1. Con determina n. -OMISSIS-, l’AST di Ancona, quale soggetto aggregatore avvalso della Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), indiceva una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la stipula di Accordi Quadro aventi ad oggetto la fornitura in service di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per le esigenze delle Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche. La procedura, dal valore complessivo stimato pari a € 157.943.193, 28 e di durata quadriennale, era suddivisa in dieci lotti. Il presente giudizio riguarda il lotto n. 7, relativo all’AST di Ancona, per un importo pari ad € 15.615.207,20.
Più nello specifico, per i lotti dal n. 6 al n. 10, la lex specialis prevedeva la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2003, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma2, del d.lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica. Era altresì prevista una graduatoria con quota predefinita, attribuendo al primo classificato il 50% dell’importo del lotto.
In particolare, per quel che qui interessa, alla procedura per l’aggiudicazione del lotto n. 7 partecipavano il RTI composto da -OMISSIS-. e -OMISSIS-., nonché gli operatori -OMISSIS-., -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultima gestore uscente del servizio.
All’esito delle operazioni di gara, il RTI -OMISSIS-. si collocava al primo posto della graduatoria relativa al lotto n. 7, -OMISSIS- al secondo posto e -OMISSIS- al terzo posto, con una differenza di punteggio tra il secondo e il terzo pari a soli 0,30 punti.
Ritenuta anormalmente bassa l’offerta del RTI -OMISSIS-, il RUP avviava il subprocedimento di verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2003, all’esito del quale l’offerta medesima veniva ritenuta congrua.
Con determina n. -OMISSIS-, comunicata alla ricorrente il 2 dicembre 2024, l’AST di Ancona disponeva l’aggiudicazione del lotto n. 7 in favore del RTI -OMISSIS-. e di -OMISSIS-.
Avverso tale determinazione, -OMISSIS-, premesso il proprio interesse pur essendo terza classificata per il lotto n. 7 – atteso che, trattandosi di una gara con plurimi aggiudicatari, anche un secondo posto in graduatoria sarebbe di maggiore utilità per la più elevata quota di servizio da effettuare -, proponeva ricorso dinanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno, in forma specifica (con il subentro) o per equivalente. Con il ricorso venivano altresì proposte domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e domanda di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., quest’ultima decisa con sentenza non definitiva n. -OMISSIS-.
1.1. Con il ricorso introduttivo, -OMISSIS- sollevava, innanzitutto, censure avverso l’aggiudicazione disposta in favore del RTI -OMISSIS-.
In particolare, veniva dedotta la violazione degli artt. 95, 96, 97, e 98 del d.lgs. n. 36/2023, la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere sotto distinti profili, assumendo che l’aggiudicataria avrebbe reso dichiarazioni incomplete o non veritiere in ordine a precedenti risoluzioni contrattuali, procedimenti giudiziari e fatti penalmente rilevanti, i quali avrebbero dovuto avere incidenza sulla valutazione di affidabilità professionale.
Veniva altresì contestata la illegittimità della verifica di anomalia dell’offerta del RTI -OMISSIS-, deducendosi eccesso di potere e la carenza di istruttoria e di motivazione. Più in dettaglio, la ricorrente censurava la struttura dei costi della manodopera, con violazione dell’art. 11 e dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2003, nonché della lex specialis, per avere il RTI -OMISSIS- giustificato l’offerta facendo applicazione di un contratto collettivo diverso e meno oneroso rispetto a quello indicato nei documenti di gara.
1.2. Sempre con il ricorso introduttivo, -OMISSIS- estendeva l’impugnazione anche nei confronti di -OMISSIS-, seconda classificata, deducendo doglianze afferenti esclusivamente alla valutazione dell’offerta tecnica, con specifico riferimento all’applicazione dei criteri e dei sub criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, ritenuta non coerente con il contenuto effettivo delle offerte presentate. In particolare, la ricorrente contestava l’attribuzione dei punteggi relativi ai sub criteri relativi: all’organizzazione logistica e operativa del servizio domiciliare; alle modalità di erogazione delle prestazioni e alla gestione dell’attività sul territorio; alla dotazione di mezzi e di attrezzature, con specifico riferimento alle officine mobili; all’assetto organizzativo impiegato nel servizio; alla qualità complessiva delle soluzioni tecniche proposte in relazione alle esigenze dell’utenza. In relazione a tali sub-criteri, la Commissione aggiudicatrice attribuiva a -OMISSIS- un punteggio pari a 1,5 punti (coefficiente 0,5 – giudizio “discreto”), mentre a -OMISSIS- veniva attribuito il punteggio massimo di 3 punti (coefficiente 1 – giudizio “ottimo”). -OMISSIS- deduceva che in relazione a tali valutazioni, la Commissione avrebbe operato sulla base di presupposti fattuali erronei, in particolare con riferimento alla consistenza e alle caratteristiche della dotazione di mezzi indicata nell’offerta tecnica della ricorrente, nonché alla configurazione degli stessi come officine mobili. La ricorrente rappresentava, altresì, che la valutazione della propria offerta tecnica sarebbe stata influenzata da un erroneo riferimento a un diverso lotto di gara, segnatamente il lotto n. 6 anziché il lotto n. 7, con conseguente alterazione del giudizio comparativo.
In relazione all’offerta di -OMISSIS-, -OMISSIS- assumeva che il giudizio valutativo espresso dalla Commissione non sarebbe stato sorretto da elementi effettivamente differenzianti, in quanto l’offerta tecnica di -OMISSIS- si sarebbe limitata a una descrizione generale dell’organizzazione del servizio, senza una puntuale specificazione del numero e delle caratteristiche delle officine mobili impiegate. In tale prospettiva, la ricorrente deduceva un travisamento comparativo delle offerte, con conseguente sopravvalutazione dell’offerta tecnica di -OMISSIS- e sottovalutazione della propria, in violazione dei criteri stabiliti dalla lex specialis. Veniva inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto i giudizi espressi nei verbali di gara sarebbero risultati sintetici e non idonei a dare conto delle ragioni per le quali l’offerta di -OMISSIS- era stata ritenuta meritevole del punteggio massimo.
