inoltrato plurime richieste volte alla revoca del divieto di detenzione e al rinnovo del porto d’armi uso caccia, adducendo l’intervenuta assoluzione dalla cennata imputazione ex artt. 544 e 110 c.p., disposta con la formula “per non avere commesso il fatto” con sentenza n. -OMISSIS-/2015 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato nel 2016.

Nondimeno, la Questura di Cosenza con note datate 1° aprile 2016 e 20 luglio 2016 ha comunicato all’istante che non sussistevano le condizioni per un accoglimento dell’istanza di revisione della suddetta revoca del 2015, essendo questa divenuta definitiva a seguito del decorso dei termini di impugnazione e non sussistendo i presupposti per un intervento in autotutela.

Agli atti di causa risulta inoltre un provvedimento del Prefetto di Cosenza del 6 maggio 2020 di reiezione della richiesta di revoca del divieto di detenzione risalente al 2014.

3. Da ultimo, in data 18 giugno 2021 il -OMISSIS- ha presentato una istanza di rilascio porto d’armi uso caccia che, però, sempre per la ritenuta vigenza del provvedimento interdittivo di revoca, è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e respinta con provvedimento prot. -OMISSIS- del 27 luglio 2021, avverso il quale l’odierno appellato ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. della Calabria.

4. Con la sentenza n. 1506 del 23 ottobre 2024 qui appellata il T.A.R. ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento prefettizio per motivazione insufficiente, evidenziando che:

— il processo penale intentato nei confronti del -OMISSIS- ai sensi degli artt. 544 e 110 c.p. si era concluso con la sentenza n. -OMISSIS-/2015 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato, che lo aveva assolto da ogni addebito per non avere commesso il fatto;

— che il deferimento per guida senza patente (datato 23 agosto 1996) rappresentava un “precedente isolato e risalente nel tempo e, in ragione di ciò, inidoneo di per sé solo a giustificare una prognosi in ordine alla perdurante inaffidabilità dell’esponente nel conseguire il titolo di polizia”;

— che quindi il diniego opposto nel 2021 si fondava sui medesimi fatti controindicanti già valorizzati in precedenti provvedimenti di analogo tenore ma nel frattempo divenuti privi di valenza sintomatica.

5. Con il primo e unico motivo d’appello la parte pubblica censura la sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge 241/1990 e 39 del TULPS; Erronea ricostruzione dei fatti ed eccesso di potere ed irragionevolezza nel ritenere non sufficientemente motivato il provvedimento prefettizio”, sostenendo che il T.A.R. non avrebbe tenuto adeguato conto del fatto che:

— il provvedimento di revoca della licenza uso caccia, divenuto definitivo, avrebbe potuto essere oggetto di rivisitazione da parte della Questura di Cosenza solo se il richiedente avesse dimostrato, con chiare argomentazioni e nuove deduzioni istruttorie, di possedere tutti i requisiti per essere considerato affidabile al porto ed alla detenzione di armi;

— ciò tuttavia non era avvenuto in quanto il quadro di elementi prospettato nell’istanza del giugno del 2021 non solo non è mutato in senso favorevole ma si è viepiù aggravato alla luce (i) sia del parere negativo reso dai Carabinieri di -OMISSIS- nel 2021, (ii) sia di una più recente condanna intervenuta in danno del -OMISSIS- per gestione illecita di rifiuti;

— l’esito delle rimanenti vicende (la contestazione del reato ex artt. 544 e 110 c.p. e la guida in stato di ebrezza) non incide su detto giudizio di disvalore, vuoi perché l’Amministrazione esprime un giudizio autonomo rispetto a quello rimesso al giudice penale, apprezzando la storicità dei fatti contestati indipendentemente dalla loro rilevanza penale; e vuoi perché i rilievi mossi in entrambi i casi nei confronti del -OMISSIS- (ovvero la partecipazione ad un litigio con modalità violente sfociate in lesioni e la guida senza patente) risultano comunque apprezzabili sotto il profilo della valutazione di affidabilità soggettiva ai fini del maneggio e della detenzione delle armi;

— infine, il divieto detenzione di armi e munizioni emesso dal Prefetto di Cosenza nel 2014 non risulta essere stato revocato, il che preclude in sé ogni margine di apprezzamento in ordine al possibile accoglimento della richiesta di rilascio della licenza di porto del fucile.

