Urbanistica e edilizia – Abuso edilizio e prova dell’ultimazione di un’opera entro una certa data

Urbanistica e edilizia – Abuso edilizio e prova dell’ultimazione di un’opera entro una certa data

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 27 luglio 2020, con cui il Comune di Torretta, dopo avere descritto le opere, in tesi, abusive (1) “Manufatto rurale, identificato al N.C.E.U., al foglio di mappa n. -OMISSIS-, part.lla n. -OMISSIS- (ex -OMISSIS-) realizzato in assenza di titolo abilitativo” 2) “Opere in muratura di modeste dimensioni, facenti parte di due corpi posti nell’area di pertinenza retrostante all’immobile identificato con la p.lla -OMISSIS- …”), ne ha ordinato la demolizione e la rimozione, con avviso che, in caso di mancata osservanza dell’ordine, decorso il termine di novanta giorni, sarebbe stata applicata una sanzione e l’acquisizione delle opere al patrimonio del Comune; ha, altresì, impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 30 luglio 2020, con cui l’Ufficio ha rettificato alcuni errori materiali del precedente provvedimento, mantenendone valido ed efficace il contenuto, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe.

Avverso i suddetti atti, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01 come “recepito” con l.r. n. 16/2016 – eccesso di potere sotto il profilo del grave travisamento delle circostanze e dell’insussistenza dei presupposti – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 della l.r. n. 7/2019 – difetto di motivazione.

Parte ricorrente censura l’illegittimità dell’ordine di demolizione nella parte in cui avrebbe considerato unitariamente gli abusi, attribuendoli in maniera indifferenziata a tutti i diversi proprietari, pur essendo il ricorrente proprietario del solo fabbricato descritto al punto 1) del provvedimento, come peraltro emerso in sede procedimentale.

La mancata considerazione delle osservazioni e memorie prodotte in sede procedimentale avrebbe, altresì, determinato la violazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, determinando un difetto di istruttoria.

II) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01 come “recepito” con l.r. n. 16/2016 – Eccesso di potere per travisamento delle circostanze sotto ulteriore profilo – Insussistenza dei presupposti – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Illogicità – Violazione del principio di buona amministrazione – Violazione dell’art. 97 Costituzione.

Ritiene parte ricorrente illogica la tesi sostenuta dal Comune secondo cui il manufatto rurale sarebbe abusivo – in quanto non precedentemente rinvenuto -, facendo discendere tale convincimento dalle foto aeree trattate da google maps, posto che lo stesso Comune, con autorizzazione n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2007, aveva, su richiesta del ricorrente, autorizzato ad “eseguire le opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria in un piccolo fabbricato rurale sito in contrada -OMISSIS-, in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- particella -OMISSIS- …”.

L’amministrazione avrebbe dovuto corroborare il proprio convincimento circa l’abusività con ulteriori elementi e rendere coerente il contenuto dell’ordinanza con i precedenti suoi atti.

III) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01 come “recepito” con l.r. n. 16/2016 – Eccesso di potere per travisamento delle circostanze ed insussistenza dei presupposti – Difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 della l.r. n. 7/2019 – Difetto di motivazione sotto altro profilo.

Deduce il ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con la detta autorizzazione concernente il medesimo immobile.

Inoltre, l’ufficio era in possesso di perizia giurata del 30 novembre 2006, allegata alla richiesta di autorizzazione, di relazione di CTU disposta nell’ambito di procedimento giudiziario civile tra il ricorrente e il vicino segnalante l’abuso, di nota della Legione Carabinieri Sicilia Comando Provinciale di Palermo prot. -OMISSIS- di prot. 5° Sez. del 21 settembre 2015 e di altri elementi di segno contrario alla tesi secondo cui “… l’immobile risulta realizzato ex novo e senza idoneo titolo abitativo …”, elementi che avrebbero deposto per la realizzazione del manufatto in data antecedente al 1967.

IV) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01 come “recepito” con l.r. n. 16/2016 – Violazione dell’art. 14 della l.r. n. 16/2016 (di “recepimento” con modifiche dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/01) – Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti – Difetto di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità – Difetto di istruttoria.