1.3. Si costituivano in giudizio l’AST di Ancona e -OMISSIS-, la prima eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso a tutte le AST beneficiarie della procedura diverse da quella di Ancona, stante l’unitarietà della procedura di gara, ed entrambe deducendo, nel merito, l’infondatezza di tutte le censure e chiedendo il rigetto del gravame. Si costituiva in giudizio anche -OMISSIS-, eccependo, preliminarmente, il difetto di interesse della ricorrente alla impugnazione nei suoi confronti e sostenendo, nel merito, la piena correttezza della valutazione tecnica operata dalla Commissione giudicatrice, evidenziando che l’attribuzione dei punteggi è avvenuta in applicazione dei criteri e dei sub criteri stabili dal disciplinare.
2. All’esito del primo accesso agli atti, -OMISSIS- ha proposto motivi aggiunti al fine di integrare i motivi di censura contenuti nel ricorso introduttivo, in particolare sostenendo che la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali da parte di -OMISSIS- fosse non solo omissiva ma anche mendace; sempre con il primo atto di motivi aggiunti, -OMISSIS- ha poi dedotto che permarrebbe una forte anomalia nell’offerta di -OMISSIS- dovuta al costo del lavoro, sia perché essa ha applicato il diverso e più favorevole contratto metalmeccanici in luogo del contratto chimico-farmaceutico, sia perché il costo del lavoro sarebbe stato illegittimamente ribassato. A tanto avrebbe contribuito la stessa stazione appaltante, la quale avrebbe omesso di specificare, nelle lex specialis, la voce di costo non ribassabile. A tal fine sono stati impugnati sia il bando di gara in parte qua, sia i chiarimenti resi dalla medesima stazione appaltante, impugnazione che la ricorrente premette essere tempestiva perché originata dalla conoscenza dei documenti solo in sede di accesso. La stessa ha chiesto in subordine l’annullamento della procedura di gara e la sua ripetizione.
Con la memoria del 21 gennaio 2025 e con riserva di meglio argomentare, l’AST ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità dei motivi aggiunti, in quanto le censure non sarebbero collegate agli atti nuovi conosciuti con l’accesso e dunque avrebbero dovuto e potuto essere formulate prima. Analoghe eccezioni sono state sollevate da -OMISSIS-.
3. Premettendo che la sua proposizione sia stata necessitata dalla conoscenza di ulteriori provvedimenti, -OMISSIS-, con un secondo atto di motivi aggiunti e con ulteriori argomentazioni, censura ancora una volta l’anomalia dell’offerta di -OMISSIS- quanto ai costi della manodopera, lamentando l’illegittimità della scelta di procedere all’applicazione del contratto metalmeccanici invece che chimico-farmaceutico senza dimostrarne l’equivalenza, anche in violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, il che avrebbe comportato costi più bassi oltre che la sottovalutazione di alcune voci di costo.
Anche rispetto a tali motivi aggiunti, sia l’AST sia -OMISSIS- hanno eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità per le medesime ragioni dei primi.
4. Con istanza del 5 giugno 2025, -OMISSIS- ha chiesto disporsi istruttoria per accertare se sussista equivalenza tra il contratto metalmeccanici applicato da -OMISSIS- e quello chimico-farmaceutico indicato dalla lex specialis.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
5.0. Il Collegio reputa di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di rito sollevate dalle resistenti, stante l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti nel merito, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Allo stesso modo, si reputa di non dover accogliere l’istanza istruttoria depositata da -OMISSIS- in data 5 giugno 2025, che il Collegio ritiene ultronea in ragione di quanto appresso si dirà in merito alla contestata omessa applicazione del CCNL del settore chimico-farmaceutico da parte di -OMISSIS-.
5. In primo luogo, vanno esaminate le censure, contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (in particolare, primo motivo dell’introduttivo e primo motivo dei motivi aggiunti depositati in data 16 gennaio 2025), con cui la ricorrente -OMISSIS- lamenta l’illegittima ammissione in gara dell’aggiudicataria -OMISSIS-, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere esclusa stante la sussistenza di cause di esclusione ex artt. 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, che pur non avendo carattere automatico, renderebbero comunque detta esclusione “necessitata” dall’assoluta inaffidabilità dell’operatore economico.
Più in dettaglio, l’aggiudicataria sarebbe stata coinvolta in vicende a rilevanza penale, quali:
– inchiesta denominata “-OMISSIS-”, nell’ambito della quale -OMISSIS- è stata destinataria della misura cautelare del divieto di contrattare con la P.A. per un anno, misura revocata dal G.I.P. di -OMISSIS- e con effetto non retroattivo;
– indagine denominata “-OMISSIS-”, condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, che ha coinvolto un tecnico di -OMISSIS- nominato responsabile di una commessa avente ad oggetto la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie a fronteggiare l’emergenza Covid 19;
– inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- in merito ad un appalto che sarebbe stato aggiudicato irregolarmente ad -OMISSIS- dall’A.S.L. TO3, per la quale vi sarebbe stato il rinvio a giudizio di un rappresentante legale di -OMISSIS- per turbativa d’asta e corruzione, falso e abuso d’ufficio.
Sempre l’aggiudicataria, sarebbe stata destinataria di diverse risoluzioni contrattuali e revoche/decadenza di aggiudicazioni, quali:
– annullamento in autotutela della procedura negoziata per la fornitura urgente da destinare alle terapie intensive e sub intensive dei presidi ospedalieri della ASP di -OMISSIS- e contestuale risoluzione del contratto per grave inadempimento di -OMISSIS- con annotazione nel Casellario ANAC, successivamente sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato (deliberazione n. -OMISSIS- dell’ASP di -OMISSIS-);
– risoluzione per grave inadempimento del contratto con la -OMISSIS-;
– risoluzione per grave inadempimento n. -OMISSIS-, revocata in autotutela con deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS-, a seguito di accordo transattivo tra le parti.
Secondo la ricorrente non rileverebbero neppure gli intervenuti accordi transattivi con le Amministrazioni, che non varrebbero ad elidere l’inadempimento e la sua incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico.
