Urbanistica e edilizia – Permesso di costruire in sanatoria nel caso area sottoposta ad una pluralità di vincoli Silenzio-assenso della PA

Urbanistica e edilizia – Permesso di costruire in sanatoria nel caso area sottoposta ad una pluralità di vincoli Silenzio-assenso della PA

Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2020 e depositato in Segreteria in data 12 febbraio 2020, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 18283, protocollato il 22 novembre 2019, emesso dal dirigente dell’Ufficio Urbanistico del Comune di San Marco in Lamis.

Esponeva in fatto di essere proprietario di talune aree edificabili in contrada -OMISSIS-su cui insistevano costruzioni realizzate senza permesso di costruire e di aver presentato, in relazione ad esse, quattro distinte istanze di condono edilizio nel dicembre 2004, avendo poi versato integralmente tutte le somme dovute, per un importo complessivo di oltre quarantamila euro, oltre ad aver depositato la documentazione tecnica richiesta.

L’interessato evidenziava come l’Ente comunale avesse rilasciato le attestazioni di conformità urbanistica il 3 aprile 2006 e avesse avviato il relativo procedimento, richiedendo anche un parere all’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Sosteneva pertanto l’illegittimità del successivo diniego per violazione di legge, in particolare per l’intervenuto silenzio-assenso, essendo decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi per la conclusione del procedimento di sanatoria senza che l’Amministrazione si fosse espressamente pronunciata.

Aggiungeva un motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché il provvedimento impugnato ometteva la necessaria valutazione di compatibilità idrogeologica, di competenza dell’Autorità di Bacino e un parere sulla compatibilità urbanistico-edilizia con riferimento al Piano di Fabbricazione, strumento urbanistico all’epoca vigente.

Affermava infine che le opere abusive, ultimate prima del 31 marzo 2003 e in contesto già edificato, non presentavano pericolosità idrogeologica e che le aree erano classificate come contesto multifunzionale urbano, di per sé non soggetto a inedificabilità assoluta.

Chiedeva pertanto l’annullamento del diniego, la declaratoria del diritto al permesso in sanatoria anche per silenzio-assenso e l’ordine al Comune di rilasciare il titolo edilizio, oltre alla condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Costituendosi in giudizio in data 20 maggio 2021, il Comune di San Marco in Lamis presentava una memoria difensiva controdeducendo analiticamente su tutti gli aspetti della questione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Previo scambio di memoria e di replica, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Il ricorrente fonda la legittimità della sua pretesa sull’intervenuto silenzio-assenso, sostenendo che, decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione delle istanze di condono sopra ricordate senza un espresso provvedimento dell’Amministrazione, il suo diritto alla sanatoria si sarebbe automaticamente consolidato.

Tale assunto è radicalmente errato poiché, come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (in termini, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 16 ottobre 2025, n. 17841), il meccanismo del silenzio-assenso non può operare in presenza di vincoli che richiedano per legge un parere espresso delle Autorità competenti.

Nella specie, l’area in cui insistono i manufatti abusivi è gravata da una pluralità di vincoli stringenti, quali il vincolo idrogeologico ex r.d. n. 3267/1927, la tutela paesaggistica ex d.lgs. n. 42/2004, l’appartenenza al Parco Nazionale del Gargano in zona 2, nonché la sussistenza di prescrizioni derivanti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e dal Piano per l’Assetto Idrogeologico.

Proprio tali vincoli, espressamente menzionati nel provvedimento impugnato, rendono necessaria l’acquisizione di pareri favorevoli e vincolanti da parte degli Enti preposti, escludendo categoricamente la possibilità di una sanatoria tacita.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 29 settembre 2025, n. 7597) è univoca nel ritenere che per gli immobili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale sia sempre richiesto il parere espresso dell’Autorità competente, configurandosi pertanto un’ipotesi di insanabilità che preclude la formazione del silenzio-assenso, oltre che qualsivoglia affidamento tutelabile in tal senso.

