Misure di prevenzione e sicurezza – Impresa individuale e adozione di l’interdittiva prefettizia antimafia

Misure di prevenzione e sicurezza – Impresa individuale e adozione di l’interdittiva prefettizia antimafia

1. Con ricorso ritualmente notificato in data 4/7/2024 e depositato in pari data, il ricorrente espone:

– di essere titolare di un’impresa individuale, condotta personalmente e senza l’ausilio di dipendenti, che dal 1997, in un locale in locazione, opera nel settore della vendita al dettaglio di frutta e di bombole di gas (con consegna anche a domicilio);

– è coniugato ed ha tre figli, di cui gli ultimi due conviventi e ancora studenti;

– tutti i componenti della famiglia sono incensurati e non hanno carichi pendenti;

– di aver ricevuto, in data 21/6/2024, la notifica a mani del provvedimento di revoca della licenza commerciale e, solo a seguito di ciò, si è avveduto che gli era stata notificata a mezzo pec e a distanza di 11 mesi dall’invito al contraddittorio di cui all’art. 92 bis comma 2 del D.Lgs 159/2011, l’informativa interdittiva impugnata.

Avverso quest’ultimo provvedimento deduce in un unico motivo (così rubricato: “Violazione di legge ex art. 92 comma 2 bis e 82 e ss. 159/2011 – Difetto d’istruttoria per omessa motivazione – Incostituzionalità dell’art. 92 D.Lgs 159/2011 – Eccesso di potere – Errore sui presupposti.”) le seguenti censure:

a) dal momento che il procedimento ex art. 92 comma 2 bis non si è concluso nei prescritti 60 giorni, essendo stato notificato l’invito al contraddittorio l’8/9/2023, la Prefettura avrebbe dovuto rinnovare il medesimo invito al contraddittorio;

b) la Prefettura, prima dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, avrebbe dovuto valutare se procedere all’applicazione delle misure di cui all’art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2001, mentre nel provvedimento impugnato non vi sarebbe traccia di una motivazione specifica delle ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione dell’Interno a ritenere insufficienti le misure amministrative di prevenzione collaborativa;

c) la Prefettura di Reggio Calabria, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, comunque successivo alla sentenza n. 180/2022 della Corte Costituzionale, non ha valutato se per effetto dell’informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia.

Tale profilo di illegittimità viene censurato, sollevando dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 92 del D.Lgs n. 159/2011 che dovrebbero condurre alla riproposizione della questione dinnanzi alla Corte Costituzionale, con sospensione del presente giudizio, atteso il ritardo del legislatore nell’adeguare la disciplina vigente nel senso auspicato nella sentenza della Corte n. 180/2022;

d) i fatti contestati al ricorrente sarebbero risalenti ad epoca antecedente l’anno 1993, momento in cui il medesimo ricorrente era da poco maggiorenne, con la conseguenza che la prognosi di permeabilità sarebbe carente sotto il profilo dell’attualità del pericolo.

Le circostanze attribuite al cognato, Sig.-OMISSIS-, con il quale, invero, non vi sarebbe frequentazione, sono frutto di errore sia laddove si fa riferimento ad un soprannome che non è riferibile al cognato, sia perché il medesimo Sig.-OMISSIS- sin dal 1995 è stato assolto per non aver commesso il fatto nel procedimento in cui era stato coinvolto e nei suoi confronti è stata rigettata la richiesta di misura di prevenzione. Da questi fatti sono, peraltro, passati quasi trent’anni.

Erroneamente, quindi, al ricorrente viene contestato di essere associato alla “ndrangheta”, non essendo nemmeno indagato nella recente operazione di polizia c.d. “-OMISSIS-”.

Il ricorrente sarebbe semmai vittima della criminalità, emergendo dalle intercettazioni ambientali che è stato intimidito e soggetto a richiesta estorsiva, proprio perché non fa parte dell’organizzazione criminale.

Vi sarebbero, poi, errori nell’interpretazione delle circostanze emergenti dalle suddette intercettazioni (tra i quali l’aver identificato il ricorrente come il soggetto indicato come uno di “quelli della piazza”, circostanza incompatibile con il rilievo che lo stesso abita a -OMISSIS-).

Sussistono elementi (quali la storia lavorativa e il contesto familiare nel quale è inserito il ricorrente) che dovrebbero condurre all’esclusione di tale pericolo di infiltrazione o, quantomeno, all’applicazione delle misure previste dall’art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011.

2. In data 21/08/2024, per resistere al ricorso, si sono costituiti in giudizio, con atto di mera forma, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria.

3. Con decreto n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm..

4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, è stata rigettata la domanda cautelare.

5. In data 13/11/2025, il ricorrente ha depositato una memoria.

6. All’udienza pubblica del 17/12/2025 la causa è stata chiamata e, dopo ampia discussione, trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato.

