Autorizzazioni e concessioni – Revoca dell’autorizzazione per la vendita di materiale esplodente per la presenza di un quantitativo di materiale eccedente rispetto al limite massimo consentito

Autorizzazioni e concessioni – Revoca dell’autorizzazione per la vendita di materiale esplodente per la presenza di un quantitativo di materiale eccedente rispetto al limite massimo consentito

Il sig. -OMISSIS- espone di essere titolare sin dall’anno 2013 di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l’attività di vendita di articoli pirotecnici presso il punto vendita denominato -OMISSIS-sito in Mazara del Vallo.

A seguito di un controllo eseguito in data 2 dicembre 2024 dalla Commissione Tecnica Territoriale per le Materie Esplodenti, sono stati riscontrati nell’esercizio commerciale del ricorrente: un quantitativo di materiale esplodente appartenente alla categoria V C eccedente di circa 31,5 kg rispetto al limite massimo (di 80 kg) previsto dalla licenza di pubblica sicurezza, nonché la mancata esibizione della “valutazione rischio incendio” per l’attività in esame.

Conseguentemente, il Prefetto di Trapani, con decreto del 5.12.2024 ha disposto la revoca della licenza di p.s. relativa alla vendita di materiale esplodente, ritenendo che lo sforamento del limite massimo di esplosivo di cat. V C detenibile implicasse una forma di abuso della licenza, rilevante ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS.

Avverso tale decreto, il sig. -OMISSIS-ha proposto il ricorso in epigrafe affidato alle seguenti censure:

1.- omessa comunicazione di avvio del procedimento;

2.- violazione dell’art. 10 TULPS ed eccesso di potere per difetto di proporzionalità ed irragionevolezza in quanto: (i) il modesto quantitativo di materiale esplodente rinvenuto in esubero (circa 30 Kg) non avrebbe potuto condurre alla revoca incondizionata della licenza posseduta da oltre un decennio; (ii) l’amministrazione ha omesso di evidenziare e motivare sui rischi per le esigenze di sicurezza e prevenzione dei disastri che l’accertato stato di fatto avrebbe comportato; anzi, sotto tale profilo, ha trascurato di considerare che l’eccesso di materiale della categoria V C poteva essere compensato – ai fini di un bilancio sulla complessiva pericolosità – dal mancato possesso di materiale di cat. IV (pur concesso in licenza), che si caratterizza per maggiore potenzialità esplosiva rispetto a quello di cat. VC; (iii) la condotta in concreto tenuta dal titolare della ditta risulterebbe legittimata dall’art. 3 del D.M. Interno 9.08.2011, nella parte in cui consente al titolare della licenza di operare sostituzioni compensative tra le categorie di materiale esplodente detenuto. La complessiva quantità di materiale posseduto, peraltro, risultava del tutto compatibile con i limiti di sicurezza previsti per i locali in cui si volge l’attività, con la conseguente insussistenza di alcun profilo di rischio per la sicurezza e l’incolumità; (iv) non potrebbe predicarsi sussistente alcun abuso del titolo, tenuto conto della regolare condotta tenuta dal ricorrente per un decennio dal rilascio della licenza;

3.- insussistenza di alcun rilievo penale nella condotta del ricorrente, come si ricava dal fatto che l’a.g. non ha convalidati i paralleli provvedimenti di sequestro penale del materiale esplodente detenuto.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’esame dell’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, la Sezione ha così statuito: “Considerato che il ricorso risulta sprovvisto del fumus boni iuris necessario per l’adozione della richiesta misura cautelare, e ciò in quanto:

– è incontestato il possesso di materiale esplodente di cat. V C in misura eccedente di Kg. 31,5 rispetto al limite indicato nella licenza (max kg. 80);

– lo sforamento del tetto di 80 kg accertato dalla Commissione è stimabile in percentuale prossima al 40%, dal che emerge una violazione tutt’altro che modesta; ne consegue che non può censurarsi il provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di proporzionalità;

– i limiti quantitativi relativi al possesso di materiale esplodente sono esclusivamente quelli indicati nella licenza di p.s. rilasciata al titolare dell’attività, e non possono essere modificati attraverso unilaterali compensazioni fra le varie categorie di esplodenti che non siano state previamente comunicate all’autorità, nè sulla base di personali valutazioni sull’assenza di concreti rischi, atteso che il titolare della licenza è tenuto ad osservarne pedissequamente le specifiche prescrizioni;

– la violazione delle prescrizioni contenute nella licenza comporta ex se la revoca per abuso, senza necessità di particolari motivazioni e/o valutazioni;

– la censura di difetto di comunicazione di avvio del procedimento si rivela priva di peso concreto, atteso che il fatto è incontestato e le sue conseguenze sono pressochè vincolate;

– le vicende probatorie del processo penale instaurato a carico del ricorrente sono irrilevanti rispetto all’attività di pubblica sicurezza;

Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda cautelare, ponendo le spese di questa fase del giudizio a carico del ricorrente;”.

