Obbligazioni e contratti – Affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ed esclusione per la presentazione della “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto 3 in luogo della “Dichiarazione di offerta economica” riguardante il lotto 4

Obbligazioni e contratti – Affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ed esclusione per la presentazione della “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto 3 in luogo della “Dichiarazione di offerta economica” riguardante il lotto 4

Con bando pubblicato in GUUE 2023/S 115-361342 del 16.6.2023 e sulla GURI n. 69 del 19.6.2023 Aria ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in uso presso gli Enti del SSR lombardo, per l’importo complessivo a base d’asta di € 178.686.488,00 (giusta Determina di rettifica di D.G. n. 859 del 3.8.2023).

La gara è suddivisa in 5 lotti. Il lotto 4, oggetto di interesse nel presente contenzioso, riguarda l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Garda, l’ASST degli Spedali Civili di Brescia e l’ASST Franciacorta e prevede come base d’asta l’importo di € 31.593.964,00.

Il Disciplinare di gara prevede espressamente l’applicazione della c.d. inversione procedimentale ex art. 133 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti” ossia prima dell’analisi della documentazione amministrativa.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il termine per la presentazione delle domande scadeva in data 29.9.2023 alle ore 10:00.

Polygon, quale mandataria del RTI costituendo con Certosa Servizi S.r.l. (mandante), ha presentato domanda di partecipazione per tutti i lotti di gara.

La Commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche nelle sedute del 12.10.2023, 6.11.2023, 8.11.2023, 20.11.2023, 15.1.2024, 29.1.2024 e 7.2.2024 e nella successiva seduta pubblica dell’8.2.2024, dopo aver aperto le offerte economiche, ha comunicato i relativi punteggi tecnici ed economici.

Con nota del 12.2.2024, Aria ha comunicato a Polygon l’esclusione dalla gara del lotto 4 per non aver presentato la “Dichiarazione di offerta economica” richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 19, lett. e), del Disciplinare di gara.

Polygon ha impugnato il provvedimento di esclusione formulando censure volte a contestare i presupposti fattuali e giuridici dell’esclusione.

Con il primo motivo, evidenzia che di aver caricato nella piattaforma telematica che gestisce la gara il file denominato “Dichiarazione di offerta economica” (step 4 della procedura telematica come disciplinato dall’art. 20 punto 3 del Disciplinare di gara) relativo “al Lotto 3” anziché al lotto 4 e che ciò era dovuto ad un “mero errore materiale”. Tuttavia, afferma di avere correttamente compilato e allegato il distinto “Documento d’offerta” (step 4 della procedura telematica come disciplinato dall’art. 20 punti 1, 2, 3, del Disciplinare di gara) dove sono riportati “tutti i dati dell’offerta economica relativi al Lotto 4” che costituisce il documento essenziale ai fini della presentazione dell’offerta economica (art. 19, lett. “f” del Disciplinare). Quindi l’unico “errore” commesso sarebbe stato quello di caricare a Sistema, in corrispondenza del campo “Dichiarazione di offerta economica”, “il file relativo al Lotto 3 anziché quello generato per il Lotto 4”. Nella specie, allora “non v’era alcun dubbio in ordine all’effettivo contenuto dell’offerta presentata da Polygon per il Lotto 4”.

Con il secondo motivo, allega che Aria, una volta avvedutasi dell’erroneo caricamento del file relativo al lotto 3, tramite il soccorso procedimentale avrebbe dovuto chiedere a Polygon di trasmettere il file “Dichiarazione di offerta economica” relativo al lotto 4 “se del caso sottoscritto anteriormente al termine per la presentazione dell’offerta”. In questo caso, Polygon avrebbe prodotto il documento “già debitamente sottoscritto ben prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (29.9.2023, ore 10:00), e precisamente in data 29.9.2023 alle ore 00:45:28 da Polygon e alle ore 00:48:06 da Certosa”.