6. A seguito della costituzione della parte appellata, la causa è passata in decisione all’udienza del 15 gennaio 2026.

7. L’appello è fondato.

7.1. Alla stregua della documentazione in atti risultano ampiamente smentiti in fatto alcuni dei rilievi svolti dall’originario ricorrente e odierno appellato nella propria memoria, dovendo in proposito osservarsi:

a) che, a seguito della nota vicenda del procedimento penale avviato nei confronti dell’istante per la presunta uccisione di cani di proprietà altrui, è stato emesso nei suoi confronti un decreto di divieto di detenzione di armi (n. -OMISSIS- del 25 settembre 2014, allegato n. 9 al ricorso di primo grado), sicché non risponde al vero quanto affermato dall’appellato secondo cui “di detto decreto non vi è traccia in atti”;

b) che, nel corso del tempo, e in particolare dopo il sopravvenire della sentenza penale di assoluzione, l’originario ricorrente ha più volte chiesto la revoca del detto divieto, ottenendo però dall’Amministrazione sempre dei dinieghi, che non ha mai impugnato;

c) che di tanto ha preso atto l’Amministrazione nel provvedimento impugnato, la quale ha dichiarato inammissibile un’istanza del 18 giugno 2021 avente a oggetto sic et simpliciter il rilascio di un nuovo porto d’armi, che era però chiaramente precluso dalla perdurante efficacia del divieto del 2014 (l’istanza non è in atti, ma è richiamata nel provvedimento impugnato nei sensi di cui sopra);

d) che, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno appellato, tale provvedimento non è stato preceduto da alcuna nuova istruttoria, in quanto la documentazione allegata al ricorso del primo grado si riferisce palesemente ai procedimenti precedenti aventi a oggetto le precedenti istanze di revoca (ivi compresa quella in allegato 2 al ricorso introduttivo, che è di data 16 maggio 2020 e quindi antecedente all’istanza che qui interessa), procedimenti tutti esitati – come detto – con dinieghi non impugnati.

7.2. Ne consegue che, come condivisibilmente sostenuto dall’Amministrazione appellante, il primo giudice allorché ha ritenuto decisiva la sopravvenuta assoluzione conseguita dal richiedente in sede penale si è pronunciato in realtà sulle motivazioni poste a base dei precedenti dinieghi di revoca del divieto, più che sul provvedimento impugnato, cosa che evidentemente non poteva fare stante la mancata impugnazione di detti dinieghi, i quali rimanevano dunque estranei al thema decidendum del presente giudizio.

7.3. E, d’altra parte, è utile ricordare che per pacifica giurisprudenza:

— tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata (si veda Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025 n. 4348 e 4 marzo 2013, n. 1292; per quanto concerne la giurisprudenza di primo grado si vedano T.A.R. Toscana, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 1368; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 ottobre 2023, n. 1175; T.A.R. Basilicata, 25 febbraio 2022, n. 154);

— ne deriva che il consolidamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione esclude un interesse concreto ed attuale rispetto all’impugnazione della revoca della licenza di porto d’arma;

— l’interesse alla rimozione dell’atto di divieto ostativo (astrattamente efficace sine die ma suscettibile di riesame al sopravvenire di fatti nuovi che denotino, a congrua distanza di tempo, il recupero di requisiti di affidabilità in capo all’interessato) può essere fatto valere attraverso una apposita istanza ma, finché questa non venga presentata e valutata positivamente, l’elemento ostativo al rilascio della licenza permane.

8. Da ultimo va chiarito che, in applicazione di quanto innanzi esposto, la mancanza di un vaglio giudiziale dei precedenti dinieghi di revoca consente all’interessato di proporre una nuova domanda in tal senso, a fronte della quale un eventuale nuovo diniego dovrebbe essere impugnato in sede giurisdizionale, potendo condurre a conclusioni nuove e diverse; ed è sempre per questo motivo (l’esito sfavorevole discende da ragioni sostanzialmente di rito) che può essere confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’odierno appellato e può disporsi, anche in ragione del tenore delle difese in atti e dell’alterno esito dei due gradi di giudizio, la compensazione delle spese di lite.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 22.01.2026 n. 522

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