Urbanistica e edilizia – Installazione di pannelli fotovoltaici nell’ambito degli edifici ricadenti nel centro storico o di rilevanza storico testimoniale e ordine di inibizione dei lavori per motivi estetici

Urbanistica e edilizia – Installazione di pannelli fotovoltaici nell’ambito degli edifici ricadenti nel centro storico o di rilevanza storico testimoniale e ordine di inibizione dei lavori per motivi estetici

La S.r.l. Sunprime Energia Distribuita, premesso: 1) di aver presentato in data 23.6.2023 al comune di Manciano una scia per la per rimozione e smaltimento delle lastre di copertura in amianto di tre capannoni a destinazione produttiva e loro sostituzione con delle lastre in lamiera grecata coibentata destinate ad ospitare un impianto fotovoltaico; 2) di aver chiesto per la realizzazione di tale intervento la autorizzazione paesaggistica; 3) che l’autorizzazione è stata rilasciata a condizione che i pannelli siano disposti sulle falde in modo da formare una figura geometrica regolare e che vengano utilizzate lastre di tipo non riflettente; 4) che, nondimeno, il comune di Manciano con gli atti di cui in epigrafe ha inibito gli effetti della predetta scia ritenendo che l’intervento, in relazione ad uno dei tre fabbricati interessati, contrasti con la disciplina urbanistica inerente gli immobili di rilevanza storico testimoniale contenuta negli artt. 4 e 8 delle nta al POC.

Tutto ciò premesso la S.r.l. La S.r.l. Sunprime impugna gli atti inibitori unitamente alla normativa urbanistica comunale sulla quale gli stessi si fondano per i motivi di cui appresso.

Con il primo motivo la ricorrente, invocando il disposto dell’art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. n. 39/2005 e delle normative speciali riguardanti gli impianti fotovoltaici, afferma che la installazione degli stessi anche sulle coperture degli edifici rientrerebbe nel regime della edilizia libera il quale non contempla il potere di inibitoria dei lavori.

Il motivo è senza fondamento atteso che nel caso di specie l’intervento non ha ad oggetto la semplice installazione di pannelli fotovoltaici su una copertura esistente ma la sostituzione della stessa. Si tratta, quindi di una trasformazione che, comportando la sostituzione di un elemento costitutivo dell’edificio, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del d.p.r. 380/01, rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia per la cui legittimazione l’ordinamento richiede la presentazione di una scia.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che il provvedimento inibitorio sarebbe stato adottato dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 145 comma 6 della L.R. 65/2014 e di quello annuale di cui all’art. 21 nonies della L. 241/90.

Anche tale motivo non ha pregio atteso che l’atto impugnato costituisce la reiterazione di un precedente provvedimento inibitorio tempestivamente adottato in data 21/07/2023 entro i trenta giorni dalla presentazione della scia con il quale il comune di Manciano aveva evidenziato anche le criticità urbanistiche che connotavano l’intervento.

Vero è che dopo la adozione di tale provvedimento la Società ha mantenuto una interlocuzione con l’Amministrazione comunale producendo nuova documentazione e, dopo averla conseguita, anche la autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia a fronte di ciò il comune di Manciano non ha mai revocato o annullato il precedente provvedimento inibitorio, né ha mai dato ad intendere che tutte le criticità rilevate nella precedente inibitoria fossero in qualche modo state superate.

La Società, nonostante ciò, ha comunicato l’inizio dei lavori provocando così la emanazione delle inibitorie in data 6/03/2025 e 5/05/2025 (quest’ultima emessa a seguito della presentazione di ulteriori documenti) impugnate con il presente ricorso le quali non costituiscono tuttavia originario esercizio del potere inibitorio ma atti di conferma propria del precedente provvedimento del 2023 tempestivamente adottato.

Va peraltro precisato che in presenza di successivi atti di conferma aventi lo stesso oggetto l’unico atto impugnabile è quello del 5/05/2025 essendo stati i precedenti da esso sostituiti.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene in primo luogo che gli artt. 4 e 8 delle NTA del POC, inerenti la ristrutturazione edilizia, non sarebbero applicabili alla installazione dei pannelli fotovoltaici la quale, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, costituirebbe intervento di manutenzione ordinaria.

