Giurisdizioni e competenza – Controversie in tema di revoca contributo statale tra G.O. laddove manchi potere p.a. che si limita a verificare l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua concessione e G.A. quando occorre sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti

Giurisdizioni e competenza – Controversie in tema di revoca contributo statale tra G.O. laddove manchi potere p.a. che si limita a verificare l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua concessione e G.A. quando occorre sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti

Premesso che con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:

– il provvedimento di accertamento definitivo del credito – settore domanda unica, prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 23.12.2024, con il quale è stata accertata la sussistenza di un credito pari ad € 52.780,16 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di Pagamento Unico – campagne 2019, 2020, 2021;

– la nota Prot. N. -OMISSIS- del-OMISSIS-, -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC il 23.12.2024, con la quale è stata chiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite;

Premesso, ancora, che:

– Agea e Ismea si sono costituite in giudizio, producendo documentazione e deducendo l’infondatezza del ricorso;

– con ordinanza n. 143 del 21.03.2025, il Collegio, nel respingere l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris, ha sollevato seri dubbi sulla propria giurisdizione, “perchĂ© il finanziamento appare riconosciuto direttamente dalla legge, con verifica dell’effettiva esistenza dei relativi presupposti priva di discrezionalitĂ  (cfr. sentenza di questa Sezione 12/3/2025 n. 549) nell’ambito di un’attivitĂ  istruttoria limitata alla ricognizione di requisiti pre-definiti” e i medesimi dubbi sono stati condivisi dal giudice di appello che, nell’accogliere l’istanza cautelare in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm., ha ritenuto opportuno rinviare all’approfondimento proprio della fase del merito le questioni controverse “e ciò anche, o verosimilmente principalmente, in ragione dei dubbi sollevati nell’ordinanza gravata circa l’appartenenza della causa a questa giurisdizione amministrativa” (C.G.A., ord. n. -OMISSIS-/2025);

– alla udienza pubblica del 15 gennaio 2026, eccepita formalmente anche da Ismea l’inammissibilitĂ  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa – previo deposito di memorie difensive e di replica delle parti costituite – è stata posta in decisione;

Ritenuto quanto giĂ  prospettato alle parti con ordinanza n. 143/2025 sulla sussistenza di profili di inammissibilitĂ  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;

Considerato che anche nel caso in esame, come in precedenti pronunce di questo T.A.R. relative a controversie di analogo tenore originate da provvedimenti di accertamento di indebita erogazione di contributi comunitari per agricoltori in mancanza di titoli di conduzione dei fondi coltivati e di restituzione degli stessi emanati da Agea quale organismo pagatore (sentenze nn. 850/2021, 1398/2021, 2616/2021 e 2285/2021), dai quali non sussistono i presupposti per discostarsi, il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ritenuto in particolare che:

-secondo il consolidato orientamento del Giudice regolatore della giurisdizione, seguito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “a) sussiste la giurisdizione dell’autoritĂ  giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all’an, al quid ed al quomodo dell’erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonchĂ© nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l’atto sia stato annullato o revocato per illegittimitĂ  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autoritĂ  giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autoritĂ  giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b)” (Cass., Sez. Un. 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi Cons. Stato, Ad. Pl., n. 6/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2020, n. 16457; Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7136; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 12 giugno 2018, n. 354);

-parte ricorrente non contesta che il regime degli aiuti sia ancorato, anche nella presente controversia, a criteri obiettivi (tra cui in primo luogo la legittima titolarità/possesso dei terreni dichiarati, oltre l’indennità minima per ha/anno, la soglia di superficie e le percentuali di degressività dell’indennità), quindi in assenza di applicazione di ulteriori criteri di selezione che possano comportare una scelta “discrezionale” delle Amministrazioni;

-la posizione giuridica soggettiva del privato fruitore dell’agevolazione già concessa si atteggia, quindi, anche nel caso in esame, alla stregua di un diritto soggettivo, risultando non pertinente il richiamo (operato dalla parte ricorrente con la memoria del 24.12.2025) alla ordinaria linea di demarcazione tra giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario nelle (differenti) ipotesi di concessione di agevolazioni pubbliche in cui venga in rilievo una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione erogatrice (con radicamento della giurisdizione del G.A. nelle ipotesi di contestazione sulla sussistenza dei presupposti a monte per l’erogazione del contributo; e con radicamento della giurisdizione del G.O. in caso di “revoca” del contributo connessa ad adempimenti nella fase successiva alla erogazione dei medesimi); con la conseguenza che la giurisdizione, giusto l’orientamento sopra richiamato, viene a radicarsi necessariamente presso il giudice ordinario;

Considerato che nella direzione del riconoscimento della giurisdizione ordinaria nella materia controversa convergono le ulteriori seguenti considerazioni:

– il provvedimento prot. n. -OMISSIS- fa applicazione della clausola antielusiva dell’art. 60 del Reg. (UE) 1306/2016: “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione” e richiama, in riferimento ai fatti accertati dalla Guardia di Finanza con verbale di constatazione del 13.06.2024, la generale previsione dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 a norma del quale “… qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicitĂ  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

– dalle norme indicate deriva la revoca-decadenza “sanzionatoria” dei contributi giĂ  concessi quale espressione di un potere vincolato dal quale esula ogni possibile valutazione discrezionale della p.a. in punto di ponderazione di interessi e di apprezzamento dell’interesse pubblico alla ripetizione del beneficio giĂ  concesso, analogamente a quanto ritenuto dalla Sezione (sentenze nn. 1639 e 1640 del 2025) per il caso di esposizione di dati o notizie falsi per il conseguimento di erogazioni in favore dell’agricoltura a carico del FEAGA e avuto riguardo alla previsione dell’art. 3 della L. 898/1986 a mente del quale “1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’articolo 2, nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all’importo indebitamente percepito. […] 2. L’amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa”;

Ritenuto, pertanto, che:

– il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrĂ  essere riproposto a cura della parte ricorrente ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

– avuto riguardo all’iniziale rilievo d’ufficio della questione in rito e all’erronea indicazione – nel provvedimento di decadenza impugnato – del T.A.R. quale giudice al quale indirizzare il ricorso, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio;

TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 20.01.2026 n. 191

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