L’ordinanza cautelare è stata poi confermata in appello con ordinanza del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-.

Di seguito, con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il sopravvenuto provvedimento del 6.02.2025 con il quale la Prefettura – U.T.G. di Trapani ha disposto ai sensi dell’art. 39 TULPS il divieto di detenzione di materiale esplodente, con contestuale ordine di cessione di quello in atto posseduto.

Il ricorrente – paventando la paralisi della propria attività commerciale, con irreversibili esiti dannosi – denuncia l’illegittimità di quest’ultimo provvedimento in quanto avente carattere globale ed esteso anche agli artifici esplodenti soggetti a libera vendita, ossia a quelli rientranti nelle categorie V D e V E. Più in particolare, denuncia: (i) invalidità derivata del nuovo provvedimento prefettizio, discendente dalla illegittimità di quello precedentemente impugnato col ricorso introduttivo; (ii) omessa comunicazione di avvio del procedimento; (iii) illegittimità del divieto di detenzione di materiale esplodente, nella parte in cui contempla anche il materiale non soggetto ad obbligatoria licenza di p.s.

In relazione all’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti è stato disposto con ordinanza n. -OMISSIS-quanto segue: “Vista la precedente decisione cautelare già adottata da questa Sezione in relazione al provvedimento del 5 dicembre 2024 relativo alla revoca della licenza di p.s.;

Considerato che l’istanza cautelare oggi in esame – proposta con i motivi aggiunti – concerne unicamente il divieto di detenzione armi e materie esplodenti disposto col decreto prefettizio del 6 febbraio 2025;

Considerato che il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti sembra, invero, assumere una latitudine estesa, che ricomprende tutte le tipologie di materiale esplodente (anche quello soggetto a regime di libera vendita), e non solo quello vendibile solo sotto l’egida della licenza di p.s.;

Ritenuto che tale estesa efficacia del divieto prefettizio – la cui legittimità sarà oggetto di approfondito esame nell’apposita fase di trattazione del merito – è idonea ad arrecare un grave pregiudizio nella sfera del ricorrente, in quanto impedisce a quest’ultimo di esercitare l’attività commerciale da cui trae sostentamento, inibendogli la commercializzazione anche delle residue tipologie di esplodenti che rientrano in regime di libera vendita e non sono soggette a licenza di p.s., con conseguente concreto rischio di chiusura dell’attività commerciale;

Ritenuto di dover scongiurare in questa sede cautelare il concreto danno paventato;

Ritenuto, in conclusione, di dover sospendere gli effetti del divieto prefettizio impugnato con i motivi aggiunti, nella sola parte in cui vieta la detenzione del materiale esplodente liberamente commercializzabile;”.

L’intimato Ministero dell’interno si è costituito in giudizio e, con distinte memorie, ha contestato la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti con articolate argomentazioni.

In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria per ribadire la propria linea difensiva rispetto ad entrambi i provvedimenti impugnati.

All’udienza del 25 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.

1.- Il ricorso introduttivo del giudizio è, come già anticipato con ordinanza cautelare (condivisa anche dal giudice d’appello), infondato nel merito.

In dettaglio. Non sussiste la dedotta violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo denunciata col primo motivo. Infatti, per un verso, risulta ex actis che il ricorrente abbia assistito alle operazioni di verifica svolte dalla Commissione Tecnica Territoriale sulle Materie Esplodenti senza nulla obbiettare rispetto alle risultanze ivi emerse; la stessa circostanza dell’avvenuto sforamento del limite quantitativo autorizzato è pacificamente ammessa, e non contestata, nemmeno in ricorso. Per tali ragioni – condivise anche dal C.G.A.R.S. nell’ordinanza n. -OMISSIS- resa in sede di appello cautelare – non si comprende quale rilevante apporto valutativo, idoneo a condizionare la decisione dell’amministrazione, avrebbe potuto fornire il ricorrente in sede di interlocuzione procedimentale. In altre parole, data la conclamata violazione delle prescrizioni indicate nella licenza di p.s., l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, tenuto conto del fatto che la stessa licenza conteneva già in origine l’avvertenza circa la possibilità di revoca in ipotesi di abuso o di violazione delle prescrizioni. Per altro verso, alle considerazioni fin qui svolte occorre aggiungere che il provvedimento impugnato sembra essere stato adottato (pochissimi giorni dopo il sopralluogo svolto dalla Commissione) per ragioni di urgenza, al fine di scongiurare i rischi derivanti dalla intrinseca pericolosità del materiale, come riconosciuto dal giudice d’appello nella citata ordinanza cautelare. Questo, rende quindi superabile l’obbligo di comunicazione preventiva in capo all’amministrazione.

