1. – Si controverte in giudizio della legittimità del provvedimento con cui l’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma per un fabbricato a uso abitativo realizzato nel territorio del comune di Patù (LE), in assenza di titolo abilitativo, in area soggetta a vincolo paesaggistico – ai sensi della l. 26 giugno 1939, n. 1497, e del d.m. 1° settembre 1970 – e a vincolo idrogeologico – ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. – I fatti di causa, documentati agli atti del giudizio di primo grado, sono pacifici.
3. – Per l’immobile in questione l’appellato ha presentato il 3 febbraio 1995 una domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e, venti anni dopo, ha integrato la domanda con la presentazione, il 12 febbraio 2015, di una richiesta di autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n. 47.
L’immobile è stato successivamente incluso in area paesaggistica dal PPTR approvato dalla regione Puglia con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015.
4. – Il 25 febbraio 2015, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Patù ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria subordinatamente all’acquisizione della autorizzazione paesaggistica e del nulla osta idrogeologico (poi ottenuto dalla Regione Puglia il 15 maggio 2020).
Il 27 maggio 2015, la Commissione per il paesaggio presso l’Unione dei Comuni Terra di Lucca ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, cui ha fatto seguito la richiesta, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto (richiesto con nota dell’Unione dei Comuni Terra di Lucca del 1° giugno 2015, rettificata con nota del 17 giugno 2015).
5. – Nel silenzio della Soprintendenza, il 19 marzo 2019 l’appellato ha sollecitato l’Unione dei Comuni a concludere il procedimento.
6. – Il procedimento è stato definito il 12 marzo 2020 con l’adozione dell’atto impugnato nel giudizio di primo grado, con il quale il responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche presso l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex post con la motivazione seguente:
«1. le opere realizzate hanno prodotto una trasformazione dei terrazzamenti naturali e con conseguente alterazione dell’assetto morfologico generale del versante, risultando in contrasto con il dettato normativo dell’art. 53 (Versanti) comma 2 lett. a1) e a4) delle NTA del PPTR;
2. le opere realizzate hanno comportato la modifica dello skyline naturale, determinando una alterazione dell’ “ entroterra, caratterizzato da macchie verdi ed essenze locali” modificandone in maniera radicale “ …la sua originaria bellezza si da formare un quadro panoramico di eccezionale importanza, nonché – unitamente ai resti di antichi monumenti – un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale” come riconosciuta nella declaratoria del provvedimento di tutela ex D.M. 01/09/1970, ponendosi in contrasto con gli indirizzi contenuti nella Scheda PAE0071 relative al Sistema delle Tutele Struttura Antropica e Storico Culturale Componenti Culturali e Insediative (punto 1 lettera a: assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e dai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono).»
7. – Con la sentenza appellata, il giudice di primo grado ha ritenuto la suddetta motivazione insufficiente e astratta, perché priva di riferimenti concreti al manufatto, al contesto e al rapporto tra manufatto e contesto: «Con formule stereotipate fondate sulla tautologica ripetizione dell’asserito contrasto con i luoghi sottoposti a tutela, utilizzabili per una pluralità indifferenziata di casi, il provvedimento impugnato nega l’accertamento di compatibilità paesaggistica, senza che emerga l’effettuazione da parte dell’Amministrazione competente del concreto accertamento dell’effettiva compromissione dell’area protetta in conseguenza del manufatto in esame. L’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le concrete ragioni che inducono a ritenere che il manufatto de quo comprometterebbe nel caso in esame il paesaggio circostante, anche mediante il raffronto concreto con le altre eventuali opere ritenute invece compatibili nella stessa zona, non risultando a tal fine sufficienti le formule stereotipate contenute nell’atto impugnato (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 139). Non vi è alcuno specifico riferimento al rapporto tra l’opera e il contesto paesaggistico di inserimento, né è effettuata alcuna menzione o descrizione dei limitrofi fabbricati e delle strade di cui è traccia nella documentazione fotografica versata in atti»
Di conseguenza, ha annullato il provvedimento impugnato precisando, sul piano conformativo, che l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere nuovamente, con il coinvolgimento della Soprintendenza, tenendo in debito conto i profili pretermessi.