In secondo luogo, il ricorrente afferma di aver adempiuto integralmente a tutti gli obblighi, incluso il versamento delle somme dovute e di essere in possesso di attestazioni di conformità urbanistica.

La difesa del Comune dimostra invece come tali circostanze siano inesistenti o irrilevanti ai fini della legittimità del diniego.

In particolare, le c.d. attestazioni di conformità urbanistica rilasciate nel 2006 non certificano affatto la conformità delle opere, ma si limitano ad attestare la presentazione della domanda di condono, espressamente subordinandola al rispetto dei vincoli sussistenti sulla zona.

Quanto ai versamenti, essi non hanno carattere risolutivo, non potendosi generare un automatismo tra pagamento delle somme dovute e concessione della sanatoria, in particolare quando manchino i presupposti sostanziali di legittimità per il condono.

Il sinallagma invocato dal ricorrente, per cui il pagamento comporterebbe il diritto al rilascio del titolo, è destituito di ogni fondamento giuridico, trattandosi di un mero adempimento finanziario che non può certamente sovvertire le condizioni di legge ostative alla sanatoria.

La mancata restituzione delle somme da parte del Comune, peraltro mai formalmente richiesta dal ricorrente, costituisce questione del tutto estranea al thema decidendum della presente controversia e non può in alcun modo inficiare la legittimità del diniego.

Il ricorrente tenta inoltre di sminuire la portata dei vincoli sopra ricordati, sostenendo che l’area sia inserita in un contesto edificato e che le opere non presentino concreta pericolosità idrogeologica, avendo egli realizzato opere di consolidamento.

Tali argomentazioni sono confutate dalla ricostruzione fattuale del Comune, il quale evidenzia come i manufatti realizzati dal ricorrente configurino una vera e propria lottizzazione abusiva in zona rurale a prevalente valore paesaggistico-ambientale, come accertato in altro giudizio tra le stesse parti, deciso con sentenza in forma semplificata di questo Tribunale n. 1087 del 21 luglio 2022, depositata in atti ed in relazione alla quale non risulta proposto appello.

La classificazione urbanistica dell’area è inequivocabilmente determinata dal vigente Piano Urbanistico Generale, che la identifica come zona rurale soggetta a specifiche limitazioni d’uso, e non più dal precedente Piano di Fattibilità richiamato dal ricorrente.

La valutazione sulla compatibilità idrogeologica è riservata per legge all’Autorità di Bacino, oggi Distretto Idrografico, la quale non ha rilasciato il parere favorevole, circostanza ostativa di per sé alla conclusione positiva del procedimento.

La mera relazione tecnica di parte, che dichiara l’assenza di pericolosità, è giuridicamente irrilevante e non può sostituire il parere tecnico dell’Ente competente, dovendo la sussistenza del vincolo essere valutata al momento della decisione sulla domanda di condono, a prescindere dall’epoca di realizzazione dell’opera.

Infine, la tesi del ricorrente secondo cui il provvedimento di diniego sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata motivazione si rivela del tutto inconsistente.

Il provvedimento impugnato, infatti, espressamente motiva il diniego richiamando il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 32, comma 27, lettera d) della l. n. 326/2003, che esclude la sanabilità delle opere abusive realizzate in zone soggette a vincoli statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesistici.

L’Amministrazione ha dunque correttamente individuato le cause ostative, consistenti nell’assenza dei pareri vincolanti e nel contrasto con le previsioni del PUG e degli strumenti di tutela sovraordinati, adempiendo al proprio obbligo di motivazione.

In sintesi, dunque, la durata del procedimento, seppure prolungata, non può di per sé legittimare un diritto alla sanatoria quando manchino i presupposti sostanziali per la legittimazione dell’edificato.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, che trovano puntuale conforto negli atti e nella giurisprudenza citata, si deve concludere per la piena e totale infondatezza di tutte le censure sollevate dal ricorrente.

Ne consegue l’integrale reiezione del gravame.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

TAR PUGLIA – BARI, I – sentenza 09.01.2026 n. 29

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