– premesso che la cessazione delle misure di accoglienza rappresenta una conseguenza vincolata rispetto alla decisione che definisce il procedimento riguardante la protezione internazionale richiesta dallo straniero (cfr., in termini, TAR Marche, sez. II, 31 luglio 2025, n. 632) e che in questa sede non si contesta la scelta amministrativa di disporre detta cessazione, è fondata la domanda di accertamento del silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito e motivato sulla richiesta di inserimento nel sistema SAI, oggetto del presente ricorso;
– invero, risulta dagli atti che la richiesta di inserimento al SAI è stata formulata dall’interessato in data 3 giugno 2025 per il tramite dell’associazione Pace in Terra onlus ed è stata sollecitata in data 27 ottobre 2025, senza che, ad oggi, sia pervenuta alcuna risposta;
– il Ministero resistente, costituito con memoria formale, nulla ha controdedotto rispetto alle censure sollevate dal ricorrente in relazione al comportamento inerte dell’Amministrazione, né ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che l’istanza dello straniero sia stata evasa;
– va dunque accertato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di inserimento del ricorrente presso il SAI con un provvedimento espresso e motivato da adottarsi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, qualora a tanto non si sia già provveduto nelle more;
Ritenuto, invece, che la domanda di risarcimento del danno non possa trovare accoglimento, dal momento che:
– non essendo stato impugnato il provvedimento che ha decretato la cessazione della misura di accoglienza e accertata, in ogni caso, la sua natura vincolata al definirsi del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, il danno di cui si chiede in questa sede il ristoro è quello da ritardo nel provvedere sulla domanda di inserimento del ricorrente nel sistema SAI;
– sulla risarcibilità del danno da “mero ritardo” va fatta applicazione dell’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 7 del 2021), secondo cui tale voce di danno è risarcibile solo quando risulti fondata l’istanza sulla quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; inoltre, il risarcimento di tale voce di danno richiede comunque la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso). Il Supremo consesso, nel riaffermare (proprio in una fattispecie risarcitoria per danno da ritardo) la natura extracontrattuale della responsabilità della p.a., ha evidenziato che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale;
– nella fattispecie, a fronte dell’inadempimento della PA, l’obbligo che ne discende è solo quello di provvedere con un atto esplicito e motivato sulla richiesta dell’interessato di inserimento nel SAI, essendo riservata all’Amministrazione ogni valutazione sulla spettanza del bene della vita, accertamento, quest’ultimo, neppure richiesto a questo giudice con una domanda espressa del ricorrente;
– non va poi taciuto che, nel proporre il presente ricorso, parte ricorrente non ha azionato il rimedio della tutela monocratica di cui si è riconosciuta la esperibilità anche in sede di silenzio e che il ritardo nella definizione della richiesta non è tale da rivelarsi incompatibile con le sottostanti esigenze di accertamento dei presupposti per l’inserimento nel sistema di seconda accoglienza;
– non risultano, quindi, dimostrati i requisiti dell’illecito aquiliano, non potendo dirsi accertata la colpa dell’Amministrazione, sia perché la cessazione della misura di accoglienza nel CAS, si ribadisce, è stata un atto vincolato, sia perché l’inserimento nel SAI non è automatico ma necessita di una fase di accertamento dei presupposti; sotto il profilo oggettivo e del nesso causale, inoltre, non può tacersi la circostanza che il danno, così come la sua correlazione col ritardo nel provvedere, sono elementi solo enunciati e per nulla provati dall’interessato;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto nei soli limiti in cui contiene la domanda di annullamento del silenzio-inadempimento e di accertamento dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione con un atto espresso e motivato rispetto all’istanza dell’interessato di inserimento nel SAI, mentre vada respinto nella parte in cui contiene la domanda risarcitoria;
Ritenuto che, in ragione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti;
TAR MARCHE, II – sentenza 10.01.2026 n. 35