Con il terzo motivo, infine, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscere portata escludente all’art. 19 del Disciplinare di gara per il caso di mancata allegazione della “Dichiarazione di offerta economica”, impugna in parte qua la legge di gara in quanto palesemente contraria ai principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti del 7.6.2024 la ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata e propria, la determinazione di D.G. n. 438 del 7.5.2024 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 4 in favore della s.c. a r.l. Althea Italia S.p.a.–Omnia Servitia S.r.l., previa approvazione della graduatoria di gara del lotto in cui non figurava. In relazione alla propria esclusione, ne rileva l’illegittimità anche per quanto riportato nel verbale n. 9, relativo alla seduta dell’8.2.2024 e rilasciato in copia solo il 30.5.2024, dove la Commissione ha “riscontrato l’upload dei documenti economici relativi alla offerta presentata per il lotto 3 della procedura medesima”. Con altre censure si contesta invece l’aggiudicazione di gara.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti del 24.6.2024 la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara in relazione “sia all’ammissione e alla valutazione delle offerte proposte dalla controinteressata Scarl Althea-Omnia Servitia sia all’azione posta in essere dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle offerte e dell’assegnazione dei punteggi”.

La stazione appaltante ha adottato la determinazione n. 741 del 5.7.2024 con la quale ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, contestualmente riconvocando Commissione giudicatrice “per la corretta interpretazione ed applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico”.

In seguito, la stazione appaltante con la determinazione n. 804 del 25.7.2024 ha confermato l’aggiudicazione del lotto 4 in favore della s.c.a r.l. Althea-Omnia Servitia.

Con un terzo ricorso per motivi aggiunti datato 12.8.2024 Polygon ha impugnato la determinazione n. 804 del 25.7.2024 riproponendo i motivi già dedotti con i precedenti mezzi di gravame.

Aria, successivamente alla proposizione dei ricorsi da parte di RTI MTE contro le aggiudicazioni dei lotti 1 e 3, con determinazione n. 938 del 4.9.2024, al fine di poter procedere con la riconvocazione della Commissione giudicatrice, ha sospeso, limitatamente ai lotti n. 1 e 3, l’aggiudicazione adottata con il provvedimento n. 804/2024. Quindi, all’esito delle verifiche della Commissione giudicatrice, con determinazione n. 1046 del 30.9.2024 ha confermato l’aggiudicazione del 25.7.2024 sia per il lotto 1 sia per il lotto 3.

Con un quarto ricorso per motivi aggiunti (propri) datato 3.10.2024 Polygon ha impugnato nuovamente la determinazione n. 804 del 25.7.2024 denunciando ulteriori vizi avverso l’aggiudicazione del lotto 4 in favore della Zeta s. c. a r.l. (costituita nel frattempo tra la Althea Italia e la Omnia Servitia).

Con un quinto ricorso per motivi aggiunti datato 30.10.2024 Polygon ha impugnato gli atti e i provvedimenti già gravati con il quarto ricorso per motivi aggiunti, alla luce delle successive attività della Commissione giudicatrice attestate nei verbali di gara n. 15 e 16, deducendo ulteriori vizi di illegittimità.

Si sono costituite in giudizio in resistenza Aria, Omnia Servitia s.r.l., Althea Italia s.p.a., Zeta s. c. a r.l., MTE Medical Technology and Engineering s.r.l. e Philips s.p.a..

Aria ha eccepito l’“inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione e interesse ad agire” in quanto con determinazione n. 741 del 5 luglio 2024, sono state annullate le aggiudicazioni precedentemente disposte, mentre la s.c. a r.l. Althea Italia –Omnia Servitia ha chiesto che, per la stessa ragione, venga dichiarata la “cessata materia del contendere”. Inoltre, la s.c. a r.l. Althea Italia – Omnia Servitia ha dedotto l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse “in quanto Polygon/Certosa non potrebbe comunque conseguire il Lotto in questione, dato il vincolo di aggiudicazione di massimo 3 Lotti fissato dal Disciplinare di gara”.

Le parti si sono scambiate articolate memorie difensive con le quali hanno preso posizione in relazione ai punti controversi della causa e hanno replicato, per quanto di interesse, alle censure formulate dalla ricorrente. La Sezione con ordinanza n. 1201/2024 ha respinto, sotto il profilo del fumus, l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, poi confermata dal giudice d’appello in relazione all’assenza del periculum (Consiglio di Stato, Sez. III, ord. n. 4342/2024).

La sezione con la sentenza n. 310 del 30.1.2025 ha accolto il ricorso proposto da Polygon avverso l’aggiudicazione del lotto 3 e per l’effetto ha annullato la determinazione Aria n. 1046 del 30.9.2024. La decisione di primo grado è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3829 del 6.5.2025.

