1. L’Azienda Zero, con delibera n. 41 del 30 gennaio 2025, ha aggiudicato alla Urgo Medical Italian S.p.a. il lotto n. 14 della procedura aperta telematica per la fornitura, mediante accordo quadro, di “Medicazioni Speciali per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) e l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (ORAS)”.
1.1. In particolare, il lotto n. 14 riguardava la fornitura di medicazione in fibre gelificanti con argento, le cui specifiche tecniche minime venivano individuate dall’art. 6 del Capitolato tecnico come segue: “medicazione sterile altamente assorbente in fibre gelificanti a base di CMC, o altro idoneo materiale, senza alginati, non aderente alla ferita. La frequenza di cambio non deve essere inferiore a tre giorni. La medicazione deve essere amovibile in modo compatto e atraumatico … Dispositivo medico per medicazioni di ferite superficiali e profonde infette da moderatamente e altamente essudanti …”.
1.2. Alla procedura di gara relativa al lotto n. 14 hanno partecipato quattro imprese, la Convatec Italia, la Urgo Medical Italian, la Mölnlycke Health Care e la Lohmann & Rauscher.
1.3. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, sia la Convatec che la Urgo ottenevano un punteggio tecnico di 66 punti, successivamente riparametrato a 70 punti. Gli altri concorrenti ottenevano punteggi inferiori.
1.4. La Convatec, preso atto dei verbali di gara pubblicati sulla piattaforma Sintel, con istanza datata 30 gennaio 2025 ha poi invitato la stazione appaltante a riesaminare l’esito della procedura in ordine alla Urgo e lo stesso giorno della comunicazione della delibera di aggiudicazione (31 gennaio 2025), ha presentato istanza di accesso agli atti, prendendo visione dei documenti richiesti in data 27 febbraio 2025.
2. Ciò premesso, la società Convatec Italia ha impugnato dinanzi al T.A.R. di Venezia l’aggiudicazione perché il prodotto offerto dall’aggiudicataria non avrebbe rispettato i requisiti di minima previsti dal lotto e, comunque, non avrebbe dovuto raggiungere un punteggio qualitativo superiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70 punti qualitativi.
2.1. Più nel dettaglio, la medicazione denominata “UrgoClean Ag”, offerta dall’aggiudicataria, non avrebbe rispettato le quattro specifiche tecniche, previste dalla lex specialis a pena di esclusione, in quanto:
i) presentava un rivestimento lipocolloidale aderente alla ferita, contrariamente a quanto previsto dal Capitolato;
ii) necessitava di un cambio frequente, anche inferiore ai 3 giorni, contrariamente a quanto previsto dal Capitolato;
iii) non era idonea per la cura di ferite profonde e altamente essudanti, poiché caratterizzata da un verso di applicazione specifico che compromette l’efficacia antimicrobica se non applicata correttamente;
iv) non era composta da fibre gelificanti a base di CMC, bensì da fibre in poliacrilato, quindi non idonee al trattamento previsto.
Dunque Urgo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, configurandosi, la medicazione dalla stessa offerta come un aliud pro alio.
Inoltre, il punteggio attribuito non poteva essere massimo nei tre aspetti soggetti a valutazione (facilità applicazione, grado di assorbimento, facilità di manipolazione).
3. Il T.A.R. adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 571 del 2025), ha dichiarato il ricorso irricevibile, così come eccepito dall’Amministrazione, in quanto tardivamente proposto (notificato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a., decorrente dalla comunicazione della deliberazione di aggiudicazione n. 41, avvenuta il 31 gennaio 2025).
3.1. Lo stesso Tribunale ha infatti rilevato che la ditta ricorrente già con l’istanza di autotutela del 30 gennaio 2025, cioè un giorno prima della formale comunicazione dell’aggiudicazione, aveva contestato la mancata esclusione della Urgo e la graduatoria del lotto n. 14, sollevando le stesse censure poi riproposte con il ricorso. Di conseguenza, avendo la stazione appaltante comunicato in data 31 gennaio 2025 il provvedimento di aggiudicazione a tutti gli operatori economici, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 3 marzo 2025 e non il 13 marzo 2025 come avvenuto.
3.2. In sostanza, secondo il T.A.R., già all’atto della comunicazione della delibera di aggiudicazione vi era stata una adeguata conoscenza degli atti rilevanti anche se tale conoscenza non era derivata da una completa ostensione documentale. L’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente lo stesso giorno della presa d’atto della delibera di aggiudicazione non era dunque suscettibile di consentire lo slittamento del termine di impugnazione, potendo i dati ricavabili solo integrare ai fini meramente specificativi le doglianze poi formulate o la loro sostenibilità probatoria.
