1. La società ricorrente, U.M.G. 2 s.c. a r.l. (in seguito anche UMG 2) ha preso parte
alla procedura comparativa avviata dal Comune di Jesolo per l’affidamento, in
concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, dell’area individuata
come Unità Minima di Gestione n. 2 del Piano Particolareggiato dell’Arenile.
La Giunta comunale, con deliberazione n. 331 del 14 novembre 2023, ha approvato i
criteri di valutazione delle proposte e di attribuzione dei punteggi in caso di istanze
concorrenti; con determinazione dirigenziale n. 2294 del 21 dicembre 2023 è stato
definito lo schema procedimentale per il rilascio delle concessioni, impostato sulla
comparazione delle offerte concorrenti alla luce dell’interesse pubblico alla migliore
utilizzazione dell’area.
N. 00063/2025 REG.RIC.
2. Alla procedura hanno partecipato, oltre alla ricorrente, la controinteressata Jesolo
Beach Service s.a.s. (in seguito anche JBS), che ha depositato la propria istanza il 2
gennaio 2024.
Entrambe le imprese venivano ammesse alla fase di valutazione tecnica in seduta
riservata. Quindi, nel corso dell’istruttoria la Commissione ha chiesto, con nota del 9
ottobre 2024, chiarimenti a JBS in ordine alla sostenibilità del Piano
Economico-Finanziario a seguito del recesso di un socio. Ottemperando a tale
richiesta, JBS ha depositato una nuova asseverazione del piano, attestando che
l’equilibrio economico-finanziario del progetto restava immutato.
All’esito della comparazione, con determinazione n. 1984 del 14 novembre 2024, la
concessione è stata aggiudicata a Jesolo Beach Service, cui è stato attribuito il
punteggio complessivo di 92/100, a fronte dei 91,17/100 conseguiti da UMG 2.
3. Con ricorso notificato il 14 gennaio 2025, UMG 2 ha impugnato gli atti della
procedura, articolando cinque profili di censura.
Nel primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 48 e dell’allegato S/3,
lett. e-bis, della legge regionale n. 33/2002, dell’art. 14 del Regolamento comunale
sull’uso del demanio marittimo e della determinazione n. 2294/2023, lamentando
eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, in quanto
l’offerta di JBS supererebbe il limite del 20% destinato a beni mobili e attrezzature,
avendo surrettiziamente imputato a opere edilizie costi riconducibili a beni mobili.
Con la seconda censura, ha denunciato la violazione dell’art. 48 e degli allegati S/1 e
S/3 della l.r. n. 33/2002, dell’art. 25 del Regolamento comunale, della determinazione
n. 2294/2023 e dell’art. 13 delle N.T.A. del P.P.A., sostenendo la non conformità
urbanistica del progetto JBS, in specie rispetto alle dimensioni massime e all’area di
pertinenza dei chioschi-bar, con conseguente inammissibilità dell’istanza. Con il terzo
motivo, ha censurato il Piano economico-finanziario dell’aggiudicataria per
incongruenze e carenze, anche alla luce della delibera di Giunta n. 149/2023,
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deducendo che tale documento non contemplerebbe l’intera durata ventennale della
concessione e non fornirebbe garanzie sufficienti sulla capacità finanziaria dopo le
variazioni della compagine sociale. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione
degli artt. 49 e ss. TFUE e dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, oltre che della
normativa statale e regionale di settore (art. 4 l. n. 118/2022, art. 37 cod. nav., artt. 48
e 54 l.r. n. 33/2002), nonché delle delibere di Giunta n. 149 e n. 331 del 2023 e della
determinazione n. 2294/2023, lamentando che la procedura sarebbe stata gestita in
violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento per l’irrituale sospensione
ai fini della nuova asseverazione del PEF. Con il quinto motivo, ha dedotto
l’illegittimità dei giudizi valutativi della Commissione, stigmatizzando errori nella
parametrizzazione del rialzo sul canone e nell’attribuzione dei punteggi su
sostenibilità sociale, gestione diretta e certificazioni, in violazione del buon
andamento e dell’imparzialità.