1.2 Il secondo motivo di ricorso è, anch’esso, infondato.

Confermando quanto già osservato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Collegio ritiene che:

– il quantitativo di esplodente di cat. V C rinvenuto nel corso della verifica è da considerare tutt’altro che modesto. Esso ammontava a circa 111,5 kg e – superando di 31,5 kg il limite massimo consentito nella licenza – si traduce in uno sforamento di circa il 40% rispetto al tetto massimo assegnato alla ditta;

– il superamento del limite quantitativo indicato nel titolo di polizia costituisce, già di per sé, indice sintomatico di un rischio per la sicurezza e l’incolumità, senza alcuna necessità che l’amministrazione si faccia carico di dimostrare in concreto il pericolo che discende dalla violazione di quel limite. In altre parole, la valutazione circa la possibilità di detenere il materiale esplodente, che si traduce nella imposizione di limiti quantitativi e di modalità di custodia, viene fatta a monte dall’autorità competente già al momento del rilascio della licenza di p.s.; ne consegue che la violazione delle prescrizioni e dei limiti indicati nella licenza costituisce di per sé concretizzazione del rischio, senza che risulti necessaria alcuna altra motivazione tesa a dimostrare in concreto la sussistenza del pericolo. Sul punto, anche il CGARS (ordinanza n. -OMISSIS- cit.) ha ritenuto di escludere “la possibilità che le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge o imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza siano derogate in quanto esplicative della rilevanza di una soglia di pericolo in astratto giustificata dall’esigenza di garantire la più ampia tutela possibile”;

– la violazione delle prescrizioni imposte al privato con la licenza di p.s. costituisce cattivo uso della stessa, ossia “abuso”, che legittima l’adozione del provvedimento di revoca di cui all’art. 10 del TULPS, in base al quale “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”. Sul punto, condivisa giurisprudenza ha affermato che: “Non sussista la dedotta violazione dell’art. 10 del RD n. 773 del 1931, il quale subordina la revoca della licenza al caso di abuso del titolo. Infatti, detto abuso è riscontrabile anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento dell’attività autorizzata, come accaduto nel caso di specie, atteso che l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e, quindi, un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua del citato art. 10.” (Tar L’Aquila 361/2016); “Anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio autorizzato mediante licenza di polizia costituisce abuso, cui può conseguire la sospensione ex art. 10 del R.D. n. 773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), giacché l’autorizzazione deve essere utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nella legge e nelle altre varie fonti sub – primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, con la conseguenza che gli abusi che legittimano la revoca o la sospensione di una licenza di polizia non consistono solo nell’uso della stessa per scopi diversi da quelli per i quali il titolo è stato rilasciato, ma anche nel dispregio delle prescrizioni e delle regole procedurali che il titolare è tenuto ad osservare.” (Tar Parma 106/2020); “È legittima la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 t.u.p.s. (r.d. n. 773 del 1931), non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato.” (Tar Palermo, 150/2020);

– la asserita possibilità di detenere materiale esplodente appartenente ad una categoria in quantità eccedente rispetto a quella autorizzata, grazie alla compensazione con quello di altra categoria e posseduto in misura minore, trova previsione nell’art. 3 dell’Allegato B al R.D. 640/1935. Tale disposizione – se correttamente letta – smentisce però quanto sostenuto nel caso concreto dal ricorrente. Invero, l’art. 3 citato contiene in primo luogo analitiche indicazioni circa i limiti di peso del materiale esplodente che può costituire oggetto di licenza di vendita. La norma prosegue, poi, con una disposizione di chiusura in base alla quale il titolare della licenza può effettuare sostituzioni per categorie e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio della licenza, ma “previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza” ed “applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato”. Nel caso di specie, il ricorrente non ha effettuato alcuna previa richiesta di sostituzione all’autorità competente, ma ha utilizzato la norma pro domo sua solo per giustificare a posteriori la violazione riscontrata in sede di controllo. Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata;

– né può ritenersi legittima la condotta tenuta dal ricorrente per il sol fatto che il volume complessivo del materiale detenuto risultava asseritamente compatibile con i limiti di sicurezza previsti per i locali in cui si volge l’attività. E’ infatti evidente che l’amministrazione ha correttamente dato peso – non al volume complessivo degli artifici detenuti, ma – alla violazione delle prescrizioni dettate con riferimento a ciascuna singola categoria di esplodente;

– infine, non può valere a dequotare la rilevanza della condotta tenuta dal ricorrente il fatto che nei precedenti anni costui non sia stato protagonista di altre violazioni. Infatti, la valutazione inferenziale di abuso operata dall’amministrazione può legittimamente scaturire anche da una isolata violazione, non richiedendosi la necessaria sommatoria di questa con altre passate criticità.

