Autorizzazioni e concessioni – Concessioni demaniali marittime e applicazione delle formalità proprie delle gare di appalto di cui al d.lgs. n. 36 de 2023

Autorizzazioni e concessioni – Concessioni demaniali marittime e applicazione delle formalità proprie delle gare di appalto di cui al d.lgs. n. 36 de 2023

1. La società ricorrente, U.M.G. 2 s.c. a r.l. (in seguito anche UMG 2) ha preso parte

alla procedura comparativa avviata dal Comune di Jesolo per l’affidamento, in

concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, dell’area individuata

come Unità Minima di Gestione n. 2 del Piano Particolareggiato dell’Arenile.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 331 del 14 novembre 2023, ha approvato i

criteri di valutazione delle proposte e di attribuzione dei punteggi in caso di istanze

concorrenti; con determinazione dirigenziale n. 2294 del 21 dicembre 2023 è stato

definito lo schema procedimentale per il rilascio delle concessioni, impostato sulla

comparazione delle offerte concorrenti alla luce dell’interesse pubblico alla migliore

utilizzazione dell’area.

N. 00063/2025 REG.RIC.

2. Alla procedura hanno partecipato, oltre alla ricorrente, la controinteressata Jesolo

Beach Service s.a.s. (in seguito anche JBS), che ha depositato la propria istanza il 2

gennaio 2024.

Entrambe le imprese venivano ammesse alla fase di valutazione tecnica in seduta

riservata. Quindi, nel corso dell’istruttoria la Commissione ha chiesto, con nota del 9

ottobre 2024, chiarimenti a JBS in ordine alla sostenibilità del Piano

Economico-Finanziario a seguito del recesso di un socio. Ottemperando a tale

richiesta, JBS ha depositato una nuova asseverazione del piano, attestando che

l’equilibrio economico-finanziario del progetto restava immutato.

All’esito della comparazione, con determinazione n. 1984 del 14 novembre 2024, la

concessione è stata aggiudicata a Jesolo Beach Service, cui è stato attribuito il

punteggio complessivo di 92/100, a fronte dei 91,17/100 conseguiti da UMG 2.

3. Con ricorso notificato il 14 gennaio 2025, UMG 2 ha impugnato gli atti della

procedura, articolando cinque profili di censura.

Nel primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 48 e dell’allegato S/3,

lett. e-bis, della legge regionale n. 33/2002, dell’art. 14 del Regolamento comunale

sull’uso del demanio marittimo e della determinazione n. 2294/2023, lamentando

eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, in quanto

l’offerta di JBS supererebbe il limite del 20% destinato a beni mobili e attrezzature,

avendo surrettiziamente imputato a opere edilizie costi riconducibili a beni mobili.

Con la seconda censura, ha denunciato la violazione dell’art. 48 e degli allegati S/1 e

S/3 della l.r. n. 33/2002, dell’art. 25 del Regolamento comunale, della determinazione

n. 2294/2023 e dell’art. 13 delle N.T.A. del P.P.A., sostenendo la non conformità

urbanistica del progetto JBS, in specie rispetto alle dimensioni massime e all’area di

pertinenza dei chioschi-bar, con conseguente inammissibilità dell’istanza. Con il terzo

motivo, ha censurato il Piano economico-finanziario dell’aggiudicataria per

incongruenze e carenze, anche alla luce della delibera di Giunta n. 149/2023,

N. 00063/2025 REG.RIC.

deducendo che tale documento non contemplerebbe l’intera durata ventennale della

concessione e non fornirebbe garanzie sufficienti sulla capacità finanziaria dopo le

variazioni della compagine sociale. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione

degli artt. 49 e ss. TFUE e dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, oltre che della

normativa statale e regionale di settore (art. 4 l. n. 118/2022, art. 37 cod. nav., artt. 48

e 54 l.r. n. 33/2002), nonché delle delibere di Giunta n. 149 e n. 331 del 2023 e della

determinazione n. 2294/2023, lamentando che la procedura sarebbe stata gestita in

violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento per l’irrituale sospensione

ai fini della nuova asseverazione del PEF. Con il quinto motivo, ha dedotto

l’illegittimità dei giudizi valutativi della Commissione, stigmatizzando errori nella

parametrizzazione del rialzo sul canone e nell’attribuzione dei punteggi su

sostenibilità sociale, gestione diretta e certificazioni, in violazione del buon

andamento e dell’imparzialità.