3.3. L’istanza di autotutela del 30 gennaio 2025 avrebbe dunque fornito la prova della piena conoscenza, da parte della ricorrente, delle caratteristiche tecniche del prodotto denominato UrgoClean Ag, asseritamente difformi dalle prescrizioni del Capitolato tecnico, e quindi dell’illegittimità dell’aggiudicazione formalizzata il giorno seguente dalla stazione appaltante.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la Convatec, sostenendo, innanzitutto, che la cognizione della specifica documentazione prodotta nella gara dall’aggiudicataria rappresentava la condizione necessaria e indispensabile per poter esperire un’impugnativa giurisdizionale. Solo con l’acquisizione della Scheda Tecnica si potevano ricavare le indicazioni fondamentali per la cognizione delle caratteristiche essenziali del prodotto.
4.1. Il ricorso non poteva pertanto essere dichiarato tardivo anche alla luce della circostanza che dai verbali della Commissione di gara (in particolare, dal verbale n. 11/2025) non si potevano desumere le effettive caratteristiche del prodotto, ma solo i criteri di valutazione. Per questa ragione era stata presentata istanza di accesso poi riscontrata il 27 febbraio 2025 (data dalla quale si sarebbe dovuto computare il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame, cioè computando 30 giorni più 15 per l’accesso così come indicato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020).
4.1.1. D’altra parte, evidenzia parte appellante, l’istanza di annullamento in autotutela è stata formulata sulla base di informazioni reperite sul web in ordine alla natura del prodotto offerto dall’aggiudicataria, quindi su informazioni non ufficiali.
4.1.2. Il bando di gara, inoltre, è stato pubblicato il 1° aprile 2023 di conseguenza avrebbe dovuto essere applicata la modifica intervenuta in ordine all’art. 120, comma 2, del c.p.a. ad opera dell’art. 209 del d.lgs. n. 36 del 2023 relativamente all’espressa previsione del principio dell’effettiva conoscenza.
4.1.3. La società appellante, conclusivamente, solleva sul punto la questione di costituzionalità in ordine all’art. 120, comma 2, c.p.a. per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost. se la norma dovesse essere interpretata nel senso che è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione in materia di appalti la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
4.2. L’appellante ripropone poi i motivi dedotti in primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., sulla mancata esclusione della ditta aggiudicataria (in ragione della fornitura di un prodotto privo delle specifiche tecniche minime obbligatorie) e sull’attribuzione del punteggio massimo assegnabile allo stesso.
4.3. Parte ricorrente fa, infine, istanza per essere autorizzata al superamento dei limiti dimensionali del ricorso, in ragione della complessità tecnica delle questioni.
5. La Urgo Medical si è costituita in giudizio il 20 maggio 2025 mentre l’Azienda Zero il 13 giugno 2025. Entrambe hanno chiesto il rigetto dell’appello.
6. Tutte le parti hanno depositato documenti e ulteriori memorie il 18 novembre 2025, cui sono seguite repliche il 21 novembre 2025 (Urgo Medical) e il 22 novembre 2025 (Convatec e Azienda Zero).
6.1. Nella sua memoria l’appellante ha, in particolare, chiesto la rimessione all’Adunanza plenaria sul tema del termine per la proposizione di ricorso giurisdizionale in materia di appalti pubblici nel caso in cui l’operatore economico non aggiudicatario abbia avuto qualche sospetto circa la non conformità ai requisiti minimi imposti dalla lex di gara del prodotto della ditta aggiudicataria.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
8. In via preliminare, il Collegio esamina l’istanza di superamento dei limiti dimensionali formulata in calce all’appello, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.S. 2 dicembre 2016, n. 167 (l’appello consta di 48 pagine per complessive 112.469, spazi esclusi, ben al di sopra del limite di 70.000 battute di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), di cui al citato decreto).
8.1. L’istanza va respinta poiché avrebbe dovuto essere formulata anteriormente al deposito del ricorso, a norma dell’articolo 6 del citato d.P.C.S., ciò che nella specie non è avvenuto, senza che l’appellante abbia in alcun modo indicato i “gravi e giustificati motivi” che a mente del successivo articolo 7 possono legittimare un’autorizzazione successiva. Per questa ragione, l’istanza non è accoglibile prescindendo dalle ragioni specifiche che la stessa appellante adduce a sostegno della necessità di superare i limiti de quibus.