Anche ove si dubitasse della preesistenza del manufatto al 1967, in ogni caso, errata sarebbe, a parere del ricorrente, la tesi sostenuta dal comune nel provvedimento impugnato secondo cui le opere non sarebbero suscettibili di sanatoria, attesa la regolarità del manufatto che risulta attestata dal parere favorevole della commissione edilizia comunale, reso in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo della realizzazione delle opere di manutenzione (Autorizzazione n. -OMISSIS- del 2017); inoltre, sarebbe stato violato l’art. 47 delle NTA al PRG del Comune di Torretta (richiamato dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato), che, nel disciplinare la “zona agricola”, dispone che “Sono ammesse, le opere necessarie alla conduzione del fondo e cioè gli edifici rurali … nonché le residenze in funzione delle esigenze del conduttore del fondo.…”.

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli effetti.

2. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 27.11.2020, il Collegio ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune.

3. In data 17.12.2020 il Comune di Torretta si è costituito, sostenendo la legittimità degli atti impugnati. In particolare: a) con riferimento al primo motivo, il comune ha ritenuto superato il rilievo di parte ricorrente di non essere proprietario dei due corpi posti nell’area di pertinenza retrostante all’immobile identificato con la particella n. -OMISSIS-, in quanto è stata accertata, in data 16.09.2020, la demolizione dei muretti ad opera della sig.ra -OMISSIS-; b) non vi sarebbe contraddizione con la rilasciata autorizzazione, assumendosi anche il privato la responsabilità di dichiarazioni non conformi al vero circa la preesistenza del fabbricato; quanto all’efficacia probatoria delle foto tratte da Google Earth non può disconoscersi quantomeno il loro valore indiziario; inoltre, sussisterebbero altri elementi indiziari che consentirebbero di datare la costruzione del manufatto in data posteriore al 2004 (atto di donazione, relazione tecnica del 18 settembre 2014); c) nelle mappe catastali del comune non sarebbe evincibile la presenza grafica del manufatto; ulteriore conferma che la costruzione sarebbe iniziata a partire dal 2007 sarebbe fornita dal decreto di archiviazione; d) l’immobile non sarebbe sanabile in quanto la volumetria realizzata sarebbe maggiore di quella ammissibile; il cambio di destinazione d’uso da edificio rurale a categoria abitazione in villini non rispetterebbe i parametri urbanistici.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 23.12.2020, il Collegio ha reiterato l’ordine istruttorio rimasto non eseguito.

5. In data 4 gennaio 2021 il Comune di Torretta ha depositato documentazione in ottemperanza delle suddette ordinanze.

6. In data 22 gennaio 2021, il ricorrente ha depositato documentazione e, in data 23 gennaio 2021, memoria difensiva.

7. All’esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2021, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.

7.1. In sede di appello cautelare, il C.G.A., con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 luglio 2021, in riforma alla decisione cautelare di primo grado, ha sospeso il provvedimento impugnato per le seguenti ragioni “Considerato che i profili essenziali della questione necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito; Considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi nella presente fase cautelare, appare prevalente l’interesse dell’appellante alla conservazione della res adhuc integra sino alla definizione del merito della controversia”.

8. A seguito di comunicazione del Comune di Torretta, con decreto n. 87 dell’11 marzo 2025, è stato dichiarato interrotto il giudizio per l’avvenuta cancellazione dall’albo del difensore dell’amministrazione intimata.

9. Il giudizio è stato riassunto con atto di parte ricorrente depositato il 12 giugno 2025.

9.1. In vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato memoria.

10. Alla udienza straordinaria del 10 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.

11. Il ricorso è, in parte, improcedibile e, per il resto, va accolto nei sensi di seguito esposti.

12. Innanzitutto, va dato atto dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo, con cui il ricorrente contesta di essere proprietario di uno dei corpi indicati nell’ordinanza di demolizione in quanto, per come riferito dal Comune e non contestato dalla parte ricorrente, con l’accertamento del 16.09.2020, gli ispettori di Polizia Municipale e il Responsabile del IV settore hanno accertato la demolizione, ad opera della Sig.ra -OMISSIS-, dei muretti oggetto dell’ordinanza ingiunzione.

Ciò comporta l’improcedibilità del motivo per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi ravvisare una situazione in fatto ed in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione dell’impugnazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1028; cfr. anche T.A.R. Venezia, sez. II, 22 maggio 2023, n. 682).

In ogni caso, il motivo, nel merito, è anche fondato, atteso che la stessa Amministrazione ha confermato la tesi dell’altrui proprietà delle dette opere (cfr. memoria di parte ricorrente del 7 novembre 2025) ed ha riconosciuto che “La res litigiosa, pertanto, si concentra esclusivamente sul manufatto rurale, identificato al NCEU al foglio di mappa nr. -OMISSIS-, particella -OMISSIS- (ex -OMISSIS-), di proprietà esclusiva del Sig. -OMISSIS-” (memoria del Comune resistente del 17 dicembre 2020).

