1. Il ricorso di S.G. è inammissibile, perché basato su motivi meramente reiterativi di censure dedotte in appello e correttamente definite dalla corte territoriale, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici.
Innanzitutto, va ribadito quanto affermato dalle sezioni unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità̀ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
1.1. In ogni caso, non sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata, posto che i giudici di merito hanno congruamente indicato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto S.G. responsabile dei reati ascrittigli, riscontrando le eccezioni difensive ed enucleando al riguardo i numerosi elementi di prova, anche con puntuali richiami alla pronuncia del Tribunale.
In particolare, circa il ruolo rivestito nella vicenda da E.L.P., che la difesa ha messo in discussione, in virtù dell’assenza di una pronuncia di condanna nei suoi confronti, la corte territoriale ha sottolineato il significativo quadro indiziario gravante a carico del coimputato, costituito sia dall’unanime riconoscimento dello stesso da parte delle persone offese, sia dalle conversazioni intercettate il giorno successivo al fatto, dalle quali emergerebbe la chiara disponibilità, in capo al L.P., di una rilevante somma di denaro contante, peraltro utilizzato, nei giorni seguenti, dai membri della sua famiglia per l’acquisto di oggetti preziosi; la corte ha, inoltre, adeguatamente smentito il rilievo difensivo secondo cui la presenza del L.P. nelle vicinanze dell’abitazione del ricorrente risulterebbe provata solo successivamente al reato, valorizzando a tal fine il tenore univoco delle intercettazioni e i rilievi del GPS, che localizzavano E.L.P. presso l’abitazione di S.G. sia quaranta minuti prima della rapina (alle ore 19:21) che immediatamente dopo la stessa (alle ore 23:42); ha, da ultimo, evidenziato come la diversa lettura della difesa, secondo cui il L.P. avrebbe potuto trovarsi anche presso terze persone abitanti allo stesso indirizzo di S.G., non sia stata confermata dagli altri imputati e non trovi, in ogni caso, alcun supporto nel compendio probatorio acquisito.
Rispetto a tale ricostruzione, lineare e priva di incongruenze logico-argomentative, il ricorso presentato nell’interesse di S.G. costituisce una sostanziale riproposizione di censure afferenti al merito, volte a prospettare un’alternativa rilettura in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità.
Con specifico riferimento, poi, alle ulteriori doglianze in merito alla rapina in danno della famiglia Santero, la corte territoriale si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali, valorizzando, in particolar modo, le dichiarazioni della persona offesa S. V., la cui attendibilità non risulta essere stata scalfita dai rilievi difensivi, e i dialoghi captati tra S.G. e la compagna nonché tra L.P. e la moglie, dai quali si coglie l’inequivoco riferimento a somme di denaro riconducibili al reato commesso poco prima: elementi che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, consentono, considerati nel loro insieme, di ritenere provata la responsabilità del ricorrente.
1.2. Quanto invece alla rapina contestata al capo 17), realizzata nei confronti della famiglia G., è pur vero che il riconoscimento fotografico di S.G., effettuato da una delle vittime in percentuale pari al 60%, non possa, di per sé solo, integrare la prova della responsabilità dell’imputato, residuando da tale identificazione un evidente margine di incertezza; tuttavia, come correttamente sottolineato dalla stessa Corte di appello a pag. 24 della sentenza, trattasi di un elemento da considerare non già isolatamente, bensì, a margine, nel contesto di un cospicuo quadro probatorio, costituito, in particolare: dall’intercettazione del 19/10/2018, nella quale il L.P. affermò esplicitamente di dover andare via con l’imputato, circostanza peraltro confermata dalla sua effettiva localizzazione presso il domicilio di S.G., sin dalla tarda serata del giorno predetto; dalle conversazioni immediatamente successive alla commissione del reato, contenenti l’espresso riferimento, da parte del L.P., al bottino di cui i due erano venuti in possesso. È, dunque, l’insieme di tali elementi, rispetto ai quali il riconoscimento fotografico assume valenza meramente rafforzativa, a restituire la piena prova della responsabilità dell’odierno ricorrente anche in relazione alla seconda rapina; viceversa, le argomentazioni della difesa si limitano a sollecitare, reiterando profili di censura già dedotti in appello, una diversa valutazione del compendio probatorio, omettendo un effettivo confronto con l’iter motivazionale posto a base della decisione.
