Urbanistica e edilizia – Incrementi volumetrici, configurazione dell’abuso edilizio e adozione dell’ordinanza di demolizione

Urbanistica e edilizia – Incrementi volumetrici, configurazione dell’abuso edilizio e adozione dell’ordinanza di demolizione

1. Con un primo motivo viene riproposta la censura secondo cui l’ordinanza di demolizione impugnata avrebbe illegittimamente indicato, al fine della riduzione in pristino, non solo le parti realizzate in ampliamento, ma anche quelle condonate, creando confusione sull’esatta esecuzione del provvedimento ed in ultimo, obbligando all’abbattimento anche di parti oramai legittimate.

Le opere abusive sono infatti descritte nell’ordinanza come segue:

– sulla particella n. 454 del foglio di mappa 54, al subalterno 54 “demolizione e ricostruzione di edificio di cui alle concessioni in sanatoria 01/048-01/049-01/50-2001 con forma e dimensioni diverse rispetto al concessionato… compreso ampliamento di superficie pari a mc. [rectius: mq.] 11,55 e di volume pari a mc 127,00 oltre a cambio di destinazione d’uso da locale deposito ad abitazione”;

– sulla particella n. 455 del foglio di mappa 54, al sub. 500, “demolizione e ricostruzione di edificio di cui alle concessioni in sanatoria 01/2013-2001 con forma e dimensioni diverse rispetto al concessionato, compreso ampliamento di superficie pari a mc [mq.] 25,05 e di volume pari a mc. 125,60, oltre a cambio di destinazione d’uso da locale deposito a civile abitazione”;

– sulla particella n. 455 del foglio di mappa 54, al sub. 503, “demolizione e ricostruzione di edificio di cui alle concessioni in sanatoria 01/048- 01/049 – 01/50-2001 con forma e dimensioni diverse rispetto al concessionato, compreso ampliamento di superficie pari a mc [mq.] 31,38 e di volume pari a mc. 147,00, oltre a cambio di destinazione d’uso da locale deposito a civile abitazione”.

Deducono gli appellanti che, superando ogni pur possibile ed invero legittimo dubbio in proposito, la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente aderito all’interpretazione più rigida, secondo la quale dunque il contenuto dell’ordinanza comunale fosse tale da imporre – non solo e non tanto il ripristino dello status quo ante dei manufatti oggetto della stessa e dunque in sostanza la demolizione/eliminazione degli ampliamenti che vi erano stati abusivamente apportati durante i lavori di ristrutturazione autorizzati/imposti dallo stesso Comune –, ma la completa demolizione di tutti gli edifici indicati nella loro interezza. Così stando le cose, tuttavia, il provvedimento comunale avrebbe dovuto essere riconosciuto come illegittimo e frutto di un evidente errore e travisamento da parte comunale.

1.1. La censura è infondata.

Correttamente i giudici di primo grado hanno rilevato che nel provvedimento viene evidenziato che le opere abusive hanno determinato la creazione di organismi edilizi del tutto diversi da quelli autorizzati con i condoni del 1994 – per perimetro, sagoma, volume e uso – e hanno reso perciò impossibile distinguere la parte originaria legittima da quella successiva abusiva. Il TAR ha fatto quindi corretta applicazione dei principi espressi da ultimo anche da Cons. Stato, Sez. VII, sentenza, 7/7/2025, n. 5883, secondo cui in caso di totale difformità dell’intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo, caratterizzata dalla realizzazione di un organismo edilizio diverso e con rilevanti incrementi volumetrici, l’amministrazione è legittimata a ordinare la demolizione totale delle opere abusive ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Pertanto, laddove la difformità totale consegua alla alterazione radicale delle connotazioni strutturali e morfologiche del fabbricato con mutamento di destinazione d’uso tra categorie non omogenee è evidente che pur in assenza di specificazioni da parte dell’amministrazione la demolizione/ripristino non potrà che essere radicale (Cons. Stato, Sez. II, 2/4/2025, n. 2814).

Che si tratti di organismi completamente diversi risulta dalle deduzioni del Comune che ha incontestatamente riferito che:

a) al posto del garage, risulta una civile abitazione identificata catastalmente al foglio di mappa 54, particella 455, subalterno 500;

b) al posto dei tre locali deposito, risultano due civili abitazioni identificate catastalmente al foglio di mappa 54, particella 454, subalterni 503 e 504;

c) “i manufatti abusivi sopradescritti hanno complessivamente una superficie pari a mq. 362,80”.

2. Anche il secondo motivo, con cui gli appellanti lamentano che l’amministrazione non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva possibilità di demolire le opere senza determinare un pericolo per la parte della costruzione non abusiva, è infondato. Come correttamente rilevato anche in prime cure, la sorte della censura è diretta conseguenza del rigetto del primo motivo. Inoltre, deve evidenziarsi che in ipotesi di totale difformità non trova applicazione l’art. 34 d.P.R. 380/2001.

3. Parimenti infondato è l’ultimo motivo, con cui si deduce violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990. Trattandosi di attività vincolata, correttamente i giudici di primo grado hanno affermato che, il provvedimento impugnato “non poteva assumere contenuto diverso a fronte delle prospettazioni dei ricorrenti che, peraltro, nel presente giudizio si sono rivelate inconsistenti”.

4. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in E. 4.000,00

CONSIGLIO DI STATO, II – sentenza 21.01.2026 n. 465 

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