In ottemperanza alla sentenza n. 310/2025, Aria, con determinazione n. 104 del 12.2.2025, valutata la posizione della s.c. a r.l. Althea-Omnia Servitia, ha annullato l’aggiudicazione del lotto 3 disposta a favore della costituenda società consortile Althea-Omnia Servitia con la determinazione n. 1046/2024.

In data 17.3.2025, con determinazione n. 211, Aria, a seguito della suindicata sentenza (n. 310/2025), ha aggiudicato il lotto 3 a Polygon-Certosa. In questo modo, il RTI Polygon-Certosa raggiungeva il numero massimo di lotti (tre) da potersi aggiudicare (lotto 1, 2 e 3).

In data 4.6.2025 Polygon ha avanzato una prima istanza di rinvio dell’odierna causa, la cui trattazione era fissata per l’udienza del 25.6.2025, cui ha aderito anche Aria, sulla base della seguente motivazione “Considerato pertanto che il RTI Polygon-Certosa è aggiudicatario di tre lotti e che la legge di gara limita a tre il numero massimo di lotti che può aggiudicarsi al medesimo operatore, soltanto all’esito dei giudizi suddetti relativi ai lotti 1, 2 e 3, potrà appurarsi se permane l’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione di cui al ricorso in epigrafe, relativa al lotto 4” (in ragione quindi della pendenza delle impugnazioni delle aggiudicazioni dei lotti 1, 2 e 3 proposte rispettivamente da MTE, Meditech e s.c. a r.l. Althea-Omnia Servitia).

La Sezione ha disposto il rinvio della trattazione della causa in considerazione della pendenza del giudizio avverso l’aggiudicazione del lotto 1 (rg. 2154/2024) e lotto 2 (rg. 2570/2024) poiché dall’esito dei giudizi, tenuto conto dell’altra aggiudicazione ricevuta (lotto 3), derivava la sussistenza, o meno, dell’interesse ad agire della ricorrente.

Nel corso del giudizio, dopo la sentenza del giudice d’appello (n. 3829/2025) che ha confermato la decisione di primo grado n. 310/2025, Aria, con determinazione n. 576 dell’11.7.2025, ha a sua volta confermato l’esclusione dal lotto 3 della s.c. a r.l. Althea-Omnia Servitia.

La Sezione con sentenza n. 3439 del 27.10.2025 ha in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso proposto da MTE avverso l’aggiudicazione del lotto 1. La sentenza non risulta, allo stato, appellata.

La Sezione con sentenza n. 4193 del 18.12.2025 ha accolto la domanda di annullamento della determinazione n. 576/2025 di esclusione della s.c. a r.l. Althea-Omnia Servitia in relazione al lotto 3 e ha dichiarato l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato. La sentenza non risulta, allo stato, appellata.

Le parti hanno prodotto in giudizio articolate memorie difensive.

In data 29.12.2025 Polygon ha avanzato una nuova istanza di rinvio della causa sulla base delle argomentazioni già espresse con riferimento alla prima istanza di rinvio (“…soltanto all’esito dei giudizi suddetti relativi ai lotti 1, 2 e 3 potrà appurarsi se permane l’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione di cui al ricorso in epigrafe, relativa al lotto 4”).

All’udienza del 14.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’istanza di rinvio della trattazione della causa, fissata per l’udienza odierna, formulata dalla ricorrente in data 29.12.2025, non può essere accolta.

Occorre rammentare come la Sezione abbia disposto, su istanza della ricorrente, un primo rinvio della trattazione della causa, fissata per l’udienza del 13.3.2025, per garantire il contraddittorio delle parti e un secondo rinvio dell’udienza del 25.6.2025 in quanto, a quella data, era ancora pendente il contenzioso avverso il provvedimento di aggiudicazione del lotto 1.

La nuova domanda di rinvio non può invece essere accolta poiché, alla data odierna, la posizione della ricorrente appare definita sotto il profilo dell’interesse ad agire, dal momento che la stessa risulta ora aggiudicataria di soli due lotti, ossia il lotto 1 e lotto 2, come peraltro confermato nell’istanza di rinvio (“è aggiudicataria dei lotti 1 e 2 in forza di provvedimenti tuttora sub iudice”).