8.2. Pertanto, nel caso di specie l’appellante, indipendentemente dall’esito del giudizio, andrà condannata al pagamento di una somma ai sensi dell’articolo 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a., che, tenuto conto anche del valore del contributo unificato previsto per il presente giudizio (€ 9.000,00) e della complessità della controversia, può essere quantificata in € 3.000,00.
9. Ciò premesso, l’appello deve essere respinto, essendo meritevole di conferma la declaratoria di irricevibilità (per tardività) dell’impugnazione dell’aggiudicazione cui è pervenuto il primo giudice.
9.1. Al riguardo, va innanzitutto rimarcato che è irrilevante la questione se nella specie l’articolo 120 c.p.a. dovesse trovare applicazione nella versione anteriore o in quella posteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dal momento che, anche nel regime anteriore, la giurisprudenza (a partire da Cons. Stato, Ad. pl., 5 agosto 2020, n. 15) aveva chiaramente affermato il principio dell’immediata decorrenza del termine di impugnazione di 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione e degli atti a questa allegati, per i vizi percepiti o percepibili sulla base di tali atti senza necessità che per apprezzare la lesività degli stessi sia necessario per il concorrente non aggiudicatario eseguire un ulteriore accesso ai documenti amministrativi.
10. Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico che, sulla scorta degli atti pubblicati in data 31 gennaio 2025 (aggiudicazione e verbali della Commissione di gara), l’odierna appellante era stata in grado di conoscere la tipologia e il nome commerciale del prodotto offerto dalla controinteressata, nonché i punteggi assegnati dalla Commissione alle offerte tecniche per ciascuno dei criteri di valutazione. A ciò deve aggiungersi che, già prima di tale momento, l’appellante aveva, come è ovvio, conoscenza della lex specialis di gara e del prodotto da essa stessa offerto, in modo da poter compiere tutti i raffronti del caso.
10.1. E allora, tenuto conto che le censure articolate nel ricorso di primo grado afferivano ai due profili del preteso mancato rispetto delle specifiche tecniche minime richieste dall’articolo 6 del Capitolato tecnico da parte del prodotto offerto dalla controinteressata e dell’erronea attribuzione dei punteggi alle offerte della controinteressata e della stessa appellante, deve ritenersi che al momento della pubblicazione l’odierna istante fosse perfettamente in grado:
a) di verificare la conformità o meno del prodotto offerto dalla controinteressata alle specifiche tecniche de quibus;
b) di operare un raffronto tra i due prodotti offerti (il suo e quello della controinteressata) e cogliere gli eventuali profili di pretesa erroneità o irragionevolezza nei punteggi assegnati alle due offerte dalla Commissione.
Ciò in quanto l’appellante, essendo operatore del mercato di riferimento (e non come potrebbe fare quisque de populo navigando in Internet, come assume l’appellante), doveva ritenersi del tutto in grado di conoscere le specifiche caratteristiche tecniche del prodotto offerto dalla controinteressata, onde apprezzarne la conformità o meno alle prescrizioni di gara e la “superiorità” o meno rispetto al prodotto che essa stessa aveva offerto.
10.2. A fronte di ciò, non convincono le argomentazioni svolte nell’appello, e in particolare:
a) quanto alla inidoneità dei verbali della Commissione a far conoscere le caratteristiche tecniche del prodotto in questione, giacché i criteri di valutazione delle offerte tecniche poco avevano a che fare con le specifiche tecniche, può precisarsi che con riguardo a queste ultime la percepibilità del vizio poi denunciato di non conformità era ritraibile per la ricorrente non dai predetti verbali, ma semplicemente dal nome commerciale stesso del prodotto offerto dalla controinteressata, che identifica un prodotto e uno solo fra quelli presenti sul mercato;
b) quanto alla possibilità che le caratteristiche del prodotto e le relative schede tecniche potessero essere state modificate dal produttore, trattasi di evenienza che in ogni caso non faceva venir meno l’immediata percepibilità del vizio in questione, fatta salva la possibilità di motivi aggiunti all’esito del successivo accesso alla documentazione relativa all’offerta della controinteressata.
10.3. Inoltre, la stessa parte appellante fornisce un’indiretta conferma di quanto sopra allorché, nella propria memoria ex articolo 73 c.p.a., fa riferimento alle Istruzioni per l’uso del prodotto (IFU) come documento – significativamente già richiamato nell’istanza di autotutela – da cui erano oggettivamente evincibili le caratteristiche del prodotto medesimo, e rispetto alle quali sarebbe stata apprezzabile la non conformità alle specifiche tecniche di gara, aggiungendo che queste non sono modificabili a volontà dell’impresa distributrice a differenza delle schede tecniche (salvo poi “correggere il tiro” parzialmente sul punto in sede di memoria di replica).
