– sulla richiesta di parte ricorrente il Collegio non può non rilevare l’assenza di riscontro da parte dell’Azienda e la conseguente ammissibilità del presente contenzioso;
– la condotta inerte tenuta dalla ASP si pone in contrasto con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e con l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/90 che, in presenza di un preciso obbligo di legge impone di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso;
– tale disposizione prevede, inoltre, che anche in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”, generalizzando, in tal modo, l’obbligo di provvedere con atto espresso, anche nelle ipotesi in cui vi siano, “ictu oculi”, impedimenti tali da impedire l’accoglimento dell’istanza e questo al fine di garantire la certezza dei tempi nell’esercizio dell’azione amministrativa e prevenire danni correlati all’inerzia dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2020, n. 3118, il quale sottolinea che “[i]n presenza di una formale istanza l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici” );
– premesso ciò e poiché non risulta che l’azienda intimata si sia determinata, ne discende l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza della società ricorrente (in termini, su istanza ex art. 115 d.lgs. n. 163/06 e relativo “silenzio”, TAR Calabria, Sez. II, 26.3.24, n. 480);
– deve dichiararsi, pertanto, l’obbligo della ASP di Cosenza di avviare il procedimento di revisione dei prezzi avviato con l’istanza presentata da parte ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione e di concluderlo con conseguente adozione del relativo provvedimento espresso, positivo o negativo che sia, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’avvio suddetto.;
– in caso di persistente inadempienza nel termine suindicato, si nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che vi provvederà, in luogo e a spese della intimata amministrazione, nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del perdurare dell’inadempimento (comunicazione da eseguirsi a cura della parte ricorrente), ed in favore del quale, con separato provvedimento, verrà corrisposto un compenso in relazione all’attività svolta e alle spese sostenute, da porsi a carico dell’ASP;
– le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 20.01.2026 n. 94