8. – Con un unico motivo di gravame, il Comune ha sostenuto in contrario che, seppur con una motivazione sintetica e riassuntiva, il parere sarebbe in grado di esprimere a pieno il carico di disvalore paesaggistico dell’opera, avendo inteso significare che la costruzione abusiva, avendo una collocazione dominante sulle terre agricole circostanti, si configura quale elemento che da solo è in grado di rompere la continuità dell’assetto scenografico del “Versante”, caratterizzato da terrazzamenti naturali, strade panoramiche, muri di recinzione a secco, macchie verdi ed essenze locali; in tal senso, il parere si preoccuperebbe di evitare che la sanatoria edilizia del manufatto de quo possa contribuire ad aumentare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il danno arrecato dalle poche altre costruzioni abusive presenti nel medesimo contesto, per nessuna delle quali è stato sino ad oggi rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
9. – L’appello è fondato.
10. – In sede di accertamento di compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico nel quale esso s’inserisce, una motivazione succinta può ben ritenersi legittima se rileva gli estremi logici dell’incompatibilità del manufatto con il contesto tutelato, in continuità con il consolidato indirizzo secondo cui il diniego di compatibilità paesaggistica postuma o di sanatoria di opere edili realizzate in zone vincolate è da ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2021, n. 2296).
In considerazione dell’intrinseca opinabilità del giudizio sulla coerenza dell’opera rispetto al complesso degli elementi che compongono il contesto e rispetto al quale il valore tutelato impone che essa non sia percepita come dissonante, la giurisprudenza ha inteso, altresì, precisare che la Soprintendenza, pur essendo titolare di un’ampia discrezionalità in materia, ha, comunque, l’onere di corredare il provvedimento di diniego di ammissibilità paesaggistica di un’adeguata motivazione, riferita al concreto, alla realtà dei fatti e alle ragioni ambientali ed estetiche che impongono di escludere un determinato intervento o di limitarlo mediante prescrizioni (ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 5 giugno 2024, n. 5046).
11. – In questi termini, la misura della sufficienza della motivazione è data dalla capacità di esprimere in modo chiaro e immediatamente percepibile gli elementi di contrasto dell’intervento con i valori paesaggistici nella loro concretezza, sicché il maggiore o minore grado di analiticità richiesto all’esposizione delle ragioni poste a fondamento del giudizio espresso dal soggetto preposto alla tutela del vincolo dipende, in definitiva, dalle circostanze del caso specifico.
12. – Nel caso in esame, solo in apparenza la motivazione dell’atto impugnato in primo grado può sembrare tautologica, poiché essa, in realtà, esprime esattamente quanto illustrato (e non integrato) nelle difese della amministrazione nel senso precipuo che la costruzione abusiva rompe la continuità dell’assetto scenografico del “Versante” per la sua collocazione dominante sulle terre agricole circostanti (si veda, in tal senso, il punto 2 della motivazione del diniego: «le opere realizzate hanno comportato la modifica dello skyline naturale …»), venendo così a pregiudicare quel «quadro panoramico di eccezionale importanza» che, per la declaratoria di tutela, costituisce la caratteristica prima del contesto di riferimento.
La presenza di altre costruzioni sui medesimi terrazzamenti, su cui insiste l’appellato per negare che la propria abitazione abbia modificato lo “skyline”, non dimostra il contrario, poiché non è provata la legittimità edilizia di quelle costruzioni e il Comune ha recisamente negato che per alcuna di esse sia stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria senza che tale affermazione abbia trovato contestazione alcuna da parte avversaria.
Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., non vi era necessità che l’amministrazione menzionasse o descrivesse i fabbricati limitrofi nella prospettiva di un raffronto concreto del manufatto de quo con le altre opere ritenute, viceversa, compatibili nella stessa zona, poiché – giova ribadirlo – non consta, alla luce delle allegazioni e delle risultanze processuali, che nella stessa zona vi fossero volumi edilizi giudicati compatibili con il vincolo; né, per l’evidente disomogeneità delle opere, può ritenersi che il raffronto andasse fatto con la presenza di eventuali sedi viarie.
13. – Quanto detto esaurisce il merito della vicenda, dato che ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a. «[s]i intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte (…), per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio», mentre l’appellato, entro quel termine, si è limitato al deposito di un atto formale di costituzione in giudizio il 31 agosto 2023 e ha svolto tutti i propri argomenti e le proprie difese soltanto con la memoria conclusionale depositata il 13 novembre 2025.
14. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
15. – Sussistono, in ragione della particolarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, II – sentenza 21.01.2026 n. 506