Ne deriva che, allo stato, la ricorrente ha interesse alla decisione del giudizio potendo divenire assegnataria anche del lotto 4, entro il limite massimo di aggiudicazione dei lotti previsto nel disciplinare di gara (massimo tre lotti).

Né, del resto, ricorrono gli estremi per disporre un nuovo rinvio della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., secondo cui il rinvio “è disposto solo per casi eccezionali”.

Nel merito si osserva quanto segue.

Assume valenza pregiudiziale l’esame del ricorso introduttivo con il quale la ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara concernente il lotto 4.

Difatti, laddove la ricorrente fosse stata legittimamente esclusa, i successivi gravami diverrebbero improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse atteso che la ricorrente non avrebbe più interesse a dolersi dell’aggiudicazione di una gara cui non aveva titolo a partecipare.

I motivi del ricorso introduttivo, che in considerazione della loro connessione possono essere esaminati contestualmente, sono infondati.

La ricorrente ha partecipato alla gara relativa al lotto 4, riguardante l’ASST Garda, l’ASST degli Spedali Civili di Brescia e l’ASST Franciacorta, che si è svolta tramite la piattaforma telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”.

La Commissione ha riscontrato che la ricorrente ha presentato la “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto 3 concernete l’ASST di Lecco e l’ASST dei Sette Laghi, in luogo della “Dichiarazione di offerta economica” riguardante il lotto 4, attinente invece all’ASST Garda, all’ASST degli Spedali Civili di Brescia e all’ASST Franciacorta.

La ricorrente non contesta che per il lotto 4 ha presentato la “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto 3, ma afferma che si è trattato di un “errore materiale”.

Il provvedimento con cui la ricorrente è stata esclusa dalla gara reca la seguente motivazione: dalla “verifica della documentazione economica da voi presentata per la partecipazione al lotto 4 della procedura, si è riscontrato l’upload dei documenti economici relativi alla vostra offerta presentata per il lotto 3 della procedura medesima” in violazione di quanto previsto, a pena di esclusione, nel “paragrafo 19 del Disciplinare di gara” … step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta””.

Nell’interpretazione degli atti di gara, trovano applicazione le disposizioni in materia di interpretazione dei contratti. L’art. 1362, comma 1, c.c., richiede di ricercare la “comune intenzione delle parti” senza limitarsi al senso letterale delle parole.

Il criterio ermeneutico dell’interpretazione letterale (“senso letterale delle parole”) è quello che attiene al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.

La giurisprudenza ha chiarito che, nelle procedure ad evidenza pubblica, il criterio ermeneutico dell’interpretazione letterale è prioritario nell’operazione interpretativa, rispetto agli altri criteri – tra cui, in particolare, il criterio c.d. storico e quello logico e sistematico – che trovano applicazione solo se le espressioni utilizzate risultino incoerenti con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude quindi ogni ulteriore procedimento ermeneutico inteso ad evidenziare significati inespressi e impliciti che rischierebbero di vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 5970/2021). Ne deriva che “qualora il criterio letterale risulti sufficiente a dire il risultato che le parti intendevano conseguire, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4731/2022).

Come sarà esposto, il tenore letterale della disciplina di gara in esame non presenta alcuna ambiguità, sicché emerge, secondo il criterio dell’interpretazione letterale, la sanzione dell’esclusione in caso di mancata allegazione della “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto cui si partecipa firmata digitalmente (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9165/2022, che peraltro ha esaminato la disciplina di gara tramite la piattaforma della Regione Lombardia “Sintel”).

Più in particolare, il disciplinare di gara prevede all’art. 15 che l’offerta del concorrente “è costituita dalla documentazione in formato elettronico” rappresentata da: “Documentazione amministrativa” che viene inviata tramite la funzionalità “Invia offerta multilotto” (Step 1); l’“Offerta tecnica” autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare che viene inviata mediante la funzionalità “Invia Offerta” (Step 2); l’“Offerta economica” autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare che viene inviata attraverso la funzionalità “Invia Offerta” (Step 3).