1.3. L’ultimo motivo di ricorso concerne il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell’eccessività degli aumenti inflitti a titolo di continuazione e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
Anche in questo caso, si tratta di censure che si limitano a reiterare le deduzioni difensive già proposte in sede di appello e, in ogni caso, manifestamente infondate.
Invero, per quanto riguarda le attenuanti generiche, ribadito che in relazione ad esse il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), il diniego è stato congruamente giustificato alla luce dell’abituale dedizione dell’imputato alla commissione di violente rapine nonché della condotta dallo stesso tenuta a seguito del reato, avendo egli ostinatamente negato la propria responsabilità, senza neppure compiere alcun tentativo di riparazione del danno cagionato alle vittime, elementi a fronte dei quali non appaiono dirimenti né la risalenza dei fatti nel tempo né la collocazione dello stato di latitanza dell’imputato a distanza di cinque anni dalla vicenda.
Infine, con riferimento agli aumenti per la continuazione, non sussistono incongruenze motivazionali nella decisione della Corte di appello, che ha giudicato la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell’autore, specie in virtù del principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01).
1.4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso dello S.G. segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna di costui al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
2. Sussiste, invece, il vizio motivazionale denunciato con il primo motivo di ricorso di L.C.P..
La Corte di appello richiama il valore della prova genetica e ribadisce la portata accusatoria del profilo genetico dell’imputato sulla corda impiegata dai rapinatori per accedere all’abitazione della vittima, evidenziando la mancanza di argomentazioni “in ordine alle diverse modalità con cui la corda di L.C.P. possa essere giunta nella disponibilità dei rapinatori ed usata per scalare il muro di cinta dell’abitazione del B.” (pag. 24).
Esclude, tuttavia, in seguito, un contrasto “tra il reperimento del materiale genetico e la circostanza che i rapinatori al momento del reato indossassero i guanti, apparendo evidente come i tessuti di L.C.P. possano ben essersi depositati sull’oggetto in esame in un momento antecedente all’esecuzione della rapina” (pag. 25).
L’argomento, estraneo alla motivazione del tribunale, introduce un elemento di obiettiva contraddittorietà nel ragionamento della corte di merito, per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto, affermare la presenza dell’imputato sul luogo della rapina a prescindere dal contestuale deposito di sostanza organica, a lui riconducibile, sulla corda utilizzata per accedere nell’immobile della vittima implica che l’affermazione di responsabilità si basa su un contatto, ancorché occasionale e pregresso, con l’oggetto in questione. Se è vero, infatti, che l’esito dell’indagine genetica condotta sul DNA ha natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, è altresì indubbio che deve esserci uno stretto rapporto funzionale tra la prova e l’autore del reato, nel senso che rileva non già qualsiasi accostamento del reperto al soggetto indiziato ma la traccia biologica, rilevata sulla scena del crimine, attestante la partecipazione ad una determinata azione delittuosa.
Inoltre, lo snodo motivazionale attestante che “i tessuti di L.C.P. possano ben essersi depositati sull’oggetto in esame in un momento antecedente all’esecuzione della rapina senza che tale possibilità infici in alcun modo il dato probatorio rilevante ovvero che la corda con il DNA sia stata usata per commettere in delitto” priva l’imputato di una effettiva possibilità di difesa, per la genericità stessa della premessa che non consente di stabilire quando e con quali modalità il ricorrente interagì con la corda, non giustificando, di conseguenza, la conclusione secondo cui egli utilizzò quell’oggetto per commettere la rapina.
In definitiva, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello perché motivi in termini logici e coerenti l’affermazione di responsabilità del L.C.P., qualora – come affermato – ritenga che la circostanza che i rapinatori al momento del reato indossassero i guanti non escluda la portata probatoria della traccia biologica rilevata sulla corda utilizzata per commettere la rapina.
2.1. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito, essendo evidente che l’esame della lamentata eccessività della pena è subordinato all’accertamento dall’ an della colpevolezza.
Cass. pen., II, ud. dep. 20.01.2026, n. 2212