3.- Il terzo motivo di ricorso è infondato poiché è nota l’autonomina, e la differenza di funzioni, fra il processo penale ed i provvedimenti di pubblica sicurezza. Il primo, tende a sanzionare fatti penalmente rilevanti, la cui verificazione sia accertata dal giudice oltre ogni ragionevole dubbio; i secondi muovono da un’ottica di prevenzione, e tendono ad adottare misure a tutela della sicurezza ed incolumità, anche nella ipotesi in cui il comportamento posto in essere (nella fattispecie, conclamata violazione della licenza) non confligga con una norma penale. In disparte ciò, va anche detto incidentalmente che il giudice penale non risulta aver escluso né l’esistenza del fatto, né la sua rilevanza.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4.- Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, va esposto quanto segue.

Il decreto adottato dal Prefetto di Trapani in data 6.02.2025 dispone a carico del ricorrente un generalizzato divieto di detenzione di armi e materiale esplodente; nel far ciò, l’autorità di p.s. richiama: (i) l’art. 39 del TULPS (quale norma che consente l’adozione del divieto a carico delle persone ritenute capaci di abusare delle armi e degli esplodenti); (ii) il proprio precedente provvedimento del 5.12.2024 (quello oggetto del ricorso introduttivo del giudizio), con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di p.s. per la vendita di materiale esplodente; (iii) l’art. 10 del TULPS, quale norma che consente la revoca dell’autorizzazione di p.s. in caso di accertato abuso dell’autorizzazione stessa.

A ben vedere, nessuna delle citate tre argomentazioni risultano idonee a sorreggere la decisione del Prefetto, e ciò rende fondati i motivi aggiunti con riguardo alla terza censura ivi dedotta, che assume valore assorbente e viene esaminata in via prioritaria in base al cd. principio della “ragione più liquida”.

Per comprendere appieno tale conclusione occorre fare due precisazioni, una in punto di diritto, l’altra in punto di fatto:

l’art. 98 ult. co. del Reg. att. del TULPS (R.D. n. 635/1940) stabilisce che “Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell’allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali”. In termini più semplici: per la detenzione e vendita di materiale esplodente rientrante nelle catt. 5D e 5E non occorre il rilascio della licenza di p.s., purchè siano rispettati certi limiti di peso;

al ricorrente è stata revocata con il provvedimento del 5.12.2024 la licenza di vendita di materiale esplodente precedentemente rilasciata ai sensi dell’art. 47 TULPS; ossia, è stata inibita la vendita dei manufatti la cui commercializzazione è subordinata a licenza di p.s. (a contrario, deve ritenersi che nessuna incidenza il provvedimento del 5.12.2024 ha potuto avere sui prodotti di cat. 5D e 5E, essendo questi non soggetti a licenza di p.s. ai fini della detenzione e vendita).

Ciò detto, il provvedimento prefettizio impugnato con i motivi aggiunti risulta erroneamente agganciato, nel suo apparato motivazionale, al precedente provvedimento del 5.12.2024 ed all’art. 10 TULPS (norma che consente la revoca delle autorizzazioni di p.s.) per la evidente e già illustrata ragione che il divieto generalizzato di detenzione di materiale esplodente riguarderebbe anche prodotti che non sono soggetti a licenza di p.s.

In linea teorica, per poter vietare la detenzione anche di tali specifici manufatti (rientranti nelle cat. 5D e 5E) il Prefetto avrebbe potuto far leva – come in effetti ha anche fatto – sulla norma dell’art. 39 TULPS, che legittima l’imposizione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nel caso in cui il titolare possa abusare di tali strumenti. Tuttavia, occorre ben evidenziare che il provvedimento prefettizio oggetto dei motivi aggiunti non individua alcun abuso di armi od esplosivi da addebitare al ricorrente, né paventa un rischio di abuso di tali mezzi; si limita invece a richiamare la violazione della licenza (già sanzionata circa due mesi prima) e la possibilità legale di revocarla (effetto, anch’esso, già realizzato col primo provvedimento). Deve, quindi, concludersi che il divieto di detenzione di materie esplodenti adottato in data 6.02.2025 sia invero – come denunciato in ricorso – privo di fondamento nella parte in cui contempla anche quelle categorie di esplodenti che non sono soggetti a licenza di p.s. e la cui commercializzazione rappresenta una legittima fonte di guadagno per la ditta ricorrente.

In definitiva, il provvedimento prefettizio del 6.02.2025 impugnato con motivi aggiunti risulta illegittimo nella parte fatta oggetto di censura.

5.- L’esito diversificato del ricorso e dei motivi aggiunti consente di compensare le spese del giudizio, ad eccezione di quelle già regolate con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, che vanno confermate.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 12.01.2026 n. 74

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