A tali risoluzioni si aggiungerebbero le vicende ulteriori menzionate nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-.
Inoltre, -OMISSIS- avrebbe incorporato -OMISSIS-., anch’essa destinataria di diversi provvedimenti di risoluzione/decadenza per inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto relativo al servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche da parte dell’Azienda Ospedaliera “-OMISSIS-; risoluzione del contratto relativo al servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e di laboratorio da parte dell’Istituto -OMISSIS- di cui alla deliberazione n.-OMISSIS-; decadenza dall’aggiudicazione del servizio triennale di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera -OMISSIS-
Non mancherebbero poi sentenze amministrative in cui l’inaffidabilità di -OMISSIS- era già stata accertata (in particolare, sentenza n. -OMISSIS- del TAR Sicilia, Catania).
La ricorrente sostiene che tutte queste vicende avrebbero dovuto essere valutate nel loro complesso e, in presenza di più di un episodio valutabile ai sensi dell’art. 95, comma 5, lett. e), nonché ai sensi dell’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l’esclusione dell’operatore economico sarebbe stata doverosa, a maggior ragione se si valutano i sei precedenti recentissimi, nel quadro più ampio delle ulteriori vicende sopra enucleate. Al contrario, per espressa ammissione della stazione appaltante (determina di aggiudicazione n. -OMISSIS-, pagina 13), i controlli non sarebbero stati effettuati per mancata attivazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico e dunque l’aggiudicazione sarebbe stata disposta sulla base delle autocertificazioni e sotto condizione risolutiva ex art. 75 del DPR n. 444/2000.
Di qui anche la contestazione dell’art. 5.1 del Disciplinare nella misura in cui contrasterebbe con l’art. 96, comma 6, del codice dei contratti in materia di rilevanza del self cleaning.
In ogni caso, le dichiarazioni di -OMISSIS- sui precedenti valutabili sarebbero, altresì, mendaci e omissive rispetto a talune vicende, quale, ad esempio, l’esclusione disposta dalla AUSL di -OMISSIS-per omissioni dichiarative (primo motivo dei motivi aggiunti depositati in data 16 gennaio 2025), sicché l’esclusione dalla presente gara si imporrebbe anche per questo.
5.1. Le doglianze appena sintetizzate sono infondate.
Il nuovo Codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 distingue tra cause di esclusione automatica, disciplinate dall’art. 94, e cause di esclusione non automatica, cui è dedicato l’art. 95, già in precedenza disciplinate dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Per la sua rilevanza, il legislatore ha poi dedicato un’apposita disposizione, l’art. 98, all’illecito professionale grave, che costituisce, ai sensi dell’art. 95, comma 5, lett. e), una delle cause di esclusione non automatica, desumibile esclusivamente attraverso i mezzi di prova tassativamente previsti. Ciò non esclude che la stazione appaltante possa procedere ad una valutazione discrezionale in ordine ai requisiti di affidabilità del concorrente, ma, a fronte di illeciti professionali, la loro rilevanza ai fini dell’esclusione va desunta attraverso gli elementi indicati all’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023. In altri termini, il fatto che il grave illecito professionale costituisca una causa di esclusione non automatica, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 1, lett. e), “… significa che la stazione appaltante, attraverso una piena valutazione del fatto storico, deve verificare che l’illecito professionale commesso dall’offerente sia grave e tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e su tali elementi si fonda il corredo motivazionale dell’esclusione, espressione di una valutazione tecnica rimessa all’amministrazione, come si inferisce dal successivo art. 98, comma 2). L’art. 98, da ultimo citato, enuclea poi, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati per dimostrarli; tra questi vi è la “condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale” (art. 98, comma 2, lett. c); la risoluzione per inadempimento costituisce anche mezzo di prova adeguato (art. 98, comma 6, lett. c)” (cfr., Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610). La medesima pronuncia precisa, altresì, che l’omissione dichiarativa sulla risoluzione non può, in quanto tale, condurre all’esclusione, poiché “… ai sensi dell’art. 98, comma 5, dette omissioni possono assumere rilievo solamente quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale tra quelli tipizzati dalla norma; analogamente dispone, in via generale, l’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023” (in termini analoghi, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16).
A ciò va aggiunto che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di affidabilità dell’operatore economico poste in essere dalla stazione appaltante è limitato alla verifica della non manifesta illogicità o incongruenza della motivazione, altrimenti incorrendo, il giudice, in una inammissibile invasione della sfera discrezionale riservata all’Amministrazione in materia (TAR Marche, sez. I, 2 maggio 2024, n. 433, confermata in appello da Consiglio di Stato, sez. III, 17 marzo 2025, n. 2189, che richiama, in proposito, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2312/2012).