13. Si può a questo punto passare a delibare gli ulteriori motivi di ricorso.

13.1. Va dato atto che è controverso tra le parti se l’immobile di cui all’ordinanza di demolizione impugnata (fabbricato rurale) sia stato (o meno) realizzato in epoca antecedente al 1967.

13.2. Sostiene il Comune che l’immobile sia stato realizzato nel 2007, epoca in cui per camuffarne la realizzazione abusiva sarebbe stata richiesta e ottenuta un’autorizzazione all’esecuzione di opere di manutenzione. In particolare, l’inesistenza fino all’anno 2007 sarebbe comprovata da foto storiche tratte da google earth in sequenza cronologica dal 2001 al 2018, che permetterebbero di constatare l’assenza del manufatto dal 2001 al 2005 e la sua visibilità solo a partire dall’anno 2010.

13.3. Parte ricorrente, a confutazione della tesi avversaria, per dimostrare la preesistenza del manufatto in questione, ha fatto riferimento ai seguenti elementi:

a) una autorizzazione (la mai ritirata n. -OMISSIS-/2007) all’esecuzione di “… piccole opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria in un piccolo fabbricato rurale sito in contrada -OMISSIS-, in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- particella -OMISSIS- …”; tali “piccole opere”, autorizzate all’esito di una istruttoria amministrativa (che ha coinvolto anche l’AUSL 6), potrebbero avere determinato, una volta eseguite (tinteggiature, rifacimento muri, ripristino tetto, ecc.), quella maggiore visibilità del manufatto alla quale fa riferimento il Comune;

b) l’aerofotografia eseguita da S.A.S. TD s.r.l. (Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali) a seguito di ripresa aerea del luglio 2000, che rende evidente l’esistenza del manufatto a quella data e che, per tale ragione, smentisce la pretesa realizzazione abusiva nell’anno 2007;

c) le immagini che lo stesso Comune pone a sostegno delle proprie difese; esse, infatti, malgrado siano poco nitide, lascerebbero intuire la presenza del piccolo rudere al di sotto della vegetazione, rudere che sarebbe diventato maggiormente visibile a seguito dell’esecuzione delle opere di manutenzione (ordinaria e straordinaria) autorizzate dal Comune; se davvero il manufatto fosse stato realizzato solo nell’anno 2007, nelle foto degli anni precedenti la porzione di lotto sarebbe stata interamente verde, diversamente sarebbe visibile l’immagine di qualcosa di chiaro (bianco) tra la vegetazione ossia il piccolo manufatto, prima in condizione di rudere e, poi, dopo il 2007, ripulito e rinnovato;

d) perizia giurata, allegata alla richiesta di autorizzazione del 2007, secondo cui “Detto piccolo fabbricato rurale risulta essere stato realizzato in epoca imprecisata antecedente al 1967 …”;

e) relazione del c.t.u. nel procedimento già pendente innanzi al Tribunale di Palermo, che ha riguardato marginalmente il manufatto in questione, secondo cui “… l’edificio non appare chiaramente distinguibile a causa della presenza di fitta vegetazione e della bassa risoluzione delle immagini …”, il che sarebbe ben diverso dal dire che il manufatto è inesistente;

f) anche il tecnico della parte avversa agli -OMISSIS- nel procedimento di cui si è detto sopra – ossia il vicino che ha effettuato la segnalazione da cui ha preso avvio il procedimento de quo – avrebbe riconosciuto l’esigenza di una indagine più accurata (e mai effettuata) sull’esatta collocazione temporale del manufatto, indagine, a suo dire, necessaria per le difficoltà prodotte dall’esistenza di una fitta vegetazione ostacolante una riproduzione aerea nitida.

