Professioni – Giurisdizione e competenza – Liquidazione del compenso dell’avvocato oltre scaglione e obbligo di motivazione del giudice

Professioni – Giurisdizione e competenza – Liquidazione del compenso dell’avvocato oltre scaglione e obbligo di motivazione del giudice

1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Il ricorrente osserva che il Tribunale ha individuato lo scaglione di riferimento per la determinazione del suo compenso senza indicare le ragioni di tale statuizione, e ciò quantunque egli avesse svolto puntuali considerazioni nel sostenere che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile.

2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 13 della l. n. 247/2012 e degli artt. 4, 5 e 6 del d.m. 55/2012 (con riferimento al punto 2 della Tabella allegata al medesimo decreto), nonché 10 ss. cod. proc. civ.

La censura ha a oggetto il merito dell’ordinanza impugnata, sottoposta a critica in ordine al mancato rilievo del fatto che la causa presupposta aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di rigetto al patrocinio a spese dello stato, come tale «privo di valore monetario»; su tale base, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il valore della causa fosse indeterminabile e liquidare il suo compenso in misura conseguente.

3. Il primo motivo è fondato, restando in tale decisione assorbito lo scrutinio del secondo.

3.1. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti ove il giudice non ritenga di discostarsi da essa; tuttavia, nel caso in cui non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato (in questi termini si veda, ad es., Cass. n. 8884/2024).

La censura del ricorrente, pertanto, coglie nel segno laddove evidenzia che, a fronte delle considerazioni da lui svolte in punto al valore indeterminabile del giudizio principale, il Tribunale si è limitato ad indicare un diverso scaglione di riferimento, senza evidenziare le ragioni della propria scelta.

3.2. Né tali ragioni possono desumersi implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato.

In proposito, giova ricordare che per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi solo la domanda il cui valore non può essere determinato, e non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi in corso di causa, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della decisione (in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1499/2018Cass. n. 25553/2011Cass. n. 3372/2007). L’ordinanza impugnata difetta del minimo elemento che consenta di stabilire la ragione del parametro individuato.

3.3. Sussiste dunque un’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre, com’è noto, quando, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, quest’ultima è tuttavia motivata in modo che non consente «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato» (così, espressamente, Cass. n. 4448/2014; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 25767/2024).

La motivazione, infatti, ancorché materialmente esistente, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del relativo ragionamento, sì da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014).

Un tale vizio è causa di nullità della sentenza, in quanto ne comporta il venir meno della finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016).

4. Il primo motivo va dunque accolto, con assorbimento della restante censura.

L’ordinanza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice a quo affinché decida conformandosi al seguente principio di diritto: «La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato».

Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.

Cass. civ., II, ord., 11.01.2026, n. 607

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