*Giurisdizione e competenza – Ricorso di ottemperanza e censura delle inerzie della P.A.

*Giurisdizione e competenza – Ricorso di ottemperanza e censura delle inerzie della P.A.

Osserva preliminarmente il Collegio, quanto all’ammissibilità dell’azione di nullità,

contestata dai resistenti, che costituisce principio consolidato, quello in base al quale

nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come contrastante con

il giudicato non solo l’inerzia della p.a., ossia il non facere (inottemperanza in senso

stretto), ma anche il facere, quando un comportamento attivo realizzi

un’ottemperanza parziale o inesatta, ovvero la violazione o l’elusione attiva

del giudicato. L’ottemperanza, infatti, deve per sua natura consistere nell'”attuazione

N. 06144/2025 REG.RIC.

del giudicato” e deve essere “esatta” e dunque anche un’ottemperanza non corretta, o

elusiva, o violativa della regola del giudicato, rientra – indipendentemente dal suo

carattere attivo – nella nozione di inottemperanza, analogamente all’inerzia.

Il Collegio sottolinea, altresì, la piena ammissibilità delle due azioni (quella diretta a

contestare l’inottemperanza alla sopra indicata pronuncia, con declaratoria di nullità

degli atti impugnati e quella di annullamento); la circostanza, infatti, che le domande

introducano, per effetto del sistema processuale vigente, due giudizi tipologicamente

distinti, l’uno di cognizione e l’altro di ottemperanza, non elimina la sostanziale unicità

di una domanda di tutela giurisdizionale che presuppone implicitamente la richiesta

che il giudice proceda, insieme all’esame della natura della patologia dell’atto, alla

corretta qualificazione della tipologia dell’azione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 15

gennaio 2013, n. 2).

Nel caso di proposizione di distinte domande, l’una volta alla declaratoria di nullità

del provvedimento per violazione/elusione del giudicato e l’altra mirante

all’annullamento del medesimo atto, in quanto illegittimo per vizi propri, è dunque

possibile la deduzione congiunta delle stesse davanti al giudice dell’ottemperanza, sia

in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli

è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale

è la nullità.

Tanto premesso, la ricorrente lamenta che la Provincia di Latina, con le note prot. n.

0051553 datata 28 agosto 2025 e prot. n. 0051730 datata 29 agosto 2025 (quest’ultima

costituente rettifica della prima), ha espresso il proprio parere negativo in ordine alla

compatibilità dei beni oggetto di condono con il vincolo PAI in quanto lo studio

idraulico inviato dalla ricorrente in data 15 maggio 2024, non sarebbe stato corredato

da una corretta asseverazione dei tecnici redattori.

La censura di nullità è fondata.

N. 06144/2025 REG.RIC.

Come si evince dalle note richiamate, la Provincia, ha espresso il proprio parere

negativo sull’unico ed esclusivo presupposto che lo studio idraulico inviato dalla

ricorrente in data 15 maggio 2024, non sarebbe stato corredato da una corretta

asseverazione dei tecnici redattori. Intervenuto il provvedimento provinciale, ed

unicamente in ragione dello stesso, il Comune di Gaeta con la determina dirigenziale

prot. n. 0054833 datata 24 ottobre 2025, ha respinto l’istanza di condono della

ricorrente.

Con la sentenza per la cui ottemperanza è causa il Consiglio di Stato dopo aver

evidenziato che: “La documentazione necessaria per il rilascio del parere dell’Ufficio

P.A.I. è stata depositata dall’appellante in data 9 marzo 2020 e successivamente

inoltrata dal Comune alla Provincia; ulteriori documenti richiesti venivano depositati

in data 5 ottobre 2020. A seguito di sollecito sulla definizione dell’istanza, il P.A.I.

