1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 25, sexies comma 5, CCII, in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente deciso il reclamo fornendo una erronea interpretazione della norma circa il concetto di “utilità” da assicurarsi a “ciascun creditore”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 sexies, comma 5, CCII, in quanto la Corte di Appello avrebbe fornito, nella motivazione impugnata, un’errata interpretazione della predetta norma circa il concetto di “fattibilità” del piano.
2.1 Il primo motivo è infondato ed il suo rigetto determina l’assorbimento anche della seconda doglianza.
2.2 Sostiene la ricorrente che l’art. 25-sexies, comma 5, CCII dispone che, ai fini dell’omologa, la proposta concordataria è soggetta a una duplice verifica da parte del Tribunale, per cui la stessa: non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; e, comunque, deve assicurare un’utilità a ciascun creditore.
Secondo la ricorrente, per quanto riguarda il primo requisito sopra ricordato, lo stesso sarebbe assolto quando la soddisfazione dei creditori nel concordato semplificato è quantomeno equivalente a quella della liquidazione giudiziale. Ma su tale punto la Corte di Appello nulla aveva contestato, affermando, implicitamente, quindi che tale requisito sussisteva.
Per quanto concerneva il secondo requisito, il termine “utilità” doveva essere invece inteso in senso ampio e comprensivo anche di vantaggi non economici che non creino danno ai creditori. Il legislatore aveva, infatti, utilizzato il termine “utilità” senza aggiungere alcuna caratteristica a riguardo, mentre il medesimo legislatore si era preoccupato, diversamente, di specificare in materia di concordato preventivo all’articolo art. 84, comma tre, CCII, che l’utilità fosse “specificamente individuata ed economicamente valutabile”.
2.3 A ciò la ricorrente aggiunge che il menzionato articolo 84 non era mai richiamato nella normativa del concordato semplificato, mentre diversi altri articoli del concordato preventivo erano stati evocati dal legislatore nella normativa del concordato semplificato. Ciò significava in modo cristallino che il legislatore aveva inteso riferirsi al termine “utilità” nel concordato semplificato nella maniera più ampia possibile e dunque eventualmente anche non economica. Sempre secondo la ricorrente, i vantaggi – derivanti dall’utilità da assicurare ai creditori nel concordato semplificato – si potrebbero sostanziare anche nella maggiore rapidità della procedura e del riparto della stessa.
2.4 Le doglianze così proposte sono infondate.
Risulta infatti corretta l’esegesi fornita dalla Corte di appello dell’art. 25 sexies, quinto comma, CCII, in tema di definizione del presupposto della “utilità a ciascun creditore” necessario per l’omologabilità del concordato semplificato.
Ritiene la Corte che il predetto presupposto dell’utilità per i creditori della proposta di concordato semplificato – richiesto dalla norma in commento quale requisito necessario, unitamente all’assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, per l’omologazione del concordato – deve essere inteso nel senso che tale utilità, ancorché anche economicamente non apprezzabile, non può essere integrata dalla mera maggiore rapidità nella chiusura della procedura concordataria rispetto a quella della liquidazione giudiziale.
Invero, l’esegesi perorata dalla ricorrente è illogica e in contrasto col senso letterale della norma, posto che non è dato comprendere in cosa possa consistere il vantaggio per i creditori chirografari – per i quali il piano di liquidazione non preveda alcuna soddisfazione monetaria dei loro crediti – nella semplice (e qui peraltro neanche dimostrata) circostanza della maggiore celerità della chiusura della procedura concordataria rispetto a quella garantita dalla liquidazione giudiziale.
Il concordato semplificato prevede necessariamente un piano di liquidazione del patrimonio aziendale e non già, come nel concordato preventivo, anche una possibile continuità aziendale, di talché non è ipotizzabile – né in concreto risulta minimamente ipotizzato – un possibile interesse per il creditore insoddisfatto, nascente (quale beneficio futuro) dalla prosecuzione dell’attività aziendale.
Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:
“In tema di concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest’ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione”.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
Cass. civ., I, sent., 12.01.2026, n. 624