4. Nelle more, Jesolo Beach Service ha chiesto all’Amministrazione di accedere ai
documenti depositati da UMG 2, ottenendo riscontro il 28 gennaio 2025. A seguito
dell’esame degli atti, la controinteressata, ha resistito nel merito, e proposto ricorso
incidentale deducendo, tra l’altro, l’utilizzo non autorizzato, da parte della ricorrente,
di tecnologie di proprietà esclusiva di terzi, l’assenza di idonea asseverazione del
piano economico-finanziario, l’insufficienza della dotazione di parcheggi e l’illogicità
dei punteggi attribuiti in tema di esperienza, prevalenza del reddito e politiche
“smoking free”. Con motivi aggiunti al ricorso incidentale, ha poi impugnato la
determinazione n. 457 del 27 marzo 2025 con cui il Comune ha ritenuto legittima
l’occupazione, per la stagione balneare 2025, dell’area “UMG 2” da parte dei
precedenti concessionari. In relazione all’esame dei motivi aggiunti, JBS ha
comunque dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse con atto del 31 maggio
2025.
Si è, inoltre, costituito in giudizio il Comune di Jesolo che ha controdedotto nel merito.
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5. All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata, infine, trattenuta in
decisione.
6. Il ricorso principale è infondato.
7. Preliminarmente il Collegio, richiamato il proprio costante orientamento in materia
(vd., tra le altre, T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 giugno 2025, n. 1003 e, da ultimo, 29
dicembre 2025, n. 2495), deve ricordare che dalla ricostruzione del quadro normativo
e procedurale applicabile alle concessioni demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative – ancorato all’art. 37 del Codice della navigazione, alla l.r. Veneto
n. 33/2002 (art. 48 e allegati S/2 e S/3) e ai principi di cui all’art. 12 della Direttiva
2006/123/CE – discende che le procedure comparative per l’assegnazione delle
concessioni, pur dovendo garantire adeguata pubblicità, imparzialità, trasparenza e
parità di condizioni nel confronto tra istanze concorrenti, non si conformano alle
formalità proprie delle gare d’appalto, essendo caratterizzate da un’informalità
compatibile con l’attivazione del contraddittorio istruttorio. Tale impianto garantisce
l’effettività del confronto competitivo ed esige, al contempo, che l’Amministrazione
persegua il “più proficuo utilizzo del bene demaniale” selezionando l’offerta
complessivamente più rispondente al pubblico interesse.
8. È entro tale cornice e alla luce dei principi, che qui si richiamano, evidenziati da
questa Sezione allorché è stata chiamata a decidere analoghe controversie (si vedano,
oltre alle citate nn. 2495/2025 e 1003/2025, le sentenze nn. 25/2026, 1004/2025,
671/2025 e 587/2025), che vanno ora esaminate le censure formulate dalla società
ricorrente.
8.1 Quanto al primo motivo, UMG 2 reputa che l’aggiudicataria abbia violato la soglia
del 20% per attrezzature e beni mobili, imputando a opere edilizie costi di natura
mobiliare. L’assunto non è condivisibile.
Invero, l’allegato S/3, lett. e-bis), della l.r. n. 33/2002, nel definire la composizione
dell’investimento, distingue tra la quota imputabile ad interventi edilizi ai sensi degli
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artt. 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001 e dalla quota, non superiore al 20%, destinata ad
attrezzature e beni mobili; tale distinzione è finalizzata, da un lato, alla determinazione
della durata della concessione in relazione all’importo dell’investimento e, dall’altro,
alla verifica della serietà e sostenibilità complessiva della proposta, senza che
eventuali lievi scostamenti possano dare luogo ad un’automatica causa di esclusione,
quando – come nel caso in esame – il superamento della soglia derivi dall’acquisizione
di componenti funzionalmente coessenziali alle opere.
Invero, nella fattispecie non emergono elementi idonei a dimostrare un travisamento
manifesto della natura delle voci imputate, né un superamento della soglia di entità
tale da incidere in modo decisivo sull’assetto dell’offerta. Le contestazioni della
ricorrente restano perciò generiche e non smentiscono la complessiva coerenza della
scomposizione tra lavori e attrezzature, come fatta propria dalla Commissione,
peraltro, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica insuscettibile di sindacato
se non per macroscopica illogicità o errore di fatto.