Sostiene, inoltre, parte ricorrente che non si potrebbero trarre argomenti di segno opposto (a quelli dalla stessa sostenuti) dall’atto di donazione stipulato in data 4 giugno 2004, attraverso il quale il ricorrente è divenuto proprietario (atto che non menzionerebbe il fabbricato rurale) e dal decreto di archiviazione (che confermerebbe che la costruzione sia stata iniziata a partire dal 2007); infatti:

– l’atto di donazione del 4 giugno 2004, che è l’atto con il quale i genitori del ricorrente hanno reso i diversi figli proprietari e, segnatamente, il ricorrente proprietario del manufatto e del terreno sul quale esso insiste, recita “… terreno agricolo, sito in Comune di Torretta, contrada -OMISSIS- …. e per quanto in effetti si trova … in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- …” (cfr. pagg. 2 e 3 atto di donazione);

– il decreto di archiviazione (del relativo procedimento penale) si esprimerebbe in forma dubitativa e l’affermazione sarebbe funzionale alla pronuncia di archiviazione.

14. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato laddove lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione, atteso che il Comune, nell’emettere il contestato ordine demolitorio, non ha tenuto in alcun conto – anche solo per confutarli in maniera motivata – gli argomenti introdotti nel procedimento dall’interessato.

In particolare, il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione più intensa e specifica a fronte degli argomenti e della documentazione prodotta dal privato e ciò anche al fine di superare la precedente propria autorizzazione del 2007 (mai ritirata dal Comune in autotutela) a realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, emessa dopo aver “Visto il parere favorevole espresso della Commissione edilizia comunale nella seduta del 23/02/2007 verbale n. -OMISSIS-”, “l’atto di donazione … stipulato il 04/06/2004 …”, “il parere Igienico sanitario favorevole espresso dal responsabile d’Igiene Pubblica prot. n. -OMISSIS- del 15/03/07.”.

L’Amministrazione comunale, invero, ha omesso di svolgere adeguate considerazioni in merito alla precedente autorizzazione, che si pone in palese contrasto con la nuova valutazione effettuata, e ai vari elementi introdotti dal ricorrente nell’ambito del procedimento.

Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7239: sez. IV, 1 aprile 2019, n. 2115; Sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3696; id., 5 marzo 2018, n. 1391), dovendosi dunque fare applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova (Cons. Stato Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3304).

Tuttavia, proprio il criterio della vicinanza della prova conduce ad un temperamento del rigoroso onere probatorio “secondo ragionevolezza” nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive o certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall’altro, la pubblica amministrazione non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In tal caso, non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza, inferendo, così e secondo criteri di normalità, la probabile data di tale ultimazione da un complesso di dati, documentali, fotografici e certificativi, necessari in contesti troppo complessi o laddove i rilievi cartografici e fotografici siano scarsi (Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3304; id. 13 novembre 2018 n. 6360; id. 19 ottobre 2018 n. 5988; id. 18 luglio 2016 n. 3177).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto, in fattispecie analoga a quella in esame, che “Sebbene gli elementi probatori offerti da parte appellante non assolvano un onere probatorio pieno non fornendo prova certa della data esatta di realizzazione del manufatto \abusivo in questione, gli stessi rappresentano comunque sufficienti elementi probatori “dotati di alto grado di plausibilità” (Cons. Stato, 29 luglio 2020, n. 4833) che pur non raggiungendo la certezza processuale sulla datazione delle opere in contestazione, impongono che sia l’amministrazione a fornire elementi di prova contraria – idonei a supportare il proprio assunto, alla base dell’impugnato provvedimento di ripristino – in mancanza dei quali il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato per difetto di istruttoria” (C.G.A.R.S. 14.08.2025, n. 661).

15. Orbene, nel caso di specie, a fronte dei plurimi indizi prodotti dal ricorrente, l’amministrazione comunale, pur non costituendo i predetti elementi prova oggettiva dell’esistenza del fabbricato in questione anteriormente all’anno 1967, avrebbe dovuto comunque farne oggetto di specifica valutazione e verifica e darne conto nel provvedimento di demolizione in oggetto, che, invece, rinvia alla relazione istruttoria che si limita a concludere che “visto che non è identificabile in maniera chiara e dettagliata la preesistenza di ruderi di eventuale originario fabbricato rurale (come si evince dalle foto aeree dal 2001 al 2018 ed il Fotopiano del 1978) l’immobile risulta essere realizzato ex novo e senza idoneo titolo abilitativo”.

16. Conclusivamente, per le considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso in esame va dichiarato improcedibile e, comunque, nel merito fondato per quanto sopra; per il resto, il ricorso va accolto sotto gli assorbenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione e, per l’effetto, vanno annullate le ordinanze di demolizione impugnate, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione da adottare nel rispetto delle superiori coordinate conformative.

17. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità e della complessità in fatto della vicenda contenziosa.

TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 12.01.2026 n. 77

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