4. Nelle more, Jesolo Beach Service ha chiesto all’Amministrazione di accedere ai

documenti depositati da UMG 2, ottenendo riscontro il 28 gennaio 2025. A seguito

dell’esame degli atti, la controinteressata, ha resistito nel merito, e proposto ricorso

incidentale deducendo, tra l’altro, l’utilizzo non autorizzato, da parte della ricorrente,

di tecnologie di proprietà esclusiva di terzi, l’assenza di idonea asseverazione del

piano economico-finanziario, l’insufficienza della dotazione di parcheggi e l’illogicità

dei punteggi attribuiti in tema di esperienza, prevalenza del reddito e politiche

smoking free”. Con motivi aggiunti al ricorso incidentale, ha poi impugnato la

determinazione n. 457 del 27 marzo 2025 con cui il Comune ha ritenuto legittima

l’occupazione, per la stagione balneare 2025, dell’area “UMG 2” da parte dei

precedenti concessionari. In relazione all’esame dei motivi aggiunti, JBS ha

comunque dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse con atto del 31 maggio

2025.

Si è, inoltre, costituito in giudizio il Comune di Jesolo che ha controdedotto nel merito.

N. 00063/2025 REG.RIC.

5. All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata, infine, trattenuta in

decisione.

6. Il ricorso principale è infondato.

7. Preliminarmente il Collegio, richiamato il proprio costante orientamento in materia

(vd., tra le altre, T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 giugno 2025, n. 1003 e, da ultimo, 29

dicembre 2025, n. 2495), deve ricordare che dalla ricostruzione del quadro normativo

e procedurale applicabile alle concessioni demaniali marittime per finalità

turistico-ricreative – ancorato all’art. 37 del Codice della navigazione, alla l.r. Veneto

n. 33/2002 (art. 48 e allegati S/2 e S/3) e ai principi di cui all’art. 12 della Direttiva

2006/123/CE – discende che le procedure comparative per l’assegnazione delle

concessioni, pur dovendo garantire adeguata pubblicità, imparzialità, trasparenza e

parità di condizioni nel confronto tra istanze concorrenti, non si conformano alle

formalità proprie delle gare d’appalto, essendo caratterizzate da un’informalità

compatibile con l’attivazione del contraddittorio istruttorio. Tale impianto garantisce

l’effettività del confronto competitivo ed esige, al contempo, che l’Amministrazione

persegua il “più proficuo utilizzo del bene demaniale” selezionando l’offerta

complessivamente più rispondente al pubblico interesse.

8. È entro tale cornice e alla luce dei principi, che qui si richiamano, evidenziati da

questa Sezione allorché è stata chiamata a decidere analoghe controversie (si vedano,

oltre alle citate nn. 2495/2025 e 1003/2025, le sentenze nn. 25/2026, 1004/2025,

671/2025 e 587/2025), che vanno ora esaminate le censure formulate dalla società

ricorrente.

8.1 Quanto al primo motivo, UMG 2 reputa che l’aggiudicataria abbia violato la soglia

del 20% per attrezzature e beni mobili, imputando a opere edilizie costi di natura

mobiliare. L’assunto non è condivisibile.

Invero, l’allegato S/3, lett. e-bis), della l.r. n. 33/2002, nel definire la composizione

dell’investimento, distingue tra la quota imputabile ad interventi edilizi ai sensi degli

N. 00063/2025 REG.RIC.

artt. 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001 e dalla quota, non superiore al 20%, destinata ad

attrezzature e beni mobili; tale distinzione è finalizzata, da un lato, alla determinazione

della durata della concessione in relazione all’importo dell’investimento e, dall’altro,

alla verifica della serietà e sostenibilità complessiva della proposta, senza che

eventuali lievi scostamenti possano dare luogo ad un’automatica causa di esclusione,

quando – come nel caso in esame – il superamento della soglia derivi dall’acquisizione

di componenti funzionalmente coessenziali alle opere.