L’art. 19 detta le regole per il caricamento dell’offerta economica. L’art. 19, rubricato “Offerta Economica – Step 3”, prevede, in sintesi, che il concorrente deve presentare l’offerta economica, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, così composta:

a. “a pena di esclusione”, indicare nel campo “Offerta economica” il valore complessivo offerto per ciascuno degli Enti coinvolti nello specifico lotto, anche al fine di rapportare “il valore complessivo offerto per ciascuno degli Enti coinvolti nello specifico Lotto al coefficiente previsto per l’ente stesso”;

b. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” i relativi costi (in Euro);

c. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i propri costi della manodopera (in euro);

d. indicare a Sistema, nell’apposito campo “costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore (in Euro) dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze” (individuati dalla Stazione Appaltante per ciascun lotto);

e. allegare a Sistema, “pena l’esclusione dalla gara”, nell’apposito campo “Dichiarazione di offerta economica” la “Dichiarazione di offerta economica”, conforme al facsimile di cui all’Allegato del Disciplinare; il predetto modello di documento deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente;

f. sottoscrivere digitalmente il prezzo indicato a Sistema tramite la sottoscrizione del “Documento d’offerta” (di cui al successivo step 4 del percorso “Invia offerta multilotto”).

Il disciplinare di gara detta poi all’art. 20 le regole relative alla firma dei “dati caricati” nello spazio dedicato al concorrente, descritti nell’art. 19, “ma non ancora sottoscritti” e quelle attinenti all’invio dell’offerta. L’art. 20, che rubricato “Firma Digitale dei Prezzi Offerti e Invio dell’Offerta – Step 4 e 5”, prevede, in sintesi, che il concorrente, “pena l’esclusione dalla gara”, deve, per ogni lotto per il quale partecipa:

i. scaricare dalla schermata denominata “Firma digitale dell’offerta”, il “documento d’offerta” in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto e i codici hash la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente;

ii. sottoscrivere tramite firma digitale il “documento d’offerta” riepilogativo dell’offerta; si precisa che, poiché il pdf d’offerta costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima, il file scaricato non può pertanto essere modificato, “pena d’esclusione” in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali; allo stesso modo, eventuali modifiche degli hash “se ritenute essenziali saranno oggetto di esclusione”;

iii allegare a Sistema il “documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto quale elemento essenziale dell’offerta;

A seguito dell’upload di tale “documento d’offerta”, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta multilotto” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA”.

Il disciplinare precisa che il valore offerto è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta e “pertanto, la mancata indicazione e sottoscrizione dei dati secondo le modalità sopra indicate anche solo di uno dei predetti elementi comporta un’offerta incompleta”.

Precisa ancora che “è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta””, aggiungendo che “E’ altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta”.

Infine, avverte che al “concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare: di allegare i documenti richiesti; di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura…”.

Dall’analisi del disciplinare di gara emerge che la redazione dell’offerta economica avviene tramite una serie di passaggi informatici volti a valorizzare una serie di campi e dalla successiva allegazione del documento denominato “Dichiarazione di offerta economica”, riepilogativo dei campi valorizzati, debitamente firmato digitalmente.

La valorizzazione avviene operando a Sistema ossia inserendo in via telematica nei campi o box previsti nella schermata del Sistema una serie di informazioni essenziali per il lotto cui si intende partecipare.

Tra cui: l’offerta economica complessiva, il valore contrattuale offerto distinto in relazione agli enti pubblici interessati al lotto 4 (ASST Garda, ASST degli Spedali Civili di Brescia e ASST Franciacorta), i costi di sicurezza c.d. interni, il costo della manodopera, il costo delle interferenze. Mentre i primi due costi sono stabiliti dal concorrente in base alla propria organizzazione e in relazione al lotto di riferimento, la terza voce di costo è individuata dalla stazione appaltante.

La “Dichiarazione di offerta economica”, contenente il prezzo offerto (corrispondente a quello indicato a video al concorrente) e gli altri elementi dell’offerta, una volta compilata e firmata, deve essere allegata a Sistema “a pena di esclusione”.

In seguito, nello step 4 del percorso “Invia offerta multilotto”, il concorrente è tenuto a scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il c.d. “documento d’offerta” (che contiene il riepilogo delle principali informazioni economiche di cui al documento “Dichiarazione di offerta economica” e i codici hash dei file caricati), a sottoscriverlo digitalmente e quindi a caricarlo a Sistema.

