Osservato che, con provvedimento del 16 settembre 2025, prot. n. 11421, il Comune di Girifalco ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione rilasciata a Wind Tre S.p.a. (cui è subentrata Zefiro Net S.r.l.) e a Cellnex Italia S.p.a. per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) in Girifalco, Via Boccaccio, su terreno identificato al NCT al foglio 10 particella 142;
Osservato che la decadenza è stata accertata ai sensi dell’art. 15, comma 4 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché, dopo la formazione per silentium dell’autorizzazione, il Comune ha adottato, con deliberazione del Consiglio comunale dell’11 novembre 2021, n. 38, il Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione, cosicché, essendo l’autorizzazione in contrasto con le previsioni di questo e non essendo stati ancora avviati i lavori, il cui avvio sarebbe stato comunicato solo il 29 gennaio 2024, si sarebbe verificato il fenomeno decadenziale;
Osservato che, con ricorso ritualmente introdotto d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Zefiro Net S.r.l. ha contestato la legittimità del provvedimento notificatogli, poiché:
a) la disciplina della decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata per la realizzazione delle stazioni radio base è contenuta unicamente nell’art. 44 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;
b) in violazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento impugnato non specificherebbe il contrasto tra l’intervento di cui si tratta e le previsioni del regolamento;
c) in ogni caso, all’entrata in vigore del regolamento, i lavori erano stati avviati;
d) in violazione dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza si fonderebbe, per la prima volta, sull’art. 15, comma 4 d.P.R. n. 380 del 2001, a seguito delle «nuove previsioni urbanistiche» introdotte dal regolamento comunale dell’11 dicembre 2021, n. 38, il quale, però, era già vigente al momento dell’adozione dei precedenti provvedimenti adottati dal Comune per impedire la realizzazione dell’opera con provvedimenti, che sono stati sempre vittoriosamente impugnati d’innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa (cfr. sentenze del TAR Calabria, sez. I, 5 dicembre 2022, n. 2199 e del Consiglio di Stato, sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10298, che hanno accolto il ricorso contro il diniego del titolo autorizzativo e per il riconoscimento della sua formazione; nonché sentenza del TAR Calabria, sez. II, 7 febbraio 2025 n. 277, che ha annullato il provvedimento di revoca in autotutela del Comune di Girifalco);
e) non sono stati illustrati gli interessi pubblici prevalenti che giustificherebbero il provvedimento decadenziale, e, in ogni caso, gli artt. 6, 7 e 8 del regolamento sarebbero comunque illegittimi e inapplicabili;
Osservato che il Comune di Girifalco si è costituito, resistendo all’avverso ricorso, sostenendo l’applicabilità della disciplina contenuta nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e deducendo che, comunque, si sarebbe verificata la decadenza di cui al comma 11 dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003;
Osservato che alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, di natura assorbente, è manifestamente fondato;
Ritenuto, infatti, che la disciplina dell’art. 44 (in passato, art. 87) del d.lgs. n. 259 del 2003 assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione dei profili urbanistico-edilizi; infatti, vi è confluenza in un unico procedimento autorizzatorio dei profili edilizi e urbanistici legati alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 26 maggio 2020 n. 2005);
Ritenuto che tale disciplina speciale non può che prevalere sull’ordinaria disciplina normativa in materia di edilizia, cosicché il regime della decadenza dall’autorizzazione è segnata dal solo comma 11 del citato art. 44, per cui «Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso»;
Ritenuto, quindi, che la decadenza è stata dichiarata in un’ipotesi non prevista, tanto più che, come noto, le stazioni radio base rappresentano opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualunque destinazione urbanistica dell’area (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 26 febbraio 2025, n.670);
Ritenuto che le deduzioni difensive, secondo le quali la decadenza sarebbe comunque maturata ai sensi dell’art. 44, comma 11 d.lgs. n. 259 del 2003 rappresentano un’integrazione postuma del provvedimento impugnato, vietata quando avviene nell’ambito del processo, in via giudiziale; un’integrazione motivazionale del provvedimento è infatti ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori (Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2025, n. 3918);
Ritenuto, sotto altro angolo visuale, che, anche a prescindere dalla dedotta questione dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, la riproposizione di provvedimenti sfavorevoli (a seguito di annullamento giurisdizionale), con motivazioni sempre diverse non dipendenti da sopravvenienze, evidenzia una frammentarietà dell’istruttoria che configura un chiaro sintomo di eccesso di potere;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune di Girifalco alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente;
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 14.01.2026 n. 45