5.2. Ciò posto, venendo al caso in esame, le cause di esclusione cui si riferisce la ricorrente sono tutte pacificamente ritenute di natura non automatica, sicché la valutazione circa la loro rilevanza ai fini di una possibile esclusione spettava alla stazione appaltante. Quest’ultima, come si evince dai verbali di gara (segnatamente, verbale del 3 aprile 2024) si è soffermata su ciascuna delle ipotesi potenzialmente escludenti dichiarate da -OMISSIS-, valutandole nello specifico e chiarendo i motivi per i quali le ha ritenute non indicative di una scarsa affidabilità dell’aggiudicataria. In particolare, nel citato verbale si legge testualmente quanto segue: “- L’O.E. -OMISSIS- S.p.A. ha comunicato alcune circostanze ascrivibili nell’ambito dell’illecito professionale ex art. 98 del Codice, intervenute nel corso dell’esecuzione contrattuale di appalti aggiudicati da alcune PPAA (AST -OMISSIS- e AUSL Toscana Nord-Ovest). Nel primo caso, il provvedimento riguarda una risoluzione contrattuale relativa all’anno 2020 e per il quale ancora pende giudizio civile ed il fatto è stato altresì oggetto di annotazione presso il Casellario informatico dell’ANAC (sezione B). Anche questo è stato oggetto di ricorso da parte dell’O.E. Dunque, risulta ancora pendente l’accertamento in ordine all’annotazione sul casellario informatico ANAC. L’illecito professionale dedotto, risulta valutabile ex art. 96 commi 10 e 11 del codice. L’altra vicenda invece, si riferisce all’applicazione di una penale comminata nell’anno 2022, per la quale non risulta esservi annotazione presso il Casellario ANAC, la stessa di per sé non può costituire un errore grave nell’esercizio professionale. – -OMISSIS- S.p.A. ha altresì dichiarato di essere stata destinataria di un provvedimento cautelare (misura interdittiva del divieto temporaneo di contrarre con le PA) ex D.lgs n. 231/2001 a seguito del coinvolgimento nell’ambito di un procedimento penale di due dipendenti privi però di rappresentanza, delega o procura speciale. La sanzione irrogata nei confronti della Società è stata successivamente revocata (dicembre 2022). Allo stato, infatti, non risultano annotazioni sul Casellario delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.lgs n. 231/01 (certificato n. -OMISSIS-). L’operatore ha evidenziato che i dipendenti coinvolti sono privi di poteri rappresentanza all’interno della Società e che gli stessi sono stati sospesi dal loro incarico, inoltre, le iniziative intraprese all’interno dell’organizzazione della società hanno permesso di ottenere la revoca della misura interdittiva. La circostanza è valutabile ai sensi dell’art. 96 comma 6 del Codice. Allo stato si ritiene che le fattispecie annoverate non possano determinare l’esclusione dell’operatore economico”. Il giudizio della stazione appaltante, quindi, si presenta compiutamente motivato e non manifesta profili di arbitrarietà o irragionevolezza tali da richiamare un sindacato di questo giudice.
Peraltro, giova evidenziare che, per giurisprudenza pacifica (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661 e 24 aprile 2025, n. 3537), se la stazione appaltante non ritiene che la precedente vicenda professionale abbia compromesso la moralità professionale, non è tenuta a spiegare dettagliatamente le ragioni di tale convinzione; la motivazione può essere implicita o dedotta dai fatti, ad esempio ammettendo l’impresa alla gara. Al contrario, l’esclusione di un concorrente basata su gravi valutazioni che mettono in dubbio la sua affidabilità richiede una motivazione specifica. Dunque la stazione appaltante deve motivare chiaramente le esclusioni, ma non necessariamente le ammissioni se non contestate durante la gara. Nel caso in esame, invece, la stazione appaltante ha fornito una dettagliata motivazione anche rispetto alla scelta di avere ammesso la concorrente -OMISSIS-.
5.3. Quanto sopra, ad avviso del Collegio, è sufficiente a sostenere l’infondatezza delle censure in esame. Tuttavia, per completezza, entrando nel merito delle vicende penali e amministrative che hanno coinvolto -OMISSIS-, per le quali, a dire della ricorrente, sarebbe dovuto discendere un giudizio di inaffidabilità della concorrente, si osserva che già questo Tribunale, nella sentenza n. -OMISSIS-, alle cui argomentazioni integralmente si rimanda), ha esaminato le pregresse vicende penali/professionali riguardanti l’aggiudicataria, concludendo sia per l’insussistenza, per alcune, di un obbligo dichiarativo, sia per la correttezza del giudizio di affidabilità formulato dalla stazione appaltante nonostante tali vicende. In particolare:
– per quanto attiene alle risoluzioni contrattuali e le decadenze di aggiudicazioni disposte dall’Azienda Ospedaliera “-OMISSIS-, dall’Azienda Ospedaliera “-OMISSIS-, dall’ASST di -OMISSIS-, la sentenza di questo TAR n. -OMISSIS- ha chiarito che esse non rilevano, dal momento che, oltre ad essere risalenti nel tempo, sono state disposte nei riguardi di società che successivamente sono state incorporate ad -OMISSIS-; inoltre, con riferimento alle risoluzioni adottate dall’A.O. “-OMISSIS-, dall’ASST “-OMISSIS-, le stesse stazioni appaltanti hanno revocato in autotutela i provvedimenti risolutori, il che, se da un lato non ha l’effetto di “cancellare” i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione, dall’altro lato dimostra che le ragioni dell’appaltatore non erano del tutto infondate (cfr., sentenza TAR Marche n. -OMISSIS-, paragrafo 11.1);
– con riferimento, invece, alle risoluzioni disposte dalle ASP di -OMISSIS- e di -OMISSIS- nel 2020, sempre l’anzidetta sentenza, al medesimo paragrafo 11.1, ha chiarito che l’inadempimento non era imputabile ad -OMISSIS-, come evincibile dai documenti prodotti (si vedano, al riguardo, anche le sentenze del TAR Friuli-Venezia Giulia, n. 205/2025; del Consiglio di Stato, n. 3747 del 5 maggio 2025; del TAR Puglia Bari, n. 554 del 18 aprile 2025; del TAR veneto, n. 161/2025);
– ad ogni modo, le risoluzioni contrattuali risalenti ad oltre un triennio non sono suscettibili di integrare né obblighi dichiarativi, né indici del grave illecito professionale;
– per quanto attiene alle vicende di rilievo penale (e specificamente le inchieste di -OMISSIS- di -OMISSIS- e di -OMISSIS-), -OMISSIS- non aveva l’obbligo di dichiarare quelle relative ad ex amministratori e ad ex dipendenti già cessati o dimessisi da oltre tre anni, tanto più a fronte di pronunce di assoluzione, misure di self cleaning intraprese e/o di vicende a cui la stessa è estranea (cfr., sentenza TAR Marche n. -OMISSIS-, paragrafi 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4);
– in particolare, in merito alla inchiesta di -OMISSIS- valgano tutte le considerazioni già diffusamente svolte nei precedenti menzionati (sentenza di questo TAR n. -OMISSIS- e del Consiglio di stato n. -OMISSIS-), nonché nella sentenza del TAR Friuli Venezia-Giulia n. -OMISSIS-, che pure si sono occupate della vicenda;
– anche sulla irrilevanza delle penali contrattuali e dei provvedimenti di esclusione adottati nei confronti di -OMISSIS- da altre stazioni appaltanti e sulla loro inidoneità a desumere un indice di grave illecito professionale si è pronunciata la sentenza di questo TAR n. -OMISSIS- (cfr., paragrafi 11.3 e 11.4), con argomentazioni condivisibili alle quali interamente si rimanda.