Concluso l’upload di tale documento, il concorrente può passare allo step 5 del percorso “Invia offerta multilotto” e invia l’offerta cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione dell’offerta.

La “Dichiarazione di offerta economica” è dunque un documento essenziale nella procedura di gara perché cristallizza l’impegno economico del concorrente in relazione al lotto di gara cui partecipata. Descrive gli impegni economici del concorrente in relazione alle varie voci di costo e consente poi alla stazione appaltante di verificare la serietà dell’offerta.

La “Dichiarazione di offerta economica” si distingue dal “documento d’offerta” poiché quest’ultimo documento è riepilogativo dei dati economici e degli impegni contenti nel primo.

Nel caso di specie, il concorrente ha partecipato alla gara relativa al lotto 4, ma ha caricato a Sistema la “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto 3 ossia la “Dichiarazione di offerta economica” di lotto diverso rispetto a quello cui intendeva partecipare e per il quale ha presentato la domanda di partecipazione.

Gli impegni negoziali contenuti nella “Dichiarazione di offerta economica” del lotto 3 non hanno nulla a che vedere con l’oggetto del lotto 4. Si differenziano in ordine a: offerta economica complessiva, valore contrattuale offerto, distinto in relazione agli enti pubblici interessati al lotto, costi di sicurezza c.d. interni, costo della manodopera, costo delle interferenze.

Il concorrente ha in altri termini presentato un’offerta negoziale completamente disallineata e comunque incongruente con l’oggetto del lotto 4 e quindi con le richieste negoziali espresse dalla stazione appaltante.

Di conseguenza, ARIA ha correttamente escluso l’operato dalla gara in esame attesa la violazione dell’art. 19 del disciplinare che prevedeva a pena di esclusione il caricamento della “Dichiarazione di offerta economica” relativa ad un lotto diverso rispetto a quello cui si intende partecipare. Tale evenienza è peraltro assimilabile al mancato caricamento dalla “Dichiarazione di offerta economica”.

Non si può adire alla tesi della ricorrente secondo cui, avendo compilato correttamente il “documento d’offerta”, non vi era dubbio in ordine all’effettivo contenuto dell’offerta economica presentata.

Il “documento d’offerta”, sebbene sia un elemento essenziale dell’offerta, non ha valenza sostanzialmente negoziale. È la “Dichiarazione di offerta economica” ad avere valenza di impegno negoziale in virtù del contenuto sopra illustrato. Il “documento d’offerta” si limita a riepilogare soltanto alcuni dati economici inseriti nella “Dichiarazione di offerta economica” (non prevedendo ad esempio il valore contrattuale offerto distinto in relazione agli enti pubblici interessati al lotto, i costi di sicurezza c.d. interni e soprattutto il costo della manodopera) e la sua sottoscrizione e il caricamento assicurano che i file inseriti a Sistema e il loro contenuto sia di “paternità” del concorrente.

Né invero ARIA poteva attivare il soccorso istruttorio procedimentale, ammesso in via generale della giurisprudenza della Corte giustizia e oggi codificato nell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la stazione appaltante può sempre richiedere “chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato … I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.

La ratio del soccorso istruttorio procedimentale è di chiarire l’incertezza che avvince il contenuto negoziale dell’offerta, economico o tecnica, del concorrente, sul presupposto che questi abbia presentato una valida offerta e con il limite di non modificarne il contenuto.

Nel caso in esame, la ricorrente invoca un soccorso che le avrebbe consentito di sostituire la “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto 3 con quella attinente al lotto 4. In questo modo, il concorrente, anziché chiarire il contenuto della propria offerta, avrebbe sostituito il contenuto della stessa, operando contro la ratio dell’istituto e in pregiudizio della par condicio.

Va ribadito che non vi è era alcunché da chiarire in ordine agli impegni assunti per il lotto 4, poiché mancava di fatto l’oggetto del chiarimento ossia l’impegno negoziale a svolgere la commessa relativa al lotto 4.

Infine, non si ravvisa alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara e del favor partecipationis, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

Il disciplinare ha dettato le regole attinenti alla partecipazione di gara. Ha previsto, all’art. 19, che la mancata presentazione della “Dichiarazione di offerta economica” relativa al lotto di interesse comporta l’esclusione dalla gara. La clausola dell’art. 19 non attiene ad un requisito di partecipazione, né costituisce un onere che rende impossibile la partecipazione. È una prescrizione volta a definire l’impegno negoziale del concorrente in relazione al fabbisogno individuato dalla stazione appaltante.