Invero, nella fattispecie non emergono elementi idonei a dimostrare un travisamento

manifesto della natura delle voci imputate, né un superamento della soglia di entità

tale da incidere in modo decisivo sull’assetto dell’offerta. Le contestazioni della

ricorrente restano perciò generiche e non smentiscono la complessiva coerenza della

scomposizione tra lavori e attrezzature, come fatta propria dalla Commissione,

peraltro, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica insuscettibile di sindacato

se non per macroscopica illogicità o errore di fatto.

8.2 Il secondo motivo, incentrato sull’asserita non conformità urbanistica della

proposta di Jesolo Beach Service rispetto alle norme tecniche di attuazione del Piano

Particolareggiato dell’Arenile, è parimenti infondato.

Va ricordato che l’art. 13, comma 2, delle N.T.A. del p.p.a. stabilisce che la superficie

coperta massima dei chioschi-bar è pari a 42 mq e che l’area di pertinenza,

comprensiva della copertura, non può eccedere i 150 mq, escludendo dal computo i

servizi igienici per clienti e personale (comma 3) e la superficie dell’eventuale terrazza

(comma 5).

La tavola 10.10 prodotta da JBS indica per ciascun manufatto una base di m 5,5 per

m 5,5, corrispondente ad una superficie di 30,25 mq, dunque inferiore al limite

massimo fissato dalla disciplina di piano; la contestazione della ricorrente, pertanto,

non attiene alla superficie coperta, bensì — impropriamente — all’estensione della

pertinenza, che essa desume da un dettaglio della tavola 10.04.

N. 00063/2025 REG.RIC.

Tuttavia, il particolare richiamato non raffigura l’area di pertinenza in senso proprio,

ma il solo posizionamento planimetrico del manufatto, sicché da esso non è ricavabile

alcun superamento delle soglie dettate dal p.p.a.

Ne consegue che, sul piano della compatibilità generale, la proposta di JBS non

presenta profili ostativi e le eventuali precisazioni dimensionali restano, come detto,

affidate alla fase autorizzatoria, nella quale troveranno compiuta verifica in sede

tecnico-amministrativa

8.3 È infondato anche il terzo motivo, con il quale si deducono incongruenze del Piano

economico-finanziario dell’aggiudicataria e l’inidoneità della relativa asseverazione a

comprovare l’effettiva capacità finanziaria del proponente.

Il Collegio osserva, anzitutto, che la Commissione ha correttamente attivato il

contraddittorio istruttorio a seguito delle sopravvenute modifiche della compagine

sociale di JBS, richiedendo chiarimenti e acquisendo una nuova asseverazione del PEF

in linea con i principi di leale collaborazione e di effettività del confronto, senza che

ciò abbia in alcun modo consentito di introdurre surrettiziamente modifiche sostanziali

dell’offerta.

Né può condividersi l’assunto per cui né il PEF né la relativa asseverazione

riuscirebbero a dimostrare e attestare l’effettiva capacità finanziaria del soggetto

istante». È proprio la funzione dell’asseverazione, redatta da soggetto abilitato, quella

di offrire alla Commissione una valutazione professionale sulla sostenibilità del piano,

che l’Amministrazione può legittimamente porre a fondamento del giudizio di

affidabilità dell’offerta.

Quanto, poi, alla proiezione quinquennale del PEF — che la ricorrente vorrebbe estesa

all’intera durata della concessione — la deliberazione della Giunta municipale n.

149/2023 precisa che lo scopo del piano è “dimostrare la capacità finanziaria del

soggetto istante a realizzare il programma degli investimenti”; e poiché l’Allegato S/3

alla l.r. n. 33/2002 impone l’effettuazione degli investimenti nei primi due/tre anni di

N. 00063/2025 REG.RIC.

concessione, la scelta metodologica di fondare l’analisi sui primi cinque anni è

coerente con l’oggetto della verifica. Non può peraltro sottacersi che, a ben guardare,

l’attestazione dell’asseveratore appare, in ogni caso, diretta a confermare la coerenza

del piano anche per l’intera durata della concessione, come ben può desumersi dalla

lettura della relazione fornita dalla Società di Revisione, (doc. 13 depositato da JBS il

7 febbraio 2025, p. 4).