5.4. Per quanto precede, tutte le censure relative alla violazione degli obblighi dichiarativi di -OMISSIS-, alle presunte omissioni e falsità nelle dichiarazioni e alle cause di esclusione dell’operatore economico vanno dichiarate infondate (in particolare, si ribadisce, ci si riferisce a quelle contenute nel primo motivo del ricorso introduttivo e nel primo motivo dei motivi aggiunti depositati in data 16 gennaio 2025).
6. Proseguendo nella disamina delle doglianze riferite alla posizione dell’aggiudicataria -OMISSIS-, vanno scrutinati il secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui si contesta genericamente l’incongruità e l’inaffidabilità dell’offerta di quest’ultima, per avere essa proposto un ribasso eccessivo e ingiustificato, e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 gennaio 2025, con cui si contesta l’eccessivo ribasso sui costi della manodopera, anche dovuto al fatto di aver applicato un diverso e più favorevole contratto, ossia quello del settore metalmeccanico, nonché al fatto che la lex specialis avrebbe omesso di indicare i costi della manodopera non ribassabili; proprio con riguardo a tale omissione, -OMISSIS-, nel medesimo motivo aggiunto, chiede, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura con riferimento al lotto n. 7 e la riedizione della stessa.
6.1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità per genericità della censura contenuta nel secondo motivo del ricorso introduttivo, che, per espressa ammissione della ricorrente, è stata formulata “al buio”, non avendo essa ancora conoscenza dell’offerta tecnica e avendo solo contestato l’incongruità, senza altra specificazione, del ribasso percentuale proposto da -OMISSIS- sia in termini percentuali sia in termini assoluti.
6.2. Passando allo scrutinio del secondo motivo dei primi motivi aggiunti, se ne rileva l’infondatezza sotto tutti i profili.
6.2.1. Quanto alla contesta omessa indicazione, nella lex specialis, dei costi della manodopera, in disparte i rilievi di intempestività della censura sollevati dalle resistenti – per essere stata proposta solo con i motivi aggiunti -, si evidenzia che l’appalto in questione ha ad oggetto un contratto di fornitura, come chiaramente indicato nel bando al punto 1.3 e come ulteriormente precisato nei chiarimenti al quesito n. 3 dalla stazione appaltante. Inoltre, con i chiarimenti al quesito n. 68, la stessa ha ulteriormente precisato che il dettaglio contenuto al punto n. 4 del paragrafo n. 3 del disciplinare, in cui si legge che “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”, doveva considerarsi un refuso, trattandosi appunto di appalto di forniture. Pertanto, poiché l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 circoscrive espressamente l’obbligatorietà dell’individuazione dei costi della manodopera ai soli contratti di lavori e servizi e poiché il contratto in questione è stato inequivocabilmente qualificato come fornitura, le previsioni di gara che non prevedono i costi per la manodopera non sono illegittime.
Né può sostenersi che i chiarimenti della stazione appaltante abbiano modificato la legge di gara, dal momento che era chiaro sin dal bando (oltre che dal complessivo impianto della lex specialis) che si trattasse di un contratto di fornitura. Peraltro, le contestate disposizioni di gara hanno trovato applicazione per tutti i lotti; non a caso -OMISSIS- stessa, per gli altri lotti per cui ha partecipato, non ha mai indicato i costi della manodopera ed è risultata aggiudicataria, in applicazione, tra l’altro, del medesimo criterio, del lotto n. 2.
6.2.2. Sotto differente profilo, va detto che l’art. 11 del nuovo codice dei contratti pubblici non preclude agli operatori economici di applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ma è necessario che vengano fornite garanzie di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto a quelle indicate e non applicate (Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6638 e 19 novembre 2024, n. 9255). E tale dichiarazione di equivalenza – che non significa identità delle condizioni e prestazioni contrattuali, altrimenti ciò vorrebbe dire richiedere il medesimo CCNL – è stata resa da -OMISSIS- nonché verificata dalla stazione appaltante (si vedano, al riguardo, le giustificazioni rese dall’aggiudicataria datate 5 novembre 2024 e l’analisi delle stesse come da verbale di gara del 19 novembre 2024, pagine 4 e 5, in cui la stazione appaltante effettua una comparazione analitica e puntuale tra il contratto del settore metalmeccanico applicato da -OMISSIS- e quello del settore chimico-farmaceutico richiesto dalla stazione appaltante, dal cui raffronto è emersa una corrispondenza di mansioni e l’analogia di trattamento economico-giuridico tali da determinare uno scostamento non rilevante e dunque il rispetto del principio di equivalenza).
Ulteriori puntualizzazioni in merito alla verifica di equivalenza effettuata dalla stazione appaltante sono state fornite in giudizio attraverso la relazione depositata dall’AST in data 27 maggio 2025, sottoscritta dal Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della medesima AST in data 19 maggio 2025, da cui si evince che il percorso valutativo seguito dalla stazione appaltante ha riguardato la connessione tra l’ambito di applicazione del contratto collettivo applicato da -OMISSIS- e le prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’equivalenza delle tutele economiche e normative mediante l’analisi puntuale di una serie di elementi indicati nella relazione medesima, giungendosi alla conferma che il contratto applicato da -OMISSIS- realizza analoghe tutele rispetto a quello indicato dall’Amministrazione. Pertanto, l’utilizzo da parte di -OMISSIS- di un CCNL differente rispetto a quello previsto dalla legge di gara non solo è consentito dalla normativa, ma non è neppure illegittimo alla luce della verifica di equivalenza posta in essere dalla stazione appaltante. Quest’ultima ha anche evidenziato, nell’anzidetta relazione, che i rilievi mossi da -OMISSIS- nei motivi aggiunti del 4 marzo 2025 e la correlata documentazione prodotta in data 5 marzo 2025 sono superabili se si considera che il contratto chimico farmaceutico preso a riferimento dalla ricorrente è aggiornato al 2025 e quindi riguarda un periodo successivo rispetto a quello cui si riferisce il contratto del settore metalmeccanico oggetto di confronto (2023), con la conseguenza che quest’ultimo, non parimenti aggiornato, risulta più sconveniente nella comparazione. Inoltre, entrambi gli allegati prodotti da -OMISSIS- non distinguono le voci (economiche) che sono state fatte oggetto di analisi dalla stazione appaltante sulla base delle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2 del 28 luglio 2020, ossia la retribuzione tabellare annuale, l’indennità di contingenza, l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), le ulteriori indennità previste.