L’esclusione dalla gara si è verificata non già perché il concorrente non è in possesso di un requisito di partecipazione, ritenuto in ipotesi illegittimo (che nel qual caso avrebbe imposto l’onere della tempestiva impugnazione del bando), bensì perché il concorrente ha formulato un’offerta non in linea con i requisiti minimi della commessa individuati dalla stazione appaltante.

E ciò si è verificato a causa di un proprio errore nel caricare un file contenente la “Dichiarazione di offerta economica” in luogo di un altro, benché il disciplinare avesse raccomandato ai ricorrenti di prestare la “massima attenzione” e “diligenza professionale” nel controllare proprio il “contenuto” dei documenti di gara caricati sulla piattaforma, “prima” dell’effettivo invio dell’offerta, evitando di inserire dati dell’offerta economica in “sezioni diverse” da quelle pertinenti, “pena l’esclusione dalla procedura”.

Si tratta di un errore che non può essere superato consentendo l’integrazione postuma del contenuto dell’offerta economica perché a tanto osta l’auto-vincolo imposto da ARIA nello stabilire le regole di partecipazione alla gara con riferimento al contenuto dell’offerta, il cui rispetto è posto a tutela della par condicio, dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso introduttivo è infondato e va pertanto respinto; i ricorsi per motivi aggiunti, proposti avverso gli atti di gara successivi alla propria esclusione, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, confermata la propria esclusione dalla gara, parte ricorrente non ha più interesse all’annullamento degli atti di gara impugnati con i motivi aggiunti.

Il Collegio ritiene di applicare alla memoria di parte ricorrente depositata in data 24.2.2025 la disciplina prevista dal vigente art. 13-ter dell’allegato II delle disp. di att. del c.p.a..

L’art. 13-ter cit. prevede che “5. Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.

5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l’importo di cui al comma 5 tenendo conto dell’entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata”.

L’Adunanza Plenaria n. 3/2025 ha affermato che la disposizione in esame ha “natura processuale” e attribuisce al giudice un “potere valutativo in ordine all’incidenza del superamento, non autorizzato, dei limiti dimensionali degli atti processuali, sul celere e spedito andamento del giudizio” (come si ricava dall’incipit dell’art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024, secondo cui, le modifiche apportate al citato art.13-ter, comma 5, rispondono “Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio”).

La Plenaria ha inoltre precisato che tale disposizione “trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025”.

La memoria di parte ricorrente depositata il 24.2.2025 è composta da complessive 71 pagine. I caratteri della memoria, considerando le parti dell’atto che si computano nel calcalo del limite dimensionale (art. 4 del decreto P.C.S. n. 167/2016), sono pari a circa 98.487 (spazi esclusi). Risulta così superata, ampiamente, il limite dimensionale per la redazione della memoria difensiva per il rito di cui all’art. 120 c.p.a. che l’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto P.C.S. n. 167/2016 (richiamato dall’art. 13-ter cit.), stabilisce in “70.000 caratteri” (spazi esclusi).

Parte ricorrente non ha richiesto, e quindi non ha ottenuto, l’autorizzazione presidenziale per il superamento del limite dimensionale per la redazione della memoria del 24.2.2025 (art. 6 del decreto P.C.S. n. 167/2016) e, ciò nonostante, ha superato abbondantemente il limite stabilito.

Ad avviso del Collegio ricorrono gli estremi per applicare la sanzione di cui all’art. 13-ter cit. il cui importo si reputa di stabilire – tenendo conto della rilevane entità del superamento del limite dimensionale nonché della portata, non complessa, degli atti impugnati con il ricorso introduttivo – nella misura congrua pari ad euro 6.000,00 corrispondente al contributo unificato dovuto (art. 120, comma 7, c.p.a.).

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue il principio della soccombenza (art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in considerazione della natura della controversia, delle questioni giuridiche trattate, dei gravami proposti e dell’attività difensionale conseguente (d.m. n. 55/2014).

TAR LOMBARDIA – MILANO, I – sentenza 20.01.2026 n. 255

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