Commerciale – Reclamo contro l’omologa e denegata qualifica di litisconsorti necessari ausilario e commissario liquidatore

Commerciale – Reclamo contro l’omologa e denegata qualifica di litisconsorti necessari ausilario e commissario liquidatore

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce “Violazione/falsa applicazione dell’art. 25-sexies, comma 6, CCII, in una con l’art. 247, comma 5, CCII e con l’art. 68 cod. proc. civ., nonché degli artt. 152, I comma, 331, I e II comma, e 348, II comma, 309 e 181, I comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, I comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.”, sul rilievo che il decreto impugnato risultava censurabile nella misura in cui aveva dichiarato l’inammissibilità del proposto reclamo, in ragione dell’inottemperanza all’ordine, emesso dal Collegio di appello all’esito della prima udienza, di “integrazione del contraddittorio”, mediante notifica del ricorso introduttivo e del verbale di udienza, nei confronti del liquidatore e dell’ausiliario nominati, nell’ambito della procedura di “concordato semplificato”. Ciò sull’erroneo presupposto che né il liquidatore né l’ausiliario risultavano essere parti necessarie dei giudizi di impugnazione avverso il provvedimento di omologazione del concordato semplificato, ivi incluso il giudizio di reclamo, con conseguente impossibilità di far discendere dalla suddetta inottemperanza l’effetto di inammissibilità che la Corte territoriale aveva viceversa ritenuto di poter affermare.

1.1 Sottolinea infine che nessuna conseguenza poteva farsi discendere dalla mancata comparizione in udienza della parte reclamante, essendo in ogni caso tenuto il Collegio a decidere nel merito il proposto reclamo.

1.2 Il ricorso è fondato.

Soccorrono infatti i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità già sotto la vigenza della precedente legge fallimentare i cui approdi sono del tutto adattabili agli istituti regolati dal Codice della crisi.

Si legge nel provvedimento impugnato che la figura del commissario liquidatore e quella dell’ausiliario, nel nuovo concordato semplificato, sono assimilabili rispettivamente a quella del curatore fallimentare e a quella del commissario giudiziale del concordato preventivo, con il che tali soggetti andrebbero qualificati quali contraddittori necessari nel giudizio di reclamo previsto dagli artt. 25 sexies, sesto comma, e 247 CCII.

Osserva la Corte che – anche a voler ritenere ammissibile tale assimilazione soggettiva tra figure che comunque rivestono caratteristiche ben differenziate – l’approdo del suddetto sillogismo risulta non condivisibile.

Sotto la vigenza della legge fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (v. Cass. n. 16562/2021, in motivazione) che “ … il Commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al giudizio di omologazione del concordato preventivo L. Fall., ex art. 180 – attraverso la comparizione all’udienza in Camera di consiglio (comma 1), la costituzione in giudizio e il deposito di un parere motivato (comma 2) – e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo del tribunale, al fine di darne notizia ai creditori (comma 5), non diviene parte in senso sostanziale del giudizio medesimo, ma conserva la posizione giuridica di organo ausiliario del giudice, non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituto processuale; di conseguenza, egli non è abilitato all’esercizio di azioni ed è privo anche della legittimazione a proporre ricorso per Cassazione (Cass. 10632/200711604/19987152/19923676/1987178/1987, 1342/1967; v. Cass. 4183/2014 e Cass. 5273/2018, in motivazione, con riguardo al procedimento di revoca L. Fall., ex art. 173)”. È stato altresì precisato, sempre nell’arresto sopra ricordato (Cass. n. 16562/2021), che in ragione del fatto che al Commissario giudiziale sono attribuite funzioni di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso – complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori – ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, “egli non è legittimato a costituirsi in giudizio in rappresentanza della massa dei creditori concordatari, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale (Cass. 14052/201511662/19984800/1998), essendo ciascuno di essi legittimato personalmente ad assumere simili iniziative” (cfr. anche: Cass. 31313/2018).

L’assimilazione tra commissario liquidatore e curatore fallimentare – già sopra evidenziata nelle sue criticità – non è affatto condivisibile.

Da un lato, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte aveva anche qui già sottolineato, sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare, che deve essere considerata ben diversa la posizione del curatore nel fallimento rispetto a quella del commissario nell’ambito della procedura prevista per il concordato preventivo. Nel primo caso, infatti, il fallito perde la sua capacità in ordine ai rapporti patrimoniali con la conseguente attribuzione della rappresentanza del fallimento al curatore; nel caso di concordato preventivo, invece, il debitore non perde la sua capacità sostanziale e processuale, che continua così ad esercitare, sia pure in forma attenuata (art. 167 L.F.), assolvendo il commissario giudiziale solo un compito di vigilanza (Cass. n. 11662/1998). Durante tale procedura “il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato” (art. 167 L.F.). Egli non rappresenta il debitore ma esercita funzioni di mero controllo e di consulenza, quale ausiliario del giudice, vigilando sull’esecuzione del concordato. Il commissario, dunque né prima né dopo l’omologazione svolge funzioni attive di gestione con la conseguenza che egli non deve e non può “presentare al giudice il conto della gestione” come la legge richiede per il curatore (art. 116 L.F.) (così Cass. n. 4800/1998).

Per quanto concerne più in particolare la figura del commissario liquidatore è stato anche di recente ribadito, nella giurisprudenza di questa Corte, che in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11601 del 03/05/2025; vedi anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17326 del 27/06/2025).

Così chiarito che né il commissario giudiziale né quello liquidatore assumevano il ruolo di parti in senso sostanziale nel giudizio di omologazione del concordato preventivo e nelle relative appendici impugnatorie, eguale conclusione deve assumersi, ora, per la figura dell’ausiliario, nominato ai sensi dell’art. 25 sexies, terzo comma, CCII e 68 c.p.c. e per quella del commissario liquidatore, nominato sempre in sede di concordato semplificato, ai sensi dell’art. 25 septies CCII, trattandosi al solito di figure ausiliarie del tribunale che rivestono solo ruolo e funzioni di vigilanza e informazione dell’organo giudiziario e non divenendo dunque parti “in senso sostanziale” del giudizio di omologazione perché non portatori di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituti processuali.

Ne discende che l’ordine di integrazione del contraddittorio è stato disposto dalla Corte capitolina sull’erroneo presupposto della sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con l’ulteriore conseguenza che lo stesso è improduttivo di effetti e che la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 5161/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17458 del 17/07/2013; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22735 del 11/08/2021).

Va anche precisato che, con particolare riferimento al reclamo di cui all’art. 18 L.F., questa Corte è venuta affermando il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all’udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere (Cass. 24 maggio 2012, n. 8227; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010, v. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 7121 del 12/03/2020). Il principio da ultimo affermato sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare risulta estendibile anche al giudizio di reclamo previsto dall’art. 25 sexies, sesto comma, CCII, avverso il provvedimento omologatorio del concordato semplificato, ricorrendone i medesimi presupposti processuali.

Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:

“In tema di concordato semplificato, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo previsto, per il procedimento di omologazione del concordato, dagli artt. 25 sexies, sesto comma, e 247, CCII, né l’ausiliario nominato dal tribunale ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione”.

Il ricorso va dunque accolto ed il provvedimento cassato con rinvio alla Corte di appello di Roma che dovrà applicare il principio di diritto sopra affermato ed esaminare il merito del proposto reclamo.

Cass. civ., I, ord., 16.01.2026, n. 881

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