La censura non ha fondamento in quanto, come già osservato, la scia presentata dalla ricorrente non aveva ad oggetto la mera installazione dei pannelli su una copertura esistente ma la sostituzione della stessa, costituendo perciò un intervento di ristrutturazione.

Con un ulteriore profilo di doglianza la ricorrente afferma che le predette disposizioni delle NTA del POC non osterebbero al rimpiazzo del vecchio manto di copertura in amianto con quello integrante l’impianto fotovoltaico in quanto la sostituzione non altererebbe le caratteristiche esterne dell’edificio.

Anche tale motivo non ha fondamento.

La previsione di cui all’art. 4 delle N.T.A. secondo cui “in nessun caso l’inserimento di impianti idrici, elettrici, di climatizzazione o di riscaldamento dovrà alterare le caratteristiche interne ed esterne degli edifici” e quella in base alla quale gli interventi sulle coperture dovranno mantenere o ripristinare i manti originali, devono essere lette alla luce delle disposizioni contenute nell’allegato A2 alle nta del POC (recante le “prescrizioni tecniche per gli interventi ammissibili negli insediamenti”) le quali prescrivono che il rifacimento delle coperture degli stabili sottoposti a tutela “dovrà riproporre la tipologia esistente se compatibile con la tradizione storica locale che prevede l’impiego esclusivo di tegole in laterizio ed in particolar modo tegole, piane e coppi” e, fanno divieto di installare impianti fotovoltaici in tutti gli edifici ricadenti nel centro storico e in tutti quelli classificati di interesse storico-testimoniale.

Le sopra indicate disposizioni dell’allegato A2, sebbene non richiamate nella motivazione del provvedimento impugnato (e quindi non fatte oggetto di gravame), assumono rilevanza nella presente controversia come criteri interpretativi delle norme contenute negli artt. 4 e 8 delle NTA del POC in quanto rivelano quali siano le “caratteristiche esterne degli edifici” che l’Amministrazione comunale ha inteso tutelare e quali elementi secondo la stessa costituiscono alterazioni con esse incompatibili.

Ciò chiarito appare di piana evidenza il fatto che secondo la normativa urbanistica vigente nel comune di Manciano la installazione di pannelli fotovoltaici in generale e, in specie, nell’ambito delle coperture vada a costituire sempre e comunque un elemento distonico rispetto al paesaggio urbano del centro storico e rispetto ai caratteri tradizionali degli edifici di rilevanza storica.

La rigidità della predetta disciplina è stigmatizzata dal successivo profilo di censura dedotto dalla ricorrente secondo cui gli artt. 4 e 8 delle nta al POC non opererebbero un adeguato contemperamento dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

La doglianza è fondata.

La recente giurisprudenza del Giudice amministrativo d’appello ha chiarito che costituendo il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili un obiettivo di interesse nazionale, deve ritenersi non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni.

Al contrario la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo dovendo, invece, l’attenzione degli enti preposti essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante (Cons. Stato, IV, 2808/2025).

La normativa urbanistica del comune di Manciano non rispetta i predetti principi nelle parti in cui prevede un divieto generalizzato di posizionamento dei pannelli fotovoltaici nell’ambito degli edifici ricadenti nel centro storico o di rilevanza storico testimoniale e, con particolare riguardo agli interventi inerenti coperture, imponendo che il loro rifacimento debba avvenire esclusivamente mediante tegole piane e coppi in laterizio, di fatto preclude la installazione a tetto di predetti pannelli persino quando, come avviene nel caso di specie, il manto preesistente sia già formato da materiali del tutto incongrui.

Si tratta, come evidenziato dal Consiglio di Stato, di opzioni drastiche che pongono divieti generalizzati ed assoluti senza consentire valutazioni caso per caso da compiersi alla luce di un equilibrata composizione fra l’interesse urbanistico e quello ecologico attraverso adeguate prescrizioni che assicurino il corretto inserimento nel contesto di riferimento dei pannelli fotovoltaici come quelle contenute nel parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Soprintendenza.

L’accoglimento del predetto profilo di censura eliminando il fondamento normativo su cui riposa la motivazione dell’impugnato atto inibitorio determina la sua illegittimità derivata ed assorbe per ragioni di logica concatenazione fra atti i successivi motivi di ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

TAR TOSCANA, III – sentenza 09.01.2026 n. 32

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