Osserva preliminarmente il Collegio, quanto all’ammissibilità dell’azione di nullità,
contestata dai resistenti, che costituisce principio consolidato, quello in base al quale
nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come contrastante con
il giudicato non solo l’inerzia della p.a., ossia il non facere (inottemperanza in senso
stretto), ma anche il facere, quando un comportamento attivo realizzi
un’ottemperanza parziale o inesatta, ovvero la violazione o l’elusione attiva
del giudicato. L’ottemperanza, infatti, deve per sua natura consistere nell'”attuazione
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del giudicato” e deve essere “esatta” e dunque anche un’ottemperanza non corretta, o
elusiva, o violativa della regola del giudicato, rientra – indipendentemente dal suo
carattere attivo – nella nozione di inottemperanza, analogamente all’inerzia.
Il Collegio sottolinea, altresì, la piena ammissibilità delle due azioni (quella diretta a
contestare l’inottemperanza alla sopra indicata pronuncia, con declaratoria di nullità
degli atti impugnati e quella di annullamento); la circostanza, infatti, che le domande
introducano, per effetto del sistema processuale vigente, due giudizi tipologicamente
distinti, l’uno di cognizione e l’altro di ottemperanza, non elimina la sostanziale unicità
di una domanda di tutela giurisdizionale che presuppone implicitamente la richiesta
che il giudice proceda, insieme all’esame della natura della patologia dell’atto, alla
corretta qualificazione della tipologia dell’azione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 15
gennaio 2013, n. 2).
Nel caso di proposizione di distinte domande, l’una volta alla declaratoria di nullità
del provvedimento per violazione/elusione del giudicato e l’altra mirante
all’annullamento del medesimo atto, in quanto illegittimo per vizi propri, è dunque
possibile la deduzione congiunta delle stesse davanti al giudice dell’ottemperanza, sia
in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli
è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale
è la nullità.
Tanto premesso, la ricorrente lamenta che la Provincia di Latina, con le note prot. n.
0051553 datata 28 agosto 2025 e prot. n. 0051730 datata 29 agosto 2025 (quest’ultima
costituente rettifica della prima), ha espresso il proprio parere negativo in ordine alla
compatibilità dei beni oggetto di condono con il vincolo PAI in quanto lo studio
idraulico inviato dalla ricorrente in data 15 maggio 2024, non sarebbe stato corredato
da una corretta asseverazione dei tecnici redattori.
La censura di nullità è fondata.
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Come si evince dalle note richiamate, la Provincia, ha espresso il proprio parere
negativo sull’unico ed esclusivo presupposto che lo studio idraulico inviato dalla
ricorrente in data 15 maggio 2024, non sarebbe stato corredato da una corretta
asseverazione dei tecnici redattori. Intervenuto il provvedimento provinciale, ed
unicamente in ragione dello stesso, il Comune di Gaeta con la determina dirigenziale
prot. n. 0054833 datata 24 ottobre 2025, ha respinto l’istanza di condono della
ricorrente.
Con la sentenza per la cui ottemperanza è causa il Consiglio di Stato dopo aver
evidenziato che: “La documentazione necessaria per il rilascio del parere dell’Ufficio
P.A.I. è stata depositata dall’appellante in data 9 marzo 2020 e successivamente
inoltrata dal Comune alla Provincia; ulteriori documenti richiesti venivano depositati
in data 5 ottobre 2020. A seguito di sollecito sulla definizione dell’istanza, il P.A.I.