8. Seguendo il medesimo ordine di esposizione dei motivi di ricorso, è infondato il primo motivo di ricorso.

8.1. Il ricorrente, che ammette di essersi “avveduto che gli era stata notificata a mezzo pec e a distanza di 11 mesi dall’invito al contraddittorio di cui all’art. 92 bis comma 2 del D.Lgs 159/2011, l’informativa interdittiva impugnata” soltanto dopo aver ricevuto in data 21/6/2024 “la notifica a mani del provvedimento di revoca della licenza commerciale”, riconosce che “l’invito al contraddittorio” gli è stato comunque ritualmente trasmesso in data“08.09.2023” (come specifica il provvedimento impugnato, “il succitato preavviso di interdittiva risulta consegnato in data 8/9/2023 alle ore 11:21 all’indirizzo pec: -OMISSIS-, indicato nella visura camerale dell’impresa in esame, questa Prefettura ritiene esperito il contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2 bis, del C.A.”).

Una volta trasmesso (e ricevuto) l’avviso previsto dall’art. 92 co. 2 bis del Codice delle leggi antimafia, al ricorrente è stata ritualmente garantita la possibilità, di cui il ricorrente non si è avvalso, di esercitare tutti i diritti partecipativi relativi allo specifico contraddittorio previsto nel procedimento di rilascio dell’informazione antimafia (e, dunque, di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, e di richiedere l’audizione); e, di conseguenza, l’Amministrazione non era tenuta a rinnovare l’invito al contraddittorio.

Premesso che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “l’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, poiché esso impone al Prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito (“sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2”) e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis)” (Consiglio di Stato, sezione III, 18 ottobre 2024, n. 8390)” (Cons. Stato sez. III, 30 giugno 2025 n. 5651), la Prefettura non era tenuta a rinotificare al ricorrente la comunicazione prevista dall’art. 92 comma 2 bis C.A.M..

8.2. Va aggiunto, peraltro, che il ricorrente, ritualmente e tempestivamente informato dell’esistenza di un procedimento (già istruito e pendente) e dell’intenzione provvisoria dell’Amministrazione di concluderlo con l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva, non solo non vi ha partecipato ma non dimostra di aver depositato, anche tardivamente, e cioè dopo la scadenza del “termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte” e prima della conclusione del procedimento, osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Con la conseguenza che la censura appare, oltre che infondata, persino di dubbia ammissibilità, dal momento che il ricorrente avrebbe eventualmente avuto interesse a coltivarla ove avesse dimostrato di aver depositato (pur tardive) osservazioni, non valutate o non considerate dall’amministrazione procedente.

Né tantomeno indica in questa sede quali ulteriori deduzioni avrebbe voluto o potuto (tardivamente) rappresentare in sede procedimentale al fine di scongiurare l’adozione dell’informativa interdittiva.

9. Confermando la delibazione assunta in sede cautelare, vanno respinte le doglianze (sopra indicate sub lett. b) relative al deficit della motivazione con riferimento alle circostanze ostative all’adozione delle meno gravose misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, risultando, di contro, specificamente enunciate nell’interdittiva tanto le ragioni (peraltro, non specificatamente contestate) della ritenuta “non occasionalità” delle situazioni di agevolazione mafiosa quanto quelle giustificanti la valutazione negativa espressa in ordine alla possibilità di avviare un favorevole percorso di bonifica dell’impresa, anche alla luce della natura dell’impresa (ditta individuale) e dell’impossibilità di adottare modelli organizzativi ai sensi della legge n. 231/2001.

10. Parimenti infondate sono le censure dedotte sub lett. c).

10.1. Il provvedimento impugnato è stato adottato prima della novella introdotta al Codice delle leggi antimafia con l’art. 94.1, inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 che impone, oggi, al Prefetto di valutare se per effetto dell’informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia.

La novella normativa, intervenuta pur successivamente alla proposizione del ricorso, rende manifestamente inammissibile la richiesta di rimessione della questione nuovamente innanzi alla Corte Costituzionale.

Alla luce del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento deve essere valutata non in relazione allo jus superveniens ma con esclusivo riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato (e dunque avuto riguardo alla legge vigente prima dell’introduzione dell’art. 94.1 del C.A.M., avvenuta proprio a seguito della sentenza n. 180/2022 della Corte Costituzionale).

La mancata valutazione dell’eventuale mancanza dei mezzi di sostentamento, quindi, non inficia la legittimità del provvedimento oggi impugnato.

10.2. La novella in parola, semmai, consentirà al Prefetto di valutare se escludere o meno uno o più divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1, del Codice antimafia nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia.

Come chiarito di recente dalla Corte costituzionale (sentenza 28 novembre 2025, n. 175), “L’introduzione dell’istituto non è stata accompagnata da una apposita disciplina transitoria, ma − secondo la prima giurisprudenza (TAR per la Sicilia, sezione prima, ordinanza 10 settembre 2025, n. 461 e TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, ordinanza 4 settembre 2025, n. 796) e la prassi amministrativa (per esempio, provvedimento del Prefetto di Palermo 13 agosto 2025) − anche il destinatario delle informazioni antimafia emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 94.1 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha facoltà di proporre istanza all’organo amministrativo per ottenere la limitazione degli effetti interdittivi in atto”.

