1. Il ricorso presentato nell’interesse di B.L. è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40,42,43,113 e 590, comma 2, cod. pen. e inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen., assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente affermata la penale responsabilità dell’imputata, posto che non sarebbe stato affatto scrutinato il profilo soggettivo dell’esigibilità del comportamento che costei avrebbe dovuto tenere in qualità di legale rappresentante dell’impresa sub-appaltatrice deputata all’esecuzione, sul cantiere, di attività di pulizia, in quanto la decisione fonderebbe esclusivamente sulla violazione di specifiche norme cautelari e sulla mancata formazione dei lavoratori, senza alcuna valutazione delle verifiche operate dai preposti alla gestione prima dell’invio al lavoro di questi ultimi e in carenza della prova certa dell’effettiva conoscenza, da parte della predetta, di prassi lavorative elusive dell’osservanza delle indicate disposizioni.
Ritiene, in proposito, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, caratterizzandosi per un’evidente aspecificità o genericità estrinseca.
E invero, la difesa, nel formulare le censure con esso dedotte, non si è confrontata in alcun modo con la decisione della Corte di appello che, nell’impianto argomentativo a corredo della pronunzia confermativa della sentenza di condanna resa in primo grado, ebbe ad esaminare compiutamente i profili – oggettivo e soggettivo – che avevano giustificato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto oggetto di contestazione.
Nello specifico, i giudici di seconde cure hanno puntualmente individuato le molteplici violazioni della normativa antinfortunistica caratterizzanti la condotta del soggetto agente; hanno evidenziato la rilevanza causale di tali violazioni rispetto al verificarsi dell’infortunio in concreto patito dal lavoratore; hanno correttamente rimarcato la mancata previsione, nel contratto di subappalto concluso dall’impresa di cui l’imputata era legale responsabile, dell’attività che il lavoratore era intento a svolgere nel momento in cui ebbe a verificarsi l’infortunio; hanno conseguentemente avuto cura di evidenziare la mancata formazione dei dipendenti di tale impresa in ordine ai rischi correlati alle attività di fatto svolte; hanno poi argomentato in ordine all’abitualità dello svolgimento, da parte del personale dell’impresa, di attività esorbitanti dall’oggetto del subappalto; hanno quindi logicamente affermato la concreta prevedibilità, per l’imputata, dell’evento occorso; hanno, da ultimo, sostenuto, in maniera altrettanto logica, l’esigibilità, nei confronti della predetta, di una condotta alternativa lecita, stigmatizzando l’assoluta genericità delle deduzioni difensive, imperniate sull’indimostrata effettuazione di verifiche, da parte del personale preposto alla gestione dei lavoratori, antecedentemente alla destinazione dei predetti al cantiere.
Con tale ordito argomentativo – come anticipato – non s’è confrontata, tuttavia, la difesa della ricorrente, che, in sostanza, si è limitata a riproporre, tal quali, le osservazioni critiche già fatte valere, ilio tempore, dinanzi ai giudici di secondo grado, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi di appello.
Orbene, come da tempo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sono affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente – qual è, in specie, quello elaborato dalla Corte di appello di Torino – si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 131-bis e 133, comma 1, cod. pen. e dell’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen., sostenendo che, con la decisione della Corte di appello, sarebbe stata esclusa l’applicabilità dell’esimente della non punibilità per la particolare tenuità del fatto sul rilievo, in tesi erroneo, della molteplicità e della gravità delle omissioni accertate e della rilevante entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in palese contrasto con il disposto delle evocate norme sostanziali, nell’ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sarebbe ostativo all’operatività dell’esimente il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen.
Ritiene il Collegio che anche la doglianza dedotta con tale motivo di ricorso sia priva di pregio.
Ciò perché i giudici di secondo grado, nel rigettare la richiesta di applicazione dell’indicata causa di non punibilità, hanno argomentato la decisione assunta, ponendo in rilievo la gravità delle omissioni caratterizzanti la condotta del soggetto agente e la rilevante entità delle lesioni subite dalla persona offesa in conseguenza dell’infortunio, sicché risultano correttamente valorizzati i parametri alla cui stregua deve effettuarsi, ai sensi del disposto dell’art. 131-bis cod. pen., la valutazione dell’entità dell’offesa recata dal delitto.
Né inficia in alcun modo la legittimità di tale statuizione la riconosciuta applicabilità dell’esimente de qua in un caso di ritenuta configurabilità, rispetto al delitto di lesioni colpose, dell’aggravante della causazione di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (così: Sez. 4, n. 9457 dell’08/02/2023, Magri, n.m.), posto che nella vicenda di specie, come posto in rilievo dalla Corte territoriale, conducono a una diversa conclusione la particolare gravità delle omissioni caratterizzanti la condotta dell’agente e la rilevante entità delle lesioni subite dalla persona offesa per effetto dell’infortunio.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
Cass. pen., IV, ud. dep. 19.01.2026, n. 1908