1. Il ricorso non è fondato e può, pertanto, prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune.
2. La questione principale posta dal ricorso in disamina riguarda l’efficacia temporale delle varianti apportate agli strumenti urbanistici nell’ambito dei procedimenti di rilascio di titoli edilizi ai sensi dell’art 5 D.P.R. 445/98 e dell’art. 8 D.P.R. 160/2010. Parte ricorrente, infatti, ha presentato al Comune di Saviano un’istanza di rilascio di p.d.c. volto all’ampliamento dell’edificio in cui è collocata la sede operativa della propria attività, sito in zona agricola, sul presupposto che la variante approvata in occasione del rilascio del titolo edilizio del 2015 (emesso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/98) fosse ancora vigente, nonostante l’intervenuta decadenza del permesso di costruire. Parte ricorrente, infatti, afferma che le varianti semplificate approvate ai sensi della normativa del S.U.A.P., avrebbero la medesima natura di quelle ordinarie, e, come tali, durata indeterminata nel tempo.
Il Comune, invece, sostiene che la variante urbanistica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Saviano n. 2 del 03.04.2014, in occasione del rilascio del p.d.c. del 1.06.2015, abbia riguardato lo specifico progetto proposto dalla società ricorrente e, per tale ragione, la variante seguirebbe le sorti del titolo edilizio, venendone meno l’efficacia con la decadenza del titolo.
3. Ritiene il Collegio che l’interpretazione degli atti fornita dal Comune sia maggiormente aderente sia al contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale di Saviano n. 2 del 03.04.2014, sia alla ratio e alla lettera della normativa speciale in argomento.
La delibera, infatti, ha approvato “quale variante al vigente P.R.G., il progetto per l’ampliamento (sopraelevazione) di un fabbricato produttivo”.
La locuzione utilizzata evidenzia che oggetto della delibera è stato “il progetto” dell’opera, per consentire il quale è stata contestualmente approvata anche la “variante al P.R.G.”. Infatti l’edificio che la società ricorrente intende ampliare è situato in Z.T.O. E, dove sono ammesse soltanto costruzioni funzionali all’esercizio dell’attività agricola ed era, dunque, necessario, per consentire l’ampliamento del fabbricato esistente, attribuire al fondo una diversa destinazione, nonché i parametri edificatori della zona D.
La volontà espressa dal Consiglio comunale, dunque, non appare tanto quella di modificare a tempo indeterminato il piano regolatore vigente, ma di approvare lo specifico progetto proposto.
Per tale ragione, il Collegio ritiene che la decadenza del titolo edilizio con cui il progetto è stato autorizzato, abbia inciso anche sull’efficacia della modifica apportata al P.R.G., atteso che essa era strumentale all’esecuzione di quello specifico intervento.
Tale interpretazione della delibera è, peraltro, più coerente con le finalità e i presupposti della normativa speciale S.U.A.P., che consente di derogare al procedimento di approvazione delle varianti al piano regolatore soltanto laddove gli strumenti urbanistici non prevedano – nel momento in cui la richiesta è esaminata – sufficienti aree dedicate allo sviluppo delle attività economiche (art. 5 D.P.R. 447/98: “1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso”; art. 8 D.P.R. 160/2010: “1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”).
Ove si ritenesse che la variante urbanistica “sopravvivesse” in ogni caso al permesso di costruire rilasciato ai sensi delle suddette disposizioni, si consentirebbe il mantenimento a tempo indeterminato di una deroga al piano regolatore, approvata sul presupposto dell’insussistenza di aree sufficienti allo sviluppo di uno specifico progetto imprenditoriale, anche laddove, nelle more, esse siano state reperite. Ciò contrasta con i presupposti stessi dello strumento utilizzato.
Per tale ragione, laddove non risulti che il Consiglio comunale abbia inteso approvare una variante “ordinaria” al piano regolatore, ma, come nel caso di specie, abbia approvato “il progetto presentato”, “in variante al P.R.G.” deve ritenersi che la variante disposta non sopravviva al p.d.c. con cui il progetto è stato autorizzato. A diversamente opinare si consentirebbe l’esecuzione di un intervento distonico con la destinazione di zona, anche laddove – essendo decorso un notevole lasso di tempo – non ne sussistano più i presupposti, attribuendo portata ordinaria ad uno strumento eccezionale e derogatorio dell’ordine urbanistico, i cui presupposti, per costante giurisprudenza, sono di rigorosa interpretazione.
Si è, in proposito, affermato: “Secondo la consolidata esegesi giurisprudenziale, tale speciale procedimento – il quale ha sostituito quello un tempo disciplinato dall’art. 5 del d.p.r. n. 447 del 1998 – ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale; pertanto, “perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare” (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3921; 8 gennaio 2016, n. 27).
Più specificamente, si è affermato che, se è vero che il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato “in relazione al progetto presentato, il che certamente significa che esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest’ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico”, tuttavia resta fermo “che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente […] (sentenza n. 27 del 2016, cit; sez. IV n. 5273 del 2020).
