Circolazione stradale – Superamento minimo del tasso alcolemico: è applicabile la tenuità del fatto ?

Circolazione stradale – Superamento minimo del tasso alcolemico: è applicabile la tenuità del fatto ?

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che postula una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l’attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.

Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell’art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

In altri termini, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l’esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l’entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.

La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell’art.133, comma 1, cod. pen. pone in rilievo oltre alle caratteristiche dell’azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l’intensità del dolo e il grado della colpa, per cui, essendo richiesta, nell’ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell’entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.

All’interno poi di ogni indicatore il giudice è quindi chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (conseguendone che il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, (infatti, secondo il tenore letterale dell’art. 131bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).

1.2. Con particolare riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi sia una fattispecie che integra un illecito amministrativo; dovendosi altresì ritenere che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).

2. Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale non è in linea con i predetti principi, atteso che ha motivato il diniego dell’art. 131 bis cod.pen. facendo leva su un solo elemento di segno negativo (come attestato plasticamente dalla dizione “tanto basta”), ovvero l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies d.lgs n. 285 del 1992, peraltro neanche contestata, senza quindi valutare tutti gli altri elementi di segno positivo, quali il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia, l’incensuratezza, le modalità e le circostanze del fatto. Né peraltro in alcun modo, trattandosi di doppia conforme di condanna, soccorre la sentenza di primo grado che sul punto si limita a statuire “valutata la pericolosità della condotta, non sembrano sussistere i presupposti previsti dall’art. 131 bis cod.pen. ai fini del proscioglimento”.

3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.

Cass. pen., IV, ud. dep. 14.01.2026, n. 1434

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