1. Con il primo motivo (illustrato alle pagg. 69 e s. del ricorso) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2639 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il ricorrente rivestisse la qualità di amministratore di fatto, denunciandosi, inoltre, motivazione apparente sul punto. Osserva parte ricorrente come la qualità di amministratore di fatto presuppone la prova della sussistenza di condotte ripetute nel tempo, di carattere non occasionale, tali da far ritenere l’esistenza di una ingerenza e di un potere di controllo, espressione di un vincolo gerarchico. Osserva che tale qualifica sarebbe stata desunta da tre e-mail inviate dal ricorrente, nonché da una lettera di intenti della società e da altri elementi di prova non decisivi, poco attendibili e carenti della pregnanza indiziaria che dovrebbe assistere una ingerenza negli affari dell’impresa (rapporti con banche, clienti, dipendenti e fornitori, operatività sui conti bancari, spendita del nome, presenza assidua in azienda). Osserva come la motivazione della sentenza impugnata non dia contezza dell’esame di tali elementi, al punto da risultare apparente e denuncia malgoverno delle prove.
2. Con il secondo motivo (illustrato alle pagg. 109 e s. ricorso) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, costituito dal decreto inter partes ex art. 99 l. fall. del 4 ottobre 2012 passato in giudicato, dai contratti di collaborazione tra il ricorrente e la società dichiarata fallita, nonché omessa motivazione. Osserva parte ricorrente che il decreto di esecutività dello stato passivo avrebbe accertato con efficacia di giudicato il ruolo del ricorrente quale consulente a contratto, riconoscendogli un compenso privilegiato ex art. 2751-bis cod. civ., documento la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice di appello, con conseguente travisamento delle prove in punto rilascio della procura speciale ad negotia del 2006.
3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti di chiarezza, essendo i motivi incentrati su specifici profili di doglianza che vanno partitamente esaminati.
4. Il primo motivo è infondato in punto apparenza della motivazione, essendo la motivazione ben al di sopra del «minimo costituzionale» denunciabile in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata fondato la sussistenza degli elementi qualificanti il rapporto di amministratore di fatto su condotte che hanno travalicato il contenuto delle procure ad negotia conferite al ricorrente dalla società, motivazione compiuta e idonea a far comprendere l’iter motivazionale seguito ai fini della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è, invece, inammissibile in punto violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata ha accertato, ai fini dell’accertamento dello status di amministratore di fatto, il compimento di atti da parte di una persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, ha compiuto atti di ingerenza gestoria non occasionali, in quanto assistiti da sistematicità e completezza (Cass., n. 23213/2025; Cass., n. 7864/2024; Cass., n. 1546/2022; Cass., n. 4045/2016).
2. Il primo motivo è ulteriormente inammissibile – conformemente alle osservazioni del controricorrente – nella parte in cui deduce malgoverno delle prove, in quanto censura che mira a ripercorrere il giudizio (scelta e valutazione) degli elementi di prova operato dal giudice del merito a sostegno dell’ingerenza non occasionale del ricorrente nell’esercizio dell’attività di impresa della società dichiarata fallita, incensurabile in sede di legittimità ove corredato, come nella specie, da idonea motivazione.
3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto contrario al disposto dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (cd. doppia conforme), non essendo stato illustrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello fossero tra loro diverse (Cass., n. 26774/2016), così come inammissibile è la censura di travisamento delle prove, risolvendosi il motivo in una doglianza relativa all’erronea cernita e valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di appello, non sussumibile nel suddetto vizio (Cass., Sez. U., n. 34476/2019).
4. Va, peraltro, evidenziato come il fatto dedotto è estraneo ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda del fallimento attore, in quanto fatto concernente l’accertamento di un credito per svolgimento di attività di lavoro autonomo derivante dalla sottoscrizione di due contratti di collaborazione professionale, laddove nel caso di specie la sentenza impugnata, confermando la decisione del primo giudice, ha accertato lo svolgimento di attività ulteriori e debordanti rispetto a quelle contrattualmente dovute (partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale) e, in ogni caso, poste in essere in violazione delle deleghe a lui attribuite, con caratteri di sistematicità e completezza, ai fini dell’accertamento del credito risarcitorio del Fallimento nei confronti del ricorrente.
7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la statuizione conseguente del raddoppio del contributo unificato, sussistendone i presupposti.
8. Le spese, a propria volta, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano secondo misura finale come meglio in dispositivo. Quanto al relativo criterio determinativo – valorizzandosi la censura articolata dal controricorrente (su cui il ricorrente torna in memoria), ove lamenta la violazione del Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023 – si rileva che al caso di specie deve farsi applicazione del D.M. n. 110/2023, trattandosi di giudizio di impugnazione successivo al 1° settembre 2023 (art. 12 d.m. cit.).
9. Il D.M. n. 110/2023 è attuativo dell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico». La modifica normativa tiene conto, da un lato – come indicato nella Relazione illustrativa al citato d. lgs. n. 149/2022 – delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili «tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici», dall’altro dell’elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (ex multis Cass., n. 8425/2020), «funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo (…) e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice».
10. Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1 che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto a esse successive a termini dell’art. 4 D.M. cit. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.). Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M. cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo citato dal controricorrente, emanato all’atto dell’entrata in vigore della norma primaria.
11. La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 37552/2021). Tuttavia, diversamente da come opinato dal controricorrente (pagg. 4-5 controricorso), la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, cit. (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass., n. 7600/2023). Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
12. Nella specie, il format del ricorso per cassazione non rispetta il precetto dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e viola il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato – tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. – su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispetta il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile. Per tali motivi, si reputa opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.
Cass. civ., I, ord., 14.01.2026, n. 802