6.2.3. Ad ogni modo, tale diverso contratto non risulta avere inciso sulla formulazione di un’offerta congrua e affidabile da parte di -OMISSIS-.
Premesso che, per principio giurisprudenziale pacifico (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 30 luglio 2025, n. 6748), nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica – costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta -, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione.
Nel caso in esame le censure rivolte dalla ricorrente all’operato della stazione appaltante si rivelano infondate, avendo quest’ultima legittimamente esercitato la propria discrezionalità tecnica nella valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, conducendo un’analisi approfondita e puntuale sia degli aspetti retributivi che delle condizioni di mercato, come può ricavarsi dalla lettura del verbale del 19 novembre 2024 (pagina 6), oltre che della summenzionata relazione dell’AST del 27 maggio 2025. In particolare – e rimandando a tali documenti per una lettura integrale -, il RUP ha confrontato la percentuale di ribasso offerto da -OMISSIS- sia con la soglia di anomalia indicata negli atti di gara sia con le caratteristiche del mercato desumibili dai ribassi proposti dagli altri operatori economici del settore, giungendo alla conclusione che la percentuale di ribasso di -OMISSIS-, seppur elevata, è sostenibile, essendo possibile reperire sul mercato analoghi sconti. Il RUP ha altresì tenuto conto delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria, verificando che la sua offerta è attendibile anche alla luce dell’esperienza professionale maturata, dell’organizzazione aziendale, dell’ottimizzazione nella gestione del servizio grazie al know how acquisito, alle apparecchiature e alle attrezzature in uso. L’analisi svolta per i lotti n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10, che ha i costi diretti per l’espletamento dell’appalto, i costi generali dell’impresa e l’utile di impresa, ha dato esito di sostenibilità dell’offerta. Con specifico riferimento al lotto n. 7 sono stati valutati: l’incidenza del costo del personale impiegato nel servizio tenuto conto del CCNL applicato e della sua equivalenza con quello richiesto; la stima dei costi dei beni consumabili, dei ricambi e del servizio fornito da terzi, anche tenuto conto delle economie di gestione, della competenza tecnica – sia del personale impiegato sia nella gestione e nella logistica – e delle quote di ammortamento; l’impatto degli oneri per la sicurezza del personale. Come pure precisato nella relazione AST del 27 maggio 2025, dove si va ad illustrare in dettaglio l’iter logico-valutativo seguito dalla stazione appaltante, il procedimento di verifica dell’anomalia è stato volto ad accertare, come giusto che sia, l’attendibilità e l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, non potendosi pretendere dalla stazione appaltante una rigorosa quantificazione preventiva delle voci di costo rinvenienti dall’esecuzione futura del contratto ed essendo sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole e attendibile. Anche il discostamento/sottodimensionamento di talune voci di costo (ad esempio quelli per il coordinamento) non assume rilevanza a fronte di un’offerta affidabile e sostenibile nel suo complesso, valutata tale dall’Amministrazione con un giudizio completo, puntuale, analiticamente motivato e scevro da profili di irragionevolezza e di illogicità.
6.2.4. Le considerazioni che precedono sono altresì idonee a sostenere l’infondatezza della richiesta, formulata in via subordinata, di annullare la procedura di affidamento del lotto n. 7 e di rieditare la gara in parte qua, in disparte i profili di irricevibilità delle relative doglianze per intempestività e di inammissibilità della richiesta stessa anche per carenza di interesse.
7. Per le medesime ragioni innanzi esposte, il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 marzo 2025 va del pari respinto, essendo esso rivolto ancora una volta a contestare la non congruità dell’offerta presentata da -OMISSIS-.
8. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo si formulano censure avverso la valutazione dell’offerta della seconda classificata -OMISSIS-. In particolare:
a – quanto all’organizzazione logistica (pagina 51 del capitolato), -OMISSIS- lamenta che ingiustamente il proprio progetto circa i mezzi offerti sarebbe stato valutato rispetto al lotto n. 6, senza considerare che per ogni lotto l’offerta è stata diversa e quindi, per il lotto n. 7, se fossero stati valutati i mezzi effettivi, -OMISSIS- con 15 automezzi a fronte dei 10 di -OMISSIS-, di cui 9 ordinari e 6 di back up e tutti dotati di officine mobili, avrebbe dovuto realizzare un diverso e più favorevole punteggio, ossia almeno pari a quello di -OMISSIS- (3 punti), in luogo degli 1,5 punti ottenuti;
b – quanto alla rumorosità degli apparecchi (art. 8.2.1 del capitolato tecnico), a parte la neutralizzazione del punteggio per uno dei dispositivi, che non è stato valutato per nessun operatore, la Commissione avrebbe errato nel considerare un diverso parametro della rumorosità rispetto a quello dichiarato dai concorrenti e ricavabile dalle rispettive schede tecniche. Ad esempio, in relazione al modello -OMISSIS-, il valore dichiarato da -OMISSIS-, in coerenza con il produttore, è pari a 26 dB. Il valore valutato dall’Ente, invece, è di 27 dB, che sarebbe un valore erroneo. Ed ancora, per il modello -OMISSIS-, il valore dichiarato da -OMISSIS-, in coerenza con il produttore, è pari a 26 dB, mentre quello valutato dall’Ente è di 28 dB. Inoltre, a fronte di medesimi apparecchi offerti dalle concorrenti, la stazione appaltante avrebbe applicato diversi valori di rumorosità. Per effetto di tali errori, -OMISSIS- avrebbe perso almeno 0,25 punti per ciascuna macchina rispetto a -OMISSIS- (si veda la tabella a pag. 77 del verbale riassuntivo). Sui quattro apparecchi valutati il totale dei punti persi sarebbe pari ad 1, idoneo a rovesciare l’esito della gara (persa per 0,30 punti);
c – quanto al criterio afferente alla modalità di gestione del servizio e di presa in carico del paziente (pagina 52 del capitolato), -OMISSIS-, che ha ottenuto 2,25 punti a fronte dei 2,75 punti di -OMISSIS-, contesta l’omessa considerazione del tempo (esiguo) di subentro per i nuovi pazienti e di ritiro degli strumenti indicato in offerta, più vantaggiosi rispetto ai tempi indicati da -OMISSIS-;
d – quanto al punteggio per il call center (sempre pagina 52 del capitolato), per il quale -OMISSIS- ha ottenuto un solo punto, esso sarebbe irrazionale in relazione alle modalità di gestione del servizio offerte (anche in raffronto agli altri giudizi espressi riguardo ad altri operatori), le quali prevedono un duplice livello di call center con un numero per la gestione ordinaria, nelle ore di ufficio, ed uno che, come si evince anche da altri passaggi del progetto tecnico, è sempre attivo h 24 – 365/365, il tutto con operatori umani sempre disponibili.
