*Giurisdizione e competenza – Procedimento giurisdizionale, spese processuali  e applicazione del principio generale ex art. 91, c.p.c. della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali

*Giurisdizione e competenza – Procedimento giurisdizionale, spese processuali  e applicazione del principio generale ex art. 91, c.p.c. della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali

1.Il sig. Francesco Daniele impugna la sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 272/2025, del 7 luglio 2025, per il solo capo di condanna alle spese.

Con la suddetta sentenza, il T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso n. 133 del 2025, proposto dal sig. Francesco Daniele nei confronti dell’Arpa Abruzzo e dei F.lli D’Olimpio s.r.l.s, non costituiti in giudizio, per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ambientale dallo stesso presentata in data 25 gennaio 2025.

Il sig. Daniele impugna il capo di sentenza con il quale il T.a.r. ha disposto “Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.

2. L’atto di appello è stato notificato ad entrambe le controparti.

3. Parte appellante chiede:

a) che venga accertata:

i) la soccombenza ex art. 91 c.p.c. dell’ARPA Abruzzo nella sentenza impugnata;

ii) la inesistenza di casi di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. nella sentenza impugnata;

b) che venga riformata la sentenza impugnata per il solo capo inerente le spese;

c) che venga condannata l’ARPA Abruzzo a pagare le spese legali a favore di parte ricorrente sia del primo che del secondo grado di giudizio “secondo il valore medio tabellare e alle spese del secondo grado di giudizio come da contratto sottoscritto ai sensi ai sensi dell’art. 1 del DM. 55/2014 (che vieta implicitamente l’applicazione delle tabelle ministeriali ove vi sia un contratto sottoscritto) e dell’art. 13 della L. 247/2012 che vieta esplicitamente l’applicazione dei parametri ministeriali qualora vi sia un contratto sottoscritto”.

Nessuno si è costituito per le controparti.

4. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. L’appello è fondato.

6. Il principio generale sancito dall’art. 91, c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali. 

Tale criterio trova applicazione anche nel processo amministrativo ove, nel caso di soccombenza, in applicazione del principio di causalità, la parte deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio, come previsto dagli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. 

Il principio della soccombenza, richiamato dall’art. 92 c.p.c., cui rinvia l’art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo a fronte della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa, soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l’organo pubblico chiamato in giudizio.

Più in particolare, nel processo amministrativo, la regola generale della condanna alle spese della parte soccombente non può essere sindacata in appello salvo manifesta abnormità, che ricorre solo in situazioni eccezionali, come nei casi di condanna alle spese della parte vittoriosa.

Assimilabile a tale ultima ipotesi, per identità di ratio, è quella (ricorrente nel caso in esame) in cui il giudice di primo grado “Nulla” abbia disposto per la parte vittoriosa “per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.

Si tratta di una statuizione erronea.

La mancata costituzione dell’Amministrazione avrebbe giustificato la medesima statuizione (“nulla spese”) soltanto ove fosse stata la parte ricorrente a risultare soccombente.

Sennonché, l’Amministrazione evocata in giudizio, ancorché non costituita (per libera scelta processuale), era (è) tenuta a mantenere indenne la parte vittoriosa per le spese da questa sostenute, essendo essa rimasta soccombente nel giudizio e non potendo il regime delle spese dipendere da fattori organizzativi della parte rimasta soccombente.

La soccombenza determina, infatti, l’obbligo della parte che ha perso di rifondere le spese giudiziali alla parte vittoriosa.

La statuizione del Tribunale di non ripetibilità delle spese di lite sostenute dal ricorrente, laddove fondata sul solo rilievo della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione (id est, contumacia della convenuta), risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 c.p,c.

Pertanto, in riforma (parziale) della sentenza impugnata, occorre procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali attribuendole in relazione all’esito complessivo della lite, sulla base di un criterio unitario e globale.

Parte appellante ha chiesto la condanna dell’ARTA Abruzzo a pagare le spese legali a favore di parte ricorrente sia del primo che del secondo grado di giudizio “secondo il valore medio tabellare e alle spese del secondo grado di giudizio come da contratto sottoscritto ai sensi ai sensi dell’art. 1 del DM. 55/2014”.

A tal fine, egli ha prodotto un atto sottoscritto in data 15 luglio 2025 dallo stesso appellante e dall’avv. Pierluigi Daniele con il quale il primo conferisce al secondo l’incarico di difenderlo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato per un compenso di € 8.072,00 oltre spese generali, cassa avvocati e Iva per un compenso totale liquidabile di euro 11.778.01.

Sul punto occorre precisare che la sentenza ha così motivato l’accoglimento del ricorso di primo grado: “l’ARTA Abruzzo, ove non abbia già provveduto, deve fornire riscontro alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente, in modo espresso e motivato, sulla base del combinato disposto degli artt.1, 2, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione della presente pronuncia … il presente accoglimento riguarda solo l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso. Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione”.

6.1. Con l’atto di appello si deduce la seguente censura: “La sentenza del TAR Pescara ha escluso la condanna alle spese in capo alla resistente per il motivo di non essersi costituita. Tale motivo, non trova fondamento in nessuna norma processuale ed è violativa dell’art. 91 c.p.c. che pone come unica condizione la soccombenza di una parte ovvero l’accoglimento delle domande di parte ricorrente. Nel caso di specie risulta illegittima e illogica la compensazione così come motivata dal TAR Pescara anche in ordine alla norma residuale ex art. 92, comma 2 c.p.c. che detta i casi legittimi di compensazione e tra essi, non risulta la mancata costituzione della parte resistente”.

Nessuna ulteriore attività defensionale (discussione camerale, memorie ex art. 73 c.p.a.) risulta svolta successivamente al deposto del ricorso introduttivo sia di primo che di secondo grado.

7. Il Collegio, esaminati tutti gli atti di causa, considerata l’attività defensionale in concreto espletata, tenuto conto dell’impegno richiesto e profuso, valutata altresì la bassa complessità della controversia, reputa che la richiesta di compenso sia incongrua ed eccessiva e tale eccessività non esclusa dal consenso del cliente.

7.1. Pertanto, tenuto anche conto dei minimi tariffari, ritiene congruo liquidare in favore del sig. Francesco Daniele, per il giudizio di primo grado, la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e spese generali.

8. In conclusione, l’appello è fondato. Per l’effetto, in riforma del capo di sentenza impugnato, condanna l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’Abruzzo (ARPA) al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio che si liquidano, in favore del sig. Francesco Daniele, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e spese generali.

9. Le spese relative al presente giudizio d’appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 08.01.2026 n. 173

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