Le previsioni dello strumento urbanistico generale costituiscono, infatti, un delicato punto di equilibrio e sono espressione di una programmazione che ha ad oggetto una valutazione globale e complessiva del territorio comunale.
Ne consegue che, naturaliter, tali previsioni debbano essere osservate e non modificate ove comunque consentano la possibilità, per l’interesse del privato, di trovare realizzazione.
Inoltre, poiché la disciplina di tale speciale procedimento inverte i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all’ordinato e generale assetto del territorio, essa è “di stretta interpretazione e, comunque, al di là della prima iniziativa, nulla sottrae all’ordinaria discrezionalità dell’Amministrazione in materia urbanistica” (Cons. Stato, sez. IV, n. 4498 del 27 luglio 2011).” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.4.2024, n. 3046).
Sulla scorta delle suddette considerazioni, il Consiglio di Stato, nella suddetta pronuncia, ha ritenuto coerente con l’art. 8 D.P.R. 160/2010 l’atto di indirizzo e coordinamento approvato (con la delibera di giunta regionale n. 2332/2018) dalla Regione Puglia per l’applicazione della norma, con la quale si afferma che “Il carattere straordinario della procedura di variante ex art. 8 del DPR n. 160/2010, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici, non solo si esplica in un suo limitato utilizzo, ma ha riflessi anche sulla natura e sugli effetti di detta variante rispetto alle varianti urbanistiche. La variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico edilizia di un’area (destinazione d’uso, indici, parametri, ecc.) e deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva”.
Ciò in quanto “La delibera in esame, contenente le linee guida di disciplina per l’attuazione del d.p.r. n. 160/2010, appare coerente con la natura eccezionale della variante semplificata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui la variante semplificata è un istituto alternativo che comporta una rilevante deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, per cui non può ritenersi che attraverso di essa possa autorizzarsi un insediamento in deroga ai principi informatori del piano, del tutto avulso da un coerente sviluppo armonioso del territorio, tale da eludere la logica unitaria della pianificazione territoriale (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 27/2016; Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4821/2007; Cons. Stato, sez, IV, sentenza n. 3243/2005).”.
4. Per le ragioni sopra specificate è infondato anche il secondo motivo, con il quale parte ricorrente censura la motivazione del provvedimento nella parte in cui afferma che non potrebbe essere attivato un nuovo procedimento in variante, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento Regione Campania n. 5/2011, per i Comuni privi di P.U.C., – qual era Saviano – le varianti allo strumento urbanistico vigente sarebbero consentite esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Parte ricorrente censura il rilievo affermando che esso sarebbe inconferente dal momento che non sarebbe necessario apportare alcuna modifica al P.R.G. per approvare il progetto in considerazione della perdurante efficacia di quella approvata con la delibera n. 2 del 03.04.2014.
5. Per le medesime ragioni deve essere respinto anche il quarto motivo di ricorso, con cui è censurata – sempre in ragione della già acquisita destinazione produttiva dell’area ove insiste l’edificio – la motivazione del provvedimento che nega l’applicabilità dell’art 8 D.P.R. 160/2010 sulla base della riconducibilità dell’attività esercitata dalla ricorrente all’ambito di applicazione oggettivo della suddetta disposizione.
In aggiunta va precisato che il motivo è infondato anche quanto alle argomentazioni sviluppate per confutare l’inapplicabilità dell’art. 8 alla fattispecie affermata dal Comune. La norma prevede un procedimento semplificato di approvazione di variante urbanistica per “l’insediamento di impianti produttivi” laddove lo strumento urbanistico non individui aree ad essi destinate o che siano sufficienti.
Nella specie la ricorrente, società immobiliare, pretende di utilizzare la disposizione per costruire, in deroga alla strumentazione urbanistica, nuovi immobili da locare o vendere, affermando che gli immobili stessi sarebbero l’oggetto della sua attività. Se tale ultima affermazione è condivisibile, non può tuttavia convenirsi con parte ricorrente sull’assimilabilità degli immobili suddetti agli “impianti produttivi” di cui l’art 8 si occupa.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. j, D.P.R. 160/2010 per “impianti produttivi” s’intendono “i fabbricati o altri manufatti, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e la prestazione dei servizi”.
Gli immobili da locare o vendere da parte di società immobiliari non sono “luoghi ove si svolge una fase della produzione o la prestazione di servizi”, ma l’oggetto stesso della prestazione di servizi.
Non può, dunque, estendersi l’applicazione dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 anche alla realizzazione di immobili oggetto di successiva locazione o vendita poiché in tal caso l’effetto non sarebbe più agevolare l’insediamento o l’ampliamento di un’attività produttiva di beni o servizi, ma consentire la realizzazione di nuovi immobili da immettere sul mercato in deroga al P.R.G.
Tale risultato si produrrebbe per il sol fatto che l’attività produttiva svolta è quella tipica di una società immobiliare.
Ne deriverebbe un potenziale stravolgimento dell’ordine urbanistico vigente, del tutto ingiustificato.
6. L’ultimo motivo può essere assorbito stante la natura plurimotivata del provvedimento impugnato.
7. Stante la natura interpretativa delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere compensate.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, II – sentenza 13.01.2026 n. 217