8.2 Il secondo motivo, incentrato sull’asserita non conformità urbanistica della
proposta di Jesolo Beach Service rispetto alle norme tecniche di attuazione del Piano
Particolareggiato dell’Arenile, è parimenti infondato.
Va ricordato che l’art. 13, comma 2, delle N.T.A. del p.p.a. stabilisce che la superficie
coperta massima dei chioschi-bar è pari a 42 mq e che l’area di pertinenza,
comprensiva della copertura, non può eccedere i 150 mq, escludendo dal computo i
servizi igienici per clienti e personale (comma 3) e la superficie dell’eventuale terrazza
(comma 5).
La tavola 10.10 prodotta da JBS indica per ciascun manufatto una base di m 5,5 per
m 5,5, corrispondente ad una superficie di 30,25 mq, dunque inferiore al limite
massimo fissato dalla disciplina di piano; la contestazione della ricorrente, pertanto,
non attiene alla superficie coperta, bensì — impropriamente — all’estensione della
pertinenza, che essa desume da un dettaglio della tavola 10.04.
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Tuttavia, il particolare richiamato non raffigura l’area di pertinenza in senso proprio,
ma il solo posizionamento planimetrico del manufatto, sicché da esso non è ricavabile
alcun superamento delle soglie dettate dal p.p.a.
Ne consegue che, sul piano della compatibilità generale, la proposta di JBS non
presenta profili ostativi e le eventuali precisazioni dimensionali restano, come detto,
affidate alla fase autorizzatoria, nella quale troveranno compiuta verifica in sede
tecnico-amministrativa
8.3 È infondato anche il terzo motivo, con il quale si deducono incongruenze del Piano
economico-finanziario dell’aggiudicataria e l’inidoneità della relativa asseverazione a
comprovare l’effettiva capacità finanziaria del proponente.
Il Collegio osserva, anzitutto, che la Commissione ha correttamente attivato il
contraddittorio istruttorio a seguito delle sopravvenute modifiche della compagine
sociale di JBS, richiedendo chiarimenti e acquisendo una nuova asseverazione del PEF
in linea con i principi di leale collaborazione e di effettività del confronto, senza che
ciò abbia in alcun modo consentito di introdurre surrettiziamente modifiche sostanziali
dell’offerta.
Né può condividersi l’assunto per cui né il PEF né la relativa asseverazione
riuscirebbero a dimostrare e attestare l’effettiva capacità finanziaria del soggetto
istante». È proprio la funzione dell’asseverazione, redatta da soggetto abilitato, quella
di offrire alla Commissione una valutazione professionale sulla sostenibilità del piano,
che l’Amministrazione può legittimamente porre a fondamento del giudizio di
affidabilità dell’offerta.
Quanto, poi, alla proiezione quinquennale del PEF — che la ricorrente vorrebbe estesa
all’intera durata della concessione — la deliberazione della Giunta municipale n.
149/2023 precisa che lo scopo del piano è “dimostrare la capacità finanziaria del
soggetto istante a realizzare il programma degli investimenti”; e poiché l’Allegato S/3
alla l.r. n. 33/2002 impone l’effettuazione degli investimenti nei primi due/tre anni di
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concessione, la scelta metodologica di fondare l’analisi sui primi cinque anni è
coerente con l’oggetto della verifica. Non può peraltro sottacersi che, a ben guardare,
l’attestazione dell’asseveratore appare, in ogni caso, diretta a confermare la coerenza
del piano anche per l’intera durata della concessione, come ben può desumersi dalla
lettura della relazione fornita dalla Società di Revisione, (doc. 13 depositato da JBS il
7 febbraio 2025, p. 4).
In tale cornice, la Commissione ha fatto corretta applicazione della discrezionalità
tecnica riconosciutale dall’ordinamento, vagliando la serietà e la sostenibilità della
proposta e dando conto, con motivazione sufficiente, delle ragioni di affidabilità del
piano così come asseverato successivamente alla modifica della compagine sociale.