(n.d.r.: Provincia di Latina) ha inviato, tramite il Comune in data 23 giugno 2022, un

preavviso di diniego; a seguito delle osservazioni dell’appellante, con nota del 13

novembre 2023, chiedeva l’asseverazione con uno studio idraulico inviato

dall’appellante in data 15 maggio 2024”, ha così affermato : “La durata del

subprocedimento in Provincia non è accettabile, soprattutto se si considera che il

preavviso di diniego è stata la risposta ad un sollecito della parte dopo oltre un anno

e mezzo dal deposito degli ultimi documenti richiesti. Sussiste, pertanto,

l’inadempimento denunciato cosicché la Provincia, che possiede tutti gli elementi per

decidere, dovrà emettere immediatamente il parere P.A.I. conclusivo ed il Comune

non potrà addurre ulteriori impedimenti per definire la pratica di condono dopo oltre

38 anni dalla sua presentazione”.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, fissato l’obbligo per la Provincia di eseguire una

valutazione di compatibilità con il vincolo PAI alla stregua della documentazione

versata dall’interessata, compreso lo studio idraulico inviato il 15 maggio 2024; l’ente,

in base alle regole fissate dalla sentenza da ottemperare, avrebbe dovuto valutare

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quanto prodotto dalla ricorrente (verifica di compatibilità, studio idraulico) e verificare

la compatibilità dell’intervento,

La Provincia si è, invece trincerata dietro un profilo formale (“poiché l’assenza

dell’asseverazione dei dati relativi alle verifiche idrauliche e allo studio

idraulico/idrogeologico a supporto dell’istanza, impedisce una valutazione completa

ed esauriente in merito alla compatibilità dell’intervento con il livello di pericolosità

e il rischio idraulico accertato per l’area in cui è ricompreso l’intervento” – pag. 4,

dispositivo del provvedimento) senza effettuare una valutazione di merito.

La Provincia afferma che unitamente all’Autorità di Bacino “non dispone di elementi

tecnici riguardanti le condizioni idrauliche ovvero di dati specifici relativi ai

parametri idraulici (quali velocità di deflusso, altezza dei battenti idrici, ecc.) che

descrivono le caratteristiche delle aree classificate a pericolosità idraulica accertata,

per cui ai fini istruttori ricorre la necessità di richiedere studi idraulici puntuali e di

dettaglio per la definizione di tali parametri, le cui risultanze vanno asseverate da

tecnico in possesso dei dovuti requisiti professionali in materia

idraulica/idrogeologica”, trincerandosi dietro una carenza formale, senza, peraltro,

addurre alcunché (neppure per accenno) in ordine alla eventuale inattendibilità/

erroneità delle relazioni e studi tecnici prodotti.

L’Amministrazione provinciale non poteva subordinare l’obbligo di verifica gravante

sull’ente titolare della potestà ai tecnici officiati dalla ricorrente, e non poteva

rifugiarsi dietro una carenza di asseverazione per esprimere un parere negativo, senza

aver effettuato alcuna valutazione dei documenti prodotti e l’accertamento che le

competeva.

In ogni caso l’eventuale “deficienza” dell’autocertificazione doveva esser

rappresentata in sede di doveroso soccorso istruttorio nel corso del procedimento di

esecuzione del giudicato.

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Parimenti l’atto del Comune (determina dirigenziale prot. n. 0054833 datata 24 ottobre

2025), con il quale, in ragione del negativo parere provinciale è stato denegato il

condono edilizio, è elusivo del giudicato per illegittimità derivata rispetto al negativo

parere provinciale (costituente unico ed esclusivo motivo del diniego).

Il Comune che è l’esclusivo titolare delle potestà definitorie del procedimento di

condono, a fronte del parere della Provincia avrebbe dovuto astenersi dal dare seguito

ad un parere elusivo/violativo della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

Pertanto, in accoglimento dei motivi aggiunti, deve essere dichiarata la nullità degli

atti adottati dalla Provincia di Latina e del Comune di Gaeta, successivamente alla

introduzione del presente giudizio.

La Provincia di Latina e il Comune di Gaeta dovranno rideterminarsi in corretta

attuazione delle statuizioni recate dalla più volte richiamata sentenza n. 10177/2024

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica – o, se anteriore, dalla comunicazione

in via amministrativa – della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza.

CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 21.01.2026 n. 467

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