In tale cornice, la Commissione ha fatto corretta applicazione della discrezionalità

tecnica riconosciutale dall’ordinamento, vagliando la serietà e la sostenibilità della

proposta e dando conto, con motivazione sufficiente, delle ragioni di affidabilità del

piano così come asseverato successivamente alla modifica della compagine sociale.

8.4 Il quarto motivo, che – in continuità con la censura precedentemente esaminata –

evoca la violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento nonché della

disciplina eurounitaria, non è fondato. Non è ravvisabile alcuna sospensione irrituale

del procedimento, avendo l’Amministrazione doverosamente esercitato il proprio

potere di approfondimento istruttorio volto a garantire l’affidabilità dell’offerta

selezionata; la richiesta di chiarimenti e l’acquisizione di un nuova asseverazione,

formata entro i limiti del divieto di modifiche sostanziali, configurano misure

proporzionate e neutrali rispetto agli operatori, funzionali all’interesse pubblico alla

proficua utilizzazione del bene demaniale.

Il procedimento, conforme alla lex specialis e al quadro regionale di riferimento,

presenta, del resto, garanzie di pubblicità, trasparenza e par condicio idonee a rendere

effettivo il confronto dialogico tra istanze concorrenti, senza che ciò possa dare luogo

ad alcuna disparità di trattamento o a modifiche postume dell’offerta o del piano

economico-finanziario, capaci di dare luogo ad un indebito sbilanciamento a favore

dell’uno o dell’altro concorrente.

8.5 Il quinto motivo, rivolto contro i giudizi valutativi della Commissione, non supera

la soglia del sindacato giurisdizionale.

N. 00063/2025 REG.RIC.

La ricorrente censura, in primo luogo, l’attribuzione del punteggio relativo al rialzo

sul canone, previsto fino a un massimo di cinque punti: la Commissione, attenendosi

ai criteri predeterminati, ha correttamente assegnato il punteggio pieno all’offerta

migliore (quella di JBS) e un punteggio proporzionalmente inferiore all’altra (UMG

2), fondando la determinazione su quanto dichiarato dall’aggiudicataria nella

relazione tecnica integrativa (p. 103), secondo una parametrazione lineare e

trasparente.

Le ulteriori doglianze investono profili valutativi concernenti sostenibilità sociale,

gestione diretta e certificazioni e si risolvono nell’inammissibile pretesa di sostituire

il giudizio dell’operatore a quello dell’organo tecnico, la cui discrezionalità — come

noto — è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto,

evenienze che non ricorrono nel caso di specie, tanto più considerato che per i criteri

contestati entrambi i concorrenti hanno conseguito il punteggio massimo.

In definitiva, la Commissione ha operato nel rispetto della lex specialis e delle

metodologie di valutazione stabilite con deliberazione n. 331/2023, attribuendo

punteggi coerenti e motivati; il limitato scarto finale tra le offerte conferma l’elevata

prossimità qualitativa dei progetti e non rivela vizi macroscopici idonei a incrinare

l’affidabilità dell’esito comparativo.

9. Per quanto precede, il ricorso principale deve essere, dunque, respinto.

La reiezione del ricorso principale comporta, in via consequenziale, l’improcedibilità

del ricorso incidentale proposto da Jesolo Beach Service, non residuando un interesse

attuale e concreto alla definizione delle censure escludenti o riduttive nei confronti

dell’offerta avversaria, atteso che l’integrale infondatezza del gravame introduttivo

rende inutile l’esame dell’incidentale.

Per le medesime ragioni – e, in aggiunta, per la sopravvenuta carenza di interesse

dichiarata dalla controinteressata con atto del 31 maggio 2025 – risultano

improcedibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale volti a contestare la

N. 00063/2025 REG.RIC.

determinazione n. 457 del 27 marzo 2025, adottata a valle dell’ordinanza cautelare n.

59/2025 con cui la Sezione aveva sospeso gli atti impugnati in via principale “ferma

la facoltà del Comune di disporre la consegna d’urgenza dell’area oggetto della

concessione, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione e

manutenzione dell’arenile da parte della controinteressata”.

10. Le spese vanno compensate per l’intero, in considerazione della particolarità della

vicenda esaminata.

TAR VENETO, I – sentenza 09.01.2026 n. 37

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