11. Quanto alle restanti censure, tese a stigmatizzare la ragionevolezza del giudizio prognostico espresso dalla Prefettura di Reggio Calabria in ordine ai tentativi di ingerenza della criminalità organizzata, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non sia illogico alla luce, quantomeno, dell’emersione, come peraltro ammette anche parte ricorrente, “di una vicenda estorsiva che trova conferma nella trascrizione dell’intercettazione” ambientale avvenuta il 14.4.2021, confluita nell’informativa n.-OMISSIS- del Nucleo Investigativo Carabinieri di Reggio Calabria, sulla quale si fondano gli elementi di indagine dell’operazione cd. -OMISSIS-; nonché in ragione del rapporto di affinità del medesimo ricorrente con un soggetto (-OMISSIS-), fratello di -OMISSIS- (inteso “-OMISSIS-”) con vari pregiudizi giudiziari per vicende legate alla criminalità organizzata (nell’anno 1993, tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr.-OMISSIS-R.G.N.R.-D.D.A. e nr.-OMISSIS- R.G.I.P.-D.D.A. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria-Uff. G.I.P.- Direzione Distrettuale Antimafia in data 15.07.1993, in ordine ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso; nell’anno 1999, tratto in arresto dalla Questura di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla perpetrazione di estorsioni; e nell’anno 2001, condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici dalla Corte di Appello di Reggio Calabria).

In particolare, dalle suddette intercettazioni emerge una situazione di conflittualità tra diversi gruppi contigui alle consorterie locali (e che quelli influenzati da -OMISSIS- inteso “-OMISSIS-” sono definiti come “gli abusivi” o anche come “quelli del-OMISSIS-“), e che il ricorrente sia stato coinvolto in tale clima di tensione, anche in ragione dei rapporti familiari con il predettto -OMISSIS-, tanto da essere stato “richiamato” sulla «”linea” da seguire» che «non è quella dei suoi parenti».

11.1. In tale contesto, quindi, è irrilevante che dall’ultima indagine (operazione cd. -OMISSIS-) non sia emerso che l’odierno ricorrente sia partecipe dell’organizzazione criminale, posto che, come già indicato in sede cautelare, ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia è sufficiente l’emersione di una c.d. “contiguità soggiacente” (di recente, Cons. Stato sez. III 8/09/2025 n. 7228).

Ed infatti, “Il legittimo esercizio del potere interdittivo non presuppone affatto la prova della intraneità al sodalizio criminale dell’impresa considerata: ma, al contrario, che un’impresa non direttamente riconducibile a tale sodalizio possa essere oggetto di tentativi di infiltrazione e di controllo (questi ultimi desunti in via logico-inferenziale da elementi di collegamento che legittimano l’esercizio del potere del Prefetto, avente funzione preventiva e natura cautelare), in forma di contiguità c.d. compiacente o anche solo soggiacente” (Cons. Stato sez. III 29/04/2025 n. 3641; sez. III, 11/04/2025 n. 3151)

11.2. Così come appare irrilevante che il Sig.-OMISSIS- sia stato assolto nell’anno 1995 nell’ambito di un diverso procedimento penale e che con tale soggetto non emergerebbero rapporti di frequentazione, atteso che i pregiudizi vengono postulati anche (e soprattutto) in relazione all’inserimento dello stesso (-OMISSIS- -OMISSIS-) in un contesto familiare più ampio, nel quale è presente il fratello (-OMISSIS-, inteso “-OMISSIS-”), e giustificati in ragione delle tensioni tra gruppi e famiglie e del tentativo di ricondurre il ricorrente “all’obbedienza” alla linea di un certo gruppo emergente (“non abusivo”) nell’ambito di un piccolo Comune.

Invero, «la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario” » (Cons. Stato, sez. III, 11/04/2025 n. 3151).

11.3. Ne consegue che alla luce del complessivo quadro indiziario emergente da tali operazioni di polizia, valutato allo stato di fatto sussistente al momento dell’adozione dell’interdittiva impugnata in applicazione del principio tempus regit actum, il pericolo non è stato postulato in maniera illogica o inadeguata, essendo peraltro irrilevanti eventuali (e non ulteriormente dimostrati) sviluppi del medesimo procedimento penale, in ogni caso inutilizzabili ai fini del decidere (ma, al più, ai fini di un futuro procedimento di riesame/aggiornamento della stessa informativa interdittiva).

12. Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.

13. Sussistono nondimeno giuste ragioni, legate al mancato deposito di difese scritte nell’interesse dell’amministrazione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA – sentenza 19.01.2026 n. 20

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