8.1. Anche le doglianze innanzi sintetizzate sono infondate.
8.1.1. In ordine alla censura esposta alla lettera a), giova ricordare che il capitolato tecnico, in corrispondenza del criterio relativo all’organizzazione logistica (pagina 51), ha chiarito che “il giudizio verrà attribuito in funzione dell’organizzazione della struttura logistica (dislocazione magazzini e officine, utilizzo automezzi (verdi), officine mobili, ecc.) che si intende proporre al fine di garantire gli standard di servizio di cui al capitolato tecnico. La Commissione premierà l’offerta che sappia garantire la maggior flessibilità di soluzioni proposte al fine di rispettare gli standard di servizio (eventualmente migliorate in offerta)”. Sin dalla lettura del criterio è agevole ricavare che il punteggio sarebbe stato attribuito sulla base di una valutazione del complesso dell’organizzazione logistica e non soltanto in ragione dei mezzi messi a disposizione (che, peraltro, da quanto emerge dall’offerta tecnica di -OMISSIS-, sono in numero totale di 14, di cui 4 dedicati alle attività di installazione, 7 officine mobili e 3 dedicati al ritiro e al rifornimento), i quali, invece, rappresentano uno degli aspetti della logistica. Ciò posto, come si legge nella tabella riassuntiva di pagina 77 del verbale, in corrispondenza del criterio relativo all’organizzazione logistica, la stazione appaltante ha inteso valorizzare una serie di indicatori, quali le figure professionali impiegate, la presenza di sedi operative nella Regione Marche, i mezzi impiegati, con particolare attenzione alle funzioni e al basso impatto ambientale. Dal raffronto tra tutti i giudizi sintetici assegnati agli operatori e ai relativi coefficienti, il punteggio che ne è derivato risulta congruo e rispondente ai giudizi medesimi e il punteggio più alto attribuito a -OMISSIS- è stato complessivamente ben motivato. Sempre dalla lettura di tutti i giudizi e dei relativi punteggi, non sembra che il refuso consistente nell’indicazione di un numero inferiore di mezzi rispetto a quelli effettivamente offerti da -OMISSIS- abbia inciso significativamente sulla valutazione del criterio, atteso che essa, si ribadisce, è piuttosto dipesa dal complesso dell’organizzazione logistica presentata dall’operatore e dalla valorizzazione di elementi ulteriori, quali, ad esempio, l’utilizzo di mezzi elettrici puri oltre agli ibridi e la maggiore vicinanza della sede operativa.
8.1.2. Con riferimento ai rilievi di cui alla lettera b) che precede, si osserva che nel verbale di gara n. 6 la Commissione ha rilevato: “Rispetto al criterio della rumorosità dei dispositivi del gruppo 2 oggetto di valutazione migliorativa (-OMISSIS-), all’interno della documentazione tecnica dei dispositivi offerti per i lotti relativi alla ventiloterapia, non vengono sempre indicati gli stessi riferimenti alle norme tecniche utilizzate per misurare il livello di rumorosità. La Commissione stabilisce di considerare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il valore più alto indicato nella documentazione tecnica, a seguito della verifica dei Manuali tecnici, Schede tecniche ecc., presentati dagli operatori economici. Rispetto invece al criterio della rumorosità per i dispositivi del gruppo 3 (pressovolumetrici), la Commissione ha verificato che i valori riportati nella documentazione tecnica (sempre a seguito della disamina dei Manuali tecnici, schede tecniche ecc), non risultano essere raffrontabili tra loro per le diverse condizioni prese a riferimento per la misurazione del livello di rumorosità. Considerata quindi l’impossibilità di poter assicurare una omogeneità nell’applicazione del criterio, a salvaguardia della par condicio dei concorrenti all’interno del confronto concorrenziale, la Commissione ritiene di “neutralizzare” per i dispositivi del gruppo 3 il suddetto criterio, per il quale era prevista l’attribuzione di n. 2 (due) punti, pertanto, detto criterio non verrà considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio qualità. Dette indicazioni operative attengono alla valutazione di tutti i lotti per la ventiloterapia: lotti dal 6 al 10” (cfr., pagine 2, 3).
Va subito evidenziato che la decisione di “neutralizzare” il criterio di rumorosità in relazione ad uno degli apparecchi (ossia i ventilatori pressovolumetrici), non ha inciso sulle singole posizioni, essendo stato utilizzato per tutti gli operatori il medesimo parametro. Tale decisione, infatti, non viene realmente contestata dalla ricorrente, che invece si sofferma sull’altra decisione, ossia quella di considerare, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la rumorosità dei dispositivi del gruppo 2, il valore più alto indicato nella documentazione tecnica.