10.4. Conseguentemente, il T.A.R. non ha affatto affermato che l’appellante avesse l’onere di proporre un ricorso “al buio”, dal momento che ciò che le rendeva possibile percepire i (presunti) vizi dell’aggiudicazione, poi denunciati col ricorso, era la semplice identificazione del prodotto offerto dalla controinteressata, sulla base della quale erano certamente percepibili sia la supposta non conformità dello stesso alle specifiche tecniche contenute nella lex specialis, sia le pretese incongruenze dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai due prodotti in relazione ai criteri di valutazione delle offerte tecniche (anch’essi, come è ovvio, ben noti perché indicati nella disciplina di gara).
10.5. Alla stregua di tutto ciò, l’istanza di autotutela presentata dall’appellante alla stazione appaltante in data 30 gennaio 2025 finisce per costituire solo una conferma indiretta dell’immediata percepibilità dei vizi denunciati sulla base della sola pubblicazione (non potendo ascriversi a mera casualità, come vorrebbe l’odierna istante, la quasi perfetta coincidenza fra le criticità denunciate con la detta istanza e i vizi successivamente dedotti con il ricorso giurisdizionale).
11. Alla luce di quanto sopra, va disattesa la questione di legittimità costituzionale articolata in via subordinata dall’appellante in relazione all’articolo 120, comma 2, c.p.a., per preteso contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.. Al riguardo, è sufficiente osservare che l’attuale formulazione della disposizione in discorso altro non fa che recepire – come già detto – l’insegnamento della giurisprudenza la quale, proprio al fine di coniugare la perentorietà del termine di impugnazione con la salvaguardia del diritto di agire in giudizio costituzionalmente garantito, altro non ha fatto (da ultimo, con la già citata Ad. pl. n. 15/2020) che adattare alla specificità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici i consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui il dies a quo del termine in discorso non può ancorarsi a una generica conoscenza degli atti lesivi, ma va ricollegato al momento in cui il ricorrente abbia avuto cognizione della loro lesività (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6029; id., 8 febbraio 2007, n. 522), e l’eventuale tardività dell’impugnazione deve essere dimostrata da chi la eccepisce attraverso la prova rigorosa della conoscenza dell’atto e della sua lesività, nel senso appena precisato, in un momento anteriore al sessantesimo – o, come nel caso di specie, al trentesimo – giorno antecedente la notifica del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3150; id., sez. IV, 30 dicembre 2006 n. 8264; id., 31 marzo 2005 n. 1445).
Pertanto, la questione di legittimità costituzionale per come articolata dall’appellante è:
– manifestamente infondata, perché né la disposizione di cui all’articolo 120, comma 2, c.p.a. né l’interpretazione datane dal primo giudice si pongono in distonia con la disciplina generale di cui all’articolo 41, comma 2, c.p.a. per come interpretato dalla giurisprudenza, in modo da costituire diritto vivente;
– prima ancora, non rilevante, atteso che nel caso di specie, in linea con l’interpretazione costituzionalmente conforme sopra richiamata, il T.A.R. ha non irragionevolmente ritenuto che risultasse adeguatamente provata la conoscenza non solo dell’atto, ma anche della sua lesività in ragione dei vizi denunciati col ricorso, in un momento anteriore a quello in cui attraverso l’esercizio dell’accesso la ricorrente aveva avuto completa cognizione di tutti gli atti del procedimento di affidamento.
12. Analogamente, va disattesa l’istanza di rimessione all’Adunanza plenaria che l’appellante formula per la prima volta in memoria, rilevando che sul punto della decorrenza del termine di impugnazione, anche con riferimento a fattispecie come quella qui in esame, non si registra invero alcun contrasto di giurisprudenza dopo che la stessa Plenaria ha fatto chiarezza con la citata decisione n. 15/2020, con principi poi recepiti dal codice del 2023 (applicabili o meno che siano al caso che qui occupa).
13. Quanto sopra, comportando la reiezione dell’appello e la conferma della definizione in rito del giudizio, esonera il Collegio dall’esame dei motivi di censura non esaminati dal T.A.R., che l’appellante ha ritualmente riproposto, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a., nella seconda parte dell’appello.
14. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
15. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 16.01.2026 n. 359