8.4 Il quarto motivo, che – in continuità con la censura precedentemente esaminata –
evoca la violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento nonché della
disciplina eurounitaria, non è fondato. Non è ravvisabile alcuna sospensione irrituale
del procedimento, avendo l’Amministrazione doverosamente esercitato il proprio
potere di approfondimento istruttorio volto a garantire l’affidabilità dell’offerta
selezionata; la richiesta di chiarimenti e l’acquisizione di un nuova asseverazione,
formata entro i limiti del divieto di modifiche sostanziali, configurano misure
proporzionate e neutrali rispetto agli operatori, funzionali all’interesse pubblico alla
proficua utilizzazione del bene demaniale.
Il procedimento, conforme alla lex specialis e al quadro regionale di riferimento,
presenta, del resto, garanzie di pubblicità, trasparenza e par condicio idonee a rendere
effettivo il confronto dialogico tra istanze concorrenti, senza che ciò possa dare luogo
ad alcuna disparità di trattamento o a modifiche postume dell’offerta o del piano
economico-finanziario, capaci di dare luogo ad un indebito sbilanciamento a favore
dell’uno o dell’altro concorrente.
8.5 Il quinto motivo, rivolto contro i giudizi valutativi della Commissione, non supera
la soglia del sindacato giurisdizionale.
N. 00063/2025 REG.RIC.
La ricorrente censura, in primo luogo, l’attribuzione del punteggio relativo al rialzo
sul canone, previsto fino a un massimo di cinque punti: la Commissione, attenendosi
ai criteri predeterminati, ha correttamente assegnato il punteggio pieno all’offerta
migliore (quella di JBS) e un punteggio proporzionalmente inferiore all’altra (UMG
2), fondando la determinazione su quanto dichiarato dall’aggiudicataria nella
relazione tecnica integrativa (p. 103), secondo una parametrazione lineare e
trasparente.
Le ulteriori doglianze investono profili valutativi concernenti sostenibilità sociale,
gestione diretta e certificazioni e si risolvono nell’inammissibile pretesa di sostituire
il giudizio dell’operatore a quello dell’organo tecnico, la cui discrezionalità — come
noto — è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto,
evenienze che non ricorrono nel caso di specie, tanto più considerato che per i criteri
contestati entrambi i concorrenti hanno conseguito il punteggio massimo.
In definitiva, la Commissione ha operato nel rispetto della lex specialis e delle
metodologie di valutazione stabilite con deliberazione n. 331/2023, attribuendo
punteggi coerenti e motivati; il limitato scarto finale tra le offerte conferma l’elevata
prossimità qualitativa dei progetti e non rivela vizi macroscopici idonei a incrinare
l’affidabilità dell’esito comparativo.
9. Per quanto precede, il ricorso principale deve essere, dunque, respinto.
La reiezione del ricorso principale comporta, in via consequenziale, l’improcedibilità
del ricorso incidentale proposto da Jesolo Beach Service, non residuando un interesse
attuale e concreto alla definizione delle censure escludenti o riduttive nei confronti
dell’offerta avversaria, atteso che l’integrale infondatezza del gravame introduttivo
rende inutile l’esame dell’incidentale.
Per le medesime ragioni – e, in aggiunta, per la sopravvenuta carenza di interesse
dichiarata dalla controinteressata con atto del 31 maggio 2025 – risultano
improcedibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale volti a contestare la
N. 00063/2025 REG.RIC.
determinazione n. 457 del 27 marzo 2025, adottata a valle dell’ordinanza cautelare n.
59/2025 con cui la Sezione aveva sospeso gli atti impugnati in via principale “ferma
la facoltà del Comune di disporre la consegna d’urgenza dell’area oggetto della
concessione, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione e
manutenzione dell’arenile da parte della controinteressata”.
10. Le spese vanno compensate per l’intero, in considerazione della particolarità della
vicenda esaminata.
TAR VENETO, I – sentenza 09.01.2026 n. 37