Come messo in evidenza dalla Commissione stessa, tale decisione è stata necessitata dal fatto che le dichiarazioni riportate dai concorrenti, con riferimento al manuale clinico prodotto e richiamato nell’offerta, non consentivano di verificare che il rilievo delle emissioni in decibel fosse stato calcolato nel medesimo modo e cioè riportando un tempo “inferiore a 30 dB(A) (o per i gruppi 2.2 pari a 40dB) a distanza di 1 metro (…)”. Rispetto a tale riscontro della Commissione, -OMISSIS- non ha fornito elementi utili a dimostrare il contrario. Ad ogni modo, poiché il criterio risulta essere stato applicato in maniera omogenea per tutti i concorrenti, non è dato sapere in che modo la ricorrente sia stata penalizzata. Contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto in ricorso, poi, emerge che, in relazione alla rumorosità, per i ventilatori pressovolumetrici tipo CPAP, -OMISSIS- abbia ottenuto 1,96 punti contro i punti 1,94 di -OMISSIS-, con uno scarto di 0,02 in favore della ricorrente; per i ventilatori pressovolumetrici tipo -OMISSIS-, -OMISSIS- abbia ottenuto 1,96 punti contro i punti 1,98 di -OMISSIS-, con uno scarto di 0,02 in favore di quest’ultima; per i ventilatori a due livelli di pressione bi-level, -OMISSIS- abbia ottenuto 1,93 punti contro i punti 1,98 di -OMISSIS-, con uno scarto di 0,05 in favore di quest’ultima; per i ventilatori a due livelli di pressione autobi-level, -OMISSIS- abbia ottenuto 1,85 punti contro i punti 1,90 di -OMISSIS-, con uno scarto di 0,05 in favore di quest’ultima. Pertanto, lo scarto di punteggio complessivo per tale voce è di soli 0,10 punti in favore di -OMISSIS- (e non di almeno 0,25 per apparecchio come sostenuto in ricorso), che da soli non basterebbero a sovvertire la posizione in graduatoria.
8.1.3. Con riguardo alle censure riportata alla lettera c) che precede, valgono considerazioni analoghe a quanto detto rispetto al criterio relativo all’organizzazione logistica. Per il criterio “modalità di gestione del servizio e di presa in carico del paziente”, il capitolato tecnico ha precisato che “verranno valutati i tempi migliorativi per la consegna dei dispositivi e del materiale di consumo, la completezza delle informazioni nella documentazione d’installazione (verbale di sopralluogo, DDT, verbale d’installazione ecc), la procedura di analisi e valutazione dei rischi, i percorsi operativi per la risoluzione delle problematiche. Verrà valutato altresì il piano esecutivo di subentro”. Anche qui è agevole osservare che il punteggio sarebbe stato attribuito sulla base di una valutazione del complesso degli indicatori descritti e non soltanto in ragione delle modalità di subentro. Dal raffronto tra i vari giudizi espressi verso i singoli operatori e i relativi coefficienti, ancora una volta emerge la coerenza logica e motivazionale delle valutazioni poste in essere dalla Commissione: invero, con riguardo all’offerta di -OMISSIS-, la documentazione relativa all’installazione è risultata “abbastanza completa” mentre le attività dedicate al subentro sono state giudicate più che sufficienti, dato che l’operatore nulla ha indicato rispetto ai pazienti attualmente non gestiti; l’offerta di -OMISSIS- è stata invece ritenuta più dettagliata, con la descrizione dei tempi di consegna per ciascun gruppo di dispositivi, con una esaustiva indicazione delle attività di subentro oltre che completa della documentazione relativa all’installazione (pagina 78 del verbale in corrispondenza del criterio in esame). Vi è quindi perfetta rispondenza tra giudizi sintetici espressi (sorretti da un’adeguata motivazione), relativi coefficienti e punteggi attribuiti. Pertanto, entro i limiti in cui è consentito il sindacato di questo giudice rispetto a valutazioni di carattere tecnico-discrezionale quali quelle in questione, anche le censure avverso il punteggio assegnato per le modalità di gestione del servizio e di presa in carico del paziente vanno disattese.
8.1.4. Infine, con riferimento al criterio “modalità di esecuzione del servizio di call center”, pure al riguardo la Commissione ha ben esplicitato le ragioni del differente punteggio a vantaggio di -OMISSIS-, essendo stato poco apprezzato il fatto che -OMISSIS- abbia messo a disposizione due numeri verdi in giorni e orari differenti (non evincendosi chiaramente dal progetto tecnico che i due numeri verdi fossero dedicati uno per il quotidiano e l’altro per le chiamate in urgenza), il che avrebbe potuto ingenerare confusione nei pazienti, mentre la descrizione dei diversi tipi di richieste di intervento e le relative modalità di risoluzione sono state giudicate più che sufficienti; quanto all’indicazione dei profili professionali impiegati, essa è stata ritenuta sintetica. Al contrario, dell’offerta di -OMISSIS- è stata valorizzata la formazione e l’organizzazione delle figure professionali impiegate specializzate in diverse aree e la presenza di n. 3 operatori specializzati per il supporto multilingua; i percorsi operativi per la risoluzione delle problematiche, poi, sono stati ritenuti ben illustrati (pagina 78 del verbale in corrispondenza del criterio in esame). Ne consegue che anche le censure di cui alla lettera d) che precede sono infondate.
8.2. Concludendo sul terzo motivo del ricorso introduttivo, le doglianze di -OMISSIS- si rivelano del tutto destituite di fondamento, avendo la Commissione analizzato l’offerta delle concorrenti secondo i criteri e gli indicatori contenuti nel capitolato tecnico ed avendo la stessa graduato i punteggi in relazione ai coefficienti, questi ultimi corrispondenti a giudizi sintetici ben motivati, dai quali è apparso chiaro il percorso valutativo, del tutto immune da vizi di irragionevolezza e di illogicità.
9. Per tutto quanto innanzi esposto e argomentato, sia il ricorso introduttivo sia entrambi i motivi aggiunti vanno respinti.
10. Avuto riguardo alla complessità delle questioni prospettate e trattate, le spese del giudizio, anche quelle relative all’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. decisa con sentenza n. -OMISSIS-, possono essere interamente compensate tra tutte le parti.
TAR MARCHE, II – sentenza 17.01.2026 n. 51