(n.d.r.: Provincia di Latina) ha inviato, tramite il Comune in data 23 giugno 2022, un
preavviso di diniego; a seguito delle osservazioni dell’appellante, con nota del 13
novembre 2023, chiedeva l’asseverazione con uno studio idraulico inviato
dall’appellante in data 15 maggio 2024”, ha così affermato : “La durata del
subprocedimento in Provincia non è accettabile, soprattutto se si considera che il
preavviso di diniego è stata la risposta ad un sollecito della parte dopo oltre un anno
e mezzo dal deposito degli ultimi documenti richiesti. Sussiste, pertanto,
l’inadempimento denunciato cosicché la Provincia, che possiede tutti gli elementi per
decidere, dovrà emettere immediatamente il parere P.A.I. conclusivo ed il Comune
non potrà addurre ulteriori impedimenti per definire la pratica di condono dopo oltre
38 anni dalla sua presentazione”.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, fissato l’obbligo per la Provincia di eseguire una
valutazione di compatibilità con il vincolo PAI alla stregua della documentazione
versata dall’interessata, compreso lo studio idraulico inviato il 15 maggio 2024; l’ente,
in base alle regole fissate dalla sentenza da ottemperare, avrebbe dovuto valutare
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quanto prodotto dalla ricorrente (verifica di compatibilità, studio idraulico) e verificare
la compatibilità dell’intervento,
La Provincia si è, invece trincerata dietro un profilo formale (“poiché l’assenza
dell’asseverazione dei dati relativi alle verifiche idrauliche e allo studio
idraulico/idrogeologico a supporto dell’istanza, impedisce una valutazione completa
ed esauriente in merito alla compatibilità dell’intervento con il livello di pericolosità
e il rischio idraulico accertato per l’area in cui è ricompreso l’intervento” – pag. 4,
dispositivo del provvedimento) senza effettuare una valutazione di merito.
La Provincia afferma che unitamente all’Autorità di Bacino “non dispone di elementi
tecnici riguardanti le condizioni idrauliche ovvero di dati specifici relativi ai
parametri idraulici (quali velocità di deflusso, altezza dei battenti idrici, ecc.) che
descrivono le caratteristiche delle aree classificate a pericolosità idraulica accertata,
per cui ai fini istruttori ricorre la necessità di richiedere studi idraulici puntuali e di
dettaglio per la definizione di tali parametri, le cui risultanze vanno asseverate da
tecnico in possesso dei dovuti requisiti professionali in materia
idraulica/idrogeologica”, trincerandosi dietro una carenza formale, senza, peraltro,
addurre alcunché (neppure per accenno) in ordine alla eventuale inattendibilità/
erroneità delle relazioni e studi tecnici prodotti.
L’Amministrazione provinciale non poteva subordinare l’obbligo di verifica gravante
sull’ente titolare della potestà ai tecnici officiati dalla ricorrente, e non poteva
rifugiarsi dietro una carenza di asseverazione per esprimere un parere negativo, senza
aver effettuato alcuna valutazione dei documenti prodotti e l’accertamento che le
competeva.
In ogni caso l’eventuale “deficienza” dell’autocertificazione doveva esser
rappresentata in sede di doveroso soccorso istruttorio nel corso del procedimento di
esecuzione del giudicato.
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Parimenti l’atto del Comune (determina dirigenziale prot. n. 0054833 datata 24 ottobre
2025), con il quale, in ragione del negativo parere provinciale è stato denegato il
condono edilizio, è elusivo del giudicato per illegittimità derivata rispetto al negativo
parere provinciale (costituente unico ed esclusivo motivo del diniego).
Il Comune che è l’esclusivo titolare delle potestà definitorie del procedimento di
condono, a fronte del parere della Provincia avrebbe dovuto astenersi dal dare seguito
ad un parere elusivo/violativo della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Pertanto, in accoglimento dei motivi aggiunti, deve essere dichiarata la nullità degli
atti adottati dalla Provincia di Latina e del Comune di Gaeta, successivamente alla
introduzione del presente giudizio.
La Provincia di Latina e il Comune di Gaeta dovranno rideterminarsi in corretta
attuazione delle statuizioni recate dalla più volte richiamata sentenza n. 10177/2024
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica – o, se anteriore, dalla comunicazione
in via amministrativa – della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 21.01.2026 n. 467